Servizi gratuiti e a pagamento Clausole campione

Servizi gratuiti e a pagamento. 1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune o decedute nel comune, laddove svolto presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie o anche il deposito comunale di osservazione, per un tempo che non ecceda le 24 ore dal decesso; b) l’utilizzo, per le salme di persone aventi in vita al momento del decesso, residenza nel Comune o decedute nel comune, di celle frigorifere comunali entro le prime 24 ore dal decesso o anche oltre tale limite temporale esclusivamente per ragioni igienico sanitarie e medico-legali certificate dall’Azienda Sanitaria; c) l’uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone residenti in vita nel Comune o decedute nel comune, previa disposizione di ammissione da parte della competente Autorità; d) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d’urgenza e con l’onere posto a carico dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento, salvo che il servizio non sia svolto per ordine dell’Autorità Giudiziaria o dell’Autorità Sanitaria; e) la fornitura del feretro, l’inumazione o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 16; f) le esumazioni ordinarie da campo comune in caso di disinteresse sulla destinazione dei resti mortali da parte degli aventi titolo; g) le esumazioni al termine di concessione di area a sistema di inumazione in caso di disinteresse degli aventi titolo; h) le estumulazioni al termine della concessione di loculo o altro manufatto, in caso di disinteresse degli aventi titolo. i) la deposizione delle ossa in ossario comune;
Servizi gratuiti e a pagamento. 1. Sono gratuiti tutti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla normativa vigente, e cioè: a. la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e, al decesso, residenti nel comune; b. l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l’apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all’esumazione ordinaria compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o siano tra i soggetti che hanno il diritto ad avere sepoltura nel cimitero comunale; c. l’esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione; d. la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente; e. la dispersione delle ceneri in cinerario comune. 2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e del regolamento comunale per l’erogazione dei servizi sociali. 3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l’assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l’eventuale fornitura gratuita del feretro o l’eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell’anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall’avvio del procedimento conseguente all’accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato. 4. Per familiari, ai fini dell’applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari,...
Servizi gratuiti e a pagamento. 1. L’individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l’applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.
Servizi gratuiti e a pagamento. 5 ARTICOLO 5. Atti a disposizione del pubblico 6 CAPO II –DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA 6 ARTICOLO 6. Dichiarazione di morte 6
Servizi gratuiti e a pagamento. 1. Le operazioni cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) i trasporti in ambito comunale, nonché la sepoltura, quando ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 15; b) la deposizione delle ossa in ossario comune; c) la deposizione delle ceneri in cinerario comune; d) la possibilità da parte degli aventi diritto di disperdere le ceneri in apposita area individuata nel Cimitero del Capoluogo; e) la nuova inumazione nel caso di salme non mineralizzate derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie; f) l’esumazione a seguito di nuova inumazione di salme non mineralizzate derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie. Inoltre, nel caso di salme non mineralizzate derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, sono poste a carico del Comune le spese per la cremazione, che avverrà mediante apposita società. Rimarranno a carico degli aventi diritto le spese per il trasporto.
Servizi gratuiti e a pagamento. 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, così classificati dalla legge o specificati dal presente regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo di decesso all’obitorio o al deposito di osservazione; b) l’esumazione ordinaria; c) la deposizione delle ossa in ossario comune; d) la deposizione delle ceneri in cinerario comune; e) il servizio di osservazione dei cadaveri; f) eventuali altre operazioni straordinarie decise come gratuite dalla Giunta Comunale. 2) Gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

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  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.