schema di) Contratto
REPUBBLICA ITALIANA
(schema di) Contratto
PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI MESSA A REGIME E SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2015 – CIG 736066119D
Il dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Catania il 01/10/1969, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in rappresentanza della Agenzia medesima, nel contesto del presente atto indicata per brevità solo come “Agenzia”, codice fiscale
- da una parte - e , nato/a a il /__/ nella sua qualità di e legale rappresentante di , con sede legale in _, Codice fiscale
, P.IVA ,
- dall'altra parte -
PREMESSO
- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, laddove occorra, accettare integralmente:
bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del _/__/ , S , nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
/ /__;
relativi capitolato tecnico e disciplinare di gara (comprensivi di allegati) redatti ed adottati dall'Agenzia;
offerta di gara (tecnica ed economica) trasmessa dall'Impresa all'Agenzia entro i termini prescritti dal bando di gara;
verbale delle operazioni di gara e decreto di aggiudicazione del / / n. .
comunicazione del RUP in ordine all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi degli artt. 81 e segg. del d.lgs. n. 50 del 2016;
- che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, documentazione che, seppure non materialmente allegata al presente atto, si intende nello stesso recepita, ivi inclusa la documentazione attestante l'intervenuta costituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, di cui all'art. 13 del presente contratto.
Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia e l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale (tenuto conto della natura giuridica specifica dell'Agenzia), ed in particolare dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi SIE 2014 - 2010;
- nella misura applicabile, alla previsioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC in attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016.
ARTICOLO 2
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Responsabile Unico del Procedimento .
Ai sensi degli artt. 101 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Direttore dell'Esecuzione del Contratto .
ARTICOLO 3
OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO
In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.
Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato tecnico o in offerta, l'Impresa dovrà quindi provvedere alle linee di attività:
1. valutazione analitica della fase di sperimentazione e di prima fase a regime del SISTAF (lett. A del paragrafo 2.4 del Capitolato);
2. ricognizione, analisi e assistenza tecnica alle amministrazioni regionali e provincie autonome nell’ambito dell’estensione del sistema a tutte le 21 amministrazioni e per tutte le filiere formative e annualità (lett. B del paragrafo 2.4 del Capitolato);
3. ricognizione, analisi, studio di fattibilità e assistenza tecnica alle amministrazioni centrali (ANPAL MEF, INPS, MIUR) e a quelle regionali e provinciali autonome finalizzato alla sviluppo evolutivo di SISTAF nell’ambito del sistema unico informativo (lett. C del paragrafo 2.4 del Capitolato);
4. supporto metodologico ad ANPAL all’aggiornamento del data model (lett. D del paragrafo 2.4 del Capitolato);
5. supporto tecnico al trasferimento di SISTAF all’interno dell’infrastruttura informatica che presso ANPAL gestirà il sistema unico informativo sulla formazione (lett. E del paragrafo 2.4 del Capitolato).
L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato prestazionale o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.
Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli su richiamati.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi.
Con il presente atto si rinnova l'accettazione gel Patto di integrità già sottoscritto in sede di presentazione dell'offerta.
ARTICOLO 4 DURATA DEL RAPPORTO
Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuto completamento dell'iter di controllo stabilito per il medesimo.
Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 24° (ventiquattresimo) mese successivo a tale data.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa.
Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale
addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia.
Resta inteso che in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Agenzia, la quale - qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in xxx xx xxxxx - xx riserva il diritto di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno subito.
L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L'Impresa prende atto che, sulla base di quanto previsto nel capitolato, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto dovrà avvenire - quanto ai contenuti specifici dei servizi predetti - in conformità ad atti normativi, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità. ferme dunque rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti, l'Impresa provvederà ad adeguare la propria azione in rapporto al contenuto degli atti suindicati.
L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 6
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di rilevazione ed il cronoprogramma approvati saranno dall'Impresa tempestivamente aggiornati e sottoposti a nuova approvazione dell'Agenzia.
Piano e cronoprogramma approvati costituiranno a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto.
Alle scadenze previste ai paragrafi 8 e 9 del capitolato tecnico, così come eventualmente specificate nel cronoprogramma approvato, l'Impresa presenterà gli output ivi indicati, accompagnati dalla relazione di si avanzamento lavori ivi prevista.
In allegato a tali relazioni dovrà inoltre essere consegnata tutta la documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione delle attività svolte (e comunque tutta la documentazione che l'Agenzia in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).
In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'Impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro ( /00), oltre IVA.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, rimanendo assorbita ogni eventuale variazione dei costi effettivi aziendali nel rischio d'impresa.
ARTICOLO 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base della scansione descritta al paragrafo 8 del capitolato tecnico.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:
a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto e/o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto;
b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, delle relazioni, dei report e dei documenti indicati al su richiamato paragrafo 8 del capitolato.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.
Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:
- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.
I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).
Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.
A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.
L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..
La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 9 VERIFICHE
Salvo quanto già dianzi stabilito, nonché ogni diversa modalità o momento di verifica che l'Agenzia intenderà disporre in corso d’opera, nonché ancora tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, le prestazioni fornite dall'Impresa saranno oggetto di verifica di corrispondenza, completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi attesi, con riferimento alle disposizioni del capitolato tecnico, alle previsioni dei piani / documenti di lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi.
La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
ARTICOLO 10
PENALITÀ, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO
Salvo ogni altro rimedio, si applica il sistema di penali stabilito al paragrafo 10 del Capitolato.
Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Agenzia potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno
di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.
In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all’inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Agenzia della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Agenzia non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
ARTICOLO 11
MODIFICHE QUANTITATIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purchè ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 12 SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 (n.b.: ulteriori o anche diverse previsioni potranno essere inserite in ragione delle risultanze di gara).
ARTICOLO 13 CAUZIONE DEFINITIVA
Viene dato atto che a garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un
deposito cauzionale di € ( /00), nella misura del %
dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante
accesa in data / /
assolvimento degli obblighi contrattuali.
presso , da valere sino al completo
La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità al disposto dell’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.
In ogni caso l'Impresa è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 14 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
L'Agenzia acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti, documenti, beni materiali ed immateriali, realizzati in esecuzione del presente contratto, che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dall'Impresa.
ARTICOLO 15
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. l'Agenzia assume l’onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.
ARTICOLO 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. l'Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003.
ARTICOLO 17
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Agenzia.
ARTICOLO 18 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI
RAPPORTI DI LAVORO
L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ARTICOLO 19 RESPONSABILITÀ PER DANNI
L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Agenzia, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Agenzia stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonchè degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.
ARTICOLO 20 CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.
ARTICOLO 21 CLAUSOLA CONSIP
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012, resta inoltre stabilito che il presente contratto potrà essere anticipatamente risolto, secondo le condizioni di legge, in ipotesi di sopravvenienza, in corso di rapporto, di disponibilità ed operatività di utile strumento di acquisto Consip (ad oggi non sussistente, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del servizio complessivo affidato) avente ad oggetto servizi corrispondenti ai servizi complessivamente affidati con il presente atto.
ARTICOLO 22
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che
trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Al presente contratto dovrà applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.
* * *
Questo atto, composto di facciate e sin qui della esima, viene stipulato con le modalità stabilite al comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (con firma digitale)
per l'Agenzia per l'Impresa
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all’art. 20 (controversie - deroga alla competenza territoriale).
per l'Impresa
(n.b.: nel caso in l'affidatario del servizio sia un soggetto plurimo, verranno inserite le specifiche aggiuntive del caso, secondo i termini di legge).