PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ Clausole campione

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ. Il Soggetto aggiudicatario dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato tecnico, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento. Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte del Soggetto aggiudicatario. Il Soggetto aggiudicatario è altresì tenuto a presentare Piani operativi semestrali, nei quali, in coerenza con il Piano di lavoro, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati, il primo, unitamente al Piano di lavoro, ed i successivi con anticipo di almeno 20 gg. rispetto all'avvio del semestre di riferimento. Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte del Soggetto aggiudicatario in apposita relazione di “Stato Avanzamento Lavori”, la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato tecnico e nel Piano di lavoro, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime. All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi. In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile all’illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire). In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale dello strumento, previamente condiviso con l'Amministrazione, attraverso il quale sarà registrato l'impegno del personale del Soggetto aggiudicatario. All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche essere analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data. In calce...
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ. Le modalità di gestione della pianificazione e della consuntivazione riportate di seguito si riferiscono a tutte le attività previste nella fornitura.
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ. Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di rilevazione ed il cronoprogramma approvati saranno dall'Impresa tempestivamente aggiornati e sottoposti a nuova approvazione dell'Agenzia. Piano e cronoprogramma approvati costituiranno a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto. Alle scadenze previste ai paragrafi 8 e 9 del capitolato tecnico, così come eventualmente specificate nel cronoprogramma approvato, l'Impresa presenterà gli output ivi indicati, accompagnati dalla relazione di si avanzamento lavori ivi prevista. In allegato a tali relazioni dovrà inoltre essere consegnata tutta la documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione delle attività svolte (e comunque tutta la documentazione che l'Agenzia in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire). In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'Impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ. Se richiesto dall'Agenzia, l’affidatario del contratto dovrà formulare e sottoporre all'approvazione di ANPAL un Piano Generale di Lavoro di livello esecutivo, che, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, illustrerà gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse umane a disposizione. Tale piano varrà come riferimento per ogni verifica di corrispondenza, efficacia ed efficienza del servizio fornito. Le attività svolte dovranno essere descritte, distintamente per ciascuna Linea di servizio con cadenza trimestrale, da parte dell'Operatore affidatario, in apposita relazione di avanzamento lavori. Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di lavoro generale (se previsto) o altrimenti dell'offerta di gara, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime. Nelle stesse relazioni dovrà essere analiticamente indicato il volume di impegno, in termini di giornate lavoro, registrati per ciascun componente del gruppo di lavoro, sempre distintamente per ciascuna Linea di servizio. In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ. Le modalità di gestione della pianificazione e della consuntivazione si riferiscono a tutte le attività previste nella fornitura. L’aggiudicatario si adatterà alla pianificazione stabilita dal project handbook e redigerà periodiche relazioni, secondo le scadenze di rendicontazione stabilite dal progetto, utilizzate per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e per la redazione dei report da trasmettere al monitor e alla Commissione Europea. Il Fornitore si impegna a consegnare ogni documento relativo all’esecuzione della fornitura e alla realizzazione del progetto all’Ente, in originale.
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ. La pianificazione delle attività seguirà le previsioni del capitolato prestazionale. La consuntivazione delle attività di fornitura in senso stretto sarà operata contestualmente alla comunicazione di pronti al collaudo. Le giornate lavoro degli esperti “a richiesta” (cfr. paragrafo 8.1 capitolato, sezione “Installazione e configurazione nuovi storage ” e paragrafo 8.1 capit., sezione “Installazione e configurazione ambiente virtualizzazione basato su ORACLE OVM”), saranno dall'impresa consuntivate su base semestrale, a mezzo di apposita attestazione di impegno ed annessa relazione sintetica circa le attività svolte.
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ. Il cronoprogramma delle attività contrattuali, salvo variazioni concordate, è quello riportato a pagina / paragrafo dell'offerta tecnica di gara. In ogni caso il servizio dovrà essere erogato con la necessaria flessibilità operativa a seguito di necessità e/o esigenze non pianificabili alla data di stipulazione del presente contratto dalla SFIRS, e che saranno all’occasione concordate in tempo reale con la SFIRS medesima. Le attività svolte dovranno essere consuntivate in appositi documenti di "Stato di Avanzamento Lavori”, riepilogativo di tutte le attività realizzate e contenente tra l'altro, distintamente per ogni Azione e in coerenza con le corrispondenti previsioni contenute nella offerta economica di gara. Detti SAL saranno in numero di 2, il primo (20%) alla stipula del presente contrattoal periodo sino al 30 ottobre 2013, il secondo relativo al periodo successivo, con termine alla data di conclusione delle attività contrattuali. Gli stessi S.A.L. dovranno essere sottoposti all’approvazione della SFIRS entro quindici giorni dal termine del periodo di riferimento.
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ. Le modalità di gestione della pianificazione e della consuntivazione riportate di seguito si riferiscono a tutte le attività previste nella fornitura. L’aggiudicatario alla stipula del contratto comunicherà i nominativi dei propri referenti che, insieme al personale ANAC designato, farà parte del gruppo di lavoro di governance della fornitura conil compito di adempiere alle attività di seguito descritte per la pianificazione e per la verifica dello stato di avanzamento della fornitura.

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  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità