OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase. Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, se non preventivamente autorizzato. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché i rischi connessi all’esecuzione del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente. Il Broker affidatario si impegna inoltre a formulare la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 del presente capitolato e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria del contratto, in prossimità alla scadenza del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del servizio.
OBBLIGHI DEL BROKER. Il Broker si impegna a:
a) svolgere l’incarico nell’interesse del Committente, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Committente stesso fornirà, secondo i contenuti del presente Capitolato speciale d'appalto e di quanto offerto in sede di gara. A tal fine, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare di aver sottoscritto una dichiarazione in merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, a tutela degli interessi dell'Amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza sarà condotta con l'obiettivo di garantire ai soggetti appaltanti i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati;
b) comunicare al Committente, entro la data di stipula del contratto, il nome del referente e del suo sostituto con relativi recapiti, anche telefonici e telematici, ove possano essere contattati regolarmente e continuativamente dagli uffici comunali preposti; tali soggetti dovranno possedere i requisiti professionali e l' esperienza lavorativa adeguate al servizio da prestare;
c) non aumentare la percentuale di provvigione per tutta la durata del servizio di brokeraggio. Il broker non potrà chiedere alle compagnie assicuratrici compensi maggiori rispetto alla percentuale indicata in sede di gara;
d) garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione del Committente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il broker non deve essere vincolato con Imprese di assicurazione da impegni di sorta. Dovrà comunicare entro 15 giorni al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi;
e) predisporre, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto d'appalto, un progetto di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell’ente ed agli obiettivi dello stesso, che tenga conto dei vari rischi, corredato dalla relativa stima economica e da un prospetto dimostrativo dei costi/benefici per il Committente;
f) fornire supporto tecnico specialistico e consulenza in materia assicurativa:
a) nell'espletamento delle gare, dalla predisposizione dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi di gara. Sarà sua cura predisporre una specifica relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità prezzo;
...
OBBLIGHI DEL BROKER. Il Broker nell'espletamento del servizio si impegna a: • svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, utilizzando propri mezzi e risorse, nell'interesse dell'Agenzia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Agenzia, come individuato ai sensi del presente capitolato. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; • a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile. Sono inoltre a carico del broker: _ tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico; _ i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico; _ tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.
OBBLIGHI DEL BROKER. Il broker, secondo le prescrizioni dettate nel capitolato speciale d’appalto, è soggetto ai seguenti obblighi ed oneri: a) svolgere il servizio esclusivamente a tutela degli interessi dell’AREA; b) mantenere il segreto d’ufficio sulle informazioni e sulla documentazione che verrà in possesso per l’esecuzione delle attività previste nel capitolato speciale d’appalto e nel presente contratto; c) osservare le regole della diligenza nell’espletamento del servizio e garantire soluzioni assicurative che risultino concretamente percorribili ed esaustive sulla copertura dei rischi insiti nell’attività di AREA; d) assumere tutti i rischi professionali connessi all’espletamento del servizio; e) farsi carico di tutte le spese per la stipula del presente contratto d’appalto; f) impiegare propri mezzi e sostenere gli oneri e spese necessarie per l’espletamento del servizio; g) garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti; h) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta con le compagnie assicurative; i) consegnare ad AREA ogni documento relativo alla gestione dei rapporti assicurativi; l) non assumere alcuna funzione di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell’AREA; m) eseguire in proprio il servizio; m) adesione al Fondo di Garanzia di cui all’art.115 del D.Lgs. 209/2005. s.m.i.. --------------------------------------------------------------------------------------------------
OBBLIGHI DEL BROKER. Il Broker aggiudicatario dovrà:
OBBLIGHI DEL BROKER. 4.1 - Il Broker, nello svolgimento dell’incarico affidatogli :
a) si obbliga ad osservare tutte le indicazioni e richieste che l’Ente fornirà in relazione alla tipologia dei compiti e servizi ad esso affidati ed a quanto previsto nel precedente punto 1;
b) si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo predisposto, in ogni fase;
c) si obbliga ad eseguire i servizi oggetto del presente capitolato nell’esclusivo interesse dell’Ente, con la diligenza, la professionalità, l’indipendenza, la trasparenza e la riservatezza richieste dalla natura delle prestazioni da effettuare;
d) si impegna a garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione dell’Ente la documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi.
4.2 - Sono a carico del Broker:
a) tutte le spese e gli oneri necessari per l’espletamento del servizio;
b) i rischi connessi all’esecuzione dello stesso.
OBBLIGHI DEL BROKER. Il broker:
a) svolgerà l’incarico nell’esclusivo interesse del Comune di Ferrara.
b) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune ri- mane sollevato dall’obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
c) dovrà osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la comple- tezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all’amministrazione del Comune;
d) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
e) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune;.
OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. La sottoscrizione delle polizze, come la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza della Provincia di Sassari. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. Il broker agisce nell'esclusivo interesse della Provincia e, in particolare, si impegna a: • eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale, nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Sassari; • garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • mettere a disposizione della Provincia di Sassari tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; • fornire esaustive relazioni in merito a ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Provincia di Sassari; • mantenere il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 C.C.; • farsi carico di tutte le spese e oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.
OBBLIGHI DEL BROKER a) dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune di Loano, come indicato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze e si dovrà impegnare a gestire eventuali sinistri di propria competenza (superiori alla franchigia di € 5.000,00) anche per il periodo intercorrente fino all’aggiudicazione della presente selezione.
b) svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune di Loano;
OBBLIGHI DEL BROKER. Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Sgonico-Zgonik, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso. Il Comune di Monrupino-Repentabor ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.