OBBLIGHI DEL BROKER Clausole campione

OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Firenze. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Firenze. In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali dì settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune e, in particolare, s'impegna a: • Eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Firenze; • Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • Mettere a disposizione del Comune di Firenze tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; • Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune dii Firenz...
OBBLIGHI DEL BROKER. Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e le richieste che il Comune stesso fornirà. Nell’espletamento dell’incarico il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente. Il broker dovrà espletare il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà suo onere ricercare tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso e i dati disponibili. Considerato che per quanto concerne la polizza RCT la stessa è stata stipulata con franchigia gestita in formula S.I.R. (Self Insurance Retention), il broker si impegna a fornire gratuitamente un servizio peritale esterno in supporto dell’Ente ed a garantire un’assistenza continuativa al servizio comunale che gestisce i sinistri mediante professionisti competenti. Il broker non dovrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Dirigente competente del Comune di Falconara Marittima. Il Comune è libero di accettare tutte e/o parte delle proposte. Il broker sarà obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Il broker aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune. Il broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessarie all'amministrazione. L'incarico sarà svolto dalla persona (o persone) indicate nel progetto di massima allegato all'offerta in sede di gara, puntualmente e con continuità. Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico ed i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico. E' fatto altresì divieto alla società aggiudicataria di sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione Comunale, il servizio in oggetto. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto. Il broker risponde pienamente per danni a persone e/o cose che p...
OBBLIGHI DEL BROKER. Il Broker si obbliga a:
OBBLIGHI DEL BROKER. Il Broker nell'espletamento del servizio si impegna a: • svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, utilizzando propri mezzi e risorse, nell'interesse dell'Agenzia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Agenzia, come individuato ai sensi del presente capitolato. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; • a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile. Sono inoltre a carico del broker: _ tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico; _ i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico; _ tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.
OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. La sottoscrizione delle polizze, come la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza della Provincia di Sassari. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. Il broker agisce nell'esclusivo interesse della Provincia e, in particolare, si impegna a: • eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale, nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Sassari; • garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • mettere a disposizione della Provincia di Sassari tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; • fornire esaustive relazioni in merito a ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Provincia di Sassari; • mantenere il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 C.C.; • farsi carico di tutte le spese e oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.
OBBLIGHI DEL BROKER. È obbligo dell'affidatario:
OBBLIGHI DEL BROKER. Il Broker si impegna a:
OBBLIGHI DEL BROKER. Il broker:
OBBLIGHI DEL BROKER. 1. Il Broker si obbliga a:
OBBLIGHI DEL BROKER. Il broker, secondo le prescrizioni dettate nel capitolato speciale d’appalto, è soggetto ai seguenti obblighi ed oneri: a) svolgere il servizio esclusivamente a tutela degli interessi dell’AREA; b) mantenere il segreto d’ufficio sulle informazioni e sulla documentazione che verrà in possesso per l’esecuzione delle attività previste nel capitolato speciale d’appalto e nel presente contratto; c) osservare le regole della diligenza nell’espletamento del servizio e garantire soluzioni assicurative che risultino concretamente percorribili ed esaustive sulla copertura dei rischi insiti nell’attività di AREA; d) assumere tutti i rischi professionali connessi all’espletamento del servizio; e) farsi carico di tutte le spese per la stipula del presente contratto d’appalto; f) impiegare propri mezzi e sostenere gli oneri e spese necessarie per l’espletamento del servizio; g) garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti; h) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta con le compagnie assicurative; i) consegnare ad AREA ogni documento relativo alla gestione dei rapporti assicurativi; l) non assumere alcuna funzione di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell’AREA; m) eseguire in proprio il servizio; m) adesione al Fondo di Garanzia di cui all’art.115 del D.Lgs. 209/2005. s.m.i.. --------------------------------------------------------------------------------------------------