Accordi Clausole campione

Accordi. Il presente accordo quadro è completato, all’occorrenza, da accordi d’esecuzione.
Accordi. Accordo 11 febbraio 1999 Accordo 24 febbraio 2003 Accordo 30 giugno 2004 Accordo 29 luglio 2004 Accordo 5 ottobre 2004 - Previdenza integrativa ANISP - Confartigianato Assopulizie - CNA CASARTIGIANI CLAAI e FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTRASPORTI (*) Integrato con: accordo 11 febbraio 1999 (istituzione del Fondo pensione ARTIFOND), accordi 12 novembre 2001 e 24 febbraio 2003 (riallineamento delle retribuzioni del settore), accordo 29 luglio 2004 (adeguamento economico) e accordi 30 giugno e 5 ottobre 2004 (previdenza integrativa), riportati in calce al testo del contratto.
Accordi. Ai fini dell’integrazione e della precisazione del presente CCL, le parti complementari contrattuali concordano accordi complementari sotto forma di appen- dici da considerare come parte integrante del presente CCL.
Accordi. Organizzatore, venditori e professionisti non sono responsabili in caso di annullamento, riprogrammazione o ritardo del volo. Se il viaggiatore per il volo, è sua responsabilità ottenere un altro biglietto per raggiungere la destinazione. Organizzatore, venditori e professionisti non sono responsabili per eventuali spese aggiuntive prima e dopo il tour/ pacchetto/servizio. Organizzatore, venditori e professionisti non sono responsabili e non forniscono alcun rimborso per parti di viaggio o servizi persi a causa di voli cancellati, riprogrammati o in ritardo. Le rotte aeree sono soggette a disponibilità. I Se i viaggiatori decidono autonomamente di organizzare il volo, l'Organizzatore, i venditori e i professionisti non sono responsabili per eventuali perdite derivanti da cancellazioni o modifiche alle date del viaggio.
Accordi. Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini Intesa preliminare 26 luglio 1999 per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196 Accordo preliminare 2 marzo 2000 per il rinnovo del c.c.n.l. per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione Accordo 27 novembre 2000 per il rinnovo del c.c.n.l. per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione Verbale di riunione 25 gennaio 2001 per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione Accordo 15 ottobre 2001 per la determinazione in Euro degli elementi retributivi per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione Accordo 20 dicembre 2003 - Trattamento economico Accordo di rinnovo 18 novembre 2004 Accordo 19 settembre 2005 - Malattia e infortunio Accordo 15 novembre 2005 - Malattia e infortunio Accordo 15 novembre 2005 - Trattamento economico Accordo 14 dicembre 2006 - Trattamento economico Protocollo 30 aprile 2009 - Trattamento economico per il 2008 ANAV ASSTRA e FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI N.B.: Per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare si vedano gli accordi 23 aprile 1998 e 18 dicembre 2000. (*) Integrata, per la regolamentazione del lavoro interinale, dall'intesa 26 luglio 1999 riportata in calce. (**) Integrato dagli accordi 25 gennaio 2001 e 8 febbraio 2001 sulla classificazione del personale, dall'accordo 15 ottobre 2001 per la determinazione in Euro degli elementi retributivi riportati in calce. (***) Integrato dagli accordi 19 settembre e 15 novembre 2005 in materia di malattia ed infortunio. (****) Il Protocollo 30 aprile 2009 ha definito il trattamento economico per il 2008. Le parti concordano di aggiornare il sistema di relazioni industriali in coerenza e in applicazione dei principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993, nella condivisione del metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto. Con tale rinnovato sistema di relazioni si...
Accordi. 3.1 Se il Fornitore ha presentato un'offerta scritta a Van Leeuwen, il Contratto si intenderà perfezionato tra le Parti quando Van Leeuwen accetterà l'offerta scritta del Fornitore tramite un ordine scritto.
Accordi. QUADRO53
Accordi. 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il Comune può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Accordi. 2.1 Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o assunzione di impegni da parte degli agenti e del personale SMI
Accordi. Il proprietario/titolare dell’immobile/esercizio nel periodo di tempo prestabilito dovrà rilasciare l’area interessata libera da cose, in modo da dare possibilità ai nubendi di poter approntare la sala o, più in genere, l’area destinata alla celebrazione come meglio credono, anche mediante eventuale accordo fra gli stessi (nubendi e privato) per la fornitura di arredi ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti al successivo art. 11 e/o eventuali rinfreschi o buffet. Il proprietario/titolare dell’immobile/esercizio per la semplice messa a disposizione dell’area non potrà pretendere alcun pagamento dal Comune o dai nubendi, in quanto ceduta in comodato gratuito. Eventuali accordi come indicati al primo comma, esulano dai rapporti con il Comune e sono a carattere strettamente privato fra gli sposi ed il proprietario/titolare dell’immobile/esercizio.