RAPPORTI TRA LE PARTI Clausole campione

RAPPORTI TRA LE PARTI. Le parti sono contraenti indipendenti e il presente Contratto non pone in essere alcuna partnership, franchise, joint venture, agenzia, rapporto fiduciario o di lavoro subordinato tra le medesime.
RAPPORTI TRA LE PARTI. Il presente Accordo non dà luogo ad alcun tipo di società/associazione o collaborazione di qualsiasi forma tra le Parti, né ciascuna delle Parti potrà essere considerata agente o rappresentante dell’altra. La Società Ospitata non potrà cedere il presente Accordo senza il preventivo consenso scritto di Vodafone, il quale sarà comunque subordinato all’autorizzazione da parte del soggetto proprietario del Sito in caso di sub concessione.
RAPPORTI TRA LE PARTI. Articolo 6
RAPPORTI TRA LE PARTI. 1. La Società ha designato i referenti dei servizi ai quali l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento dei servizi e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto.
RAPPORTI TRA LE PARTI. In nessun modo il presente contratto darà origine ad alcuna forma di reciproca rispondenza per debiti e obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività d’impresa delle parti.
RAPPORTI TRA LE PARTI. Le Parti sono contraenti indipendenti. Nulla nel presente Accordo verrà interpretato per la finalità di creare un’agenzia, una joint venture, una partnership, un rapporto fiduciario, o un simile rapporto tra le Parti.
RAPPORTI TRA LE PARTI. 1. Le parti si danno reciprocamente atto di essere soggetti giuridici autonomi ed indipendenti sotto ogni profilo e pertanto, a solo titolo esemplificativo:
RAPPORTI TRA LE PARTI. Articolo 4 –
RAPPORTI TRA LE PARTI. Il rapporto inizia con l’ingresso dell’Ospite nella struttura o con il fermo camera. Sono previsti 15 giorni di prova entro i quali la Casa ha la facoltà di dimettere con effetto immediato l’Ospite, che a sua volta può recedere dal contratto con le stesse modalità. La Direzione potrà inoltre in qualsiasi momento allontanare l’Ospite che sia moroso nel pagamento della retta mensile, previa comunicazione al diretto interessato, o al Garante o a chi ha la tutela legale. In caso di degenza temporanea, l’Ospite è tenuto a dare un preavviso di almeno sette giorni per la disdetta del servizio. In caso di dimissioni senza preavviso, in sede di liquidazione verranno trattenuti n. 3 giorni dopo la dimissione.