Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.
7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.
8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e...
Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Specifiche modalità e termini di collaudo. I Art. 10.1
Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è di- sciplinato dall’art. 102 comma 2 ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/16, dall’art. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 nonchè dell’art. 55 del capitolato speciale d’appalto.
Specifiche modalità e termini di collaudo. L’emissione del certificato di collaudo avverrà con le modalità e i termini descritti agli artt. 215 e ss. del DPR n. 207/2010 e all’art del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative a cui si rimanda esplicitamente.
Specifiche modalità e termini di collaudo. 0.Xx applicano le disposizioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. n.163/2006 e di cui al Titolo X del D.P.R. n.207/2010
Specifiche modalità e termini di collaudo. 3. I lavori saranno soggetti a certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. L’Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione , in sede di verifica della regolare esecuzione, gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli espe- rimenti, compreso quanto necessario .
5. Rimarrà a cura e carico dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
6. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per l’eliminazione delle mancanze riscontrate in sede di verifica di regolare esecuzione . Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.
Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è di- sciplinato dall’art. 102 comma 2 ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/16, dall’art. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 nonchè dell’art. 55 del capitolato speciale d’appalto. L’Art. 55BIS del capitolato speciale di appalto prevede la cessione dell’immobile identificato in premessa, tramite ro- gito notarile/del Segretario Comunale, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art.55 del ca- pitolato stesso.
Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo dei lavori verrà effettuato secondo i termini e le modalità fissate all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui al titolo X del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare art. 224 del D.P.R. n. 207/2010.
Specifiche modalità e termini di collaudo. -Ultimazione dei lavori e consegna delle opere