PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (C.A.P. 00144) - Codice fiscale 97103880585, Partita IVA 01114601006 - in persona dell’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Poste Italiane, domiciliato per la carica presso detta sede (di seguito denominata “Poste”)
E
la Provincia di Roma, con sede in Xxxx, Xxx XX Xxxxxxxx 000/X, Codice fiscale 80034390585 nella persona del Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx nella sua qualità di Presidente della Provincia di Roma domiciliato per la carica presso detta sede; ed avente i relativi poteri di firma (di seguito denominata “la Provincia”)
Poste e la Provincia sono di seguito anche denominate, congiuntamente, le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”.
Premesso che
• la Provincia annovera tra i propri obiettivi l’avvio e il potenziamento sul territorio di progetti innovativi e ad alto valore aggiunto, volti a garantire lo sviluppo di un’offerta di servizi adeguata alla domanda locale ed alle esigenze della popolazione servita;
• per poter conseguire detti obiettivi la Provincia ritiene necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, anche al fine dedicare la proprie risorse ad attività più propriamente istituzionali, ed in particolare di soggetti che possano facilmente raggiungere e garantire, pure alle popolazioni delle realtà più marginali, un complesso di servizi che ne migliorino le condizioni di vita e di sicurezza ed aiutino ad ovviare ai disagi determinati anche da particolari condizioni geografiche e socioeconomiche;
• l’articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, così come modificato da ultimo dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 , dispone che è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane a prezzi accessibili all’utenza. L’articolo 23, comma 2 del D. Lgs. n. 261/1999, così come modificato dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, affida a Poste lo svolgimento del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;
• Poste espleta altresì servizi finanziari di Bancoposta ai sensi del D.P.R. n. 144/2001, nonché servizi in materia informatica;
• Poste è presente in maniera capillare sull’intero territorio nazionale, anche attraverso un’articolata rete di sportelli postali, ed ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità - al fine di favorire l’accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali l’amministrazione pubblica è impegnata -;
• per detti motivi Poste – disponendo peraltro di un insieme complesso di infrastrutture tecnologicamente avanzate in grado di gestire, tra l’altro, servizi in multicanalità rivolti al cittadino e più in generale al “sistema-paese” – nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali aziende per l’offerta di servizi integrati a valore aggiunto e di soluzioni sui propri mercati di riferimento ed in particolare per la Pubblica Amministrazione;
• altresì Poste ha istituito presso i propri uffici postali uno sportello denominato “Sportello Amico” al fine di semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione;
• è dunque intenzione delle Parti valutare se sussistano le condizioni tecniche, giuridiche, economiche ed operative idonee a consentire alla Provincia di acquisire gli specifici servizi che verranno individuati;
• conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula del presente
Protocollo di Intesa (d’ora innanzi, il Protocollo) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti e di sancire possibili forme di collaborazione/partnership, volte a favorire gli obiettivi oggetto del Protocollo ed in particolare allo scopo di: (i) individuare in termini definitivi il perimetro delle Aree di collaborazione, come di seguito definite; (ii) di sviluppare una cooperazione nelle Aree di collaborazione definitivamente individuate.
Tutto ciò premesso
fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo ed hanno valore di patto.
Articolo 2 – Oggetto
2.1 Le Parti intendono avviare una collaborazione volta a:
1) favorire la conoscenza da parte della Provincia dei servizi offerti da Poste e a individuare i servizi meglio rispendenti alle esigenze della Provincia;
2) alla eventuale e successiva stipula di specifici accordi fra le Parti aventi ad oggetto i servizi che saranno individuati.
2.2 La collaborazione avviata ai sensi del Protocollo ha carattere di studio, ricerca ed indirizzo operativo e non è, pertanto, idonea ad ingenerare alcuna aspettativa circa l’eventuale e futura erogazione di servizi.
Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo ma nessuna delle stesse sarà ritenuta responsabile verso l’altra Parte nell’eventualità che le Parti non riescano a conseguire gli obiettivi prefissati ed a sottoscrivere gli accordi di cui al seguente articolo 4.
2.3 Fermo quanto previsto nel Protocollo, ed in vista della sottoscrizione degli eventuali successivi accordi, Poste si riserva di espletare, in ciò fin d’ora autorizzata dalla Provincia, parte dei servizi che verranno individuati anche avvalendosi delle Società del Gruppo Poste Italiane.
Articolo 3 – Aree di collaborazione e Recesso
3.1 Le Parti hanno individuato determinate Aree di collaborazione, nelle quali si ritiene possibile perseguire le strategie e gli obiettivi di cui in premessa utilizzando le competenze, le risorse e le specifiche capacità di ciascuna delle Parti.
In particolare, le Aree di collaborazione che saranno analizzate e per le quali si verificheranno le possibilità di una loro introduzione sono:
:
1) SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO LA RETE “SPORTELLO AMICO”;
• Gestione procedimenti relativi al Canone di Occupazione Suolo Pubblico permanente e temporaneo
• Rilascio, rinnovo tesserini Caccia/Funghi/Pesca;
• Abilitazione per guide turistiche, accompagnatori turistici e interpreti;
2) SERVIZI INNOVATIVI;
• Carte Multiservizi (Carta dello Studente, Carta della Cultura, Carta per anziani-disabili- indigenti, erogazione buoni pasto per l’amministrazione, etc..);
• Gestioni dei contributi sociali;
• La Gestione integrata della riscossione dei tributi;
• Gestione delle Istanze Provinciali, Digitalizzate (SUAP, etc…..) Gestione Elettronica Documentale;
• Servizi di analisi e sicurezza stradale inclusiva del prodotto omologato “Sorpassometro®” e della piattaforma di Video Knowledge Management.
3.2 Presupposto qualificante di tale collaborazione è l’integrazione dei servizi già erogati con altri che consentano di fornire alla popolazione una sempre maggiore efficienza e qualità dei servizi anche attraverso una più ampia delocalizzazione degli sportelli sul territorio.
3.3 Le Aree di collaborazione sopra identificate non sono da considerarsi esaustive e/o vincolanti, posto che le Parti potranno, d’intesa, provvedere a modificarle e/o integrarle, ridefinendo così il perimetro della collaborazione in funzione dei servizi che verranno individuati in relazione a specifiche esigenze.
3.4 Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività poste in essere in esecuzione del Protocollo, rimarrà - in assenza di specifico diverso accordo sottoscritto da entrambe le Parti - ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto, senza diritto ad alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell’altra.
3.5 Ciascuna delle Parti potrà recedere, parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento dal Protocollo, dandone comunicazione all’altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano le condizioni per dar luogo ad una proficua collaborazione in una o più delle Aree di collaborazione.
Articolo 4 - Accordi
Al fine di perseguire al meglio le finalità oggetto del Protocollo, le Parti si impegnano ad approfondire le tematiche relative a ciascuna delle Aree di Collaborazione di cui all'articolo 3.1. A seguito del completamento del suddetto lavoro, verrà valutata l'opportunità di sottoscrivere successivi accordi (di seguito "Accordi ") nei quali sarà definito il dettaglio delle attività congiunte da realizzare ed il modello di business relativamente a ciascuna Area di collaborazione.
Eccetto quanto previsto dagli articoli 9 (Trattamento dei dati personali e Riservatezza) e 10 (Comunicati al Pubblico), nessuna delle Parti avrà alcun obbligo nei confronti dell'altra Parte, fino al momento in cui gli Accordi dovessero essere eventualmente sottoscritti, fermo restando che ciascuna delle Parti sarà libera di sottoscrivere o meno detti Accordi.
Articolo 5 – Costituzione ed Obiettivi del Gruppo di Lavoro
5.1 Per l’avvio e lo sviluppo della collaborazione di cui al Protocollo ed al fine di conseguire gli obiettivi oggetto del Protocollo, anche in ordine all’individuazione definitiva delle Aree di collaborazione, le Parti si impegnano a costituire, entro 15 giorni dalla data di firma del Protocollo, un “Gruppo di Lavoro” paritetico, formato da nr. 5 rappresentanti per ciascuna Parte, che potranno – di volta in volta – delegare membri supplenti in loro assenza. Il Gruppo di Lavoro si riunirà con cadenza periodica ed ogni qualvolta la maggioranza dei propri componenti lo ritenesse opportuno e/o necessario.
I rappresentanti di ciascuna Parte potranno richiedere, qualora lo ritengano opportuno in relazione all’oggetto di ciascuna riunione, la partecipazione anche di ulteriori soggetti competenti, dandone tempestiva comunicazione ai rappresentanti dell’altra Parte. Gli eventuali costi generati dalla presenza di tali soggetti saranno interamente sopportati dalla Parte che ne ha richiesto la presenza alla riunione.
5.2 Il Gruppo di Lavoro avrà il compito specifico, una volta individuate definitivamente le Aree di collaborazione:
- di approfondire le tematiche tecniche, organizzative, legali ed operative connesse alla implementazione dell’iniziativa, segnatamente per ciascuno dei servizi individuati;
- di indicare altresì gli eventuali vincoli tecnici e legali esistenti;
- di definire il possibile sviluppo della cooperazione in termini di attività, tempi, prodotti finiti e risorse;
- identificare i servizi che potranno essere erogati;
- definire piani e norme di attuazione per l’eventuale implementazione dei servizi che potranno essere erogati;
- quantificare i corrispettivi che dovranno essere riconosciuti a Poste in conseguenza dell’eventuale erogazione dei servizi individuati;
- individuare le occasioni di collaborazione con Xxxxx, di concordare progetti per migliorare la qualità dei servizi già offerti ai cittadini e di realizzare economie di scala.
5.3 Il Gruppo di Lavoro terrà un apposito libro verbale degli incontri e delle risoluzioni adottate. Entro 60 giorni dalla sua costituzione, il Gruppo di Lavoro provvederà a formalizzare un documento contenente il dettaglio del lavoro effettuato.
Articolo 6 - Durata
II Protocollo ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Le Parti convengono che, nel caso e comunque entro la data di scadenza del Protocollo, verificheranno l'opportunità di prorogare per iscritto la sua durata, anche alla luce delle prospettive e dei risultati conseguiti e/o di stipulare gli Accordi.
Decorso il termine di cui al primo capoverso del presente articolo, non residuerà in capo alle Parti alcun obbligo derivante dal Protocollo, fatta eccezione per gli impegni di cui all'articolo 9.2 (Riservatezza), che rimarranno validi anche successivamente al venire meno, per qualsivoglia ragione, del Protocollo.
Articolo 7 - Modifiche e Cessione
7.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel Protocollo dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.
7.2 Nessuna Parte potrà trasferire o cedere alcuno dei propri diritti o obblighi derivanti dal Protocollo a qualsiasi parte terza.
Resta sin da ora inteso tra le Parti che non sono considerati terzi le società facenti parte del Gruppo Poste Italiane.
Articolo 8 – Informazioni
Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i dati, le informazioni e la documentazione, ragionevolmente richiesti, necessari ai fini dell’esecuzione del Protocollo, fatto salvo ogni dato la cui comunicazione possa pregiudicare una delle Parti e la sua competitività sul mercato.
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali e Riservatezza
9.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, e nell’espletamento delle attività in esso previste, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, come di volta in volta indicato negli eventuali Accordi.
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal Protocollo, nonché dell’adempimento dei connessi obblighi normativi.
9.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, nonché per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell’esecuzione delle pattuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d’ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza.
Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dall'altra in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegna:
a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte senza il preventivo espresso consenso scritto della stessa;
b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle indagini ed analisi relative all'oggetto del Protocollo;
c) a non divulgare e/o comunicare a terzi o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, il fatto che sta partecipando allo sviluppo dei servizi oggetto del Protocollo.
Articolo 10 - Comunicati al Pubblico
Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle materie trattate dal Protocollo se non con il consenso esplicito dell’altra Parte.
Articolo 11 - Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione relativa al Protocollo dovrà essere messa per iscritto ed inviata all’altra Parte, tramite lettera raccomandata A/R o fax ai soggetti ed agli indirizzi qui di seguito indicati:
Per Poste:
Xxxxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx Sig. Giorgio Beni
Tel. 00 00000 Fax 00 00000000
Email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Per la Provincia :
Xxx XX Xxxxxxxx 000/X – 00000 Xxxx
Sig. …………….
Tel. 06 …………….. Fax 06 ………….
Email @xxxxxxxxx.xxxx.xx
Articolo 12 - Legge applicabile e Foro competente
12.1 Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall’ordinamento italiano.
12.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del Protocollo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Art. 13 - Rapporti tra le Parti
13.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma e indipendente.
13.2 Le Parti concordano, altresì, che il Protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle Aree di collaborazione individuate, mantenendo le Parti la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori.
Articolo 14 – Nullità parziale
La nullità parziale del Protocollo o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero Protocollo. In tal senso, le Parti fin d’ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del Protocollo dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, il Protocollo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
Articolo 15 – Clausola finale
15.1 Il Protocollo è redatto in duplice copia originale, uno per la Provincia ed uno per Poste.
15.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l’art. 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, li
Per la Provincia di Roma Per Poste Italiane S.p.A.
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