Obblighi di riservatezza e segretezza. La Società ha l’obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.
Obblighi di riservatezza e segretezza. 1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’oggetto contrattuale.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Obblighi di riservatezza e segretezza. È fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune. In particolare il Broker deve: • mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale; • non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale. Il Comune di Ranica autorizza l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dall’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente capitolato, giusto quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Obblighi di riservatezza e segretezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del contratto sottoscritto con l’aggiudicatario. Tale obbligo non riguarda tuttavia i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché gli atti ed i documenti che l’aggiudicatario fornirà in esecuzione delle prestazioni contrattuali e che verranno divulgati sul sito internet di Comune. L’aggiudicatario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale ed ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni di qualunque genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza delle prestazioni eseguite in adempimento agli obblighi previsti nel presente capitolato vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando, nel contempo, la trasparenza dell’attività svolta. L’aggiudicatario è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03.
Obblighi di riservatezza e segretezza. L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del contratto. Tale obbligo non riguarda tuttavia i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché gli atti ed i documenti che l’affidatario fornirà in esecuzione delle prestazioni contrattuali e che verranno divulgati sul sito internet della Provincia. L’affidatario si obbliga a dare istruzioni al proprio personale ed ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni, di qualunque genere, di cui verranno a conoscenza in connessione con le prestazioni previste dal presente FPC vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando, nel contempo, la trasparenza dell’attività svolta.
Obblighi di riservatezza e segretezza. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell’Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Amministrazione, parimenti, assume l’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’impresa stessa a gare e appalti
Obblighi di riservatezza e segretezza. Il Broker ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite. Il Broker è inoltre responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti. L’Azienda Sanitaria autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati giusto quanto disposto dal D.Lgs. n° 196/2003. Per quanto concerne l’attività svolta per conto dell’Azienda Sanitaria il Broker viene individuato quale Responsabile del trattamento dati.
Obblighi di riservatezza e segretezza. Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (c.d. GDPR). La Ditta manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché siano mantenuti riservati tutti i dati, di qualsiasi tipo (economici, statistici, amministrativi, sanitari e quelli concernenti il personale), che siano portati a sua conoscenza, in relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara. L’obbligo di cui al comma primo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salvo diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali. La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a mantenere riservata ogni informazione relativa agli utenti di cui venga a conoscenza nell’espletamento del servizio e darà identiche disposizioni al proprio personale. La Ditta aggiudicataria assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all’attuazione del servizio in oggetto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (c.d. GDPR). Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare: - informare l’interessato, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica); - individuare per iscritto gli incaricati, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione; - fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d’ufficio; - adottare misure minime di sicurezza, - in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti; - in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l’accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi. Alla Ditta aggiudicataria, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, verrà inviata lettera di “Nomina del responsabile esterno di trattamento di dati personali” che dovrà ritornare debitamente firmata per accettazione.
Obblighi di riservatezza e segretezza. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Obblighi di riservatezza e segretezza. La Società proponente si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente accordo, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale. Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, “il regolamento europeo sulla protezione dei dati”), nonché il D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal successivo D.Lgs. n. 101/18, ovvero ad adempiere agli ulteriori obblighi in materia di riservatezza derivanti dalle modifiche normative che interverranno nel corso del presente contratto.