COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Cultura, Tradizioni Popolari, Sport, Politiche Giovanili
ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE E STRUMENTALE E ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “XXXXX XXXXXX” DI QUARTU SANT’ELENA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
CIG N. 8670349656
DISCIPLINARE DI GARA
L’Amministrazione ha indetto una procedura aperta per l’assegnazione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del d.lgs 50/2016, relativamente alla GESTIONE dei CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE E STRUMENTALE E ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “XXXXX XXXXXX” DI QUARTU SANT’ELENA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Essendo la determina a contrattare/decreto a contrarre adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 la stazione appaltante si avvale delle previsioni del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, per cui, per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare il riferimento è da intendersi alle previsioni della suddetta normativa.
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 2 del DL 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, d’ora in avanti denominato Codice.
La procedura si svolgerà mediante la piattaforma telematica sul portale SardegnaCat. Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Quartu Sant’Elena NUTS ITG27
CIG : 8670349656
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il Dirigente del Settore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni, indicazioni per utilizzo piattaforma telematica
La documentazione di gara comprende:
Capitolato prestazionale; Progetto;
Bando di gara
Disciplinare di gara (ossia il presente documento)
Patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale N 16 del 09/02/2017 Codice di comportamento del Comune di Quartu Sant’Elena
Modulistica:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione Allegato 2 – DGUE
Allegato 3 – modello offerta economica
La documentazione di gara integrale è disponibile sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxx.xx
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma SardegnCAT, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, sezione “Bandi di gara” e xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione relativa alla procedura di gara.
Non verranno forniti chiarimenti telefonici.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.
Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici tra la pubblicazione del bando di gara e la scadenza del termine per la presentazione delle offerte si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma SardegnaCAT. In caso di eventuali temporanea difficoltà o impedimento nell'utilizzo della piattaforma , verrà utilizzato l'indirizzo PEC di cui sopra.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
Indicazioni per utilizzo piattaforma telematica
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
• firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
• la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx- host/public/browserenv/requirements.jsp.
ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”.In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara e anche nella fase successiva, incluse le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del d.lgs 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di gestione dei corsi per la formazione musicale e strumentale e attività integrative della Scuola Civica di Musica“Xxxxx Xxxxxx” di Quartu Sant’Elena, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs.
n. 50/2016 con l’utilizzo della piattaforma telematica “Sardegna CAT, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – miglior rapporto qualità prezzo – art.95, comma 2, del D.Lgs.50/2016. I criteri e le modalità di gestione di detto servizio sono disciplinati dal presente capitolato e dal disciplinare di gara.
L’appalto è costituito da un unico lotto per assicurare una più efficace, corretta e coordinata esecuzione del complesso delle attività in cui si articola l'Accordo Quadro e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio che risponda, in modo adeguato ed omogeneo ai diversi bisogni formativi.
Il corrispettivo del servizio per lo svolgimento dei corsi oggetto dei successivi contratti applicativi sarà calcolato sulla base dell’ammontare del contributo assegnato annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie ed il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi contratti applicativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta disponibili in relazione ai singoli contratti applicativi che verranno stipulati nel corso della vigenza dell'accordo quadro.
Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni:
L’importo massimo complessivo dell’accordo quadro, previsto per la gestione del servizio in oggetto, per un anno scolastico 2021/2022 e per la conclusione dell’anno scolastico 2020/2021, è pari a € 246.976,80 iva inclusa, suddiviso nei sottoriportati contratti applicativi:
FONTE FINANZIAMENTO | IMPORTO MASSIMO CONTRATTO APPLICATIVO (iva inclusa) |
Finanziamento Ras e/ o fondi comunali, fino ad un massimo di | € 43.493,00 |
Fondi comunali e rette utenti fino ad un massimo di | € 100.003,40 |
Finanziamento RAS fino ad un massimo di | € 103.480,40 |
TOTALE COMPLESSIVO | € 246.976,80 |
L’importo a base di gara, ossia soggetto a ribasso, è pari a € 30.63/ora ed è soggetto a Iva (5%, ove l'aggiudicatario sia cooperativa sociale).
Gli oneri di sicurezza, derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari a zero.
I costi del personale sono stati quantificati sulla base del contratto collettivo del personale non docente delle Scuole di Musica Private Laiche e comunque contratti di lavoro conformi alla disciplina vigente in materia.
L’appalto è finanziato con fondi comunali, rette dell’utenza e finanziamento specifico assegnato annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L. R. 28/97.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
L'appalto avrà la durata di 12 mesi non continuativi, a partire dal mese di maggio 2021 e fino al mese di luglio 2022, come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 63, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale, di affidare all'aggiudicatario del contratto nuovi servizi, a condizione che essi consistano nella ripetizione del servizio aggiudicato con il contratto iniziale e siano conformi al progetto di base oggetto del contratto, alla cui stipulazione il presente procedimento è preordinato, ferma restando la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, legate all’eventuale rifinanziamento del progetto da parte della Regione Autonoma della Sardegna
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 485.983,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come meglio specificato nel progetto di gara.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2 lett. del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Per gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora adottato il decreto di ammissione al concordato stesso è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (in base all’art. 110, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016). L’operatore economico che si trovi in tale condizione può concorrere anche riunito in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI (da dichiarare nel DGUE)
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165, o di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 17 della l. 190/2012 e dell’articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (da dichiarare nel DGUE parte IV)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
▪ Requisiti di carattere generale
- Assenza di motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del D.lgs.n.50/2016;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del X.Xxx. 231/2001e ss.mm.ii.;
- assenza di divieto a contrarre di cui all’art.53 comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001;
L’assenza di motivi di esclusione, ivi compresi i motivi di partecipazione a gare previsti dall’art.48 comma7, del D.Lgs.50/2016, dovrà essere dichiarata utilizzando il modello DGUE che il modello di domanda di partecipazione alla procedura di gara;
Requisiti di Idoneità professionale:
▪ iscrizione all’apposito registro della C.C.I.A.A. (imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura) della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività lavorativa adeguata a quella oggetto dell’appalto;
o oppure iscrizione all’Albo Nazionale delle Società cooperative, in caso di cooperative, ovvero iscrizione nei competenti registri previsti dalla normativa vigente per la specifica natura del soggetto partecipante alla gara.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.,
o dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
o iscrizione nel Registro delle Associazioni copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano lo svolgimento di attività nel settore oggetto della gara;
o iscrizione come Enti di promozione sociale nel registro nazionale, di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, per le associazioni operanti senza scopo di lucro nel settore oggetto della presente gara;
o per le fondazioni, enti, associazioni, altre cooperative con personalità giuridica che abbiano, tra le proprie finalità istituzionali, le seguenti attività: diffusione e promozione della pratica e della didattica musicale o equivalenti o che operino nel campo della produzione e della gestione di strutture o attività musicali o equipollenti, statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
▪ Requisiti di capacità economico finanziaria
- fatturato globale d’impresa e specifico ai servizi analoghi prestati nei settori oggetto della gara, riferiti agli ultimi tre esercizi 2018-2019-2020, a fronte di servizi resi per la gestione di Scuole Civiche di Musica e attività equivalenti, non inferiore a euro 60.000,00 (euro sessantamila/00), IVA esclusa (per anno);
- N. 2 referenze bancarie, dalle quali risulti un affidamento bancario pari a almeno € 70.000,00;
▪ Requisiti di capacità tecnico professionale
Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c, e comma 6 del
D. Lgs n. 50/2016, dovrà essere prodotto dal concorrente, a pena di esclusione, quanto segue:
1. dichiarazione di aver svolto nell’ultimo triennio documentata attività di gestione complessiva di servizi nel campo della formazione, senza demerito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), negli ultimi tre anni (2018-2019-2020),
2. un servizio per la durata di almeno un anno scolastico a favore di amministrazioni pubbliche o di soggetti ed enti privati, che presenti le caratteristiche di servizio similare - per tipologia - a quello di cui trattasi.
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:
- la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema SardegnaCAT per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato – fermo restando quanto indicato nel paragrafo “requisiti di idoneità”, relativamente alle imprese sociali di cui al d.lgs 155/2006- deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004 deve essere posseduto, ove ricorra il caso, da:
• ciascuna delle cooperative raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuna delle cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e natura di cooperativa.
Il requisito relativo all'Iscrizione al Registro delle Cooperative sociali deve essere posseduto da:
• ciascuna delle cooperative raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuna delle cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e natura di cooperativa.
Il requisito di capacità economico-finanziaria, in caso di raggruppamento (che potrà essere solo di tipo orizzontale) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20 per cento.
Il requisito di capacità economico-finanziaria, in caso di raggruppamento (che potrà essere solo di tipo orizzontale) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20 per cento.
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’articolo articolo 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Tutti i requisiti di carattere generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, ove previsto dalla natura giuridica dell'operatore economico.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. In caso di utilizzo dei requisiti di consorziate non esecutrici, al fine di favorire la verifica da parte della stazione appaltante, è richiesta al consorzio l’indicazione di tali imprese.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio:iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo “comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazionedell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
L’offerta è corredata da cauzione provvisoria di € 4.048,00, pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’accordo quadro (IVA esclusa), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, da costituirsi, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, anche a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presso gli istituti legalmente autorizzati, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione.
Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
1. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
• contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19-01-2018, pubblicato sulla GURI del 10-04-2018 suppl. ord. 16/L;
• avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC
n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema (SardegnaCAT), in formato digitale secondo una delle seguenti modalità:
a) (preferibilmente) con firma digitale in formato cades o pades (soluzione preferibile) con firma grafica visibile
b) firmati su carta, scansionati, e accompagnati dalla copia di un documento in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Tutta la documentazione (documentazione amministrativa e offerta economica) dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica entro la data indicata nel Bando GUUE. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Il termine stabilito è conforme a quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, secondo il quale si considerano comunque sempre sussistenti ragioni di urgenza.
L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:
- “Busta di qualifica”: documentazione amministrativa
- “Busta offerta tecnica : progetto organizzativo e gestionale
- “Busta economica”: offerta economica
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di qualifica.
Tutti i file relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta tecnica.
Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato .zip o .rar).
Per una completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda all’Allegato “Istruzioni operative iscrizione al Portale SardegnaCAT e accesso alla sezione dedicata alla gara”.
L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e tutta la documentazione presentata, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le seguenti dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma SardegnaCAT
- DGUE
- domanda di partecipazione
- offerta economica
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della domanda e delle dichiarazioni integrative, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore dieci (10) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA DI QUALIFICA
La “busta di qualifica” contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta secondo quanto prescritto al punto 11 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Si suggerisce l'utilizzo del modello “Allegato 1 - Domanda di partecipazione”.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice,il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve esseresottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega, inoltre, la copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”
Documento di gara unico europeo (Allegato 2 - DGUE).
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma SardegnaCAT dedicata alla presente procedura di gara.
Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Questa parte è stata già compilata dalla stazione appaltante nel modello allegato
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez.
A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il concorrente allega:
1) PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
2) ove ricorrano i presupposti, tutta la documentazione relativa ai raggruppamenti, consorzi ecc.
3) “Patto di integrità” del Quartu Sant’Elena (allegato alla documentazione) sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato dal legale rappresentante di ciascun’impresa. Si specifica che dovrà essere sottoscritto il file “Patto d’integrità”. Tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica nella Sezione dedicata all’impresa mandataria /impresa singola
4) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
5) (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art.93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
6) Attestazione del versamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 prodotta con una delle seguenti modalità:
- copia scansionata e firmata digitalmente del versamento modello F23 codice tributo 456T: nella descrizione indicare il CIG della presente procedura
- apposizione della marca da bollo, debitamente annullata, su un foglio nel quale il partecipante dichiara, con riferimento al numero di serie della marca apposta, che la stessa è utilizzata esclusivamente per la procedura di gara in oggetto (si prega di utilizzare il modello Allegato 5 – Attestazione Pagamento Imposta di Bollo)
In caso di raggruppamento, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti
7) (Eventuale) Procura Speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante il concorrente dovrà allegare la copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
8) Informativa privacy sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e
della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo
24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo di cui al punto 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA 2 "OFFERTA TECNICA”
OFFERTA TECNICA
Deve contenere il progetto gestionale "Offerta Formativa" che preveda lo svolgimento delle attività previste agli artt..2 e 17 del Capitolato.
L’offerta tecnica, pena l’esclusione, dovrà essere presentata seguendo rigorosamente le seguenti indicazioni:
• l’elaborato non deve superare il limite massimo di 25 (venticinque) pagine = facciate nel formatoA4, compresi anche l’intestazione e l’indice;
• l’utilizzo del formato A3 è conteggiato come 2 (due) pagine = facciate del formato A4;
• in tale limite rientrano anche eventuali allegati;
• ogni pagina, numerata, deve contenere un massimo di 50 righe con interlinea 1 utilizzando un carattere delle dimensioni pari o maggiori di 11.
Si precisa che, per le sole parti grafiche e tabelle dati numerici, non valgono le regole di formattazione sopra indicate, ma è possibile adottare libertà di formato, nel rispetto del numero massimo di pagine previsto.
15. CONTENUTO DELLA “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”
La busta “Offerta economica” dovrà contenere un ribasso unico che si applicherà all'importo posto a base di gara. L'offerta va presentata secondo le seguenti modalità:
a) il ribasso in percentuale deve essere inserito nell'apposito spazio messo a disposizione sulla piattaforma SardegnaCAT. Tale indicazione è necessaria ma non è prevista a pena di esclusione.
b) il medesimo ribasso deve altresì essere inserito su apposito modulo (utilizzando, preferibilmente, il modello contenuto nel file denominato Allegato 3 – Modello offerta economica, messo a disposizione dalla stazione appaltante come allegato al presente disciplinare oppure un modulo avente gli stessi contenuti) che dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:
1) il ribasso offerto, in cifre ed in lettere, da applicare all'importo a base d’asta;
2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
3) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
In caso di eventuale divergenza tra l'importo indicato nel documento allegato e sottoscritto e l'importo indicato nell'apposito spazio sulla piattaforma, prevarrà il primo. In caso di discordanza tra il prezzo indicato e le relative indicazioni in cifre e in lettere verrà preso in considerazione l'importo più favorevole per l'amministrazione, salvi macroscopici refusi.
Il ribasso offerto potrà contenere fino a tre cifre decimali: in caso di indicazione di cifre ulteriori si procederà al troncamento.
Il documento contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritto, secondo le prescrizioni del paragrafo 13, dall'operatore economico in base a quanto disposto dal punto 15.1. Pertanto, in caso di raggruppamento, dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate, a pena di esclusione.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del del D. Lgs. n. 50 del 18/04/ 2016; La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
CRITERI | PUNTEGGIO MAX |
A – valutazione progetto tecnico gestionale | 70 punti | ||
B – valutazione offerta economica | 30 punti | ||
TOTALE | 100 |
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ( Punti 70 )-
Il Progetto gestionale dovrà essere articolato secondo la seguente impostazione:
- organizzativo e gestionale, indicante le modalità di coordinamento ed organizzazione complessiva del servizio, comprensivo di analisi dettagliata dei costi derivanti dalla gestione del servizio nel suo complesso, gestione del personale, organizzazione di eventi, saggi, partecipazione a eventi istituzionali, collaborazioni con le istituzioni scolastiche;
- proposte migliorative, ovvero aggiuntive innovative rispetto a quanto richiesto nel piano formativo, specificando i costi ed eventuali altre fonti di finanziamento.
PIANO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE Progetto gestionale ed organizzativo, in relazione alle modalità di coordinamento e organizzazione complessiva del servizio. max PUNTI 45, così distribuiti: a) modalità di organizzazione del servizio, con particolare riferimento alla organizzazione dei corsi, alla loro strutturazione in relazione agli indirizzi dell’amministrazione comunale, con indicazione delle modalità operative adottate per garantire un servizio efficiente ed efficace verso l’utenza | Max punti 20 |
b) Numero di concerti annuali gratuiti (es. concerto di Natale, Monumenti aperti, festività nazionali, ecc) da organizzare nel corso dell’anno scolastico, per i quali l’appaltatore dovrà impegnarsi a curare qualunque aspetto organizzativo (es. pubblicità, allestimento sala, service luci, SIAE): max PUNTI 5 c) Numero di lezioni aggiuntive da erogare a ciascun allievo (escluse le lezioni obbligatorie di cui all’art.2 del capitolato speciale d’appalto): max PUNTI 5 d) Rapporto con le istituzioni scolastiche: scuola dell'obbligo, istituti d'istruzione superiore e conservatorio. max 5 PUNTI | Punti 2,5: 1 concerto Punti 5: 2 concerti |
Punti 0: nessuna lezione Punti 2 : 1 lezione Punti 3: 2 lezioni Punti 4: 3 lezioni Punti 5: 4 lezioni | |
Punti 0: proposta non presentata e/o non valutata dalla Commissione fino a punti 5: proposta presentata e valutata dalla Commissione |
e) Numero dei saggi musicali da organizzare nel corso dell’anno scolastico. per i quali l’appaltatore dovrà impegnarsi a curare qualunque aspetto organizzativo (es. pubblicità, allestimento sala, service luci, SIAE): max PUNTI 10 ) | Punti 2,5: 1 saggio Punti 5: 2 saggi Punti 7 :3 saggi Punti 10: 4 saggi |
f) Strategie di comunicazione, di promozione pubblicitaria e di marketing anche al fine di individuare eventuali sponsor: max PUNTI 15 | Punti 0: proposta non presentata e/o non valutata dalla Commissione fino a punti 15: proposta presentata e valutata dalla Commissione |
PROPOSTE MIGLIORATIVE: Sono proposte culturali/artistiche innovative e migliorative intese ad ampliare e diversificare l'offerta formativa della Scuola Civica di Musica, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la-realizzazione di corsi amatoriali di perfezionamento nelle varie discipline; corsi gratuiti per i dipendenti comunali, partecipazione a Premi nazionali e internazionali, festival musicali, progetti di scambi internazionali, anche con aree di altre minoranze linguistiche. max PUNTI 10 | Punti 0: proposta non presentata e/o non valutata dalla Commissione fino a punti 10: proposta presentata e valutata dalla Commissione. |
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente come segue: ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero da uno; il coefficiente attribuito corrisponderà alla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, con troncamento alla seconda cifra decimale.
Per rendere omogenea l’attribuzione dei punti alle diverse offerte sono previsti cinque giudizi da assegnare ai singoli elementi oggetto di valutazione. Ad ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione di un coefficiente, e segnatamente:
Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica è il seguente
Grado di giudizio attribuito dalla commissione | coefficiente |
Eccellente | 1,0 |
Ottimo | 0,9 |
buono | 0,8 |
Discreto | 0,7 |
Sufficiente | 0,6 |
Insufficiente | 0,0 |
Per le offerte anomale si rinvia al successivo punto 15.
16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L'apertura delle buste di qualifica avrà luogo subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Il responsabile della fase gara procederà a verificare la completezza formale della documentazione amministrativa presentata ed a svolgere le seguenti attività:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) (se necessario) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12
c) adottare i l provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 76, comma 2-bis del Codice.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016
APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICA – VALUTAZIONE
La Commissione di gara, procederà in seduta pubblica sulla piattaforma SardegnaCAT a verificare la correttezza formale e all’esame del contenuto.
Successivamente la medesima procederà, per ciascuna offerta, all’apertura della Busta n. 1 – Documentazione amministrativa e alla verifica della stessa ai fini dell’ammissione.
Di seguito si procederà all’apertura della Busta n. 2 – Progetto tecnico, al solo fine di verificarne il contenuto ed esaminare la mera regolarità dello stesso.
All’apertura dei plichi sono ammessi a presenziare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti da essi delegati, muniti di apposita delega.
Le operazioni di gara si svolgeranno nel seguente modo:
a. Valutazione documentazione amministrativa e verifica dell’ammissibilità dei candidati: seduta pubblica;
b. Valutazione offerta tecnica: seduta riservata per consentire alla Commissione Giudicatrice, in seduta segreta, di valutare le offerte tecniche, secondo i criteri descritti nel presente disciplinare;
c. Valutazione offerta economica: seduta pubblica per dare lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche attribuiti dalla Commissione giudicatrice- all’apertura delle buste n. 3 “offerta economica” dei soli concorrenti ammessi e dopo averne data pubblica lettura la Commissione giudicatrice procederà ad attribuire il relativo punteggio sulla base della formula matematica prevista di seguito:
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:
Formula con interpolazione lineare
Ci = Pmin/Pa
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
P min= prezzo risultante dall’offerta più conveniente.
Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:
metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1] Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa (corrispondente all’offerta del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio dato dalla somma aritmetica semplice dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica.
Si procederà quindi alla conseguente proposta di aggiudicazione.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti o persone munite di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei concorrenti.
Nel caso in cui l’offerta prima in graduatoria presentasse un carattere anormalmente basso, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, effettuerà una valutazione di congruità dell’offerta stessa anche in base alla relazione eventualmente già prodotta in sede di gara (punto15, lettera B del presente disciplinare).
Ove l’esame delle giustificazioni non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiederà al concorrente di integrare i documenti giustificativi.
Qualora invece la stazione appaltante valuti le giustificazioni, anche prodotte in sede di offerta, sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, si procederà con la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente
primo in graduatoria. Degli esiti delle suddette verifiche se ne darà conto in un’ulteriore seduta pubblica alla quale i concorrenti saranno invitati tramite PEC inviata con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data della seduta stessa.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare d’ufficio, su tutti i concorrenti partecipanti alla gara, gli opportuni accertamenti circa il possesso dei requisiti auto dichiarati (generali, finanziari e tecnici) mentre obbligatoriamente procede nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i.
In caso di mal funzionamento o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà l’opportunità di sospendere la gara.
Una volta approvato il provvedimento di ammissione/esclusione degli operatori economici, il Responsabile del procedimento di gara procede all'apertura delle offerte economiche.
Nel caso in cui ci sia parità tra le offerte presentate da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica (eventualmente in modalità videoconferenza).
Redatta la graduatoria provvisoria, si procederà, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, a valutare la congruità dell’offerta prima in graduatoria che presentasse un carattere anormalmente basso.
Ove l’esame delle giustificazioni non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiederà al concorrente di integrare i documenti giustificativi.
Qualora invece la stazione appaltante valuti le giustificazioni, anche prodotte in sede di offerta, sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, si procederà con la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente primo in graduatoria.
17 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonchè dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d'appalto nel giorno stabilito dalla stazione appaltante, tenuto conto delle prescrizioni di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016; l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di concordare espressamente con l’aggiudicatario un differimento della suddetta data. La stipula del contratto avverrà in forma pubblico-amministrativa.
18 INFORMATIVA INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Quartu Sant’Elena, con sede in Quartu Sant’Elena, xxx Xxxxxx Xxxxx x. 000, email: xxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, pec.:xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, tel: 00000000, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali forniti da ciascun concorrente con la presntazione dell’offerta telematica o eventuali dati richiesti richiesti all’aggiudicatario, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile esaminare le offerte presentate.
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32 n L.69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L.241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, e dall’art. 5bis, X.Xxx. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGPD.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Fondazione Logos P.A. - Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Sede operativa: Xxx Xxxxx X'xxx 000 Xxxx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - telefono: 06/000 000 00.
Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione e scioglimento del rapporto contrattuale, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Cagliari.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs n. 50/2016, dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 117 del 05/12/2018 e alle altre leggi in materia.
Il dirigente
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx