Common use of XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative Clause in Contracts

XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. 9.1. In osservanza dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

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XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. 9.18.1. In osservanza dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

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XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. 9.11. In osservanza dell'art.103 Garanzia per mancato o inesatto adempimento L’affidatario, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, l'appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo delle prestazioni a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziacauzione non risultasse sufficiente, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari ribasso d’asta superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è indicata negli atti e documenti a base aumentata di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori fino al dieci 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… (…………..). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia da costituire fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento. Ove il cento e fino al 20 per cento di ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ……………. ( ). La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è prestata progressivamente svincolata a garanzia dell'adempimento misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di tutte le obbligazioni benestare del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessecommittente, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze con la sola condizione della liquidazione finalepreventiva consegna all’istituto garante, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte dell’affidatario o del certificato concessionario, degli stati di regolare avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La stazione appaltante può richiedere L’ammontare residuo, pari al soggetto aggiudicatario 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la reintegrazione normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia provvisoria;è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

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XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. 9.1L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione provvisoria, ai sensi del primo comma dell’art. 30 della L.R. n.14/02 e s.m.i., stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto di cui all’art.1. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 100 del D.P.R n.554/99. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a prestare una cauzione definitiva, ai sensi del secondo comma dell’art. 30 della L.R. n.14/02 e s.m.i., stabilita in un importo pari al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza. In osservanza dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016caso d’aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 20 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per centoLe modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 101 del D.P.R. n.554/99. Detta cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 150, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centocomma 1, del D.P.Reg. n.165/03. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione è prestata a provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica altresì l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia dell'adempimento copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 158, comma 4, del D.P.Reg. n.165/03). Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le obbligazioni polizze di garanzia previste dalla normativa vigente (art. 30 L.R. n.14/02 02 e s.m.i., artt. 158 e 159 del contratto D.P.R. n.165/03, D.P.Reg. n.166/03). pag 7 In particolare, il progettista incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto e del risarcimento con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o provvisorio. La polizza del certificato progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di regolare progettazione, anche i maggiori costi che l’Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 27, comma 1 lett. e), L.R. n.14/02 e s.m.i., che si siano rese necessarie in corso di esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;ARTICOLO 5

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XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. 9.1Ai sensi dell’art. In osservanza dell'art.103 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016n. 50/16, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire l’offerta dei concorrenti è corredata da una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3provvisoria, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti 2% dell’importo a base di affidamento gara rilasciata dai soggetti abilitati. Tale garanzia andrà prodotta con riferimento all’oggetto di lavoriofferta e dovrà essere valida per un periodo di 240 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Amministrazione Aggiudicatrice. L’offerta è altresì corredata, dalla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario oppure da una compagnia di servizi assicurazioni oppure da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione, contenente (i) l’impegno, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, e relativi artt. 000 x 000 xxxxxx xxx X.Xxx x. 00/00 ,x rilasciare in favore dei singoli Comuni con i quali saranno stipulati i singoli Contratti Attuativi EPC, qualora l’impresa concorrente risultasse affidataria, una garanzia fideiussoria, pari al 10% del Valore dell’Investimento relativo ai singoli Comuni come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ‘F’ del Disciplinare di Gara , a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e alla realizzazione dell'Opera (la “Garanzia di Esecuzione”), (ii) l’impegno a rilasciare in favore dei singoli Comuni con i quali saranno stipulati i Contratti Attuativi EPC, qualora il concorrente risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria, pari al Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, al Comuni come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ’H’ nella colonna ‘rbloff’ del Disciplinare di Gara, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione (la “Garanzia di Gestione”) e (iii) l’impegno a rilasciare in favore del Comune con il quale sarà stipulato i Contratto Attuativo EPC, qualora il concorrente risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria, pari al 10% del Canone, calcolato su base annua, relativo al Comune, così come individuato nel Disciplinare di Gara all’art. 8, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fornitura del Vettore (la “Garanzia di Fornitura”). L’importo di tali cauzioni non deve essere indicato, a pena di esclusione, per non inficiare la segretezza dell’offerta economica. L’aggiudicatario dovrà fornire in sede di stipula e di fornitureesecuzione dei singoli Contratti Attuativi EPC ed in relazione al Comune Concedente, le seguenti garanzie e coperture assicurative, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente: a/ al momento della stipula del Contratto Attuativo, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del Valore dell’Investimento previsto per il contratto come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ‘F’ del Disciplinare di Gara a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e della realizzazione dell'Opera secondo le modalità e i contenuti di cui agli artt. Nel caso 103 del D. Lgs. n. 50/16 (la “Garanzia di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenzaEsecuzione”). Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, l'importo il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia è indicato fideiussoria. La Garanzia d’Esecuzione avrà validità dall’inizio della Fase di Gestione e dovrà comunque rimanere in vigore fino al decorso di dodici mesi dall’ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio come risultante dal relativo certificato di collaudo. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia; b/ al momento della stipula del Contratto Attuativo, una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo relativo al Canone, calcolato su base annua, relativo al Comune calcolato secondo le modalità contenute all’art. 8 del presente Disciplinare di Gara , secondo le modalità e i contenuti di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/16 (la “Garanzia di Fornitura”). Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 50% della garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centofideiussoria. La Garanzia di Fornitura avrà validità a partire dalla data di avvio della Fase di Gestione per un anno e dovrà essere di anno in anno rinnovata fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto Attuativo EPC. Tale cauzione è prestata a andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia; c/ almeno 30 giorni prima del collaudo delle opere o, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della Garanzia di Esecuzione, una garanzia dell'adempimento fideiussoria, pari all’importo relativo al Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx al Comune come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di tutte cui all’allegato ‘H’ nella colonna ‘rbloff’, secondo le obbligazioni modalità e i contenuti di cui agli artt. 103 del contratto e D.Lgs. n. 50/16 (la “Garanzia di Gestione”). Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 50% della garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatorefideiussoria. La Garanzia di Gestione avrà validità a partire dal collaudo delle opere fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto Attuativo EPC. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia; d/ al momento della stipula del Contratto Attuativo, un’idonea copertura assicurativa R.C.T. – R.C.O. e per danni da esecuzione valida sin dall’avvio della Fase II, per un massimale pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere; e/ un momento anche successivo alla stipula del Contratto Attuativo ma, in ogni caso, almeno dieci giorni prima della Consegna dei Lavori una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/16, per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una garanzia cessa di avere effetto solo responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori R.C.T./R.C.O. dalla data di Consegna dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione relativo all’ultimo Edificio oggetto di intervento, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio risultante dal relativo certificato. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno Successivamente (nel caso in tutto o in parte; in caso cui non debbano essere prodotte le garanzie di inottemperanzacui alle successive lettere b) e c)), la reintegrazione si effettua a valere sui ratei polizza assicurativa è sostituita da una polizza, di prezzo pari massimale, che tenga indenne il Concedente da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni effettuate o agli interventi per la garanzia provvisoria;loro eventuale sostituzione o rifacimento; tale polizza dovrà avere una validità pari alla durata del Contratto, ovvero essere rinnovata per tutta la durata del medesimo.

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