Durata del rapporto. La durata del contratto di collaborazione è riferita all'anno solare, salvo diversa pattuizione tra le Parti. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato.
Durata del rapporto. Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dalla data di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta approvazione del medesimo. Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 36° (trentaseiesimo) mese successivo a tale data.
Durata del rapporto. Il rapporto di apprendistato professionalizzante ha la seguente durata: - 24 mesi per il personale inquadrato nei livelli I, II e III; - 36 mesi per il personale inquadrato oltre il III livello. Per i lavoratori apprendisti in possesso di un titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o dì laurea) inerente alla professionalità da conseguire, tale durata è ridotta rispettivamente a 18 e 30 mesi.
Durata del rapporto dal 00.00.0000 al 00.00.0000 tacitamente o non tacitamente rinnovabile. Note:……… Esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche. Il Procuratore Atleta/Allenatore/Società REGOLAMENTO 2 PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE 2 DI ATLETI DI PALLACANESTRO 2 Definizioni 2
Durata del rapporto. Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Istituto dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo. Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 36° mese successivo a tale data. L’Amministrazione - ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 - si riserva di procedere, nel triennio successivo alla stipula del contratto, all’affidamento di servizi analoghi in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, nel massimo, all’importo di aggiudicazione. Tale nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di gara ed allo stesso si applicheranno le medesime condizioni tecnico-economiche stabilite per il primo contratto. La durata del rapporto può essere estesa esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'Amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi tre - l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. N.B.: Il presente contratto viene stipulato sul presupposto, verificato, della attuale indisponibilità e operatività di strumento di acquisizione Consip avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti a quelli da erogarsi in virtù del medesimo. Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 e delle successive disposizioni in materi di obblighi di acquisto presso Consip, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di strumento Consip avente detto contenuto, il contratto stipulato potrà essere risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Fornitore, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.
Durata del rapporto. Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta approvazione del medesimo. Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece stabilito per il 1° marzo 2025. La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, secondo le previsioni del Capitolato di gara. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Resta salvo quanto stabilito al paragrafo del Capitolato (Recesso).
Durata del rapporto. 1. Il rapporto di collaborazione sarà instaurato a tempo determinato, con termine coincidente con la fine dell’intero calendario annuale delle corse, ovvero con la fine della riunione stagionale di corse, per i quali il contratto stesso viene posto in essere.
2. La data di inizio e di cessazione del rapporto di collaborazione saranno concordate fra le parti all’atto del conferimento dell’incarico e della stipula del relativo contratto; esse non saranno di norma inferiori alla durata della singola riunione di corse, come prevista dal calendario UNIRE relativo all’Ippodromo nel quale viene svolta la prestazione. In caso di sopravvenuta necessità potranno essere stipulati contratti con decorrenza successiva all’inizio del calendario annuo ovvero della singola riunione di corse, purché con termine coincidente, rispettivamente, con la fine del calendario annuo ovvero con la fine della singola riunione, salvo che per i rapporti di tipo occasionale, così come definiti all’art. 2, 3°comma, per i quali inizio e termine dei rapporti saranno correlati alla durata delle esigenze che ne avranno determinato l’instaurazione.
3. I contratti con durata estesa all'intero periodo del calendario annuale dovranno prevedere, qualora tale caratteristica contrattuale non derivi di per sé dall'alternanza dei vari calendari e contratti annuali, un periodo minimo di almeno trenta giorni complessivi di calendario nei quali non sia prevista né dovuta alcuna prestazione, finalizzato al ristoro psico-fisico del collaboratore, e ciò anche in deroga a quanto previsto al 2° comma dell'art. 5.
4. In caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno prevedere un periodo, della durata massima di 10 giornate di corse, e comunque non superiore a 30 giorni di calendario, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso. Di tale pattuizione dovrà essere fatta menzione nel contratto individuale. I suddetti periodi potranno essere ridotti del 50% in caso di avvenuta formazione a norma del paragrafo precedente.
5. I contratti potranno essere rinnovati per successive riunioni di corse, con il rispetto della normativa di cui al presente articolo. I committenti si avvarranno prioritariamente di soggetti che siano stati parte di contratti dello stesso oggetto, nei dodici mesi precedenti, e che abbiano svolto il loro compito in modo conforme agli impegni contrattuali assun...
Durata del rapporto. La prestazione avrà durata di anni 3 con inizio alla data di sottoscrizione, con un impegno lavorativo di n. 36 ore settimanali. Alla scadenza, il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che il Collaboratore abbia nulla a che pretendere dal Committente e senza bisogno di alcuna disdetta da parte del Committente stesso.
Durata del rapporto. Il Rapporto per l’uso di Google Suite for Education con gli studenti ha durata annuale e viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi.
Durata del rapporto. Il contratto in affidamento, che avrà durata di 9 (nove) mesi - fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4 del Capitolato di gara, che si intende qui riportato - sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione dell’esito positivo del controllo di regolarità amministrativa e contabile espletato dai competenti uffici ai sensi dell’art. 5 e xx. xxx X. Xxx. x. 000/0000 xxx xxxxxxx di approvazione del contratto.