Proprietà dei prodotti. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti, forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Proprietà dei prodotti. 1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L’Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Proprietà dei prodotti. L'Agenzia acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti, documenti, beni materiali ed immateriali, realizzati in esecuzione del presente contratto, che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dall'Impresa.
Proprietà dei prodotti. 1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della L. 633/1947 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della FEM.
2. L’IMPRESA deve comunicare preventivamente alla FEM l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
Proprietà dei prodotti. 1.Sono di proprietà esclusiva della Regione Abruzzo tutti i prodotti e i risultati, comprensivi delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto. 2.È fatto divieto al prestatore del servizio e agli esperti componenti il gruppo di lavoro di utilizzare i risultati dell’attività, oggetto del presente appalto, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta della Regione Abruzzo.
Proprietà dei prodotti. La Direzione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.
Proprietà dei prodotti. (in capo alle consorziate esecutrici)
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.
Proprietà dei prodotti. 1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e di ogni tipologia di materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall’Aggiudicatario o dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori nell’ambito e in occasione dell’esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà disporne senza restrizione.
2. L’Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione gratuita dell’Amministrazione tutto il materiale di base e le eventuali attrezzature e gli impianti impiegati per l’esecuzione del progetto per una eventuale utilizzazione, anche singola o parziale.
3. Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” così come modificata ed integrata dalla L. n. 288/00 devono intendersi ceduti all’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. (A titolo di esemplificativo e non esaustivo: relazioni, report, documentazione varia, disegni tecnici, pareri, brochure, HD per archiviazione, etc.).
Proprietà dei prodotti. Tutti i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o implementate nell’ambito del presente servizio rimangono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento. L’aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente al Servizio Europa - Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della committenza che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni - devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Qualora venga promossa nei confronti della Provincia un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall’aggiudicatario, quest’ultimo si obbliga a tenere indenne la Provincia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Provincia.
Proprietà dei prodotti. 1. Tutti i prodotti realizzati durante l’esecuzione del servizio, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione, e su qualsiasi supporto, sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte. Il soggetto gestore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa autorizzazione degli uffici regionali.
2. La committente si riserva la facoltà di pubblicare o riprodurre anche parzialmente tutto il materiale prodotto dall’appaltatore e di utilizzare la documentazione in occasione di eventi, manifestazioni, campagne divulgative e pubblicitarie.