RISCHI DI INTERFERENZA Clausole campione

RISCHI DI INTERFERENZA. Nel rispetto del disposto dell’art. 26 c. 3 del D.lgs. 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. In conformità all’art. 26 comma 3bis D.lgs. 81/2008 tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5gg/uomo nell'arco temporale di un anno e se non aggravati da particolari rischi (incendio elevato, ambienti confinanti, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive, lavori in quota, rischio di seppellimento, radiazioni, linee elettriche aeree in tensione...).
RISCHI DI INTERFERENZA. Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, di conseguenza non sussistono costi della sicurezza: i rischi presenti nei luoghi di lavoro sono superabili usando la normale cautela e concordando gli orari e le modalità di consegna con gli uffici dell’Ente preposti.
RISCHI DI INTERFERENZA. Con riferimento agli oneri per la sicurezza da interferenze, i servizi in affidamento hanno natura propriamente intellettuale, e quindi non si rilevano in rapporto agli stessi rischi di natura interferenziale ai sensi della Legge n. 123/2007 e ss.mm.ii., potendosi conseguentemente prescindere, giusta la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, dalla predisposizione del DUVRI e, per l'effetto, dovendosi porre pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso. Dovrà essere tuttavia elaborato da parte dell’impresa aggiudicataria idoneo Piano Operativo di Sicurezza, conforme al D.I. 22 luglio 2014 - Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività` nel caso in cui le attività rientrino negli artt. 3 e 4 del citato Disposto Normativo.
RISCHI DI INTERFERENZA. Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 163/2006 e della Determinazione n° 3/2008 del 05/03/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, i costi relativi alla sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono valutati e quantificati in € 0,00 (zero). Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza.
RISCHI DI INTERFERENZA. La stazione appaltante, in esecuzione del disposto del d.lgs. 81/2008, ha effettuato un’analisi per l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) allegato a questo capitolato. L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli adempimenti indicati nel Duvri.
RISCHI DI INTERFERENZA. In esecuzione del disposto D.Lgs 81/2008, è stata effettuata un’analisi per identificazione di eventuali rischi di interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi, trattandosi di prestazioni di tipo intellettuale, non sono emersi rischi di interferenza che si distinguano da quelli propri dell’attività dell’appaltatore, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, e quantificarne gli oneri per la sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività. Pertanto, ai sensi dell’art. 26 del predetto Decreto, non ricorre la necessità di predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
RISCHI DI INTERFERENZA. Per la concessione non è prevista la compilazione del DUVRI in quanto non sussistono rischi di interferenze o di contemporaneità tra il lavoro da svolgere ed altre attività condotte dall’amministrazione e gli oneri di sicurezza previsti sono pari ad €. 0.
RISCHI DI INTERFERENZA. Nel rispetto delle disposizioni dell’art. 26, co. 3 del D.lgs. n. 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
RISCHI DI INTERFERENZA. Salvo diverse previsioni espressamente indicate nell’eventuale Documento per la Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) il Fornitore si impegna a eseguire le prestazioni oggetto del contratto garantendo la totale assenza di rischi di interferenza. A tal fine le zone operative dovranno essere individuate, segregate e rese accessibili al solo personale tecnico del Fornitore durante le lavorazioni. In ogni caso, fermo il rispetto delle norme di legge e di buona pratica, il Fornitore dovrà limitare al massimo le emissioni (rumore, polveri, fumi ecc.) e garantire la massima pulizia e igiene delle zone operative e di passaggio.
RISCHI DI INTERFERENZA. 1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto. 2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.