Tumulazione Clausole campione

Tumulazione. 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti mortali, cassette di ossa o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato, o in perpetuo se sorte prima del 9 febbraio 1976 e ciò risulti espressamente dall’atto di concessione.
Tumulazione. Comprende la costruzione e rimozione di impalcatura o l'uso di altro idoneo mezzo, tale da raggiungere agevolmente il loculo se necessario, la rimozione e riposizionamento della lapide o pietra tombale, eventuale rimozione d’acqua depositata sul fondo, demolizione della eventuale chiusura provvisoria in mattoni a secco, la collocazione del feretro nel loculo sotto la sorveglianza dell'operatore cimiteriale o di altro dipendente comunale incaricato, la chiusura definitiva del loculo eseguita con mattoni (da disporre, in caso manchino nel loculo) in malta di cemento compreso formazione dello sguscio interno e dell'intonaco esterno in malta di cemento nonché la pulizia dell'area con trasporto a discarica dei materiali di risulta.
Tumulazione. 1. Per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi, nicchie e sepolcreti, costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
Tumulazione. Art. 33 – Resti mortali
Tumulazione. 1. E’ disciplinata dall’art. 76 del d.P.R. 285/90 e si sostanzia nella deposizione del feretro in un manufatto, di regola realizzato in conglomerato cementizio debolmente armato ‐ gettato in opera o prefabbricato ‐, o altro valido materiale‐composizioni di materiali ‐ lapideo, muratura di mattoni pieni adeguatamente intonacata all’interno ‐, avente tipologia di loculo o nicchia ordinari, nel quale i processi di conservazione del cadavere prevalgono su quelli di trasformazione.
Tumulazione. S’intende per tumulazione il seppellimento in loculo o tomba xxxxxx. La durata della concessione è di norma, fatta salva diversa durata prevista dal contratto di concessione, novanta anni. Allo scadere del periodo la salma, in linea con quanto avviene per l’inumazione, viene estumulata e i resti ossei, qualora i familiari lo richiedano, possono essere tumulati in ossarietti concessi appositamente o tumulati in manufatti già in concessione (loculi o tombe), assieme alla salma che già occupa il posto, fino allo scadere dello stesso. La cassettina per la raccolta dei resti ossei dovrà essere acquistata dai familiari stessi. Se i familiari non esprimono intenti differenti, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, i resti saranno depositati nell’ossario comune del cimitero. Le operazioni di tumulazione (deposito della salma o resti mortali nel loculo) consistono in: • Costruzione di eventuali impalcature o predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; • Apertura del loculo con rimozione di lapide o altra chiusura; • Trasporto del feretro, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per l’eventuale funzione religiosa o civile, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio; • Trasporto al posto di tumulazione; • Tumulazione nel loculo; • Realizzazione di solette e/o tramezzi verticali con tavelloni e malta cementizia in loculi plurimi; • Chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93 e seguenti; • Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura; • Apposizione e fissaggio della lapide; • Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; • Pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.
Tumulazione. 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in loculo/colombaro, tomba di famiglia, cappella di famiglia, ossario e urne cinerarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi le spoglie mortali, per un periodo di tempo determinato, come risultante dal contratto di concessione.
Tumulazione. Il servizio di sepoltura per tumulazione prevede la disposizione del feretro, cassetta ossario o urna cineraria all’interno di in un loculo o tomba privata. I loculi sono dati in concessione dall’Amministrazione Comunale. Ogni salma, racchiusa in duplice involucro uno di zinco (interno) e uno di legno (esterno), è tumulata separatamente. È possibile la tumulazione di cassette ossario, contenenti i resti ossei provenienti da operazioni di estumulazione ed esumazioni ordinarie o di urne cinerarie, contenenti le ceneri provenienti da operazioni di cremazione. La tumulazione di resti ossei e urne cinerarie può avvenire in un loculo o tomba già occupate, nel caso ci sia spazio fisico sufficiente, previa corresponsione dell’importo dovuto per il posto in più.
Tumulazione. 1) Tumulazione di salma senza estumulazione (loculo comune libero)-
Tumulazione. ARTICOLO 29 – Tumulazione provvisoria ARTICOLO 30 – Traslazione