MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI Clausole campione

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidati. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno del...
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. È in facoltà dell’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l’Aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso dell’ordinario orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione medesima e/o di terzi autorizzati. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Impresa prende, altresì, atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e “best practices”, indicati nell’”Offerta AQ” e nell’”Offerta AS” e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel contratto, come risultanti dall’offerta migliorativa eventualmente presentata dall’Impresa nell’”Offerta AS” e dettagliati negli specifici “Piani di Lavoro” che saranno sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Amministrazione medesima dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi professionali oggetto del presente contratto (compresa la componente di esperti incaricati di rendere le gg/lavoro “a richiesta”), quale condizione di accettazione della prestazione, deve essere conforme, sotto ogni profilo, a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Direzione. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. L'Impresa s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nei suoi Allegati, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi indicate nel precedente Articolo 3; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Ministero della Salute continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Ministero della Salute e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero della Salute e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il Fornitore, inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero della Salute e/o da terzi.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. In relazione a quanto previsto nel precedente capoverso, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi di personale idoneo specializzato nelle prestazioni contrattuali dovute, fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico con riguardo alle specifiche figure professionali ivi indicate. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite da Puglia Sviluppo, nonché a dare al Direttore per l’Esecuzione del Contratto, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del contratto e comunque entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. L'Impresa s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente contratto: - a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 21. L'Impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Istituto, assumendosene ogni relativa alea; - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico ovvero nei documenti dagli stessi richiamati; - secondo le soluzioni prospettate in sede di Offerta Tecnica, ove migliorative; - secondo quanto sarà successivamente e per iscritto concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.