Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Sospensioni e riprese dei lavori. Si applicano gli artt. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili, l’art. 133 del Regolamento Generale e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 132 del Codice degli Appalti. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In tal caso, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa dei lavori, procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l...
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Sospensioni e riprese dei lavori. Nella eventualità che successivamente all’inizio dei lavori o alla consegna degli stessi, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospen- sione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato come segue: Ove pertanto, secondo il programma redatto dall’Appaltatore, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di sca- denza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni cli- matologiche od altre simili circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo sciogli- mento del contratto né ad alcuna indennità. Nel caso di cui, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulte- riori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. Eventuali proroghe sulla durata dei lavori, potranno essere concesse dalla Direzione dei Lavori per periodi non superiori a 30 (trenta) giorni, con provvedimento motivato. Per proroghe di durata superiore ai 30 (trenta) giorni, le decisioni sono avallate dal Di- rigente che ha autorizzato la spesa , mediante formale provvedimento. La proroga potrà essere concessa solo a fronte di motivate esigenze che impediscono la corretta esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, o nel caso in cui, per le esi- genze istituzionali dell'ente, si renda opportuno dilazionare i lavori.
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione del servizio su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti nei casi previsti dall’art.106,commi 1,2,3,4 D.lgs. N°50/2016.
Sospensioni e riprese dei lavori. 45 Art. 70. Sospensione illegittima 46 Art. 71. Proroghe 47
Sospensioni e riprese dei lavori. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impedissero la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. Qualora l’appaltatore ritenesse cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso, né indennizzo.
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. Ai sensi degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Sospensioni e riprese dei lavori. Art. 14-SC