CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO APPALTO N. 5/2015 – SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016 CON POSSIBILITA' DI PROROGA AL 31.12.2017. CIG: 6423319286
CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO
APPALTO N. 5/2015 – SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016 CON POSSIBILITA' DI PROROGA AL 31.12.2017. CIG: 0000000000
Art. 1 Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto il conferimento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio), ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
Art. 2 Contenuti del servizio
Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:
1. analisi preliminare dei rischi in capo al Committente, agli Amministratori, ai suoi dirigenti e/o funzionari effettuando gli opportuni sopralluoghi presso le eventuali strutture da assicurare;
2. ricognizione ed analisi delle polizze assicurative in essere al fine di evidenziare:
• eventuali aree di rischio a scopertura totale (rischi non assicurati);
• eventuali aree di rischio a scopertura parziale (rischi assicurati solo parzialmente);
• eventuali carenze contrattuali (clausole assicurative mancanti o mal formulate);
3. redazione di un progetto di copertura assicurativa che individui le soluzioni maggiormente efficaci ed economiche in base alle esigenze dell'ente;
4. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi e benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
5. supporto tecnico specialistico e consulenza in materia assicurativa;
6. assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione ed aggiornamento dei contratti medesimi in considerazione alle esigenze assicurative del Committente;
7. assistenza nella gestione di sinistri attivi e passivi;
8. formazione ed aggiornamento del personale del Committente direttamente impegnato nella gestione dei contratti assicurativi e sinistri;
9. ulteriori servizi eventualmente offerti in sede di gara.
Art. 3 Durata del contratto - proroga
Il contratto ha durata di un anno a decorrere dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016 con facoltà di proroga di un anno.
A far data dal 01.01.2016 il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Committente, come indicato all’art. 2. In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il Broker, su richiesta dell’Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o al Comune, alle medesime condizioni previste in capitolato.
Art. 4 Corrispettivo dell’incarico
L’incarico di cui trattasi non comporta per l’Amministrazione alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, essendo il compenso per il Broker a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione, sulla base della provvigione indicata in sede di offerta dalla società che risulterà aggiudicataria del servizio.
L’importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente, per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui il Committente non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.
Il Broker deve rinunciare a valere ogni pretesa nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Committente, secondo le previsioni contenute nel presente capitolato, sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.
Art. 5 Pagamento dei premi assicurativi
Il Broker trasmette al Committente, a mezzo dell’ufficio incaricato, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 20 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Committente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all’Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle società di assicurazione, debitamente quietanzate e comunicherà la quota di aggio percepita dalla compagnia di assicurazione.
In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Committente, e pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Committente stesso.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio ed obblighi delle parti
Il Committente autorizza il broker a trattare in nome e per conto proprio con tutte le compagnie di assicurazione, nei limiti imposti dalla normativa in materia di affidamento di appalti pubblici.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, ogni altra operazione di modifica degli obblighi precedentemente assunti, rimangono esclusiva competenza del Committente, che con assoluta autonomia decisionale può stabilire quali proposte accettare, eventualmente anche in parte.
Art. 7 Obblighi del committente
Il Committente si impegna a:
1. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza ed intermediazione del broker;
2. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la ”clausola broker” relativa alla provvigione da corrispondere al broker;
3. comunicare alle Compagnie assicurative, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a curare ogni conseguente rapporto per conto dell’ente;
4. versare i premi di assicurazione entro termine fissato dalle compagnie di assicurazione al Broker che provvederà a rilasciare regolare quietanza emessa dalla Compagnia di Assicurazione;
5. comunicare tempestivamente al Broker qualsiasi accadimento che:
- rappresenti sinistro attivo o passivo;
- comporti variazioni di rischio.
6. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.
Art. 8 Obblighi del broker
Il Broker si impegna a:
a) svolgere l’incarico nell’interesse del Committente, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Committente stesso fornirà, secondo i contenuti del presente Capitolato speciale d'appalto e di quanto offerto in sede di gara. A tal fine, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare di aver sottoscritto una dichiarazione in merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, a tutela degli interessi dell'Amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza sarà condotta con l'obiettivo di garantire ai soggetti appaltanti i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati;
b) comunicare al Committente, entro la data di stipula del contratto, il nome del referente e del suo sostituto con relativi recapiti, anche telefonici e telematici, ove possano essere contattati regolarmente e continuativamente dagli uffici comunali preposti; tali soggetti dovranno possedere i requisiti professionali e l' esperienza lavorativa adeguate al servizio da prestare;
c) non aumentare la percentuale di provvigione per tutta la durata del servizio di brokeraggio. Il broker non potrà chiedere alle compagnie assicuratrici compensi maggiori rispetto alla percentuale indicata in sede di gara;
d) garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione del Committente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il broker non deve essere vincolato con Imprese di assicurazione da impegni di sorta. Dovrà comunicare entro 15 giorni al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi;
e) predisporre, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto d'appalto, un progetto di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell’ente ed agli obiettivi dello stesso, che tenga conto dei vari rischi, corredato dalla relativa stima economica e da un prospetto dimostrativo dei costi/benefici per il Committente;
f) fornire supporto tecnico specialistico e consulenza in materia assicurativa:
a) nell'espletamento delle gare, dalla predisposizione dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi di gara. Sarà sua cura predisporre una specifica relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità prezzo;
b) nelle fasi successive all'aggiudicazione, per la verifica delle polizze assicurative presentate da imprese appaltatrici di lavori e servizi pubblici;
c) formulando la “clausola broker” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per le singole coperture assicurative, specificando le relative modalità di liquidazione;
d) a favore degli amministratori o dei dipendenti del Comune che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, compresa l’attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa;
7. fornire assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione mediante:
a) segnalazione, almeno 20 giorni prima della scadenza dei premi dovuti;
b) razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze;
c) pagamento dei premi entro i tempi necessari a garantire all'Enter la continuità nella copertura assicurativa;
d) tempestiva segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze;
e) segnalazione, con un anticipo minimo di 30 giorni, in merito ad eventuali prescrizioni che si potrebbero verificare, in modo da consentire all'Ente di interromperle;
f) segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per risolverle;
g) aggiornamento dei contratti di assicurazione in base a nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto, all’evolversi del mercato assicurativo, alle eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia (esempio revisione e, aggiornamento valori assicurativi, anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa; analisi della variazione dei rischi, etc). I risultati di tali attività vanno dimostrati mediante quadri di raffronto delle situazioni passate, presenti e future da inoltrare all' Ente al verificarsi della necessità o, perlomeno, con cadenza semestrale dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.
8. assistenza nella gestione dei sinistri passivi o danni al patrimonio provocati da terzi, anche quando detti sinistri, pure riferiti a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di decorrenza del presente servizio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia di assicurazione. Il Broker dovrà:
a) istruire adeguatamente la denuncia di danno;
b) inoltrare la denuncia di danno;
c) curare il recupero del danno all’Ente;
d) verificare la corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie;
e) analizzare eventuali eccezioni mosse dalle compagnie assicurative circa la risarcibilità del danno e predisporre le controdeduzioni del Committente;
9. assistenza nella gestione dei sinistri attivi, affiancando i preposti al servizio dello stesso per:
a) la selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro;
b) la definizione economica del sinistro, anche in caso di contraddittorio con i periti delle compagnie;
c) l’intervento presso le Amministrazioni delle Compagnie per il materiale pagamento del sinistro;
d) la comunicazione scritta in merito all’apertura o meno di ogni singolo sinistro con l’indicazione, in caso di mancata apertura, delle motivazioni ed in caso di apertura di tutti gli estremi di riferimento della pratica; segnalazione scritta della data di chiusura del sinistro con l’indicazione dell’importo eventualmente liquidato;
e) verificare la corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie;
f) analizzare le eventuali eccezioni mosse dalle compagnie assicurative circa la risarcibilità del danno e predisporre le controdeduzioni del Comune;
g) assistenza nella valutazione dei beni, se la stima sarà effettuata dagli uffici tecnici del Committente e consulenza sulla scelta dei periti, qualora si ricorra ad essi;
h) predisporre una relazione annuale sullo stato di andamento di tutti i sinistri ancora aperti; la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, con l'analisi dell’andamento storico dei sinistri ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità.
i) Sinistri R.C.T. gestiti in franchigia: Il Broker dovrà gestire in collaborazione con il Committente i sinistri relativi ai danni verso terzi che trovano copertura nell’importo fissato in franchigia in collaborazione con il Committente.
j) porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze tra i broker incaricati all'espletamento del servizio;
k) formazione ed aggiornamento del personale del Comune direttamente impegnato nella gestione dei contratti assicurativi circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico- assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri;
l) essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale, come previsto dal D. Lgs. n. 209/05, per negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune con massimale non inferiore a € 2.500.000,00. Prima della firma dei contratti, il Xxxxxx dovrà dimostrare di aver presentato la polizza con una dichiarazione in cui attesta che il valore dei premi dal medesimo gestiti nell’anno è interamente coperto dalla polizza generale in argomento. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell’incarico;
m) non assumere alcuna iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l’Amministrazione; è a lui preclusa la possibilità di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Committente, senza il suo preventivo ed esplicito consenso;
n) sostenere tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio e le spese inerenti e conseguenti al presente contratto;
o) assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010 comunicando tempestivamente al Comune gli estremi identificati dei conti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni successiva variazione ai dati sopraindicati.
Art. 9 Subappalto e cessione del contratto
E’ fatto espresso ed assoluto divieto al Broker di subappaltare il servizio o cedere in tutto o in parte il contratto.
Art. 10 Penali
Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio. In caso di grave e documentata violazione degli obblighi contrattuali da parte del Broker, il Committente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo pec, assegnando al Broker 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Decorso inutilmente il termine anzidetto, la penale si intende accettata. Il Comune può rivalersi, per la riscossione delle somme derivanti dall'applicazione delle penali, sull'importo della cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi.
In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente capitolato, fatti salvi i maggiori danni che ne possono derivare, ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale per:
• mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste o offerte in sede di gara: € 350,00 per ogni mancata esecuzione;
• mancata segnalazione scadenze o eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze: € 100 per ogni giorno di ritardo;
• mancata reperibilità del referente del broker nelle fasce orarie di presenza indicate in sede di gara: € 150,00 per ogni mancata reperibilità.
Non comportano l'applicazione di penali i ritardi dovuti a dimostrate cause di forza maggiore e cause imputabili al Comune.
Art. 11 Recesso e risoluzione del contratto
Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto, mediante lettera R.R. con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
b) frode nell’esecuzione del servizio;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, assicurazioni obbligatorie del personale e tracciabilità dei flussi finanziari;
e) sospensione del servizio da parte del Broker per oltre 7 giorni lavorativi, senza giustificato motivo;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; intervenuti mutamenti organizzativi che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
g) mancato versamento alle compagnie dei premi già corrisposti dal Committente;
h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche del capitolato e allo scopo del servizio stesso;
i) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione oppure la radiazione o la cancellazione dall’Albo istituito dal decreto legislativo 7.9.2005 n. 209;
j) con riguardo alle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni Consip Spa successive alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il contraenete non acconsenta alla modifica (principio dell'obbligo del rispetto del benchmark Consip);
k) in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro 15 giorni dal suo utilizzo da parte della stazione appaltante.
In caso di risoluzione del contratto il Comune:
- ha facoltà di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria;
- non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo a favore del broker.
Art. 12 Controversie
Per eventuali controversie inerenti l’esecuzione e l’interpretazione del contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà fatto ricorso al Foro competente in base al territorio ove ha sede il Comune.
Art. 13 Obblighi di riservatezza e segretezza
E' fatto obbligo all'affidatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto del Committente.
Il committente autorizza l'aggiudicatario al trattamento dei dati, in ottemperanza al D. Lgs. 196 del 30/06/2003.
Art. 14 Spese contrattuali
Sono a carico del Broker, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
Art. 15 Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, si fa rinvio alla legislazione vigente e, in particolare, agli artt. 1754 e 1765 del Codice Civile (contratto di intermediazione), nonché al decreto legislativo 7.9.2005 n. 209.
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, il Broker dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni suestese.