CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI + INFORTUNI DEL CONDUCENTE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI + INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Polizza n. 8019000014/M
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Modulo di proposta
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
AMICAR
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Nota Informativa Amicar Mod.8019000014/M ed. 2013-04 - Ultimo aggiornamento 15/04/2013
Ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di concordare con l’Impresa la redazione in altra lingua.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) Informazioni generali
• Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e Sede Legale
Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Xxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx x. 00, tel: 000-0000000 mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell’Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.00115
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto della Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 12.901.499 di cui capitale sociale € 11.800.000 e riserve patrimoniali € 1.101.499
Si precisa che l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 129%, intendendo per tale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. (rif. Esercizio 2011 – Bilancio approvato il 27.04.2012)
Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni modifica delle norme contenute nel presente Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Avvertenza: il contraente potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata spedita alla sede di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, per la quale il contraente non sosterrà alcun onere aggiuntivo, verranno meno gli effetti del contratto, così come previsto dalle norme vigenti. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Durata del contratto – Proroga del contratto” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: si specifica che all’interno del contratto stipulato con il Contraente le coperture offerte ai singoli assicurati potranno avere durata poliennale ed il premio verrà calcolato nella forma a Premio Xxxxx predeterminato per ciascuna annualità. Si rinvia al punto d) delle Premesse indicate nelle Condizioni di Assicurazione rubricato “Durata delle coperture assicurative” per gli aspetti di dettaglio.
3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto presenta una serie di garanzie preposte alla salvaguardia del veicolo assicurato, elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi più frequenti quali il furto, l’incendio e gli eventi atmosferici; il tutto completato da altre garanzie (tra le quali rottura cristalli, kasko, infortuni del conducente) che rendono ancora più globale l’offerta. Si rammenta come le coperture effettivamente operanti nei confronti dell’Assicurato verranno indicate all’interno del certificato, condizione peraltro essenziale per l’operatività delle stesse.
Avvertenza: le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia…” per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia ovvero, ove presente, all’articolo “Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nel glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura risultante dalla scheda di polizza e con le seguenti modalità:
Franchigia: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell’assicurato (es: Euro 250,00);
Scoperto: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell’assicurato (es: 10% del danno);
Massimale: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non potrà eccedere la somma di denaro predeterminata (es: Euro 10.000,00)
4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza: qualora il contraente/assicurato svolga dichiarazioni false o reticenti in merito alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare effetti in ordine alla prestazione resa dall’Impresa. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” per gli aspetti di dettaglio.
5) Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente/assicurato dovrà dare comunicazione scritta a mezzo racc. AR di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione “Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” per gli aspetti di dettaglio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono indicare le seguenti ipotesi che concorrono alla modificazione del rischio: tipologia della merce trasportata e peso del trasporto a pieno carico del veicolo.
6) Premio
Per aderire al contratto il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento del premio in più rate, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%.
L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso.
In ossequio alla vigente normativa relativa ai contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, l’Impresa riporta qui di seguito tutti i costi a carico del Contraente e dell’Assicurato, con l’indicazione della quota parte percepita in media dall’Intermediario, espressa sia in valore assoluto che in percentuale.
Esempio 1:
Valore del veicolo € 30.000
Tipologia del veicolo: autocarro per trasporto cose di peso a pieno carico oltre 35 x.xx Durata della copertura: 12 mesi
Garanzie operanti: incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici
Premio annuale comprensivo di imposte governative e provvigioni € 333,00 Quota parte percepita dall’intermediario: € 35,21 pari al 12% del premio
Esempio 2:
Valore del veicolo € 50.000
Tipologia del veicolo: autocarro per trasporto cose di peso a pieno carico oltre 35 x.xx Durata della copertura: 12 mesi
Garanzie operanti: incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici, kasko Premio annuale comprensivo di imposte governative e provvigioni € 1405,00 Quota parte percepita dall’intermediario: € 148,55 pari al 12% del premio
Avvertenza:In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l’Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, escluse le imposte. In alternativa l’Impresa, su richiesta del Contraente/Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Si rinvia al punto e) delle Premesse delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Estinzione anticipata” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: si specifica che all’interno del contratto stipulato con il Contraente le coperture offerte ai singoli assicurati potranno avere durata poliennale ed il premio verrà calcolato nella forma a Premio Xxxxx predeterminato per ciascuna annualità. Si rinvia al punto d) delle Premesse indicate nelle Condizioni di Assicurazione rubricato “Durata delle coperture assicurative” per gli aspetti di dettaglio.
7) Rivalse
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di rivalsa in capo all’Impresa, ovvero la possibilità per l'assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo la liquidazione dello stesso. L’assicurato dovrà avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio nell’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Rivalsa”.
8) Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo al Contraente, all’Assicurato e all’Impresa. Il Contraente e l’Assicurato dovranno avere cura di verificare nell’articolo di riferimento, rubricato “Recesso in caso di sinistro”, i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.
9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Si richiama l’attenzione del contraente/assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
10) Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
11) Regime fiscale
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a carico del Contraente.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12) Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Il contratto di assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costi in capo all’assicurato, all’Impresa ovvero ad entrambi per la ricerca e la stima del danno. L’assicurato dovrà avere cura di verificare negli articoli di riferimento, gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.
Avvertenza: Per quanto concerne la garanzie infortuni, il momento di insorgenza del sinistro dovrà essere ricercato nel momento di verificazione di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, un ricovero o una immobilizzazione gessata.
Resta salva la successiva valutazione in merito all’indennizzabilità del sinistro medesimo, per l’accertamento della quale potrà, altresì, essere richiesta apposita visita medica.
Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Cosa fare in caso di sinistro” per gli aspetti di dettaglio.
13) Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14 – 00000
- Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/0000000 – xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx .
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
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14) Arbitrato
Avvertenza: il presente contratto assicurativo potrà prevedere – ove espressamente regolamentato all’interno del dettato normativo - la possibilità per l’assicurato e/o per l’Impresa di ricorrere alla procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
“Alienazione”: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;
“Accessori”: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile).
Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.
“Assicurato”:
b) il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
c) nelle prestazioni di infortuni: il conducente del veicolo regolarmente autorizzato alla conduzione del medesimo
“Assicurazione”: il contratto di assicurazione
“Centrale Operativa”: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
“Certificato/Scheda di polizza” : documento rilasciato all’Assicurato da parte del Contraente al momento
dell’effetto della copertura assicurativa attestante l’operatività delle garanzie contrattualmente previste;
“Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; in questa polizza VFS SERVIZI FINANZIARI SPA;
“Danno parziale”: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
“Danno totale”: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
“Durata contratto”: il periodo di validità del contratto concordato tra l’Impresa ed il Contraente;
“Durata applicazioni”: il periodo di validità della singola applicazione, corrispondente alla durata del finanziamento concordata tra il Contraente e l’assicurato;
“Esplosione”: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
“Furto”: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
“Franchigia”: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
“Guasto”: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
“Impresa”: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
“Incendio”: la combustione con sviluppo di fiamma;
“Incidente”: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
“Indennizzo o Indennità”: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
“Infortunio”: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
“Intermediario”: soggetto al quale le parti hanno conferito mandato per le gestione della polizza;
“Legittimo Conducente”: proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato;
“Premio”: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
“Proprietario del veicolo”: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
“Rapina”: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
“Residenza”: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
“Scoperto”: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; la sua quantificazione risulta dal certificato.
“Scoppio”: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
“Sinistro”: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
“Valore commerciale”: il valore di mercato al momento del sinistro desunto dalla media matematica delle quotazioni risultanti da Eurotax Giallo Veicoli Industriali ed Eurotax blu Veicoli Industriali.
“Valore del veicolo”: la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente/Assicurato e riportata sulla scheda di polizza;
“Veicolo”: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato nella scheda di polizza.
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante legale Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
“Alienazione”: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;
“Accessori”: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile).
Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.
“Assicurato”:
d) il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
e) nelle prestazioni di infortuni: il conducente del veicolo regolarmente autorizzato alla conduzione del medesimo
“Assicurazione”: il contratto di assicurazione
“Centrale Operativa”: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
“Certificato/Scheda di polizza” : documento rilasciato all’Assicurato da parte del Contraente al momento
dell’effetto della copertura assicurativa attestante l’operatività delle garanzie contrattualmente previste;
“Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; in questa polizza VFS SERVIZI FINANZIARI SPA;
“Danno parziale”: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
“Danno totale”: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
“Durata contratto”: il periodo di validità del contratto concordato tra l’Impresa ed il Contraente;
“Durata applicazioni”: il periodo di validità della singola applicazione, corrispondente alla durata del finanziamento concordata tra il Contraente e l’assicurato;
“Esplosione”: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
“Furto”: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
“Franchigia”: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
“Guasto”: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
“Impresa”: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
“Incendio”: la combustione con sviluppo di fiamma;
“Incidente”: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
“Indennizzo o Indennità”: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
“Infortunio”: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
“Intermediario”: soggetto al quale le parti hanno conferito mandato per le gestione della polizza;
“Legittimo Conducente”: proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato;
“Premio”: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
“Proprietario del veicolo”: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
“Rapina”: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
“Residenza”: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
“Scoperto”: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; la sua quantificazione risulta dal certificato.
“Scoppio”: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
“Sinistro”: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
“Valore commerciale”: il valore di mercato al momento del sinistro desunto dalla media matematica delle quotazioni risultanti da Eurotax Giallo Veicoli Industriali ed Eurotax blu Veicoli Industriali.
“Valore del veicolo”: la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente/Assicurato e riportata sulla scheda di polizza;
“Veicolo”: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato nella scheda di polizza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Amicar Mod.8019000014/M ed. 2013-04 - Ultimo aggiornamento 15/04/2013
PREMESSA
A. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.
Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall’assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. L’accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell’interesse assicurato.
B. VEICOLI ASSICURABILI
Con il presente contratto si possono assicurare i seguenti veicoli:
1. Autocarri/rimorchi/semirimorchi oltre 35 x.xx di prima immatricolazione
2. Autocarri/rimorchi/semirimorchi oltre 35 x.xx usati che non abbiano più di 120 mesi (10 anni) dalla data di prima immatricolazione
C. VEICOLI NON ASSICURABILI
Veicoli usati di età superiore a 120 mesi dalla data di prima immatricolazione Veicoli senza targa
Veicoli con targa prova
Veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose fatta eccezione ai veicoli adibiti al trasporto ADR come risultante da carta di circolazione
Tutti i rischi non espressamente contemplati nel presente accordo
D. DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 120 mesi. La durata della copertura assicurativa, indicata nell’apposito Modulo di proposta di adesione e richiamata sul certificato, si intende nella forma di Premio Annuo predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione. In caso di disdetta del presente contratto/convenzione la copertura assicurativa delle singole applicazioni relative ai veicoli assicurati prima della scadenza della Convenzione stessa, proseguirà fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di leasing.
E. ESTINZIONE ANTICIPATA
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l’Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa l’Impresa, su richiesta dell’Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Resta inteso che, in caso di sinistro che comporti perdita totale del bene, il premio versato per l’annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall’Impresa.
F. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa di ciascun veicolo resterà attiva fino alle ore 24.00 del 30° giorno successivo al termine del periodo di copertura prescelto e risultante dal certificato.
G. LIMITI ASSUNTIVI
Il limite assuntivo viene stabilito da un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 150.000. Oltre questo limite assuntivo e fino ad un massimo di € 180.000 il rischio si deve intendere Rischio Riservato Direzione.
SEZIONE 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI
Art. 1- GARANZIA INCENDIO E FURTO (garanzia sempre presente e operativa)
1.1 - Oggetto della garanzia
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo e a seguito di caduta di aeromobili e loro parti
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
Gli indennizzi derivanti dalla presente garanzia saranno soggetti alla deduzione dei seguenti scoperti e franchigia:
- se è stata selezionata la forma “Furto con scoperto”:
o FURTO: scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00
o INCENDIO: nessuno scoperto e nessun minimo
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa
indennizza all’Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
1.2 - Ricorso Terzi da Incendio
L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
ART. 2 – GARANZIE ACCESSORIE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
EVENTI SPECIALI
2.1 Eventi Atmosferici (garanzia facoltativa)
L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori , a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, nonché cose trasportate dal vento.
Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
Gli indennizzi derivanti dalla presente garanzia saranno soggetti alla deduzione dei seguenti scoperti e franchigia:
o scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00
2.2 Rottura Cristalli (garanzia facoltativa)
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli nonché i danni provocati da circolazione stradale.
In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione di scoperti e franchigie propri delle garanzie menzionate se presenti in polizza
.
ART. 3 – GARANZIA ATTI VANDALICI (garanzia facoltativa)
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.
Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Restano comunque esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
Gli indennizzi derivanti dalla presente garanzia saranno soggetti alla deduzione dei seguenti scoperti e franchigia:
o scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ART. 4 – XXXXXXXX XXXXX (garanzia facoltativa)
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
4.1 – Oggetto della garanzia
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada.
4.2 – Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 6, la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
• se i danni risultano causati da atti vandalici.
L’Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
Gli indennizzi derivanti dalla presente garanzia saranno soggetti alla deduzione dei seguenti scoperti e franchigia:
Autocarri/Rimorchi/Semirimorchi oltre 35 x.xx:
o scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00
4.3 – Criteri di indennizzo Kasko
• In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
• In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti e risultanti dalla scheda di polizza.
• Tuttavia in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI ALLA SEZIONE 1
ART. 5 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
L'assicurazione non comprende:
• i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
• i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
• i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
• i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
• i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali, eventi atmosferici, atti vandalici (salvo quanto previsto agli artt. 2.1 e 3), atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente. Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all’applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi così come indicato sul certificato di polizza.
ART. 6 - RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati, del Contraente e del Locatario del veicolo/Assicurato fatto salvo il caso di dolo.
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto, l’Assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro. L’Impresa rimborsa secondo le modalità contrattuali previste.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
1 Danno Parziale
• nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
• al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
• dopo il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.
L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero.
In ogni caso, l’Impresa rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe meglio precisato nell’allegato n. 1
2 Danno Totale
l'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI
Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’Assicurato.
Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l’Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a delle competenze del terzo.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
ART. 9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
· individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
· verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).
In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
ART. 10 – BENEFICIARIO DELL’INDENNIZZO
La qualifica di Beneficiario delle prestazioni assicurative è assunta dal locatore del contratto di leasing. L’indennizzo liquidato secondo il contratto non può dunque essere pagato se non nei confronti o con il consenso del Beneficiario, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
L’Impresa si obbliga ad informare tempestivamente la società Contraente/Intestataria al P.R.A. dei beni assicurati, di ogni denuncia di sinistro effettuata dall’Assicurato/locatario del contratto di leasing sia al momento dell’apertura che prima della predisposizione della quietanza di liquidazione
ART. 11 - RECUPERO DEL VEICOLO
L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo. Prima di procedere alla liquidazione del danno, l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato all'Impresa mediante sottoscrizione di idonea procura. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l’Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall’ Impresa.
SEZIONE 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE ART. 12 – GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(garanzia facoltativa)
Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.
Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo . Non sono considerate infortuni le ernie da sforzo. A deroga dell’art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato.
Somme assicurabili
Alla stipula del contratto, il Contraente può scegliere le garanzie operanti in base alla seguente combinazione di somme assicurabili:
combinazione A): morte: - inv. perm.: € 100.000,00.
rimborso spese da ricovero: € 5.000,00.
12.1 Esclusioni e delimitazioni specifiche per la garanzia Infortuni del Conducente
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi:
• durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
• se l’Assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
• durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;
• in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni contaminazioni radioattive;
• come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
• in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.
L’Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell’infortunio.
Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio.
12.2 Garanzie prestate Invalidità permanente
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 (tabella ANIA) e successive modifiche; fermo restando che sarà operante una franchigia relativa di 5 punti percentuali e che nulla è dovuto per invalidità permanenti inferiori a tale percentuale. Tuttavia qualora l’invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% l’indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata senza applicazione di alcuna franchigia. L’indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte.
Morte
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall’Assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato (entro un anno dall’infortunio) muore in conseguenza del medesimo infortunio, l’Impresa corrisponde ai Beneficiari soltanto l’eventuale differenza tra indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.
Rimborso spese di cura da ricovero
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, l’Impresa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento.
Si precisa che l’Impresa provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate. Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l’indennizzo per morte o per invalidità permanente.
Rinuncia all’azione di rivalsa
Salvo che per le spese di cura da ricovero, l’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i Terzi responsabili dell’infortunio.
Controversie - Arbitrato irrituale
Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo Medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
E’ fatto salvo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
I risultati delle operazioni arbitrali, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla scheda di polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
ART. 14 DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale.
In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata AR e pervenuta all’altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest’ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente.
ART. 15- RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l’Assicurato, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
nel caso di recesso dell’Assicurato o del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato e o del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato e o al Contraente la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Dal momento di efficacia del recesso esercitato nei confronti del Contraente questi non potrà includere ulteriori applicazioni, restando inteso che le coperture relative alle applicazioni già in essere al momento del recesso resteranno attive fino alla loro naturale scadenza annuale, escluso ogni tacito rinnovo.
L’Impresa inoltre potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singole applicazioni particolarmente sinistrose che avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato e o del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa. In quest’ultimo caso la restituzione del premio pagato e non goduto della singola applicazione verrà inserita nell’ambito della prima regolazione utile.
ART. 16– DENUNCIA DEL SINISTRO
Per tutti i sinistri il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde
dall’estero occorre comporre il numero
800.641300
++39/039.6554.6326
e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Xxxxx, dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.
ART. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
ART. 18 - IMPOSTE E TASSE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 19 – LEGGE – GIURISDIZIONE– FORO COMPETENTE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana. Foro competente è il Foro di Milano.
ART. 20 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Prima dell’adesione alla copertura assicurativa il Contraente deve consegnare all’Assicurato il presente Fascicolo Informativo – che si compone di Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione - ed il modulo di proposta di adesione (vedi fac simile in calce al presente contratto pag. 17) indicante l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dall’Assicurato, con l’evidenza dell’importo percepito dall’Intermediario. In alternativa, qualora l’adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, il Contraente deve consegnare all’assicurato il Fascicolo Informativo e un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.
In ogni caso il Contraente ha l’onere di recepire e conservare la documentazione – predisposta ai sensi del comma che precede - attestante l’adesione dell’assicurato al contratto di assicurazione.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.641300
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero ++39/039.6554.6326
comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero di polizza
• Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
• Motivo della chiamata
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
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La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Xxxxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Per eventuali reclami scrivere a Filo diretto Assicurazioni Xxxxxxx Xxxxxxx
Centro Direzionale Colleoni Xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB - fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO oppure di EVENTI SOCIOPOLITICI o ATTI /VANDALICI
Presentare subito denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.
Copia della denuncia deve essere inviata alla Sede dell’Impresa corredata da:
• Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
• Perdita di possesso
• Procura a vendere intestata all’Impresa.
In caso di danni al veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana.
Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.
IN CASO DI INCENDIO oppure di EVENTI ATMOSFERICI o ROTTURA CRISTALLI
Presentare denuncia scritta all’Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.
In caso di incendio totale occorre inviare all’Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.
IN CASO DI KASKO
Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all’Impresa.
IN CASO DI INFORTUNIO
E’ necessario inviare il certificato Medico, notule, parcelle e tutta la documentazione, in originale, raccolta in merito al sinistro nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero.
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario od alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• Occorre fornire all’Impresa copia delle fatture delle riparazioni nonché copia della documentazione di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
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• E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia alla Compagnia gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, codice IBAN).
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TARIFFA VFS SERVI ZI FI XXXXX XXX SPA TASSI E PREMI LORDI
TARIFFA VALI DA PER AUTOCARRI OLTRE 35 X.XX TRASPORTO ADR - UNICA NAZI ONALE
AREA UNI CA
AREE TERRI TORIALI
CATEGORIE VEICOLI | ||
classe | da Euro | fino a Euro |
AUTOCARRI OLTRE 35 X.XX SI ADR | 2.500 | 150. 000 |
COEFFI CI ENTI DI DURATA | |
DURATA | COEFF. |
12 MESI | 1,00 |
24 MESI | 0,85 |
36 MESI | 0,75 |
48 MESI | 0,65 |
60 MESI | 0,55 |
72 MESI | 0,50 |
84 MESI | 0,40 |
96 MESI | 0,40 |
120 MESI | 0,40 |
TASSI LORDI %° | ||||
AREA TERRI TORIALE | I NCENDIO E FURTO | EVENTI ATMOSFERI CI | ATTI VANDALICI | KASKO |
TUTTE LE AREE | 9 | 1,6 | 3 | 18, 7 |
GARANZIE OPZI ONALI A PREMI O FISSO | ||
I l premio delle sottoindicate garanzie si intende per anno SENZA applicazione dei coefficenti di durata di cui alla tabella sopra riportata | ||
CRISTALLI | 120 | max 1500 per evento e per anno |
I NFORTUNI CONDUCENTE (max € 100.000) | 120 |
LI MI TI CONTRATTUALI | SCOPERTO | FRANCHIGI A | |
TUTTE LE AREE | FURTO (CON SCOP) | 10% | 1000 |
ATMOSFERI CI E VANDALI CI | 10% | 1000 | |
KASKO | 10% | 1000 |
TABELLA DI DEGRADO PER LA LI QUIDAZIONE DEI DANNI (DANNO TOTALE) | |||
ANNO DI | 1° | I MM. | |
1° ANNO | 100% (solo per veicoli di I ° imm.) | ||
2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO | valore commerciale (rif .EUROTAX) | ||
ANNI SUCCESSIVI |
TABELLA DI DEGRADO PER LA LI QUIDAZIONE DEI DANNI (DANNO PARZIALE) | |||
ANNO DI | 1° | I MM. | |
1° | ANNO | 100% | |
2° | ANNO | 100% | |
3° | ANNO | 100% | |
4° | ANNO | 75% | |
5° | ANNO | 50% | |
ANNI SUCCESSIVI | 50% |
TARI FFA VFS SERVI ZI FI NANZI ARI SPA TASSI E PREMI LORDI
TARI FFA VALI DA PER AUTOCARRI OLTRE 35 X.XX NO TRASPORTO ADR- UNI CA NAZI ONALE
AREA UNI CA
AREE XXXXX XXXX XXX
CATEGORI E VEI COLI | ||
classe | da Euro | f ino a Euro |
AUTOCARRI OLTRE 35 Q. LI NO ADR | 2.500 | 150.000 |
COEFFI CI ENTI DI DURATA | |
DURATA | COEFF. |
12 MESI | 1,00 |
24 MESI | 0,85 |
36 MESI | 0,75 |
48 MESI | 0,65 |
60 MESI | 0,55 |
72 MESI | 0,50 |
84 MESI | 0,40 |
96 MESI | 0,40 |
120 MESI | 0,40 |
TASSI LORDI %° | ||||
AREA XXXXX XXXX ALE | I NCENDI O E FURTO | EVENTI ATMOSFERI CI | ATTI VANDALI CI | KASKO |
TUTTE LE AREE | 6,5 | 1,6 | 3 | 17 |
XXXXXXX E OPZI ONALI A PREMI O FI SSO | ||
I l premio delle sottoindicate garanzie si intende per anno SENZA applicazione dei coefficenti di durata di cui alla tabella sopra riportata | ||
CRI STALLI | 120 | max 1500 per evento e per anno |
I NFORTUNI CONDUCENTE (max € 100.000) | 120 |
LI MI TI CONTRATTUALI | SCOPERTO | FRANCHI GI A | |
FURTO | 10% | 1000 | |
TUTTE LE AREE | ATMOSFERI CI E VANDALI CI | 10% | 1000 |
KASKO | 10% | 1000 |
TABELLA DI DEGRADO PER LA LI QUI DAZI ONE DEI DANNI (DANNO TOTALE) | ||||
ANNO | DI | 1° | I MM. | |
1° ANNO | 100% (solo per veicoli di I ° imm.) | |||
2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO | valore commerciale (rif.EUROTAX) | |||
ANNI SUCCESSI VI |
TABELLA DI DEGRADO PER LA LI QUI DAZI ONE DEI DANNI (DANNO PARZI ALE) | ||||
ANNO | DI | 1° | I MM. | |
1° | ANNO | 100% | ||
2° | ANNO | 100% | ||
3° | ANNO | 100% | ||
4° | ANNO | 75% | ||
5° | ANNO | 50% | ||
ANNI SUCCESSI VI | 50% |
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato “Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l’Impresa intende precisare che:
− il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
− il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.
1) Finalità’ del trattamento
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa svolta dall’ Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall’ Impresa o da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.
2) Modalità del trattamento
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti a diffusione.
I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero.
3) Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria.
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell’Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all’estero, all’Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa
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specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall’Impresa.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7 del Codice Privacy)
L’art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00
– 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.
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ALLEGATO N. 1
ART. 1 COMUNICAZIONE DEGLI ASSICURATI
Il Contraente s’impegna a comunicare immediatamente all’Impresa i nominativi degli Assicurati ed il relativo periodo di copertura accedendo al sito dell’Impresa XXX.XXXXXXXXXXX.XX.
Le parti hanno facoltà di concordare ogni più opportuna modalità di trasmissione- a mezzo informatico – dei dati di cui al primo comma.
ART. 2 PREMIO ALLA FIRMA- PREMIO ANNUO
Il premio annuo, che si definisce comunque acquisito dall’Impresa al momento del perfezionamento del presente contratto, è pari ad € 1.000,00
ART. 3 REGOLAZIONE E PAGAMENTO PREMI
Con cadenza mensile l’Impresa, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Contraente, al superamento del premio alla firma, provvederà ad emettere appendice di regolazione premio.
Mensilmente si procederà al rinnovo annuale delle applicazioni emesse negli anni precedenti.
Il Contraente s’impegna a corrispondere i premi entro 30 giorni dalla data di emissione di detta appendice, in caso contrario l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento dei premi dovuti.
Il contratto riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive ed il diritto dell’Impresa ad esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
Le applicazioni della presente polizza hanno durata pluriennale con frazionamento annuale del premio predeterminato per ciascuna annualità e la copertura assicurativa prosegue fino alla naturale scadenza dell’applicazione anche in caso di disdetta del presente contratto.
ART. 4 COSTO ORARIO MANO D’OPERA
In relazione ai sinistri afferenti a tutte le garanzie offerte con il presente contratto, l’Impresa rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe qui di seguito indicate.
La tariffa oraria massima applicabile sarà di 45,00 € + IVA.
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FAC SIMILE
MODULO DI PROPOSTA DI ADESIONE ALLA POLIZZA CONVENZIONE N° 8019000014/M
Assicurato | ||||||
Nominativo / Ragione Sociale: Indirizzo: C.A.P. Città: Cod.Fiscale/Partita I.V.A.: | Contratto di leasing n.: Data decorrenza leasing: | |||||
Data scadenza leasing: | ||||||
Provincia: | Durata Contratto Leasing (MESI): | |||||
Dati del veicolo | ||||||
Marca: Modello: Targa / Telaio: Valore assicurato/finanziato: | Tipo veicolo nuovo o usato: Uso veicolo: | Peso (a pieno carico) - x.xx: | ||||
Data 1ª immatricolazione: | ||||||
Deducibilità I.V.A.: SI | ||||||
Intestatario PRA/Contraente: VFS SERVIZI FINANZIARI SPA Trasporto di merci Pericolose (ADR): SI NO | ||||||
Combinazioni di garanzia (barrare l’opzione prescelta) | ||||||
o COMBINAZIONE 1: Incendio, furto o CRISTALLI o COMBINAZIONE 2: Incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici o INFORTUNI DEL CONDUCENTE o COMBINAZIONE 3: Incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici, kasko | ||||||
Dichiarazione di ricezione della documentazione ex Reg. ISVAP n. 35 del 26.05.10 | ||||||
L’Assicurato dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.10, di aver ricevuto dal Contraente copia integrale dei singoli documenti previsti e contenuti nel Fascicolo Informativo 8019000xxx/x ed. 2013-04 - Ultimo aggiornamento 15/04/2013 (Nota Informativa comprensiva di Glossario e Condizioni di Assicurazione) di aver opportunamente preso integrale visione del contenuto. Luogo e data L’Assicurato | ||||||
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO | ||||||
Ai sensi degli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l’efficacia del contratto e che l’Impresa presta il suo consenso all’Assicurazione, nonché determina il premio, in base alle dichiarazioni stesse. L’assicurato dichiara, altresì, di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. L’Assicurato altresì dichiara: − di essere titolare del finanziamento n° erogato da VFS SERVIZI FINANZIARI SPA ; − di essere a conoscenza che VFS SERVIZI FINAZIARI SPA ha stipulato con Filo diretto Assicurazioni Spa, in nome e nell’interesse dei sottoscrittori dei contratti di finanziamento e in abbinamento a detti contratti, la polizza convenzione numero 8019000014/M a copertura dei Rischi Auto Diversi (ramo Corpi Veicoli Terrestri) e Infortuni del Conducente; − di aver preso visione e ricevuto copia della documentazione informativa precontrattuale ai sensi dell’art.49 del Reg. Isvap n.5/2006 (all. 7A e 7B) prima dell’adesione alla Polizza Assicurativa; − le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di attivazione del contratto di finanziamento e cessano alle ore 24.00 del giorno di pagamento dell’ultima rata di ammortamento; − fermo il disposto del capitolo Estinzione Anticipata di cui alla premessa del Fascicolo Informativo (Condizioni di Assicurazione), di aver preso atto che l’eventuale risoluzione anticipata del contratto di finanziamento comporterà la disattivazione della copertura assicurativa oggetto del contratto; − di accettare di rimborsare mensilmente il premio a VFS SERVIZI FINAZIARI SPA, dalla medesima versato all’Assicuratore in via anticipata su base annua per tutta la durata della locazione finanziaria e di accettare l’addebito dell’ulteriore costo mensile ivato relativo Servizio Assicurativo VFS, che saranno entrambi corrisposti in uno con la rata del canone di locazione, con le medesime modalità di pagamento; − − di essere a conoscenza che il premio assicurativo annuo, relativamente alla combinazione assicurativa prescelta, è predeterminato per ciascuna annualità (coefficienti di durata) ed dovuto per l’intera durata del contratto di finanziamento. Il premio assicurativo annuo relativo alla prima annualità ed i coefficienti di durata sono pari a: *Provvigioni percepite dall’Intermediario che ha in carico la polizza Tutti gli importi sono esenti IVA e le imposte sono passibili di variazione in relazione ad eventuali modifiche della legge in materia di imposte assicurative L’assicurato dichiara di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata. Luogo e data L’Assicurato |
IN CASO DI SINISTRO CONTATTARE
800-641300
(++39/039.6554.6326)
COEFFICENTI DI DURATA PER IL CALCOLO DEL PREMIO PREDETERMINATO, RELATIVI ALLE EVENTUALI SUCCESSIVE ANNUALITA’ | |
1° ANNO – 1,00 | 5° ANNO – 0,55 |
2° ANNO – 0,85 | 6° ANNO – 0,50 |
3° ANNO – 0,75 | 7° ANNO – 0,40 |
4° ANNO – 0,65 | 8° ANNO – 0,40 |
1° ANNO |
Premio Lordo € |
Imposte € |
Provvigioni* € |
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Agenzia/Broker SubAgente Denominazione punto vendita | N° Polizza | |||
0BOG | FINCOM DUE SRL | 8019000014/M | ||
Dichiarazione di ricezione della documentazione ex Reg. ISVAP n. 35 del 26.05.10 | ||||
Il Contraente dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.10, di aver ricevuto copia integrale dei singoli documenti previsti e contenuti nel Fascicolo Informativo modello 8019000014/M ed. 2013-04 - Ultimo aggiornamento 15/04/2013 e di aver opportunamente preso integrale visione del contenuto. Luogo e dat | ||||
Dichiarazioni del Contraente/Assicurato | ||||
Ai sensi degli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l’efficacia del contratto e che l’Impresa presta il suo consenso all’Assicurazione, nonché determina il premio, in base alle dichiarazioni stesse. Il Contraente/Assicurato dichiara, altresì, di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Il Contraente/Assicurato prende atto che l’Assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dalla presente scheda di polizza nonché dal Fascicolo Informativo 8019000014/M ed. 2013-04 - Ultimo aggiornamento 15/04/2013 Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme, così come riportate sul Fascicolo Informativo modello 8019000014/M ed. 2013-04 – ultimo aggiornamento 15/04/2013: Premesse; art.1 Garanzia incendio e furto; art. 2 Garanzie accessorie; art. 3 Garanzia atti vandalici; art. 4.2 Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko; art. 4.3 Criteri di indennizzo Kasko; art. 5 Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie; art. 6 Rivalsa; art. 7 Determinazione dell’ammontare del danno; art. 9 Pagamento dell’indennizzo; art. 12 Garanzia infortuni del Conducente; art. 12.1 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Infortuni del conducente”; art. 12.2 Garanzie prestate; art. 13 Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art. 14 Durata del contratto – Proroga del contratto; art. 15 Recesso in caso di sinistro; art. 16 Denuncia del sinistro; art. 17 Estensione territoriale; art. 18 Imposte e tasse; art. 19 Legge – Giurisdizione – Foro competente; art. 20 Obblighi del contraente. Allegato n. 1: art. 1 Comunicazione degli assicurati; art. 2 Premio alla firma – Premio annuo; art. 3 Regolazione e pagamento dei premi; art. 4 Costo orario mano d’opera. Luogo e dat | ||||
Consenso al trattamento di dati personali generali e sensibili | ||||
Io sottoscritto, interessato ai sensi dell’art.4, lettera i), del Codice Privacy, acquisite le informazioni fornitemi ai sensi dell’art.13 del Codice Privacy dal titolare del trattamento o soggetto da questi incaricato, consapevole che in mancanza del mio consenso non potranno essere prestate le attività e i servizi da me richiesti o a mio favore previsti (di cui ai punti 1 a) e 1 b) dell’informativa), salvo i casi di legge, acconsento espressamente al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, per i fini e secondo le modalità indicate nella suddetta informativa. A tali fini: a) ai sensi degli art.23 e 26 del Codice Privacy (consenso al trattamento dei dati personali; consenso al trattamento dei dati sensibili) presto il consenso espresso a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e ai soggetti, anche esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di cui all’informativa, al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 a) e 1 b) dell’informativa; Luogo e data Il Contraente b) presto il consenso espresso a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e a soggetti, anche esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di cui all’informativa, al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ai fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte della società e del Gruppo Filo diretto, invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale, di cui al punto 1 c) dell’informativa. Luogo e dat | ||||
Modalità di pagamento | ||||
Ai sensi del Reg. ISVAP n. 35 l’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. | ||||
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. | Il Contraente | |||
In data è stato pagato l’importo di dovuto alla firma della presente. L’Esattore |
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