Corrispettivo dell’incarico Clausole campione

Corrispettivo dell’incarico. L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per la Camera alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata indirettamente dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confermati i contratti assicurativi dell’Ente, sulla base della percentuale dichiarata in sede di partecipazione alla gara, per la quale è stato attribuito il punteggio. In ciascuna polizza, nella clausola brokeraggio verrà riportata la suddetta percentuale. Non competerà alcun corrispettivo per l’analisi di nuovi rischi o per l’elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica. Il broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con la Camera secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.
Corrispettivo dell’incarico. L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato nel bando di concorso di progettazione e pari ad Euro 294.111,12 (comprensivo di spese) per la progettazione definitiva ed Euro 169.957,28 (comprensivo di spese) per la progettazione esecutiva, omnicomprensivi, per un totale complessivo di Euro 464.068,40, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi. Il corrispettivo contrattuale prende a riferimento le categorie dei lavori che costituiscono l'intervento così come risultanti dal progetto preliminare approvato, viene calcolato sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016 e il ribasso offerto in sede di negoziazione dell'affidamento che non potrà essere inferiore al 35%. L’importo del corrispettivo così calcolato non potrà comunque eccedere l’importo di € 464.068,40. Nel caso in cui dal calcolo del corrispettivo effettuato sulla base delle categorie dei lavori che costituiscono l'intervento, così come risultanti dal progetto preliminare approvato e il ribasso offerto, risulti un onorario complessivo minore rispetto a quello massimo sopra indicato, l’Amministrazione provvederà a liquidare detto importo. Si specifica che l'importo degli oneri per la sicurezza specifici è pari a Euro 0 (zero) mentre quelli generali sono ricompresi nelle spese generali, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente documento e nei documenti di gara. Il corrispettivo verrà ricalcolato, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo complessivo. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dell’incarico devono intendersi a completo carico dell’Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Provincia autonoma di Trento nei documenti contrattuali. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Affidatario dell’incarico di progettazione.
Corrispettivo dell’incarico. L'importo complessivo del corrispettivo professionale di cui al presente disciplinare, come da offerta dell’Affidatario agli atti, ammonta a € ……. (Euro ……/……), al netto di contributi previdenziali (Inarcassa – 4%) e oneri fiscali (IVA – 22%), ed è ritenuto congruo, fisso e immodificabile dall’Affidatario, fatte salve le fattispecie di modifica previste dal presente disciplinare. Il suddetto importo è stato determinato applicando il ribasso del …..%, offerto dall’Affidatario, al corrispettivo calcolato dal Committente ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.L.vo 50/2016 e pertanto in base al D.M. 17/06/2016, come riportato nell'allegato "Relazione tecnico- illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi”. Quanto sopra è di seguito riepilogato:
Corrispettivo dell’incarico. Il corrispettivo per l’incarico a base di gara è pari ad € 5.500,00 di imponibile oltre I.V.A. e C.P.A. per un totale complessivo di € 7.000,00 onnicomprensivo di spese. Il professionista potrà fatturare un acconto pari al 20% del compenso complessivo previsto al momento del conferimento dell’incarico. Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010, il Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, mentre, ai sensi dello stesso articolo e comma, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
Corrispettivo dell’incarico. L’incarico di cui al presente capitolato non comporta per l’Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché l’opera del broker sarà remunerata, come da consolidata con- suetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confer- mati i contratti assicurativi dell’Ente sulla base della provvigione dichiarata in sede di gara per la quale è stato attribuito il punteggio. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le Compagnie interessate all’appalto delle coper- ture assicurative, si stabilisce che l’entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dall’Ente con l’assistenza del broker e, in ogni caso, detti compensi non potranno superare i limi- ti indicati nell’offerta presentata in sede di gara. Non comporterà alcun corrispettivo l’analisi di nuovi rischi o l’elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa. Nessun compenso potrà, altresì, essere richiesto nel caso l’Ente non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione con la Compagnia individuata dal broker o, nel caso di gara espletata dall'Ente medesimo, qualora non si addivenga all'aggiudicazione o alla stipula del contratto. Il broker , nel caso in cui venga risolto il rapporto di brokeraggio con l’Ente secondo le previsioni contenu- te nel presente capitolato, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo. Le percentuali indicate in sede di gara rimarranno fisse ed invariabili per l’intera durata del contratto.
Corrispettivo dell’incarico. Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
Corrispettivo dell’incarico. Il compenso complessivamente concordato per l’esecuzione ed il completamento dell’incarico è stabilito in euro …..................................., al lordo degli oneri correlati. Detto compenso sarà corrisposto con le seguenti modalità:......................... Si concordano i seguenti compensi al lordo degli oneri correlati (da usare nel caso di tariffari specifici):  ……..  ………  ………… I compensi dovuti all'Incaricato sono connessi alle prestazioni effettivamente rese.
Corrispettivo dell’incarico. 1. Il corrispettivo dell’incarico conferito deve essere proporzionato alle utilità conseguite dall’amministrazione ed è determinato sulla base delle caratteristiche dell’ attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
Corrispettivo dell’incarico. Il compenso complessivo previsto per lo svolgimento dell’intero incarico di FLC per conto di LCU (di natura saltuaria), al netto dell’IVA, è pari a: - 3.000,00 € (tremila euro). Il compenso è comprensivo di tutte le spese sostenute dall’incaricato per l’espletamento dell’attività ordinaria, comprese quelle per i necessari spostamenti. Il compenso non comprende le spese di eventuali missioni in Italia e all’estero, il cui trattamento economico è disciplinato da regolamento interno di ateneo. Il pagamento del corrispettivo può avvenire in una delle seguenti modalità da concordare con l’incaricato: - entro 30 giorni dalla conclusione dell’incarico; - in quote costanti successivamente a ciascuna certificazione realizzata. Il medesimo pagamento è subordinato alla: - regolare esecuzione delle attività (verificata dal committente); - presentazione di regolare fattura fiscale. La copertura finanziaria del compenso è assicurata dal finanziamento del programma INTERREG Europe 2014-2020, nelle modalità e nelle misure previste dalle regole dello stesso, nonché dal budget del progetto alla voce consulenze e i servizi esterni.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.