CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Allegato 1
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Allegato 1
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto il Coordinamento, l’organizzazione e la realizzazione di interventi educativi ed assistenziali a sostegno di percorsi scolastici di minori con disabilità certificate ai sensi della L. 104/92 residenti nel territorio dell’Unione Terre e Fiumi (Berra-Copparo-Formignana- Tresigallo-Ro). Con il servizio oggetto dell’appalto si intende sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (art. 12, comma 3 della Legge 104/92), e il valore di una reale partecipazione delle loro famiglie al percorso di integrazione scolastica e formativa. Si intende quindi, in primo luogo, promuovere il benessere e il successo formativo degli alunni e degli studenti con disabilità, con attenzione al pieno sviluppo delle loro capacità, al valore della loro presenza come risorsa didattico-formativa anche per il gruppo classe, alla continuità educativa. Il servizio oggetto dell’appalto è, dunque, rivolto ad alunni e studenti disabili, residenti nei Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Tresigallo, Ro, afferenti all’Unione Terre e Fiumi, frequentanti le scuole Statali dell’infanzia, Scuole primarie e secondarie di primo grado. Il servizio oggetto d’appalto dovrà essere attivato di anno in anno sulla base del calendario scolastico, prevedendo indicativamente un periodo compreso tra l’inizio di settembre e la fine di giugno. All’appaltatore è chiesto il rispetto degli standard qualitativi inerenti all’offerta educativa e organizzativa a favore del diritto allo studio, in particolare, la realizzazione di interventi educativi ed assistenziali orientati allo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, garantendo un costante raccordo con il personale della scuola. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico. Come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato, salvo scioperi od altri casi di forza maggiore previsti dalla legge. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si precisa che non vi è servizio secondario.
ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO
Normativa applicabile alla presente procedura: i servizi oggetto del presente appalto rientrano nell'Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016. Trovano, inoltre, applicazione la normativa nazionale e regionale di settore, l’Accordo di programma provinciale, nonché le fonti regolamentari adottate in materia dalla stazione appaltante. I servizi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere effettuati con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario, del capitolato speciale d’appalto, delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e degli accordi integrativi provinciali di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia. Costituiscono, altresì, norme di riferimento quelle afferenti alla materia specifica, come sotto indicate:
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);
• Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.” (Pubblicata in G.U. Serie Generale 15 luglio 2015, n.162);
• L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”;
• Delibera Giunta regionale Xxxxxx Xxxxxxx n.1/2010 “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Xxxxxx Xxxxxxx”.
• Deliberazione della Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx 17 luglio 1996, n. 1637 “Direttiva regionale per l’identificazione degli interventi socio-assistenziali a carico del Bilancio sociale e degli interventi sociali a rilievo sanitario a carico del fondo sanitario nazionale” nelle more di emanazione da parte della Regione delle disposizioni attuative di D.P.C.M. 14.02.2001;
• L. 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l’adolescenza”;
• L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• L. 26/2001 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita”;
• L. R. Xxxxxx Xxxxxxx del 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• L.R. Xxxxxx Xxxxxxx del 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le nuove generazioni”;
• Linee Guida per la predisposizione del Progetto Pedagogico e della metodologia di valutazione dei servizi educativi per la prima infanzia (2012);
• Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili xx.xx. 2011/2012-2015/2016.
• L. 19 del 25/11/2016 “servizi educativi per la prima infanzia, abrogazione della L.R. 10/01/2000”
• Direttiva Regionale n. 1564 del 2017 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L. 19/2016”;
• L. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
• Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lettera e) L. 107 del 13/07/2015.
• Decreto Legislativo n. 66 del 13/04/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione degli studenti con disabilità, a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lettera c), della L. 107 del 13/07/2015.
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
Il contratto relativo al presente appalto ha durata triennale, indicativamente dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 2022. L’inizio e la fine del servizio annuale sono determinati secondo il calendario scolastico. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile Area Welfare Unione Terre e Fiumi e dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
ART. 4 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
Per la determinazione del costo orario a base di gara si veda tabella DPL Prov. Fe del 1 Maggio 2013: per personale educatore – cat. 4 economica di inquadramento D2; per personale socio sanitario OSS - cat. Economica di inquadramento C2.
Il costo orario posto a base di gara è il seguente:
• Il costo orario del Personale Educatore è € 21,93 (euro ventuno/93) esclusa IVA;
• Il costo orario del Personale Socio Sanitario è € 20,13 (euro venti/13) esclusa IVA;
L’importo per la prestazione oraria si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l’erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc). Al fine dell'individuazione del valore stimato dell'appalto, la stazione appaltante ha ipotizzato indicativamente un numero di ore pari a 13.000 ore per anno scolastico per il personale educatore, comprensivo di n. 5 ore non frontali, per ogni singolo alunno seguito dal servizio, finalizzate a garantirne la partecipazione agli incontri L. 104 e alla redazione del PEI. Si aggiungono ulteriori 500 ore per anno scolastico per eventuale impiego di personale socio sanitario OSS su richiesta. Si precisa che tale valore riveste carattere puramente indicativo e non costituisce impegno dell'amministrazione circa la richiesta delle effettive prestazioni. Nel corso dell’esecuzione dell’attività potranno essere richieste nuove o maggiori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e costi dell’aggiudicazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016. I costi orari derivanti dall’offerta comprendono tutte le attività e le prestazioni poste a carico della Ditta appaltatrice dal presente capitolato e tutte le attività aggiuntive che la Ditta stessa proporrà in sede di offerta e sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria del servizio. Il corrispettivo a favore della Ditta appaltatrice sarà rapportato alle ore di prestazione effettivamente svolte.
Valore complessivo stimato dell’appalto
L’importo presunto dell’appalto per ogni anno scolastico risulta € 295.155,00 (esclusa IVA) per Personale (educatore e socio sanitario) di cui:
- per personale educatore € 285.090,00 (XXX xxxxxxx)
- per personale socio-sanitario € 10.065,00 (iva esclusa)
Importo assoggettato a ribasso d’asta
L’importo complessivo delle prestazioni del servizio oggetto del presente appalto e rapportato alla durata triennale del contratto originario è determinato come importo posto a base di gara in € 885.465,00 (esclusa IVA) di cui:
- per personale educatore € 855.270,00 (XXX xxxxxxx)
- per personale socio-sanitario € 30.195,00 (iva esclusa) ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La gestione dei servizi del presente appalto è affidata all'Impresa aggiudicataria, che vi provvederà:
• dando attuazione al progetto presentato in sede di gara, per il quale la stazione appaltante si riserva, eventualmente, di subordinare l'aggiudicazione all'inserimento di integrazioni e/o modifiche;
• impiegando proprio personale educatore dotato dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato nonché dal disciplinare di gara ovvero:
- Diploma di educatore professionale, o laurea breve o specialistica in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti;
- Corsi biennali di specializzazione monovalenti o polivalenti (psicofisico, vista, udito) per insegnanti di sostegno (cfr D.M. 03.06.1977 pubblicato sulla G.U. n. 192 del 15.07.1977 e DPR n. 970 del 31.10.1975);
- Documentata esperienza lavorativa per almeno 600 giorni, in qualità di insegnante di sostegno, insegnante/educatore per l’integrazione disabili presso scuole pubbliche o paritarie o servizi educativi pubblici/autorizzati/convenzionati.
La ditta dovrà fornire dichiarazione che per l’effettuazione complessiva del servizio il personale educatore suddetto dovrà utilizzare almeno numero 10 unità, di cui almeno il 70% con requisito e.1, al massimo il 10% con requisito e.2 ed al massimo il 20% con requisito e.3 delle 10 unità richieste.
• impiegando proprio personale socio assistenziale OSS in possesso del seguente requisito specifico: diploma a seguito di un percorso formativo sulla base della normativa vigente.
• utilizzando proprie capacità organizzative, integrate dai supporti messi a disposizione dalla stazione appaltante e/o dalle istituzioni scolastiche, sottoponendosi ai controlli, alle verifiche e alle indicazioni del responsabile dell’esecuzione;
• assicurando la sostituzione di proprio personale assente a qualsiasi titolo, senza maggiori oneri a carico dell’Unione, con le modalità previste dal presente capitolato;
• in caso di sostituzione, garantendo altro personale di pari qualifica professionale sufficientemente formato e con esperienza nei servizi oggetto dell’appalto, senza maggiori oneri a carico dell’Unione, comunicando tempestivamente tali variazioni.
A gennaio 2018, sul territorio dei Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Tresigallo e Ro afferenti all’Unione Terre e Fiumi, sono presenti due Istituti Comprensivi con diversi plessi scolastici ubicati in diverse zone del territorio; in caso di assegnazione di un educatore in più plessi scolastici, sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di trasporto nonché il costo della retribuzione relativa al tempo impiegato per il trasferimento che sarà dovuto all’educatore. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Impresa, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto; gli operatori impiegati direttamente nelle attività educativo-assistenziali dovranno raccordarsi, oltre che con l'Impresa di appartenenza, con il Referente (Coordinatore pedagogico) Unione e con il dirigente scolastico o F.S. referenti per l’Integrazione scolastica nelle scuole. Il servizio educativo-assistenziale è finalizzato a una più efficace integrazione dei bambini con disabilità, nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti (Scuola, Azienda USL, Famiglia, Unione) anche in base alle specifiche contenute nell’Accordo di Programma Provinciale. La sede coincide, di norma, con la sede scolastica frequentata dagli alunni disabili, ma potrà essere costituita anche da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti e approvati nel P.E.I. Il Servizio sarà svolto in base ai criteri operativi definiti dall’Unione Terre e Fiumi e sotto la direzione funzionale dei Dirigenti Scolastici. Il Servizio sarà altresì svolto in collaborazione con gli insegnanti di classe in base alla programmazione educativa e didattica elaborata dagli Organi Collegiali scolastici, tenuto conto della responsabilità educativa e didattica che compete esclusivamente, per legge, ai docenti statali di ruolo.
Sulla base della disponibilità economica stabilita nel Art. 4, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, in sede di Sottocommissione Provinciale si procede, attraverso un confronto condiviso, alla suddivisione e relativa formalizzazione del fabbisogno orario di sostegno per ogni istituto scolastico. Prima dell’inizio delle attività didattiche, di norma entro 15 giorni, l’Unione fornisce alla Ditta il prospetto delle prestazioni richieste per ogni anno scolastico con relativa quantificazione oraria per ogni singolo plesso; sulla base di tali dati l’aggiudicatario provvede ogni anno all’assegnazione del personale educativo agli alunni tenendo conto delle caratteristiche degli alunni stessi, delle competenze degli educatori e della necessità, ove possibile, di garantire la continuità educativa per la durata dell’appalto. Il Coordinatore della Ditta concorda l’orario di servizio settimanale di ciascun operatore con i referenti del plesso scolastico. Gli orari sono visionati anche dal Responsabile dell’Unione per verificare la congruità con le funzioni proprie del personale educativo assegnato. Successivamente il Coordinatore trasmette i nominativi degli operatori e le sedi di assegnazione al Responsabile dell’Unione che provvede a comunicarli ai Dirigenti Scolastici ed ai Comuni membri dell’Unione. Ogni variazione relativa alle modalità di organizzazione del servizio deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell’Unione. E’ a carico della Ditta aggiudicataria il costo del pranzo consumato dagli educatori, qualora ciò sia reso indispensabile dalla necessità di consumare il pasto insieme all’alunno assegnato, allo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi definiti dal PEI. Sulla base della disponibilità economica
stabilita nel Art.4, il servizio potrà essere configurato con interventi educativi che prevedono un rapporto 1:1 educatore/alunno o un rapporto maggiore, nei plessi con un elevato numero di alunni disabili iscritti (superiore a 10) oppure ove si ritiene maggiormente utile un avvicendamento di differenti figure di sostegno.
In caso di assenza breve dell’alunno (entro la settimana), di entrata posticipata o uscita anticipata dell’alunno rispetto all’orario di servizio giornaliero dell’educatore, quest’ultimo resterà in ogni caso in servizio per tutta la durata del suo intervento, nel rispetto del suo orario settimanale, rimanendo a supporto ad altri alunni seguiti dal Servizio Integrazione Scolastica in accordo con i colleghi educatori dell’eventuale equipe di plesso, o per svolgere attività disposte direttamente dal Dirigente Scolastico sentite le Funzioni Strumentali e/o i docenti curricolari statali. In caso di assenza prolungata del minore (oltre la settimana), l’Unione potrà valutare un diverso assetto dell’assegnazione del personale, compresa la sospensione del servizio. Si garantisce invece la regolare erogazione delle ore non frontali eventualmente programmate, come stabilito nell’ART. 4. Nel caso di assenza del personale docente statale (curricolare e/o di sostegno) per sciopero, assemblee sindacali, altri eventi pubblici particolari o momenti istituzionali specifici che NON prevedono la CHIUSURA del plesso, l’educatore, previo accordo con la famiglia e con la scuola, può decidere se entrare nel plesso e svolgere regolarmente il SUO intervento di sostegno per l’orario previsto in quella giornata. In caso di propria assenza, l’educatore deve dare immediata comunicazione al Dirigente dell’Istituto Scolastico e al suo datore di lavoro. La Ditta deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell’educatore e comunque dal secondo giorno di assenza, salvo casi di particolare gravità indicati dall’Unione, per i quali sarà richiesta la sostituzione in giornata. La Ditta provvederà ad istituire una lista di SOSTITUTI educatori di sostegno a garanzia di una maggiore continuità dell’intervento anche nei casi di assenza del personale educatore.
L’intervento del personale socio sanitario sarà necessariamente attivato in rapporto alunno/OSS 1:1; fascia oraria e modalità di intervento saranno da concordare direttamente con la scuola ed il servizio UONPIA. Il servizio viene erogato solo in caso di presenza del minore. La scuola è tenuta, entro l’ora del pasto (se da PEI è previsto l’affiancamento della OSS al minore), a comunicare alla Ditta l’assenza (ed eventuale prolungamento di assenza) del minore. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di ridurre o aumentare a suo insindacabile giudizio, l’entità dell’appalto nei termini previsti e nei limiti della normativa vigente, dandone preventiva comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria. In caso di riduzione il corrispettivo dell’appalto subirà una correlata diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Non sono dovuti rimborsi o indennità per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. In caso di aumento, l’integrazione del corrispettivo sarà determinata in rapporto alle prestazioni orarie da rendere. L’impresa aggiudicataria dovrà gestire il servizio oggetto del presente appalto con l’obbligo del rispetto della normativa vigente del settore ed effettuare verifiche periodiche, indicativamente mensili, attraverso appositi incontri pianificati con il Referente dell’Unione e/o altri referenti indicati, nelle quali monitorare l’andamento del servizio rispetto i bisogni, in genere tre incontri ogni anno scolastico.
ART. 6 – QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Gli interventi richiesti nei vari gradi di scuola prevedono la presenza di educatori e operatori specializzati (per esempio nell’insegnamento della lingua dei segni e/o nel linguaggio Braille e/o nell’utilizzo di programmi software), singolarmente impegnati per un numero di ore variabili, per l’intera durata degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per un numero di ore indicativamente quantificate in 13.000 ore sostegno educatore per ogni anno scolastico e 500 ore per personale assistenziale per un totale complessivo di ore 39.000 nel triennio. Il numero globale delle ore potrà variare in più o in meno a seconda delle effettive esigenze che si presenteranno in ogni singolo anno scolastico. Le prestazioni saranno da effettuarsi in diversi plessi scolastici relativi ad ogni Istituto Comprensivo (Copparo – Berra – Ro e Xxx Xxxxxx) delle Scuole Statali dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di 1° grado. L’orario settimanale, il tipo di
intervento e la sede verranno precisati entro l’inizio dell’anno scolastico. Il monte ore complessivo indicato è riferito agli interventi frontali di sostegno relativi alle attività educative/didattiche in classe, comprese eventuali attività integrative a cui la scuola sceglierà di dare priorità sempre nel mantenimento del monte ore settimanale a disposizione di ogni alunno. Sono compresi gli incontri finalizzati alla programmazione PEI e incontri L. 104 fino ad un massimo n. 5 ore annue per ogni alunno seguito. L’Unione, in caso di ritiro o assenza prolungata dell’alunno, potrà far assegnare l’operatore ad altro alunno anche in altro plesso oppure sospendere o interrompere l’erogazione della prestazione relativa. E’ fatto obbligo all’appaltatore segnalare, previa verifica da parte della Segreteria scolastica, all’Unione l’assenza prolungata degli allievi. Gli interventi relativi al servizio di integrazione scolastica devono essere resi secondo il calendario scolastico e gli orari delle singole scuole, pertanto non sono da erogarsi durante i periodi di chiusura delle scuole e di sospensione dell’attività didattica (es. festività natalizie, pasquali), nonché per eventuali interruzioni dovute a elezioni, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore, allerta meteo, assemblee sindacali, scioperi. In tali casi l’aggiudicatario non ha diritto a percepire alcuna somma e/o rimborso da parte della Stazione appaltante. Il calendario scolastico, redatto dagli Istituti Scolastici, varia a seconda dell’ordine e grado di scuola frequentata dall’alunno assistito. Di norma si articola su cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì fatta eccezione per le sezioni a sei giorni di scuola secondaria di primo grado. Generalmente si considera una media di 34 settimane complessive di cui 14 settimane dalla metà di settembre alla fine di dicembre e 20 settimane dalla metà di gennaio alla metà di giugno. Anche l’orario scolastico è definito dall’istituzione scolastica e l’orario di ogni operatore è concordato con le F.S. referenti dell’integrazione scolastica per ogni Istituto Comprensivo.
ART. 7 – CONTINUITÀ EDUCATIVA E MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI
Al fine di garantire la qualità del servizio, l’Impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare, per tutta la durata del contratto, la continuità dei singoli educatori e operatori specializzati sui rispettivi utenti, pertanto si impegna a non sostituire gli operatori tranne nei casi di ferie, malattia, infortunio, maternità, dimissioni dell’operatore. Può, in accordo con i referenti degli Istituti Scolastici, utilizzare anche più figure educative sul medesimo minore ove necessario e funzionale al benessere dello stesso. La sostituzione del personale assente per ferie, maternità o dimissioni dovrà avvenire fin dal primo giorno di assenza. La sostituzione del personale assente per malattia, infortunio o altra assenza improvvisa potrà avvenire entro il secondo giorno di assenza. In tutti questi casi gli operatori si impegnano a darne comunicazione entro le ore 8.00 del mattino. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo. L’affidatario è tenuto ad utilizzare per le sostituzioni operatori in possesso degli stessi requisiti richiesti per il personale in servizio cercando di evitare un elevato turnover. Il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti le sostituzioni del personale comporta l’applicazione della specifica penale prevista nel presente capitolato. L’Impresa deve invece garantire la tempestiva sostituzione di quegli educatori che, a giudizio motivato dell’Unione, siano ritenuti inidonei allo svolgimento del servizio, senza obbligo alcuno di rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare all’impresa aggiudicataria dalla sostituzione medesima. Qualunque provvedimento assunto a tale titolo sarà comunque preceduto da una fase istruttoria tesa a verificare la fondatezza delle valutazioni negative espresse. Nel caso di sostituzioni definitive l’Impresa deve assicurare, a proprie spese, una compresenza fra la persona uscente e quella entrante, di almeno cinque giorni lavorativi.
ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA
La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere comunque sollevata e indenne la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all’organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio personale in
relazione ai servizi oggetto dell’appalto. L’Unione e i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. La ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell’appalto, comprese le ordinanze e regolamenti della stazione appaltante. La ditta assume l’impegno a stipulare un’assicurazione che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall’espletamento dei servizi affidati. Per verificare l’andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il responsabile dell’Unione può convocare i responsabili della ditta presso la propria sede. Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.). L’appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l’Unione intrattiene rapporti di natura contrattuale.
ART. 9 – CONTROLLI
L’Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile Area Welfare dell’Unione Terre e Fiumi (FE) – xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx. L’Unione individua, prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto, un responsabile del servizio integrazione scolastica, con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. L’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, in nome e per conto dei comuni afferenti, esercita le funzioni di programmazione, controllo e verifica circa la rispondenza e la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente capitolato d’appalto. Più in specifico, le verifiche sull’espletamento del servizio verteranno sulla corretta, puntuale e completa effettuazione delle prestazioni, sull’effettiva rispondenza qualitativa del servizio offerto, sia a livello educativo che organizzativo, nonché sul grado di soddisfacimento da parte dell’utenza. In specifico la stazione appaltante potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
- l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione.
Al termine di ogni anno scolastico, il responsabile dell’appalto individuato dalla ditta consegna al responsabile dell’Unione una relazione scritta relativa alla verifica sui risultati dell’anno, con allegata eventuale la proposta di piano di lavoro per l’anno successivo. Il Responsabile Area Welfare e/o suo delegato, avvalendosi anche dei Dirigenti Scolastici dei plessi presso i quali verrà impiegato il personale dei servizi di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l’esecuzione dei medesimi avvenga secondo le norme previste sia dal presente capitolato che dalle norme di legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate per iscritto, all’appaltatore. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’appaltatore dalle proprie responsabilità.
ART. 10 - PERSONALE UTILIZZATO NEL SERVIZIO
La ditta provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale. Il personale per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione (educatori, operatori specializzati ad esempio nell’insegnamento della lingua dei segni, della letto/scrittura in Braille, in programmi software ecc.) concorre a realizzare l’inclusione scolastica del bambino/alunno con disabilità svolgendo le
funzioni previste dalla normativa inerenti all’area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare l’autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione della persona disabile. L’appaltatore comunicherà, per iscritto, ogni anno, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo del personale che si intende impiegare nell’espletamento degli interventi richiesti, ivi compresi i sostituti, le rispettive qualifiche, i rispettivi titoli di studio posseduti, nonché il numero delle ore giornaliere che dovranno essere effettuate. Contestualmente l’impresa dovrà dichiarare l’avvenuta formazione e informazione del personale stesso ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro 5 giorni dal suo verificarsi. Gli operatori dovranno firmare, all’inizio e al termine degli interventi, un apposito registro presenze. L’Impresa trasmetterà al responsabile dell’esecuzione del contratto, mensilmente, tale documentazione.
Il personale impiegato nei servizi dovrà:
- svolgere la propria attività con perizia, prudenza, diligenza, correttezza e puntualità negli orari, mantenendo un comportamento educato e collaborativo nei confronti del personale della scuola e di massima correttezza e professionalità verso i bambini e le loro famiglie,
- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in team, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini e gli alunni, alla loro sorveglianza e cura;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto e, in ogni modo, essere esenti da malattie infettive;
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. in materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario;
- rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dalla stazione appaltante con i responsabili della ditta.
In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il responsabile Unione può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede, ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta della stazione appaltante non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.
In particolare, danno comunque luogo all’allontanamento dal servizio:
• il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti;
• l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno a cose o persone in modo doloso;
• non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con la stazione appaltante.
La ditta deve garantire l’assenza in capo al personale impiegato delle condizioni ostative previste dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”. Il personale dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, dei requisiti di legge e di esperienza professionale riconosciuta e documentabile maturata per almeno due anni scolastici nelle prestazioni specifiche.
Nell’arco dell’orario scolastico, l’utilizzo del personale educatore avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente scolastico. Il personale di sostegno educativo- assistenziale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto a:
a) evitare una gestione puramente assistenziale dell’alunno in situazione di disabilità pur costituendo essa la base da cui muovere;
b) assumere conoscenze complete sull’ alunno in situazione di disabilità in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit);
c) garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull’ alunno/studente in situazione di disabilità;
d) interagire con gli altri operatori presenti nell'ambito educativo e scolastico (docenti statali…) e con il personale dei servizi del territorio;
e) proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l’alunno in situazione di disabilità nell'ambito del percorso educativo.
ART. 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA VERSO IL PROPRIO PERSONALE
Il personale utilizzato dalla ditta deve essere composto esclusivamente da soci e/o dipendenti ed essere regolarmente iscritto a libro paga. Per tutto il personale deve essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e deve essere dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni ed operare nel rispetto della pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l’accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale. La ditta, inoltre, assicura, a proprie spese, a tutto il personale coinvolto e per l’intera durata dell’appalto percorsi di formazione specifica e di aggiornamento continuo per le attività e le funzioni cui è preposto e si impegna a comunicare all’Unione, all’avvio di ogni anno scolastico, il piano di formazione e aggiornamento cui è sottoposto il personale impiegato. Ogni educatore impegnato nel servizio deve partecipare a corsi di aggiornamento e formazione professionale dovute dalla Ditta aggiudicatrice per obblighi di legge (es. D.Lgs. 81/2008). Oltre alle ore di formazione relative a quanto specificato sopra, è richiesta la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione su tematiche generali e specifiche legate alla disabilità per almeno 20 ore pro capite, per tutti gli educatori impegnati in almeno 15 ore settimanali. La ditta si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria e dall’integrativo provinciale, avendo come riferimento per l’inquadramento la categoria “D2” del CCNL della Cooperazione Sociale per le figure educative e “C2” per quanto riguarda il personale socio-sanitario OSS. L’appaltatore, qualora applichi il CCNL delle “Cooperative del settore socio- sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo”, è tenuto altresì all’applicazione dell’art. 37 in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impegnato nei servizi. Nel caso in cui l’appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle “Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l’impresa subentrante, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto, si impegna, in via prioritaria, all’assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell’appaltatore uscente dallo stesso individuate come idonee, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa e le mutate esigenze tecnico-organizzative. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La ditta si impegna a permettere la visione
del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti della stazione appaltante sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con l’Unione.
ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE
Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
ART. 13 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
La ditta si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art. 26 del D. Lgs. 81/2008, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nelle diverse sedi scolastiche, si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano superabili con misure di carattere organizzativo, che saranno eventualmente concordate dalle parti interessate, personale della ditta e personale statale della scuola, prima dell’inizio del servizio. L’adozione di tali misure di carattere organizzativo non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza. Si ricorda tuttavia che, per tutti gli atri rischi non riconducibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. L’impresa in particolare dovrà:
- istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai servizi e di terzi;
- fornire a tutto il proprio personale impiegato nel servizio i dispositivi di protezione individuale qualora necessari.
ART. 14 – CONTRATTO
L’appaltatore è obbligato a stipulare il contratto nella forma prevista dalle normative vigenti, previo versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 360 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà l’ammontare delle predette spese. Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta dell’Unione, che porrà a carico dell’appaltatore eventuali ulteriori spese che
dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.
ART. 15 –DIVIETO DI XXXXXXXXXX, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
In relazione alla natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato, anche a garanzia del diretto controllo dei requisiti prestazionali dell’impresa aggiudicataria. E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione. E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifica autorizzazione rilasciata dall’Unione. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Unione ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.
ART. 16 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA
L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L’impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Unione. La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all’uopo il diritto di rivalsa da parte dell’Unione sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge. A tale scopo l’impresa dovrà presentare all’atto della stipula del contratto, onde sollevare l’Unione da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:
R.C. verso terzi per sinistro € 6.000.000,00 per persona €.6.000000,00
per danni a cose € 6.000.000,00
R.C. verso dipendenti per sinistro € 6.000.000,00 per persona € 6.000.000,00
per danni a cose € 1.550.000,00.
L’impresa si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. per i danni cagionati dai soggetti disabili in carico, ad altri utenti, al personale dell’impresa ed a terzi con i seguenti massimali:
per sinistro € 1.550.000,00 per persona € 1.550.000,00
per danni a cose € 1.550.000,00.
Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant’altro) sono totalmente a carico della ditta appaltatrice. La ditta assegnataria si impegna altresì ad intervenire a giudizio sollevando l’Unione da ogni qualsiasi responsabilità. L’Unione è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l’esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’appalto. In particolare, la ditta assegnataria solleva l’Unione da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio
personale nei confronti degli utenti minori e adulti, fruitori dei servizi oggetto dell’appalto. La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all’Unione copia delle polizze di cui sopra entro il terzo giorno lavorativo antecedente all’inizio dei servizi. I servizi oggetto del contratto non possono iniziare se la Ditta non ha provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l’esecuzione dei servizi e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall’Unione, di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione dei servizi come previsto dal presente Capitolato (1/09/2019), la Ditta incorrerà nell’automatica decadenza dall’aggiudicazione.
ART. 17 – PAGAMENTI
Il pagamento dei servizi forniti per ogni mese di competenza avverrà dietro presentazione di una fattura mensile presentata entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, corredate da apposita documentazione giustificativa della prestazione resa. Le fatture dovranno riportare l'indicazione della quantità oraria delle prestazioni rese, complessive e suddivise per ogni singolo Comune afferente all’Unione. L'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'appaltatore a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo dell'Unione). La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione resa comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e della Circolare M.E.F. N. 1/E del 9/2/2015 si precisa che l’Unione Terre e Fiumi, per le fatture emesse a decorre dall’1/1/2015, liquiderà il solo l'imponibile della fattura, mentre l’IVA verrà trattenuta per il successivo versamento (da parte dell’Unione) all’Agenzia delle Entrate (split payment). Le fatture soggette allo split payment devono recare la dicitura “scissione dei pagamenti - IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – art. 17 – ter del DPR n. 633/1972”. Le fatture emesse nei confronti dell’Unione Terre e Xxxxx dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico e devono riportare il seguente “codice univoco ufficio":
Servizio di Fatturazione Elettronica Denominazione Ente: Unione Terre e Fiumi Codice Univoco ufficio: UEKXMC
Nome dell'ufficio: AREA WELFARE Cod. fisc. P.c. 01801760388
Data di avvio del servizio: 17/09/2019 Regione dell'ufficio: Xxxxxx Xxxxxxx Provincia dell'ufficio: FE
Comune dell'ufficio: Copparo - 44034 Indirizzo dell'ufficio: Xxx Xxxxxxx,00
Condizione necessaria per l’ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è la dimostrazione da parte dell’appaltatore del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto. Le verifiche saranno disposte d’ufficio attraverso la verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTORIA ESPRESSA
L’aggiudicatario per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto. L’aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
ART. 19 – REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del presente contratto di appalto. La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita richiesta presentata dall’aggiudicatario almeno due mesi prima dell’inizio dell’annualità per cui viene chiesta la revisione stessa.
ART. 20 – PENALITÀ
In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato e salvo quanto disposto dal successivo articolo 21 il Responsabile del Settore Servizi alla Persona avrà la facoltà di applicare una sanzione pari a:
a. € 200,00 (duecento/00) al giorno e per persona in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte della ditta di una o più delle prestazioni affidate;
b. € 150,00 (centocinquanta/00) al giorno e per persona in caso di mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo;
c € 100,00 (cento/00) al giorno e per persona in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di servizio previsti;
d € 100,00 (cento/00) per ogni altra infrazione.
L’applicazione delle penali riscontrate verrà comunicata alla ditta con apposita nota del responsabile Area Welfare e l’importo di esse verrà detratto dall’ammontare delle fatture mensili.
ART. 21– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui dovessero verificarsi gravi violazione degli obblighi contrattuali, non eliminate dalla Ditta appaltatrice, anche a seguito di diffide formali, l’Unione avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all’azione legale di risarcimento dei danni ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno all’impresa. Alla Ditta potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’Unione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’impresa.
ART. 22 – RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA
In caso di recesso del contratto da parte della Ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all’impresa appaltatrice l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
ART. 23 – CONTENZIOSO
Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione della fornitura disciplinata dal presente capitolato per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario è competente il Foro di Bologna.
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.
ART. 25 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.
ART. 26 – PRIVACY
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell’amministrazione;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Responsabile Area Welfare.
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’ Area Welfare – Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c)l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
e) Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare:
□ di accesso ai dati personali;
□ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
□ di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;
□ di revocare il consenso, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
□ di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy)
L’esercizio dei tuoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento una richiesta ai seguenti contatti:
UNIONE TERRE E FIUMI - Sede xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Centralino 0000 000 000
- Fax 0000 000 000
ART. 27 – RISCHI DI INTERFERENZA
In esecuzione del disposto D.Lgs 81/2008, è stata effettuata un’analisi per identificazione di eventuali rischi di interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi, trattandosi di prestazioni di tipo intellettuale, non sono emersi rischi di interferenza che si distinguano da quelli propri dell’attività dell’appaltatore, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, e quantificarne gli oneri per la sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività. Pertanto, ai sensi dell’art. 26 del predetto Decreto, non ricorre la necessità di predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
ART. 28– RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.
ART. 29 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA
A tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge domicilio legale nel Comune di Copparo.
ART. 30 – CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Aggiudicatario prende atto di quanto stabilito dall’art. 3 del DPR 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”) che prevede l’estensione degli obblighi di condotta previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto, e si impegna al rispetto di quanto disposto.
Art. 31 – PANTOUFLAGE
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2014 è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, autonomo, etc.) con ex-dipendenti dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e dei Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Ro, Tresigallo facenti capo alla Convenzione in essere per la gestione del servizio relativo all’integrazione alunni disabili, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (compresi gli incaricati o soggetti nei confronti del quali l'Amministrazione ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo), i quali negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa. La violazione del predetto divieto comporta la nullità del presente contratto e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.