Obblighi dell’Azienda Clausole campione

Obblighi dell’Azienda. L’Azienda: ‐ garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in rela- zione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività; ‐ remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa; ‐ effettua il pagamento delle competenze spettanti all’erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri- cevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even- tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat- ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta- menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte; ‐ comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore. L’Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale. L’Azienda può effettuare accertamenti a campione sull’effettiva ese- cuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.
Obblighi dell’Azienda. L’azienda: - garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività; - remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa; - effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, - 60 giorni - dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte; - comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.
Obblighi dell’Azienda. 3.1 L’Azienda è responsabile del buono stato dei veicoli e dei pezzi forniti come pure della loro omologazione da parte di organismi ufficiali e della loro sicurezza tecnica. 3.2 L’Azienda organizza ogni trasporto dell’oggetto delle prestazioni di manutenzione e dei pezzi forniti da e verso l’impianto di servizio della FFS Cargo SA a proprie spese (incl. IVA, noli, tasse doganali, ecc.). 3.3 L’Azienda consegna alla FFS Cargo SA esclusivamente veicoli completamente scarichi e privati di inquinanti o potenziali rischi. 3.4 L’Azienda è tenuta a informare in anticipo per iscritto la FFS Cargo SA di possibili pericoli e rischi connessi ai veicoli da sottoporre a manutenzione o al montaggio/smontaggio o alla conservazione in magazzino dei pezzi forniti. L’Azienda è inoltre tenuta a formare preventivamente il personale della FFS Cargo SA in relazione a tali rischi a proprie spese. 3.5 L’Azienda notifica alla FFS Cargo SA circostanze individuabili che rendono più difficoltosi/impossibili i lavori di manutenzione.
Obblighi dell’Azienda. 1. L’Azienda predispone per l'Amministrazione Comunale le sezioni anagrafica, rifiuti e costi e ricavi del M.U.D. secondo i criteri previsti dal D.Lgs 152 del 03/04/2006 e dalla Legge 70 del 25/01/1994. 2. L’Azienda si impegna ad incrementare e mantenere in piena efficienza, gli impianti e le attrezzature aziendali, affinché essi siano idonei e tecnologicamente adeguati a garantire il regolare svolgimento dei servizi. 3. L’Azienda si obbliga a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario di gestione, in modo che sia assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 4. Sono a carico dell’Azienda: a) Le spese, imposte, diritti, ecc. nessuno escluso o eccettuato, inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto, alla sua eventuale registrazione e quelle relative agli atti contabili ed amministrativi; b) L’assunzione dell’idonea mano d’opera, che dovrà essere retribuita in base alle norme vigenti in materia ed a quelle che venissero successivamente emanate, con applicazione del CCNL di comparto per le Aziende Pubbliche di Igiene Urbana; c) I contributi e gli oneri imposti dalle leggi e dai regolamenti relativamente alle assicurazioni e previdenze per i dipendenti; d) Le spese di acquisto e di lavaggio del vestiario per il personale; e) Tutti gli oneri per l’acquisizione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, attrezzature, materiale di consumo, ricambi, servizi, e tutto quanto altro occorra per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi; f) L’assicurazione per danni e responsabilità civile dell’Azienda verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T.-R.C.O.); 5. Per l’espletamento dei servizi l’Azienda si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia. 6. L’Azienda si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest’ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio, anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande; 7. L’Azienda si impegna a sperimentare cicli di raccolta diversificata tra utenze domestiche e non domestiche; 8. Nell’ottica di dare attuazione a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 circa il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, l’Azienda effettuerà prioritariamente la raccolta dei rifiuti con la modalità cosiddetta “porta a porta”, sia per le utenze...
Obblighi dell’Azienda. L’Azienda Ospedaliero Universitaria riconosce allo sponsor, in regime di esclusiva, lo “sfruttamento” della realizzazione del lavoro oggetto della sponsorizzazione. L’obbligazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria nei confronti dello sponsor costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, indipendentemente dall’effettiva utilità che lo sponsor o i suoi aventi causa ne possono trarre. In particolare, l’Azienda Ospedaliero Universitaria, compatibilmente con la buona riuscita dei lavori, metterà a disposizione, le opportunità comunicazionali contenute nel “Piano di Comunicazione”, presentato dallo sponsor in sede di offerta di cui all’allegato n. 3. contenute nel Piano di Comunicazione presentato in sede di offerta. Le attività poste in essere dallo sponsor sono comunque soggette alle norme previste dalla disciplina vigente, ivi incluso il pagamento di eventuali tributi e canoni. E’ pertanto onere dello sponsor e dei suoi aventi causa acquisire le autorizzazioni eventualmente previste ed assolvere agli obblighi tributari e tariffari. L’Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva la facoltà di non consentire e, ove poste in essere, di far cessare quelle attività pubblicitarie che risultassero in contrasto con i fini sociali e di pubblica utilità cui l’Ente deve attenersi nonché con le norme di cui al regolamento aziendale senza che lo sponsor possa vantare alcun diritto al risarcimento del danno.
Obblighi dell’Azienda. L’Azienda si obbliga a: a. far custodire e far conservare l’apparecchiatura suddetta con ogni diligenza ed a servirsene appropriatamente ed esclusivamente per l’uso cui è destinata a mezzo di proprio personale in conformità con quanto contenuto nell’apposito manuale d’istruzioni e a non destinarla ad altri usi che non siano determinati dalla natura dei beni. A tale scopo, l’Azienda individua, nella figura di […], il soggetto responsabile della custodia del bene; b. non cedere a terzi, neppure temporaneamente, l’uso del bene in oggetto, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso; c. restituire all’Operatore, alla cessazione del presente contratto, il bene nello stato originale, salvo il normale deperimento d’uso; d. acquistare il materiale di consumo dedicato all’apparecchiatura esclusivamente dall’Operatore; e. rispondere degli ammanchi, perdite o distruzioni delle merci consegnate; f. consentire all’Operatore di effettuare in qualsiasi momento controlli atti a verificare la presenza e la integrità del bene consegnato in quanto lo stesso rimane, fino alla comunicazione dell’utilizzo di sua proprietà. Resta inteso che, nel caso in cui risultino differenze tra la merce custodita e quella indicata nelle risultanze contabili dell’Operatore, sarà addebitato all’Azienda Ospedaliera, il relativo importo; x. xxxxxxxxx l’Operatore da qualsiasi responsabilità risarcitoria derivante dai danni a chiunque causati in dipendenza dell’utilizzo dell’apparecchio concesso in comodato in difformità alle istruzioni d’uso contenute nell’apposito manuale.
Obblighi dell’Azienda. 1. L’Azienda si obbliga al rispetto delle norme in materia di privacy e di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente garantendo all’Unione tutte le informazioni tecniche necessarie affinché possa effettuare gli opportuni controlli. 2. L’Azienda mantiene sollevata ed indenne l’Unione da ogni danno di qualunque natura che possa derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi ed attività oggetto del presente Contratto. A tal fine l’Azienda stipula apposite polizze assicurative. 3. L’Azienda garantisce il rinnovo delle polizze assicurative vigenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto di servizio, da questa stipulate ed atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e all’Ente proprietario, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento. Si allegano al presente Contratto di servizio copie delle polizze assicurative in corso di validità (cfr Allegato B: “Elenco polizze assicurative” aggiornato a dicembre 2018). I beni in elenco risultano essere assicurati a tutti gli effetti dagli enti concedenti, con espressa rinuncia di rivalsa da parte degli stessi nonché dai loro assicuratori. Gli stessi immobili saranno invece coperti, limitatamente ai rischi della conduzione, dalle polizze aziendali. 4. L’Azienda avrà cura di adeguare i processi, le procedure e le strutture, in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto di servizio, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima. 5. L’Azienda comunica all’Unione per tutti i servizi, gli interventi e le attività oggetto del presente Contratto i Responsabili e/o i referenti con i quali devono essere tenuti tutti i rapporti operativi che dovessero essere necessari. 6. L’azienda si impegna a dotarsi di un piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dando attuazione alla legge 190/2012, ai decreti legislativi delegati e alle linee guida Anac nei limiti della loro applicabilità all’azienda stessa. Dopo l’approvazione il Piano di cui sopra viene inviato al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Unione Pedemontana Parmense.
Obblighi dell’Azienda. 1. L’Azienda si impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali. 2. L’Azienda si obbliga inoltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente garantendo al Comune tutte le informazioni necessarie affinché possa effettuare gli opportuni controlli. 3. L’Azienda mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno di qualunque natura che possa derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi ed attività oggetto del presente Contratto. A tal fine l’Azienda stipula apposite polizze assicurative, nel rispetto delle discipline giuspubblicistiche. 4. L’Azienda avrà cura di adeguare i processi, le procedure e le strutture, in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto di servizio, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima. 5. L’Azienda comunica al Comune per tutti i servizi, gli interventi e le attività oggetto del presente Contratto i Responsabili e/o i referenti con i quali devono essere tenuti tutti i rapporti operativi che dovessero essere necessari.
Obblighi dell’Azienda. 1. L’Azienda per lo svolgimento dell’attività prevista al prece- dente articolo mette a disposizione dell’Ente, per i diversi ambiti territoriali sotto indicati, il seguente personale in possesso dei re- quisiti tecnico-professionali necessari allo svolgimento delle fun- zioni di Medico Competete, così come previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. ed ii.: • ambito territoriale di Xxxxx Xxxxxxx (ex ASL 1): Dr. Xxxxxxx Xxxx e Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx; • ambito territoriale di Lucca (ex ASL 2): Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx; • ambito territoriale di Livorno (ex ASL 6): Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx e Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; • ambito territoriale Versilia (ex ASL 12): Dr. Xxxxxxxx Xxxxx e Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; • ambito territoriale di Pisa (ex ASL 5): Dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx e Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx. 2. L’Azienda si riserva di individuare altro personale in possesso dei medesimi requisiti da sostituire ai nominativi sopra indicati, qualora lo richiedano esigenze organizzative, dandone comuni- cazione all’Ente. Detta comunicazione, previo riscontro di accet- tazione da parte del contraente, costituirà integrazione della pre- sente convenzio-ne. 3. L’Azienda si impegna ad effettuare a favore dei lavoratori dell’Ente gli accertamenti sanitari richiesti dal Medico Competen- te ed a trasmettere i relativi risultati in via riservata attraverso la struttura del Medico Competente allocata presso il rispettivo am- bito territoriale dell’Azienda.
Obblighi dell’Azienda. L’Azienda deve pagare gli eventuali oneri di natura fiscale, imposti dalle competenti Autorità, relativamente alla Carta e/o al suo utilizzo, e ne autorizza irrevocabilmente l’addebito. L’Azienda deve comunicare all’Emittente, mediante lettera raccomandata A/R, ovvero rivolgendosi ad uno sportello dell’Emittente, i suoi eventuali cambiamenti di indirizzo. In mancanza della predetta lettera, tutte le Comunicazioni effettuate all’ultimo indi- xxxxx noto si intenderanno pienamente valide e liberatorie.