Pantouflage Clausole campione

Pantouflage. 1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Pantouflage. L’Appaltatore dichiara di ben conoscere l’Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all’Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto “pantouflage – revolving doors”.
Pantouflage. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 i soggetti attuatori si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non attribuire nello svolgimento delle attività di cui al presente dispositivo, incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pantouflage successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualsiasi attività I Partner si impegnano a informare e vigilare sull’osservanza del divieto di cui all’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazione pubbliche) in forza del quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica ’amministrazione espressione dei poteri sopra indicati. A tale fine, come specificato dal PIAO, adottato con Determina del Direttore Generale n. 431/2023, il Partner ha adottato la clausola di pantouflage o revolving doors, quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti privati nell'ambito dell'affidamento di incarichi e di appalti pubblici. In particolare, la suddetta clausola viene inserita: nei contratti di lavoro individuale del personale, al fine di vietare al dipendente/prestatore d’opera di prestare attività lavorativa durante i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l’Azienda, per conto di destinatari di provvedimenti adottati o contratti stipulati con l’apporto decisionale del soggetto stesso; nei bandi di gara o negli atti o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Partner - per il tramite del RPCT aziendale, con il necessario supporto delle Strutture competenti ed interessate - svolge una verifica graduale sul rispetto della norma sul pantouflage da parte dei propri ex dipendenti, come sopra delineata (e, quindi, personale dirigente o che abbia rivestito un incarico di tipo organizzativo) appurando – in concreto – l’avvenuta sottoscrizione della clausola contrattuale di riferimento, per il tramite della SO Gestione del Personale
Pantouflage. La CONCESSIONARIA è stata informata che, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti del Comune di Alghero che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazio- ne del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'aggiudicatario stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto alla CONCESSIONARIA che li ha con- clusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e ac- certati ad essi riferiti.
Pantouflage. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 Formez PA si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non attribuire nello svolgimento della Commessa incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pantouflage. E’ fatto divieto di concludere contratti e conferire incarichi in violazione di quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che così recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.
Pantouflage. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2014 è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, autonomo, etc.) con ex-dipendenti dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e dei Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Ro, Tresigallo facenti capo alla Convenzione in essere per la gestione del servizio relativo all’integrazione alunni disabili, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (compresi gli incaricati o soggetti nei confronti del quali l'Amministrazione ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo), i quali negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa. La violazione del predetto divieto comporta la nullità del presente contratto e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
Pantouflage. Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Livorno, che hanno esercitato poteri autorizzativi e negoziali per conto dell'amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Pantouflage. 7. Copia dell’avvenuto verbale di sopraluogo