LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI Clausole campione

LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI. La quantificazione del danno sarà effettuata dall’Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Xxxxxx o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell’Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI. La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda a mezzo lettera raccomandata a.r., xxx xxx x/x xxxxx xxxxxxxxxxx certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono: 1. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 2. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI. L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI. Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’Assicurato. Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l’Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a delle competenze del terzo. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, ove non si proceda mediante la nomina dei Periti.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI. La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente e anche nel caso in cui non l'abbia sottoscritta.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI. La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Ciascuna delle parti ha tuttavia, la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l’ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente e anche nel caso in cui non l’abbia sottoscritta.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI. La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Assimoco e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono: 1)verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 43 e 44; 2)indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI. La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda a mezzo lettera raccomandata a/r, xxx xxx x/x xxxxx xxxxxxxxxxx certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, mediante periti nominati rispettivamente da HDI Italia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono:
LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI. Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’assicurato.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI. La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Ciascuna delle parti, tuttavia, ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede il Contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.