Esumazioni ordinarie Clausole campione

Esumazioni ordinarie. 1. Il turno di rotazione ordinario dei campi di inumazione (campi comuni, campo bambini) fissato dal Comune è pari ad anni 10 (dieci). 2. Il turno di rotazione ordinario dei campi del cimitero parco fissato dal Comune è pari ad anni 15 (quindici). Prima della scadenza di tale termine non è ammesso effettuare esumazioni. 3. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e quelle eseguite dopo dieci anni dalla inumazione nei campi comuni e nel campo bambini e quelle eseguite dopo quindici anni nei campi del cimitero parco. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento o a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell’art.70 del presente Regolamento. Sono altresì considerate esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali in apposito verbale. 4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente. 5. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 43. 6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; b) essere trasferito in altra fossa (campo comune) in contenitori di materiale biodegradabile; c) su richiesta dei famigliari, essere tumulato in sepoltura privata; d) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. La scelta sulla collocazione, nonché la determinazione della durata della eventuale nuova inumazione/tumulazione, verrà effettuata di volta in volta, sentiti i parenti e verificate le disponibilità di sepolture all’interno dei Cimiteri, dal Responsabile del Servizio o da suo delegato e riportata in apposito verbale. E’ consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all’esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizz...
Esumazioni ordinarie. (su richiesta dei familiari) Per esumazioni ordinarie si intendono quelle eseguite dopo 10 anni di inumazione. Nel presente appalto si prendono in considerazione le operazioni di esumazione richieste dai familiari o disposte dall’Autorità giudiziaria rimanendo escluse le bonifiche di interi o parte di campi in occasione di esumazioni ordinarie disposte dal Sindaco. Comprendono: - rimozione della lapide o coperture marmoree del sepolcro, qualora non vi avessero provveduto i familiari; - scavo della fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee a raggiungere la cassa; - diligente raccolta dei resti mortali mineralizzati in apposite cassette da collocare nelle sepolture indicate dai familiari; - in caso di non completa mineralizzazione del cadavere, salva diversa disposizione dei familiari autorizzata dall’Ufficio di Polizia Mortuaria (es. avviamento alla cremazione), si procede al rinterro della cassa, previo trattamento con prodotti a norma di legge che accelerino il processo di mineralizzazione e rimozione dell’eventuale telo in nylon, riposizionamento della lapide o parte di essa o il collocamento di una eventuale croce in legno con targa riportante il nominativo; - raccolta di lapidi e monumentini (previo recupero o rimozione delle fotografie e scritte applicate), di croci, profili, ecc., asportati in seguito alle esumazioni, con successivo smaltimento e trasporto dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente in materia; - conservazione, per un periodo non inferiore ad un anno, delle fotografie rimosse dalle sepolture; - rimozione e smaltimento dei residui di feretri, degli avanzi degli indumenti e di tutto il materiale rinvenuto durante le operazioni di esumazione, nel rispetto della normativa vigente in materia; - chiusura della fossa e pulizia della zona circostante; - qualsiasi onere e materiale necessario a dare l’opera completa alla regola d’arte;
Esumazioni ordinarie. (Artt. 82 e 85 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Sanità n. 10/1998; D.P.R. n. 254/2003) 1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale. 2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno. 3. E’ compito del Responsabile del servizio cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
Esumazioni ordinarie. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni ai sensi dell’art.82 del D.P.R. 285/90. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque mese dell’anno. E’ compito della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali autorizzare le operazioni di esumazione ordinaria e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali curerà la stesura degli elenchi con l’indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della esumazione ordinaria, provvedendo alla pubblicazione degli stessi elenchi all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30. L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’Albo Cimiteriale, con congruo anticipo. Nelle operazioni di esumazione ordinaria non è richiesta la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL. I resti mortali saranno collocati nell’ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altri loculi occupati da salme di congiunti.
Esumazioni ordinarie. E’ compito del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l’ indicazione delle salme per le quali è attivabile l’ esumazione ordinaria. L’ inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo è fissato con comunicazione di Servizio da affiggere all’ Albo cimiteriale con congruo anticipo e da inviare in copia, per conoscenza, al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale.
Esumazioni ordinarie. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione nelle fosse dei campi giardino e comuni. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono raccolte e depositate nell’ ossario comune, a meno che i parenti non facciano domanda al Sindaco di raccoglierle in cellette o colombari posti nel cimitero. In tal caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’ art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990. I resti ossei possono essere inseriti in cassettine nei colombari con un massimo di due oltre il feretro, previo il pagamento della tariffa vigente all’ atto della tumulazione dei resti medesimi, ferma restando la scadenza della concessione riferita al colombaro. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Per agevolare la mineralizzazione delle salme indecomposte e’ possibile utilizzare apposite sostanze biodegradanti ed abbreviare il periodo di reinumazione da 5 a 3 anni . Utilizzando tale procedimento e’ possibile inumare le salme indecomposte nei medesimi siti precedentemente assegnati. E’ possibile inoltre cremare i resti provenienti dalle esumazioni , salve le norme previste dal D.P.R 285/90. Le dimensioni degli ossari entro cui vanno deposte le cassette di contenimento dei resti, non devono essere inferiori a: • larghezza cm. 30; • lunghezza (o profondità) cm. 80; • altezza cm. 30.
Esumazioni ordinarie. Esumazioni straordinarie
Esumazioni ordinarie. 1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali, riducibile a 2 anni in caso di somministrazione di agenti che accelerino la decomposizione). 2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003. 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco. 4. Le esumazioni ordinarie sono effettuate dagli operatori del servizio cimiteriale o da soggetto esterno qualificato incaricato dall’Amministrazione Comunale
Esumazioni ordinarie. 1) Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, decorso il decennio di inumazione, dalla ditta appaltatrice su indicazione del responsabile dei servizi cimiteriali, a seconda del fabbisogno, affinché sia possibile effettuare il turno di rotazione nei campi. 2) In caso di completa scheletrizzazione si procede alla raccolta dei resti mortali, i quali vengono depositati nell’ossario comune, salvo sia richiesto il loro collocamento in sepoltura privata previa raccolta delle ossa in cassetta di zinco. In caso di non completa scheletrizzazione la salma deve permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere per un periodo di cinque anni se non si ricorre a sostanze biodegradanti, di due anni se si ricorre all’impiego di sostanze biodegradanti. Nei casi particolari qui non contemplati sono comunque consentiti per i resti mortali tutti i trattamenti previsti dal D.P.R. 285/90. 3) In ogni caso di esumazione ordinaria dovrà essere data notizia agli interessati, con congruo anticipo, mediante comunicazione ai famigliari oppure con eventuale avviso da esporre sulla tomba da esumare. 4) E’ in facoltà degli aventi titolo presenziare alle operazioni, che si svolgeranno preferibilmente senza la presenza di pubblico.

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  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Precisazioni Qualora l’esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; le offerte dovranno essere custodite, a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, con forme idonee ad assicurare la loro integrità. L’Arnas “X. Xxxxxx”, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

  • Azioni Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.