Contract
Allegato 1
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NERVIANO E L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DENOMINATO “AGENZIA PER LA LOCAZIONE”
L’anno ( ) addì ( ) del mese di , fra il Comune di NERVIANO_ , (C.F./P.I. 00864790159), rappresentato dal funzionario Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino, Servizi Sociali, Asiolo Nido, Istruzione, Sport dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx che interviene in nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta
e
l’Azienda Speciale Consortile “SO.LE.”, avente sede legale in XXXXXXX, Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – C.F. 92049320150 e P.Iva 08868510960 - che di seguito sarà chiamata Azienda - qui rappresentata dal rappresentante legale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx che interviene nell’interesse dell’Azienda;
PREMESSO CHE:
- La legge 328/2000 stabilisce il quadro istituzionale di riferimento in materia di sviluppo delle politiche sociali, attribuendo agli enti locali il ruolo di soggetti della programmazione e del controllo dei servizi socio assistenziali;
- Acquisito che la programmazione zonale rappresenta un vincolo e un obiettivo per tutti i Comuni dell’ambito, a regola di quanto indicato nelle norme di riferimento, e che le funzioni di programmazione e governance restano necessariamente competenza esclusiva degli enti locali territoriali, cioè degli 11 Comuni firmatari del presente atto;
- Ricordato che la citata legge, unitamente alla legge regionale di attuazione L.R. 3 del 2008 individua nel Piano di Zona lo strumento principale per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente capoverso e nell’Ufficio di Piano l’organo tecnico amministrativo per il tramite del quale dare esecuzione agli indirizzi politici definiti dai Comuni, anche attraverso l’erogazione diretta di prestazioni all’utenza, in specie nella forma tecnica dell’erogazione dei titoli sociali;
- Xxxx xxxx che in data 9 dicembre 2014 gli 11 Comuni dell’Ambito territoriale legnanese, con l’eccezione del Comune di Nerviano, hanno costituito una azienda speciale per la gestione associata dei servizi socio assistenziali, la cui attività è finalizzata alla promozione dei servizi sociali in forma consortile, alla razionalizzazione gestionale e alla riduzione dei costi operativi;
- I Comuni possono realizzare le iniziative sperimentali anche attraverso la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati o attraverso propri Enti strumentali;
PRESO ATTO dei seguenti riferimenti normativi:
Visti:
• DPR 616/77 in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
• L. 328/2000, art. 6, che prevede che i Comuni, adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;
• D.L.vo 267/2000 (TUEL), che definisce la forma associativa dell’Azienda consortile istituita ai sensi dell’art. 114;
• la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” istitutiva del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
• in particolare l'art. 11 , comma 3 della legge di cui sopra come modificato dall'art. 2 della Legge
23 maggio 2014 n. 80 il quale dispone che le somme assegnate al fondo possono essere utilizzate per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché qualora le disponibilità di Fondo lo consentano per sostenere iniziative intraprese dai Comuni anche attraverso la costituzione di Agenzie o istituti per la locazione, o attraverso attività di promozione in convenzione con Cooperative edilizie per la locazione;
• il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29.1.2015 “Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2015” che stabilisce che i fondi possano essere utilizzati per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni anche attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione, o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso, il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431;
• la DGR n. X/3789 DEL 3.7.2015;
• la DGR n. X/2207 del 25 luglio 2014 con la quale venivano assegnati ai Comuni ad alta tensione abitativa o ad alto rischio abitativo del legnanese € 276.261,20 e al Comune di Legnano, in qualità di Comune capofila dell'ambito distrettuale 79.411,76 per la realizzazione di un progetto condiviso per la mobilità abitativa;
• la DGR n. X/4247 del 30 ottobre 2015 con la quale si proroga il termine di utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni per la realizzazione dell'iniziativa;
• Le DGR 6465/2017 e DGR 606/2018 che assegnano ai comuni, per il tramite del Piano di Zona i fondi per la gestione degli interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione per il triennio 2018-2020,
CONSIDERATO CHE:
- con decisione del Tavolo Politico del 20.04.2016, gli 11 Comuni dell’Ambito territoriale legnanese hanno deciso di avvalersi dell’Azienda consortile SO.LE. per la realizzazione delle finalità di cui alla DGR n. X/2207 del 25 luglio 2014, stabilendo inoltre, stante il risultato della precedente sperimentazione, che lo strumento più efficace per il raggiungimento del risultato fosse costituire un'Agenzia per la locazione;
- dopo un anno di sperimentazione il progetto costitutivo dell’Agenzia è stato attualizzato ( vedi allegato 1) mantenendo le seguenti finalità dell’Agenzia per la locazione:
accrescere l’offerta complessiva di alloggi, in locazione temporanea o permanente sul libero mercato, da locare a canone concordato di cui alla legge 431/98 art. 2 comma 3 o a canone inferiore al prezzo di mercato (calmierato);
favorire la stipula di contratti di locazione a canone concordato/calmierato in favore di quei nuclei familiari con ISEE compreso fra 6.000,00 e 20.000 euro, che dimostrino la difficoltà a far fronte alla spesa del canone di locazione sul libero mercato, ma che possiedano un reddito corrente in grado di far fronte al costo del canone concordato/calmierato;
favorire la conversione del contratto di locazione dal libero mercato a canone concordato o calmierato in favore dei nuclei familiari che non sono più in grado di sostenere il costo dell'affitto, provvedendo al pagamento degli arretrati di affitto ( fino ad un massimo di €. 8.000) a fronte della rinegoziazione dello stesso con contratto a canone concordato o con affitto inferiore a quello di mercato corrisposto;
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incentivare la partecipazione dei proprietari di abitazione all’iniziativa attraverso l’offerta di un
percorso agevolato e garantito;
per accompagnare i nuclei familiari beneficiari dei provvedimenti nel mantenimento dell'abitazione in locazione o nella mobilità abitativa.
gli interventi di cui alla presente sono riservati anche ai cittadini del comune di Nerviano, non rientrante nella delibera CIPE che assegnava i fondi ai comuni ad alta tensione abitativa, come da decisione dal Tavolo Politico del 20/04/2016,
Preso atto dell’impossibilità di utilizzare la forma tecnica del contratto di servizio per regolare i rapporti tra l’Azienda e il Comune di Nerviano, essendo quest’ultimo sprovvisto del requisito di stipula previsto dal TUEL 267/2000 (adesione all’azienda);
Preso atto della volontà espressa dal tavolo politico dell’ambito del legnanese, che in data 30 giugno 2015 ha assentito che sulla base delle premesse di cui sopra, la nominata Azienda possa stipulare convenzioni con il Comune di Nerviano per attività e prestazioni a favore dei cittadini colà residenti, purché finanziate con fondi provenienti da assegnazioni all’ambito territoriale.
TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI IN ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è il mantenimento dell’Affidamento all’Azienda SO.LE., in capo all’Agenzia per la locazione, da parte del Comune di Nerviano delle funzioni finalizzate alla realizzazione del progetto approvato dall’ambito del legnanese e ridefinito in seguito al primo anno di sperimentazione, a vantaggio dei cittadini di Nerviano, per favorire la mobilità abitativa e/o il mantenimento dell’abitazione in locazione dei soggetti fragili, così come individuati nel progetto allegato, da attuare mediante la costituzione di un’Agenzia per la locazione.
ART. 2 –FINALITA’ DELL’AGENZIA PER LA LOCAZIONE
L’Agenzia ha lo scopo:
• di acquisire alloggi privati e pubblici (residuali) in modo da accrescere l'offerta di alloggi da destinare alla locazione sociale, negoziando con privati, cooperative, costruttori, la destinazione degli alloggi sfitti oppure invenduti alla locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431 o a canone calmierato;
• raccogliere, verificare e organizzare l’offerta di alloggi reperiti nel mercato privato o anche
pubblici (non ERP ) sfitti o invenduti, disponibili per la locazione ;
• raccogliere, verificare e organizzare la domanda dei nuclei famigliari che presentano un bisogno abitativo intermedio tra l’ERP e il libero mercato tramite apposito avviso pubblico o segnalazione dei Comuni dell’Ambito;
• individuare per ciascun alloggio il livello del canone applicabile sulla base degli accordi territoriali (canone concordato) in collaborazione con le associazioni degli inquilini del territorio o in accordo con il proprietario (canone calmierato);
• orientare e sostenere i potenziali conduttori tramite forme di sostegno al reddito (contributo); il contributo potrà essere finalizzato a sostenere il conduttore per le spese d’ingresso, compresa la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di morosità;
• creare un fondo salvasfratti con incentivi alla locazione a canone calmierato/concordato in favore
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dei nuclei familiari che non sono più in grado di sostenere il costo dell'affitto sul libero mercato, provvedendo al pagamento degli arretrati di affitto (fino ad un massimo di €. 8.000) a fronte della rinegoziazione dello stesso con contratto a canone concordato o con affitto inferiore a quello di mercato corrisposto e comunque non superiore a €. 9.000,00 annui;
• Creare un fondo per l’ “Accesso Nuova Locazione” con incentivi alla locazione a canone
concordato/ calmierato a favore dei nuclei familiari che hanno difficoltà a sostenere gli affitti e/o
che si trovano in condizione di morosità incolpevole, o per finita locazione fino ad un massimo di
€. 3.000 (3 mesi di cauzione più 2 mesi di affitto) a fronte di un nuovo contratto di locazione a
canone concordato oppure alla rinegoziazione del contratto ad un canone inferiore;
• creare un fondo di garanzia, per un massimo di 12 mensilità, da erogarsi per sostenere economicamente i conduttori, che si trovassero in difficoltà, durante il periodo contrattuale, nel pagamento dell’affitto. Il Fondo di garanzia potrebbe corrispondere a 4 mensilità erogate alla stipula del contratto e le altre 8 mensilità di affitto se necessario durante il corso del contratto; il Fondo di garanzia può considerarsi, inoltre, un incentivo al locatore, perché lo tutela dal rischio di eventuali morosità del conduttore;
• attivare, in alternativa, al fondo di garanzia, una polizza fidejussoria, presso il partner finanziario, che copra il costo della polizza fidejussoria, che sarà pari circa al 2% del canone annuo garantito, per un massimo di 900 euro (fino alla validità del contratto 3+2), da erogarsi per il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti, fatta salva la valutazione di ammissibilità finanziaria effettuata dal partner finanziario stesso;
• promuovere interventi di accompagnamento per l'uscita dalla situazione di disagio economico, appoggiandosi a soggetti pubblici, privati, uffici per il lavoro che promuovono l'incontro domanda/offerta, anche favorendo la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione
ART. 3 – PROTOCOLLO DI INTESA
Il Comune di Nerviano sottoscrive la presente convenzione in forza del protocollo di intesa intervenuta tra i Comuni dell’Ambito distrettuale del legnanese e l’Azienda SO.LE. approvato dallo stesso Comune di Nerviano, in qualità di Ente referente dell’Ambito del Legnanese con deliberazione n. 199 del 29.11.2019 Tale intesa disciplina le modalità con cui l’Azienda estende l’azione della costituenda Agenzia a tutti i residenti nei Comuni dell’ambito.
Ai fini della determinazione degli oneri e del riparto dei costi del servizio tra i Comuni fa fede quanto
prescritto nell’intesa regolatrice, allegata al presente atto, quale sua parte integrante (allegato 1).
ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA
L'Azienda è tenuta a:
• mantenere l’Agenzia per la locazione per erogare le prestazioni convenute a favore della cittadinanza residente nei Comuni dell’Ambito distrettuale del legnanese, nel rispetto degli obiettivi progettuali approvati dal Tavolo Politico ed entro il limite di budget assegnato
• monitorare l’espletamento delle attività;
• favorire i controlli periodici da parte del Tavolo tecnico;
• rendicontare annualmente sull’attività svolta;
• integrare nella propria programmazione economico-finanziaria gli effetti collegati alla
gestione dell’Agenzia per il periodo di sua vigenza.
L'Azienda gestirà il servizio secondo le modalità organizzative indicate nel progetto (allegato 2) che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 5 -BENEFICIARI DEL SERVIZIO
I nuclei familiari residenti nel comune di Nerviano che possono beneficiare delle misure suesposte devono avere un ISEE compreso fra 6.000,00 e 20.000 euro e/o un reddito corrente (netto) che
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corrisponda almeno al doppio del valore del canone + spese condominiali.
ART. 6 – TARIFFE ALL’UTENZA
Per i servizi e le prestazioni di cui al presente contratto non è prevista l’applicazione di tariffe all’utenza.
ART. 7– OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune concorrerà alla realizzazione delle azioni progettuali
• contribuendo per i residenti nella raccolta, verifica e organizzazione della domanda dei nuclei familiari;
• sostenendo per i residenti gli interventi di accompagnamento per l’uscita del nucleo
familiare dalla situazione di disagio;
• sostenendo, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, lo sviluppo di contratti a canone
concordato, attraverso l’applicazione di una riduzione dell’IMU;
ART. 8– FINANZIAMENTO DELL’AGENZIA
L’Azienda usufruirà di un capitale iniziale pari a €. 276.261,20 provenienti da fondi regionali ex DGR n.
2207/2014 e dalle risorse integrative derivanti dalle DGR 6465/2017 e DGR 606/2018.
Eventuali ulteriori oneri che si rendesse necessario sostenere per la gestione operativa dell’ufficio potranno essere finanziati dal FNPS, previa specifica determinazione del Tavolo Politico e non potranno in ogni caso gravare sul bilancio dell’Azienda.
ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sua stipulazione. La scadenza è fissata al 31/12/2021, salvo esaurimento del fondo di dotazione.
Le parti concordano che l’Agenzia per la locazione potrà cessare la propria attività, per ragioni diverse rispetto a quanto previsto al comma 1, previo accordo tra le parti e conforme revisione dell’Intesa di cui all’art.2.
La cessazione dell’attività dell’Agenzia per la locazione determina la conclusione della presente convenzione. Il Comune di Nerviano ha facoltà di recedere dall’affidamento del servizio prima della scadenza del presente accordo.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI
L’Azienda ha l’obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di risarcimento di danni da parte di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
ART. 11– CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell’applicazione del presente contratto verranno
risolte con le modalità previste dallo Statuto dell’Azienda.
ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
La presente convezione verrà registrata solo in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno poste a
carico del richiedente.
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ART. 13 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI
In relazione alla gestione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni, l’Azienda è tenuta a rendicontare annualmente al Comune anche attraverso l’Assemblea dei Soci e il Tavolo Politico.
Il Comune effettuerà controlli periodici di monitoraggio sull’attività prestata attraverso il tavolo tecnico
distrettuale.
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 – i dati acquisiti in relazione a questo procedimento sono raccolti ai soli fini dell’espletamento della procedura stessa e per l’eventuale stipulazione e gestione degli atti conseguenti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme predette. Il Titolare del trattamento dei dati è Azienda Sociale del Legnanese con sede legale in Legnano, via e sede operativa in Legnano, via XX Settembre n 30. I dati verranno conservati solo per il periodo necessario ai fini del procedimento e/o dei suoi atti successivi se ed in quanto correlati e necessari per il normale svolgimento delle attività caratteristiche per cui sono stati forniti e raccolti.
Il Dirigente/Responsabile del Comune di Nerviano | Il Rappresentante legale dell’azienda SO.LE. |
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OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “AGENZIA PER LA LOCAZIONE” DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL LEGNANESE.
Nell’anno 2019 addì del mese di , presso la sede operativa dell’Azienda consortile So.le, sita in Via XX
Settembre n° 30 – Legnano
- Premesso che i Comuni del legnanese, in coerenza con il programma per le politiche sociali avviato nell’ambito del Piano di Zona, hanno deciso di condividere strategie, obiettivi e risorse anche per il contrasto al disagio abitativo;
- considerata la necessità di dare una risposta all’emergenza abitativa dell’intero territorio del legnanese; emergenza che è data dal continuo aumento del numero degli sfratti e, anche, dall’esiguità di alloggi da locare a canone sostenibile per le famiglie del ceto medio, fortemente provate dalla crisi economica;
- richiamato il protocollo d’intesa sottoscritto dagli 11 Comuni dell’ambito, in proroga sino alla nuova Sottoscrizione dell’Accordo di Programma per l’attuazione del nuovo Piano di Zona, nel quale ribadendo che l’organo istituzionale della programmazione e della governance del sistema locale dei servizi socio assistenziali è il TAVOLO POLITICO costituito ai sensi della L. 328/2000, gli stessi Comuni hanno individuato nel Comune di NERVIANO l’Ente referente responsabile dell’attuazione formale della programmazione zonale e nell’Azienda SO.LE. l’ente capofila del Piano di Zona;
- richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. del con la quale è stata approvata la convenzione tra il Comune di Nerviano, Ente referente del Tavolo Politico dell’ambito del Legnanese, e l’Azienda Sociale del Legnanese (Azienda Speciale Consortile SO.LE.) per l’affidamento delle funzioni di responsabilità dell’attuazione formale della programmazione zonale;
tra
la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nata a Legnano il 09/11/1962 e residente a Parabiago in Xxx Xxxxxxx 00 che interviene nel presente atto in qualità di presidente del CdA dell’Azienda speciale consortile So.Le. in nome, per conto e nell’interesse della stessa
e
Il Sig. che interviene in qualità di legale rappresentante del Comune di Nerviano, con sede in Piazza Manzoni 14 - C.F. 00864790159, il quale sottoscrive il presente atto in nome e per conto e nell’interesse dei Comuni del Tavolo Politico del legnanese, in forza del sopra citato protocollo di intesa;
si conviene e si stipula quanto segue
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Intesa
Art. 1 - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA DELLA LOCAZIONE
I Comuni dell’Ambito distrettuale del legnanese, a conclusione della fase sperimentale del progetto, avviato ad aprile 2016 ed entrato a regime ad agosto 2017, intendono mantenere l’agenzia per la locazione col principale scopo di reperire alloggi da soggetti pubblici e privati da destinare alla stipula di contratti di locazione a canone concordato o calmierato, per contrastare l’emergenza abitativa e prevenire le situazioni di sfratto.
Il progetto costitutivo dell’Agenzia è stato attualizzato mantenendo in capo alla stessa le seguenti finalità:
• accrescere l’offerta complessiva di alloggi, in locazione temporanea o permanente sul libero mercato, da locare a canone concordato di cui alla legge 431/98 art. 2 comma 3 o a canone inferiore al prezzo di mercato (calmierato);
• favorire la stipula di contratti di locazione a canone concordato/calmierato in favore di quei nuclei familiari con ISEE compreso fra 6.000,00 e 20.000 euro, che dimostrino la difficoltà a far fronte alla spesa del canone di locazione sul libero mercato, e/o un reddito corrente (netto) che corrisponda almeno al doppio del valore del canone + spese condominiali.
• favorire la conversione del contratto di locazione dal libero mercato a canone concordato o calmierato in favore dei nuclei familiari che non sono più in grado di sostenere il costo dell'affitto, provvedendo al pagamento degli arretrati di affitto (fino ad un massimo di €. 8.000) a fronte della rinegoziazione dello stesso con contratto a canone concordato o con affitto inferiore a quello di mercato corrisposto;
• incentivare la partecipazione dei proprietari di abitazione all’iniziativa attraverso l’offerta
di un percorso agevolato e garantito;
• accompagnare i nuclei familiari beneficiari dei provvedimenti nel mantenimento dell'abitazione in locazione o nella mobilità abitativa.
L’Azienda, nell’ambito delle attività delegate dal Piano di Zona, con il presente atto, viene quindi incaricata del mantenimento dell’Agenzia per la locazione dell’Ambito distrettuale del legnanese, ai sensi dell’art. 2 comma 2 dello Statuto vigente, nel rispetto del progetto attualizzato.
L’Ufficio dell’Agenzia, situato presso la sede di ASC SOLE, Edificio B5 – Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 è aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Azienda Sole si avvarrà del seguente personale interno ed esterno:
1 Addetto amministrativo dipendente per 16 h /sett. 1 Assistente Sociale dipendente per 8h /sett.
1 Collaboratore esperto in materia per 8h/sett.
ART. 2 – REGOLE DI GESTIONE DEL SERVIZIO
La gestione del servizio avviene secondo le modalità organizzative stabilite nel progetto di
funzionamento dell’Agenzia.
Art. 3 – DURATA
La presente INTESA decorre dalla data della sua stipula. La scadenza è fissata al 31.12.2021, salvo esaurimento del Fondo di dotazione e suo mancato reintegro da parte dei Comuni dell’Ambito distrettuale del legnanese.
L’Azienda comunicherà al Comune periodicamente lo stato di consistenza del fondo in amministrazione e in concomitanza con l’approssimarsi dell’esaurimento, con un preavviso di 3 mesi, la cessazione dell’attività dell’Agenzia per la locazione.
Le parti concordano che l’Agenzia per la locazione potrà cessare la propria attività, per ragioni diverse da quanto indicato al comma 1, previo accordo tra le parti.
La cessazione dell’attività, comunque motivata, comporterà lo scioglimento della presente
convenzione.
Art 4 - FINANZIAMENTO DELL’AGENZIA
L’Azienda è autorizzata a sostenere i costi derivanti dal presente atto solo ed esclusivamente nei limiti del budget derivante dalle risorse ex DGR 2207/2014, DGR 6465/2017 e DGR 606/2018. Spese eccedenti il budget potranno essere sostenute dall’Azienda nel caso in cui il Comune le autorizzasse con idoneo atto di impegno.
L'Azienda usufruirà quindi di un capitale iniziale pari a € 276.261,20 provenienti da fondi regionali ex DGR n. X/2207 del 25 luglio 2014 unitamente ad € 71.339,00 derivanti dalla DGR 606/2018.
Tali risorse potranno essere integrate a discrezionalità dei Comuni, con le quote residue ricevute da Regione Lombardia con DGR 5450/2016 e dei fondi FSA/FSGDE volti contenimento dell’emergenza abitativa;
ART. 5 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI
In relazione alla gestione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni, l’Azienda è tenuta a rendicontare annualmente all’Assemblea dei Soci (per i costi di gestione del progetto) e al Tavolo Politico (per l’utilizzo del fondo di garanzia).
I Comuni effettueranno controlli periodici di monitoraggio sull’attività prestata attraverso il Tavolo
Tecnico.
ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI
I Comuni dell’Ambito concorreranno a garantire il funzionamento dell’Agenzia:
• attraverso il discrezionale trasferimento all’Azienda delle risorse residue ricevute da Regione Lombardia con DGR 5450/2016 e dei fondi FSA/FSGDE volti contenimento dell’emergenza abitativa
• contribuendo nella raccolta, verifica e organizzazione della domanda dei nuclei familiari;
• sostenendo gli interventi di accompagnamento per l’uscita del nucleo familiare dalla situazione di disagio;
• sostenendo, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, lo sviluppo di contratti a canone
concordato, attraverso l’applicazione di una riduzione dell’IMU ove previsto;
Eventuali ulteriori oneri che si rendesse necessario sostenere per la gestione operativa dell’ufficio potranno essere finanziati dal FNPS, previa specifica determinazione del Tavolo Politico e non potranno in ogni caso gravare sul bilancio dell’Azienda.
L’Azienda consortile SO.LE. è tenuta a:
• mantenere l’Agenzia per la locazione per erogare le prestazioni convenute a favore della cittadinanza residente nei Comuni dell’Ambito distrettuale del legnanese, nel rispetto degli obiettivi progettuali approvati dal Tavolo Politico ed entro il limite di budget assegnato;
• monitorare l’espletamento delle attività;
• favorire i controlli periodici da parte del Tavolo tecnico;
• rendicontare annualmente sull’attività svolta;
• integrare nella propria programmazione economico-finanziaria gli effetti collegati alla
gestione dell’Agenzia per il periodo di sua vigenza.
• L'Azienda gestirà il servizio secondo le modalità organizzative indicate nel progetto allegato, (Allegato 2,) che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Per il Comune di Nerviano per l’Azienda So.Le.
Ente referente del Tavolo Politico Il Legale Rappresentante IL SINDACO
Dott. ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Firma degli Assessori degli 11 comuni dell’ambito del Legnanese:
COMUNE BUSTO GAROLFO |
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COMUNE DI CANEGRATE |
|
COMUNE DI CERRO MAGGIORE |
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COMUNE DI DAIRAGO |
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COMUNE DI LEGNANO |
|
COMUNE DI NERVIANO |
|
COMUNE DI PARABIAGO |
|
COMUNE DI RESCALDINA |
|
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO |
|
COMUNE DI SAN XXXXXXX XXXXX |
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COMUNE DI VILLA CORTESE |
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