Pantouflage Clausole campione

Pantouflage. 1. Il Fornitore dichiara di ben conoscere l’Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all’Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto “pantouflage – revolving doors”.
Pantouflage. 1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Pantouflage. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 i soggetti attuatori si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non attribuire nello svolgimento delle attività di cui al presente dispositivo, incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pantouflage. O R U GQ LL FGWEKL RHFL URQD HQUORD¶ V$ FUG H&WH URO H&G LLHFYF KQLH HORV QHX V O VF H LD VX WV G QL X GOFLOXD LLO WO jF¶ R$ PU PW GD ’H WO OH JU VF RF VR PuP RH G GL DI/ LO FO D F KS UH HL GYO L HGY GFHL HROH VW‡ L RS G D G Q–HUWWHR WYXG RIR OOR YDU LJV HQ· J
Pantouflage. Il GAL Xxxxxx Xxxxxxxxxx Capoterra e Campidano di Cagliari si impegna a informare e vigilare sull’osservanza del divieto di cui all’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs.30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazione pubbliche) in forza del quale i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell’amministrazione sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell’amministrazione espressione dei poteri sopra indicati. A tale fine in fase di attuazione della presente convenzione il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari è tenuto a: - accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage; - all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell’incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage; - prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell’amministrazione in violazione del divieto di pantouflage; - inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l’hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.
Pantouflage. Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Livorno, che hanno esercitato poteri autorizzativi e negoziali per conto dell'amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Pantouflage. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 Formez PA si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non attribuire nello svolgimento della Commessa incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pantouflage. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2014 è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, autonomo, etc.) con ex-dipendenti dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e dei Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Ro, Tresigallo facenti capo alla Convenzione in essere per la gestione del servizio relativo all’integrazione alunni disabili, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (compresi gli incaricati o soggetti nei confronti del quali l'Amministrazione ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo), i quali negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa. La violazione del predetto divieto comporta la nullità del presente contratto e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
Pantouflage. Copia dell’avvenuto verbale di sopraluogo
Pantouflage. E’ fatto divieto di concludere contratti e conferire incarichi in violazione di quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che così recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.