XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione provvisoria, ai sensi del primo comma dell’art. 30 della L.R. n.14/02 e s.m.i., stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto di cui all’art.1. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 100 del D.P.R n.554/99. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a prestare una cauzione definitiva, ai sensi del secondo comma dell’art. 30 della L.R. n.14/02 e s.m.i., stabilita in un importo pari al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso d’aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 101 del D.P.R. n.554/99. Detta cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 150, comma 1, del D.P.Reg. n.165/03. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica altresì l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 158, comma 4, del D.P.Reg. n.165/03). Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente (art. 30 L.R. n.14/02 02 e s.m.i., artt. 158 e 159 del D.P.R. n.165/03, D.P.Reg. n.166/03). pag 7 In particolare, il progettista incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 27, comma 1 lett. e), L.R. n.14/02 e s.m.i., che si siano rese necessarie in corso di esecuzione.
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XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. L’offerta da presentare 9.1. In osservanza dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di una cauzione provvisoriao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, ai sensi del primo comma dell’art. 30 della L.R. n.14/02 commi 2 e s.m.i.3, stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base d’appalto di cui all’art.1affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Le modalità Nel caso di prestazione procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della cauzione provvisoria sono regolate dall’artgaranzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. 100 Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del D.P.R n.554/99. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a prestare una cauzione definitiva, ai sensi del secondo comma dell’art. 30 della L.R. n.14/02 contratto nei termini e s.m.i., stabilita nei modi programmati in un importo pari caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso d’aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 dieci per cento, cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
9.2. Le modalità stazioni appaltanti hanno il diritto di prestazione valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva sono regolate dall’artper provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 101 del D.P.R. n.554/99. Detta cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 150Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, comma 1delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, del D.P.Reg. n.165/03protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
9.3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma al punto 9.1 determina la revoca decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del soggetto appaltante o concedentedella stazione appaltante, che aggiudica altresì l’appalto l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
9.4. La garanzia copre gli oneri fideiussoria di cui al punto 9.1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9.5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
9.6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il mancato od inesatto adempimento e cessa d’avere effetto solo alla periodo intercorrente tra la data d’emissione di emissione del certificato di collaudo provvisorio o della verifica di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
9.7. L'esecutore dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 158, comma 4, del D.P.Reg. n.165/03). Resta inteso che l’esecutore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente (art. 30 L.R. n.14/02 02 e s.m.i., artt. 158 e 159 del D.P.R. n.165/03, D.P.Reg. n.166/03). pag 7 In particolare, il progettista incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di propria competenza per tutta la durata 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e sino cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
9.8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazionepagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i maggiori costi che l’Amministrazione deve sopportare per le varianti lavori di cui all’artal presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9.9. 27, comma 1 lett. e), L.R. n.14/02 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e s.m.idei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze., che si siano rese necessarie in corso di esecuzione.
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Samples: Contract Agreement
XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. L’offerta da presentare 1. Garanzia per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione provvisoriamancato o inesatto adempimento L’affidatario, ai sensi del primo comma dell’art. 30 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo delle prestazioni a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della L.R. n.14/02 e s.m.i.tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto di cui all’art.1salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’artin data ……………… . 100 del D.P.R n.554/99. L’esecutore dei lavori (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è altresì obbligato a prestare una cauzione definitiva, ai sensi del secondo comma dell’art. 30 della L.R. n.14/02 e s.m.i., stabilita in un importo pari al 10% dell’importo dei lavori al netto del avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e comprensivo degli oneri della sicurezzainferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… (…………..). In (caso d’aggiudicazione con 2) Poiché il ribasso d'asta offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria fidejussoria è aumentata di tanti un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ……………. Le modalità di prestazione della ( ). La cauzione definitiva sono regolate definitiva, come stabilito dall’art. 101 del D.P.R. n.554/99. Detta cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 150113, comma 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del D.P.Reg75 per cento dell’iniziale importo garantito. n.165/03. La mancata costituzione Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del soggetto appaltante o concedenteconcessionario, che aggiudica altresì l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato degli stati di collaudo provvisorio avanzamento delle prestazioni o di regolare analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, ovvero decorsi dodici mesi pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla data d’ultimazione dei lavori risultante consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal relativo certificato (artD.M. 12 marzo 2004, n. 123.
2. 158, comma 4, del D.P.Reg. n.165/03). Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula Polizza assicurativa per rischi di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente (art. 30 L.R. n.14/02 02 esecuzione e s.m.i., artt. 158 e 159 del D.P.R. n.165/03, D.P.Reg. n.166/03). pag 7 In particolare, il progettista incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, responsabilità civile per danni a far data dall’approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di terzi durante l’esecuzione delle prestazioni L’affidatario ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società ………… n. ………….. in data ………….. per l’importo di euro ……………… ( ), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento danni a terzi nell’esecuzione delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e prestazioni sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprireverifica di conformità, oltre alle nuove spese di progettazionesecondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, anche i maggiori costi che l’Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 27, comma 1 lett. e), L.R. n.14/02 e s.m.in. 123., che si siano rese necessarie in corso di esecuzione.
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Samples: Appalto
XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/16, l’offerta dei lavori pubblici concorrenti è corredata di da una cauzione garanzia provvisoria, ai sensi del primo comma dell’art. 30 della L.R. n.14/02 e s.m.i., stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto di gara rilasciata dai soggetti abilitati. Tale garanzia andrà prodotta con riferimento all’oggetto di offerta e dovrà essere valida per un periodo di 240 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Amministrazione Aggiudicatrice. L’offerta è altresì corredata, dalla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario oppure da una compagnia di assicurazioni oppure da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.1all’art. Le modalità 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 100 del D.P.R n.554/99. L’esecutore dei lavori rilascio di garanzie e che è altresì obbligato sottoposto a prestare revisione contabile da parte di una cauzione definitivasocietà di revisione, contenente (i) l’impegno, ai sensi del secondo comma dell’art. 30 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, e relativi artt. 000 x 000 xxxxxx xxx X.Xxx x. 00/00 ,x rilasciare in favore dei singoli Comuni con i quali saranno stipulati i singoli Contratti Attuativi EPC, qualora l’impresa concorrente risultasse affidataria, una garanzia fideiussoria, pari al 10% del Valore dell’Investimento relativo ai singoli Comuni come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ‘F’ del Disciplinare di Gara , a garanzia della L.R. n.14/02 corretta esecuzione dei Lavori e s.m.i.alla realizzazione dell'Opera (la “Garanzia di Esecuzione”), stabilita (ii) l’impegno a rilasciare in un importo favore dei singoli Comuni con i quali saranno stipulati i Contratti Attuativi EPC, qualora il concorrente risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria, pari al Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, al Comuni come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ’H’ nella colonna ‘rbloff’ del Disciplinare di Gara, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione (la “Garanzia di Gestione”) e (iii) l’impegno a rilasciare in favore del Comune con il quale sarà stipulato i Contratto Attuativo EPC, qualora il concorrente risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria, pari al 10% del Canone, calcolato su base annua, relativo al Comune, così come individuato nel Disciplinare di Gara all’art. 8, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fornitura del Vettore (la “Garanzia di Fornitura”). L’importo di tali cauzioni non deve essere indicato, a pena di esclusione, per non inficiare la segretezza dell’offerta economica. L’aggiudicatario dovrà fornire in sede di stipula e di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi EPC ed in relazione al Comune Concedente, le seguenti garanzie e coperture assicurative, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente: a/ al momento della stipula del Contratto Attuativo, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del Valore dell’Investimento previsto per il contratto come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ‘F’ del Disciplinare di Gara a garanzia della corretta esecuzione dei lavori Lavori e della realizzazione dell'Opera secondo le modalità e i contenuti di cui agli artt. 103 del D. Lgs. n. 50/16 (la “Garanzia di Esecuzione”). Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. La Garanzia d’Esecuzione avrà validità dall’inizio della Fase di Gestione e dovrà comunque rimanere in vigore fino al netto decorso di dodici mesi dall’ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio come risultante dal relativo certificato di collaudo. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia; b/ al momento della stipula del ribasso d’asta Contratto Attuativo, una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo relativo al Canone, calcolato su base annua, relativo al Comune calcolato secondo le modalità contenute all’art. 8 del presente Disciplinare di Gara , secondo le modalità e comprensivo degli oneri i contenuti di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/16 (la “Garanzia di Fornitura”). Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, il Concessionario potrà avvalersi della sicurezzariduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. In caso d’aggiudicazione La Garanzia di Fornitura avrà validità a partire dalla data di avvio della Fase di Gestione per un anno e dovrà essere di anno in anno rinnovata fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto Attuativo EPC. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia; c/ almeno 30 giorni prima del collaudo delle opere o, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della Garanzia di Esecuzione, una garanzia fideiussoria, pari all’importo relativo al Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx al Comune come risultante dall’offerta tecnica ed economica con ribasso d'asta superiore la Tabella di cui all’allegato ‘H’ nella colonna ‘rbloff’, secondo le modalità e i contenuti di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/16 (la “Garanzia di Gestione”). Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. La Garanzia di Gestione avrà validità a partire dal collaudo delle opere fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto Attuativo EPC. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia; d/ al 20 momento della stipula del Contratto Attuativo, un’idonea copertura assicurativa R.C.T. – R.C.O. e per centodanni da esecuzione valida sin dall’avvio della Fase II, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti per un massimale pari ad almeno il 20 5% della somma assicurata per cento. Le modalità di prestazione le opere; e/ un momento anche successivo alla stipula del Contratto Attuativo ma, in ogni caso, almeno dieci giorni prima della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 101 del D.P.R. n.554/99. Detta cauzione sarà svincolata Consegna dei Lavori una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 150103, comma 17 del D.Lgs n. 50/16, del D.P.Reg. n.165/03. La mancata costituzione per un massimale pari al 5% della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedentesomma assicurata per le opere, che aggiudica altresì l’appalto o la concessione al concorrente tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che segue nella graduatoria. La preveda anche una garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 158, comma 4, del D.P.Reg. n.165/03). Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente (art. 30 L.R. n.14/02 02 e s.m.i., artt. 158 e 159 del D.P.R. n.165/03, D.P.Reg. n.166/03). pag 7 In particolare, il progettista incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata danni a terzi nell’esecuzione dei lavori R.C.T./R.C.O. dalla data di Consegna dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o di regolare esecuzione relativo all’ultimo Edificio oggetto di intervento, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio risultante dal relativo certificato. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’Amministrazione deve sopportare per Successivamente (nel caso in cui non debbano essere prodotte le varianti garanzie di cui all’art. 27, comma 1 lett. ealle successive lettere b) e c)), L.R. n.14/02 e s.m.i.la polizza assicurativa è sostituita da una polizza, di pari massimale, che si siano rese necessarie in corso di esecuzionetenga indenne il Concedente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni effettuate o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; tale polizza dovrà avere una validità pari alla durata del Contratto, ovvero essere rinnovata per tutta la durata del medesimo.
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Samples: Energy Performance Contract
XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. L’offerta da presentare 8.1. In osservanza dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di una cauzione provvisoriao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, ai sensi del primo comma dell’art. 30 della L.R. n.14/02 commi 2 e s.m.i.3, stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base d’appalto di cui all’art.1affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Le modalità Nel caso di prestazione procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della cauzione provvisoria sono regolate dall’artgaranzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. 100 Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del D.P.R n.554/99. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a prestare una cauzione definitiva, ai sensi del secondo comma dell’art. 30 della L.R. n.14/02 contratto nei termini e s.m.i., stabilita nei modi programmati in un importo pari caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso d’aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 dieci per cento, cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
8.2. Le modalità stazioni appaltanti hanno il diritto di prestazione valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva sono regolate dall’artper provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 101 del D.P.R. n.554/99. Detta cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 150Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, comma 1delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, del D.P.Reg. n.165/03protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8.3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma al punto 9.1 determina la revoca decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del soggetto appaltante o concedentedella stazione appaltante, che aggiudica altresì l’appalto l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
8.4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato fideiussoria di collaudo provvisorio o cui al punto 9.1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 158cui all'articolo 93, comma 43. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del D.P.Reg. n.165/03). Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di codice civile, nonché l'operatività della garanzia previste dalla normativa vigente (art. 30 L.R. n.14/02 02 e s.m.i., artt. 158 e 159 del D.P.R. n.165/03, D.P.Reg. n.166/03). pag 7 In particolare, il progettista incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munitomedesima entro quindici giorni, a far data dall’approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavorosemplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8.5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, di una polizza di responsabilità civile professionale nel limite massimo dell'80 per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazion dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
8.6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
8.7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del progettista presente comma deve coprireassicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, oltre alle nuove spese la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di progettazionepremio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
8.8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i maggiori costi che l’Amministrazione deve sopportare per le varianti lavori di cui all’artal presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
8.9. 27, comma 1 lett. e), L.R. n.14/02 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e s.m.idei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze., che si siano rese necessarie in corso di esecuzione.
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