CLAUSOLA CONSIP. Ai sensi dell’art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
CLAUSOLA CONSIP. Qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.
CLAUSOLA CONSIP. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012, resta inoltre stabilito che il presente contratto potrà essere anticipatamente risolto, secondo le condizioni di legge, in ipotesi di sopravvenienza, in corso di rapporto, di disponibilità ed operatività di utile strumento di acquisto Consip (ad oggi non sussistente, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del servizio complessivo affidato) avente ad oggetto servizi corrispondenti ai servizi complessivamente affidati con il presente atto.
CLAUSOLA CONSIP. Ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, qualora Consip S.p.a. o centrali di committenza regionali avessero attivato (successivamente all’indizione della presente procedura di affidamento) per le categorie merceologiche in esse previste, strumenti di acquisto e/o negoziazione telematici, è facoltà della Stazione Appaltante revocare o modificare il presente procedimento. Nel corso del contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di recesso qualora l’impresa non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip S.p.a. o di centrali di committenza regionali di riferimento, successive alla stipula del contratto conseguente alla presente procedura.
CLAUSOLA CONSIP. 1) Al momento della redazione del presente atto, non sono attive convenzioni Consip per l’erogazione del predetto servizio. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012, laddove nel corso della durata del presente appalto, la società Consip dovesse attivare convenzioni per l’erogazione del servizio con corrispettivi inferiori a quelli risultanti dalla presente gara, l’aggiudicatario dovrà adeguare i prezzi a quelli praticati dalle convenzioni Consip a pena di risoluzione immediata del contratto stipulato.
CLAUSOLA CONSIP. Come disposto dall’art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 il Comune si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.
CLAUSOLA CONSIP. 1. La Ditta si impegna, nel caso di intervenuta disponibilità, negli anni di espletamento del servizio oggetto dell'incarico, di convenzioni Consip S.p.a. e delle centrali di committenza regionali che prevedano corrispettivi inferiori a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria, ad adeguarsi ai predetti corrispettivi, ai sensi dell’articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135. In caso di mancato adeguamento l’Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'incarico, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite
CLAUSOLA CONSIP. Qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l’A.C. si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità del Concessionario ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.
CLAUSOLA CONSIP. Considerato che, ai sensi dell’art. 26 commI 3 e 3 bis della legge 488 del 23/12/1999, le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip attive ovvero ne debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, qualora Consip, PRIMA della stipulazione del contratto di appalto, dovesse attivare una convenzione relativa alla medesima categoria di servizio di quella oggetto della presente procedura, è facoltà del Comune revocare la procedura medesima, oppure chiedere all’aggiudicatario, ovviamente nell’ipotesi in cui la convenzione Consip preveda un prezzo inferiore rispetto a quello aggiudicato, di conformarsi ai medesimi prezzi Consip. In questi casi i concorrenti e/o l’aggiudicatario non potranno accampare diritti di sorta (cfr. CDS 557/2009).
CLAUSOLA CONSIP. Qualora Consip Spa avesse attivato, successivamente all’indizione della presente gara d’appalto, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una convenzione relativa alla medesima categoria di servizi, è facoltà del Comune revocare o modificare il presente procedimento di gara.