NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Concessionario ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro; deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007, nonché al rigoroso rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19. Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l’obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. Il Concessionario nel piano operativo di sicurezzarelativo alle attività da esso svolte nell’ambito dei servizi oggetto della concessionedeve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità), oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L'impresa relativamente alle prestazioni connesse alla fornitura dovrà osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro. Non potrà essere iniziata alcuna prestazione del presente appalto se non a seguito dell’azione di cooperazione e coordinamento fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.O. e il Rappresentante dell’impresa aggiudicataria. In generale l’Impresa si obbliga a provvedere, a sua cura, a tutti gli apprestamenti occorrenti, per garantire, in ossequio al d. lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esecuzione dell’installazione e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’A.O. da qualsiasi responsabilità. In particolare l'impresa dovrà dotare il personale di appositi indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Dovrà impartire ai propri dipendenti precise istruzioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati al servizio e presentare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell’A.O. la documentazione prevista dal d. lgs. 81/2008 entro 30 giorni dall’avvio dell’appalto. L’A.O. ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e di sospendere i pagamenti qualora riscontrassero irregolarità imputabili alla ditta.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. La Ditta, nella esecuzione dei lavori previsti in appalto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo tutte le responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di cui al D.lgs 81/2008. A tal fine, la Ditta, con la sottoscrizione del Capitolato, dichiara di aver provveduto ad analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza, di aver individuato le misure di tutela necessarie e di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D.lgs 81/2008. La Ditta dovrà adottare ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli di questo Ente, nel caso di eventuali interferenze. Ai sensi del D.lgs 81/2008 questo Ente e la Ditta assumono congiuntamente, ciascuno nel proprio ambito ed in relazione alle rispettive responsabilità, l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione protezione dai rischi sul lavoro. Ogni attività dell’appalto dovrà essere coordinata con tutte le attività lavorative presenti all’interno delle strutture di questo Ente, sia del personale della Stessa sia di altre imprese al fine di eliminare tutti i rischi dovuti alle interferenze. Sono a carico della Ditta gli oneri per formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza sui rischi riferiti alle mansioni svolte, e gli oneri per l’informazione sulle procedure di sicurezza. Dovrà essere posta particolare cura nell’attuazione delle procedure di sicurezza specialmente nei locali dove sono presenti gli Ospiti di questo Ente. La Ditta dovrà fornire a tutto il personale dipendente i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) per rischio specifico. Prima dell’inizio dei lavori deve essere comunicato il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. Non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di interferenze. Resta ovviamente immutato l'obbligo per la ditta appaltatrice di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi propri dell'attività e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo all’impresa di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. L’impresa entro 60 giorni dall’inizio del servizio dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale che si riserva di indicare ulteriori prescrizioni, alle quali l’impresa dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall’inizio delle attività. Altresì dovrà essere comunicato al Committente ad al dirigente dell’ Area Amministrativa il nominativo del referente per la sicurezza. Resta a carico dell’impresa la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007. Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l’obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. 1. Il concessionario assume l’obbligo di ottemperare, per le finalità a cui gli immobili sono destinati, a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando a tal fine espressamente La Provincia da qualsiasi coinvolgimento in merito.
2. Il concessionario dovrà predisporre ogni pianificata azione finalizzata al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza; a tali fini, il concessionario dovrà predisporre ed attuare un documento di valutazione dei rischi relativo alle attività da svolgere nell’ambito dei servizi in concessione, secondo le previsioni del T.U. sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.
3. Sarà onere del concessionario, ad ogni effetto di responsabilità civile e penale per danni, far rispettare a chiunque le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché fornire ai soggetti che richiederanno l’uso delle strutture ogni specifica informazione e supporto per agevolare la conoscenza e l’applicazione delle norme di corretto utilizzo e di sicurezza.
4. L’Amministrazione fornirà al concessionario tutte le certificazioni degli impianti al momento della consegna delle strutture. Sarà successivamente obbligo del concessionario procedere puntualmente a tutte le revisioni e certificazioni annuali e pluriennali previste dalla normativa vigente, sia per le attrezzature e gli impianti di proprietà della Provincia sia per quelli eventualmente introdotti dal concessionario stesso.
5. Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii., il concessionario assume la qualifica di datore di lavoro committente, anche in relazione alla predisposizione del DUVRI, alla trasmissione di informazioni specifiche sui rischi e alla verifica di idoneità tecnico-professionale nel caso di eventuali affidamenti di lavori, servizi e forniture a terzi nel quadro dei propri obblighi contrattuali.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, non è ritenuta necessaria nella presente concessione, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello del concessionario e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta concessionaria deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. sopra citato.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. 1. E’ fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di ogni lotto, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificatamente dal Decreto n. 81 del 2008.
2. Ciascuna impresa risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
3. Tutti gli operatori economici aggiudicatari sono altresì responsabili della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante lo svolgimento dei servizi.
4. Le ditte affidatarie devono dimostrare, prima dell’inizio del servizio, che il personale addetto al medesimo sia formato e abbia seguito i corsi di formazione stabiliti dalla legge anche speciale applicabile alla fattispecie; in caso contrario, entro lo stesso termine, l’aggiudicataria è tenuta all’organizzazione di detti corsi per tutto il personale impiegato.
5. Ogni impresa affidataria specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti: - dei corsi frequentati dai dipendenti; - di eventuali altri corsi di aggiornamento; - dei corsi specifici per il personale di nuova assunzione; - dei corsi di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro; - dei corsi per la formazione sui rischi presenti riguardanti le attività svolte, le misure di prevenzione che si devono attuare e le procedure adottate dall’aggiudicatario per il contenimento delle situazioni di rischio; - dei corsi di formazione in caso di emergenza.
6. La ditta aggiudicataria dovrà predisporre il D.U.V.R.I.