Esumazioni straordinarie Clausole campione

Esumazioni straordinarie. (Artt. 83-84 D.P.R. n. 285/1990) 1. L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’autorizzazione del Responsabile del Servizio di cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Nel secondo caso esse sono soggette al pagamento dell’apposita tariffa. 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del 3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall’autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. 4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l’esumazione straordinaria è consentita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che la competente Azienda A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. 5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell’Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza dell’incaricato della competente Azienda A.S.L.
Esumazioni straordinarie. L’esumazione straordinaria delle salme inumate nei campi comuni può essere effettuata prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro Autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art.84 del D.P.R. 285/90. E’ possibile eseguire esumazioni straordinarie di salme di persone decedute per malattie infettive- diffusive comprese nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato.
Esumazioni straordinarie. Le procedure operative di competenza dell’appaltatore sono le seguenti: - delimitazione dell’area di lavoro; - rimozione del monumento e di qualsiasi altro ornamento funerario; - scavo della fossa eseguito a mano o a macchina fino al raggiungimento del feretro; - rimozione dell’intero feretro; - collocamento del feretro nella controcassa in zinco o, qualora la cassa non risulti strutturalmente più idonea, traslazione del cadavere in nuova cassa; - trasporto del feretro nella nuova sepoltura o, qualora sia destinato alla cremazione o al trasporto in un altro cimitero, consegna dello stesso all’impresa di onoranze funebri scelta dai familiari; - raccolta e deposito nei contenitori forniti dal comune dei rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione (eventuale vecchia cassa sostituita), avendo cura di sezionare adeguatamente le parti lignee per un’ottimale collocamento nei contenitori; - reinterro della fossa e ricolmatura della stessa mediante apporto di nuovo materiale (terra di coltura o sabbione secondo le indicazioni preventivamente fornite dal tecnico comunale; - sgombero e smaltimento dell’eventuale monumento precedentemente rimosso mediante conferimento a centri di raccolta specifici per detti materiali; - pulizia dell’area interessata dai lavori. La fornitura della controcassa zincata o della nuova cassa nonché le relative operazioni di sigillatura sono di competenza dell’impresa appaltatrice . Per tutta la durata del contratto ed anche per le operazioni di esumazione già eseguite in precedenza , la ditta appaltatrice deve garantire, entro 24 ore dalla segnalazione dell’ufficio comunale, il ripristino delle fosse mediante apporto di nuovo materiale (terra di coltura o sabbione secondo le indicazioni preventivamente fornite dal tecnico comunale) in caso di cedimenti dovuti a piogge o altro.
Esumazioni straordinarie. 1) Le esumazioni straordinarie si eseguono: a) in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria; b) su richiesta dei familiari, in seguito ad autorizzazione del competente Responsabile di Servizio e alla presenza del medico igienista e dell’incaricato del servizio di custodia; c) in seguito a disposizione dell’Amministrazione comunale per esigenze di pubblico interesse 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del D.P.R. 285/90, quindi soltanto nei mesi da ottobre ad aprile compresi, salvo quando siano disposte dall’Autorità Giudiziaria. 3) Le autorizzazioni di cui alla lettera b) non potranno essere concesse per le salme di persone decedute per malattia infettiva contagiosa, se non sono trascorsi almeno due anni dalla sepoltura e alla condizione che il medico igienista dichiari che l’esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Esumazioni straordinarie. 1. Le salme possono essere esumate prima dello scadere del decennio soltanto: a) su ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia; b) su autorizzazione del Sindaco/Responsabile del Servizio, per trasferirle in altre sepolture o per cremarle. 2. Fatta eccezione per il caso a), le esumazioni straordinarie potranno essere eseguite soltanto nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile (con esclusione del periodo dal 27/10 al 6/11 coincidente con la festività dei Santi). 3. L’autorizzazione potrà essere rilasciata solo in casi eccezionali, considerate le evidenti difficoltà operative ed igieniche e nel rispetto degli operatori cimiteriali, direttamente dal Sindaco/Responsabile del Servizio se sono trascorsi almeno due anni dalla morte. Se sono trascorsi meno di due anni dal decesso sarà richiesto preventivo parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL che provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere. Se il decesso è avvenuto per malattia infettiva l’esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo di due anni dalla morte. 4. Per le esumazioni ordinate dall’Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l’osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite. 5. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite sotto la responsabilità dell’Incaricato del Servizio Cimiteriale. 6. La Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 116 – 6947 in data 5 agosto 2002 ha sospeso le attività di assistenza da parte delle A.S.L. in occasione delle esumazioni ed estumulazioni nonché quelle di vigilanza e controllo sul servizio di trasporto salme, fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altri Stati e le circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l’esistenza di specifici rischi sanitari. 7. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il Cimitero e l’altra depositata in Comune. 8. Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono smaltiti nel rispetto della vigente ed emananda normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e trattamento dei rifiuti speciali.

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  • Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario). 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. 3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui al comma 4 dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario) può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 (Risorse lavoro straordinario). 4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. b) (Nozione di retribuzione) incrementata del rateo della 13^mensilità. 5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari: - al 15% per il lavoro straordinario diurno; - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); - al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. 7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38 del CCNL del 14.09.2000.

  • Manutenzione straordinaria Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare una interruzione dell’utilizzo clinico delle apparecchiature e/o degli eventuali dispositivi opzionali forniti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore anche in orari serali o notturni e/o festivi, da concordarsi con il personale utilizzatore dall’Azienda Appaltante. In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi opzionali, tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme, quanto sotto l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Gli interventi manutentivi dovranno essere garantiti, secondo le tempistiche indicate nel presente CT anche in caso di danni accidentali o furto, ecc.: con oneri e pezzi di ricambio a carico dell’XXXXX X. Xxxxxx. Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata della garanzia il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all’atto del collaudo o delle successive verifiche funzionali; in caso di mancato superamento delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera dall’Amministrazione sull’apparecchiatura o suoi componenti (hardware e software), non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire o aggiornare tali componenti con attrezzature nuove, identiche o migliori rispetto alla fornitura originale, pena l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta inteso che le eventuali modifiche migliorative, da apportare alla fornitura, devono ottemperare almeno a quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, ovvero software che presenti difetti o subisca malfunzionamenti, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti, pena l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

  • Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Informazioni aggiuntive Bagaglio In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia prevede altresì quanto segue: • con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; • con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.