NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L'impresa relativamente alle prestazioni connesse alla fornitura dovrà osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro. Non potrà essere iniziata alcuna prestazione del presente appalto se non a seguito dell’azione di cooperazione e coordinamento fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.O. e il Rappresentante dell’impresa aggiudicataria. In generale l’Impresa si obbliga a provvedere, a sua cura, a tutti gli apprestamenti occorrenti, per garantire, in ossequio al d. lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esecuzione dell’installazione e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’A.O. da qualsiasi responsabilità. In particolare l'impresa dovrà dotare il personale di appositi indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Dovrà impartire ai propri dipendenti precise istruzioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati al servizio e presentare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’A.O. la documentazione prevista dal d. lgs. 81/2008 entro 30 giorni dall’avvio dell’appalto. L’A.O. ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e di sospendere i pagamenti qualora riscontrassero irregolarità imputabili alla ditta.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. La ditta si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art. 26 del D. Lgs. 81/2008, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nelle diverse sedi scolastiche, si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano superabili con misure di carattere organizzativo, che saranno eventualmente concordate dalle parti interessate, personale della ditta e personale statale della scuola, prima dell’inizio del servizio. L’adozione di tali misure di carattere organizzativo non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza. Si ricorda tuttavia che, per tutti gli atri rischi non riconducibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. L’impresa in particolare dovrà: - istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza; - adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai servizi e di terzi; - fornire a tutto il proprio personale impiegato nel servizio i dispositivi di protezione individuale qualora necessari.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo all’impresa di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. L’impresa entro 60 giorni dall’inizio del servizio dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale che si riserva di indicare ulteriori prescrizioni, alle quali l’impresa dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall’inizio delle attività. Altresì dovrà essere comunicato al Committente ad al dirigente dell’ Area Amministrativa il nominativo del referente per la sicurezza. Resta a carico dell’impresa la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. Non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di interferenze. Resta ovviamente immutato l'obbligo per la ditta appaltatrice di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi propri dell'attività e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, non è ritenuta necessaria nella presente concessione, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello del concessionario e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta concessionaria deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. sopra citato.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007. Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l’obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. (art. 52 della L.R. n. 5/2007)
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. 1. E’ fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di ogni lotto, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificatamente dal Decreto n. 81 del 2008.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene