Obblighi dell’affittuario. In merito all’attività di somministrazione di alimenti e bevande che l’affittuario eserciterà nel locale di cui all’art. 2, si precisa che la gestione generale della stessa attività sarà a completo carico del medesimo affittuario. Pertanto, graverà esclusivamente su quest’ultimo ogni responsabilità sull’impiego dei mezzi e del personale occorrenti, come ogni rischio imprenditoriale connesso con l’esercizio della precitata attività. Sempre in relazione alla suddetta attività, è fatto obbligo all’affittuario:
a) di munirsi, prima del suo inizio, di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le eventuali attività accessorie ed aggiuntive, ovvero di effettuare, preventivamente, tutte le comunicazioni e/o denunce d’inizio attività previste dalla legge per il regolare esercizio della medesima attività; al riguardo si precisa che ogni ed eventuale autorizzazione e/o licenza di natura commerciale e non, rilasciate in capo all’affittuario in dipendenza dell’avvio dell’attività di somministrazione, s’intenderanno soggette a vincolo di localizzazione e, quindi, non potranno essere trasferite in locali diversi da quelli indicati nell’art. 2; l’eventuale periodo di validità delle medesime sarà rapportato con il periodo di durata del presente contratto;
b) di allestire, a sue cure e spese, l’immobile di cui all’art. 2 con idonea attrezzatura per lo svolgimento dell’attività di somministrazione;
c) di concordare col Comune la tipologia, le caratteristiche e l’ubicazione dell’eventuale insegna da esporre all’esterno del locale;
d) di iniziare l’attività di vendita entro un congruo termine comunque non superiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data odierna;
e) di garantire la regolarità d’apertura dell’attività di vendita senza sospensioni temporali, fatti salvi brevi periodi di chiusura feriale da concordarsi col Comune oppure da usufruirsi in base a specifica disciplina stabilita dallo stesso Comune. Dovrà essere comunque garantita l’apertura dell’esercizio per almeno otto ore al giorno per almeno cento giorni all’anno, oltre a un’ulteriore ora e trenta minuti nella fascia serale compresa tra le 21.00 e le 24.00 nei periodi di festività scolastiche da calendario scolastico regionale (festività natalizie e pasquali) e per gli interi mesi di luglio e agosto. Nell’ambito di tale vincolo, gli orari di apertura, i giorni di chiusura e i periodi di sospensione dell’attività dovranno comun...
Obblighi dell’affittuario. La parte affittuaria non potrà assumere per tutta la durata della presente scrittura impegni eventualmente previsti da normative anche comunitarie che comportino vincoli e/o limitazioni permanenti a carico della proprietà. Ogni modifica della normativa comunitaria nazionale o regionale dovrà essere recepita dalle medesime parti mediante accordi scritti da stipularsi ai sensi dell’art. 45 della Legge n. 203/82.
Obblighi dell’affittuario. L’Affittuario si impegna a:
1. mantenere le iniziali condizioni di fertilità del terreno, con il limite del rispetto della destinazione economica dello stesso;
2. consentire al personale dell’IPAB l’accesso al fondo, in qualunque momento, per verificare il corretto utilizzo del terreno e controllarne lo stato di conservazione;
3. adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del fondo da qualunque manomissione, anche da parte di terzi, tale da alterarne la qualità e la consistenza, anche economica;
4. subentrare nei contratti in essere stipulati dall’IPAB “Xxxxxx Xxxxxxxxx” relativi alla gestione degli impianti di siepi, fasce tampone e boschetti presenti sui fondi rustici dell’Ente;
5. a presentare domanda per l’accesso a contributi e/o benefici economici erogati dalla Regione Veneto per l’attuazione di “misure di greening”, previste nell’ambito delle politiche agricole dell’Unione Europea. Si precisa che alla scadenza del contratto di affitto l’IPAB “Xxxxxx Xxxxxxxxx” subentrerà in tutte le “misure di greening” che insistono sui terreni oggetto d’affitto.
6. restituire, alla scadenza contrattuale fissata, il fondo libero da persone e/o cose, piantagioni o coltivazioni, alla piena disponibilità dell’IPAB;
7. rinunciare al diritto di prelazione di cui all’articolo 4-bis della legge 203/1982.
Obblighi dell’affittuario. 1. L’affittuario ha l’obbligo di:
a) corrispondere il canone di affitto alle scadenze prestabilite;
b) condurre l’azienda in modo da conservarne la destinazione e la capacità produttiva, anche preponendovi soggetto idoneo, sulla base di un progetto concordato con l’Ente parco, in cui sono stabiliti, tra l’altro, i periodi dell’anno in cui la struttura deve obbligatoriamente funzionare e le modalità di gestione del punto informazioni del Parco, e ferma restando in ogni caso la salvaguardia della sua autonomia gestionale;
c) partecipare, a proprie spese, se non già in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiesti per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, al primo corso professionale utile istituito o riconosciuto dalla regione per il conseguimento del titolo di alimentarista, ovvero far partecipare a tale corso altra persona specificamente preposta all’attività commerciale;
d) inoltrare al Comune di Sovramonte la comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 114/98;
e) provvedere alla vendita dei soli prodotti agro-alimentari e artigianali locali tipici concordati con l’Ente parco nel progetto di cui alla precedente lettera b), con preferenza per quelli inseriti nel circuito “Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”, nonché delle pubblicazioni e dei gadget dell’ente stesso;
f) rispettare il protocollo per la concessione del logo “Carta Qualità del Parco” relativo al settore ristorazione, impegnandosi ad entrare nel circuito “Carta Qualità”;
g) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature che concorrono a formare il patrimonio aziendale, nonché a tutte le riparazioni, sostituzioni e ammodernamenti conseguenti al godimento della cosa e necessari per una sua migliore gestione;
h) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area circostante il fabbricato aziendale, con le cadenze e le modalità concordate con l’Ente parco nel progetto di cui alla lettera b);
i) intestare a suo nome, dalla data del presente atto, tutti i contratti di utenza di servizi pubblici, compreso quello relativo allo smaltimento dei rifiuti;
j) restituire i beni affittati, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati, secondo quanto risulta dal verbale di cui all’articolo 1, salvo il deterioramento derivante dall’uso.
Obblighi dell’affittuario. 1. L’affittuario è tenuto al puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico - economico.
2. La consegna dei beni dovrà essere annualmente richiesta a cura dell’Azienda.
3. Il pascolo del campivolo, nei limiti territoriali e di carico previsti dal Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali vigente nel Comune di Grigno e con criteri finalizzati alla ottimale conservazione ed al miglioramento del medesimo, sarà effettuato con bovini di proprietà dell’affittuario od, in subordine, con bovini di proprietà di terzi, assicurando peraltro la precedenza alle eventuali richieste presentate dai censiti di Grigno.
4. L’affittuario è tenuto ad effettuare stagionalmente l’alpeggio utilizzando l’intera superficie destinata a pascolo, nel rispetto delle prescrizioni di carattere forestale, veterinario e sanitario, del disciplinare tecnico – economico nonché delle consuetudini locali.
5. E’ tenuto inoltre, a far tempo dalla stagione di alpeggio 2014, ad assicurare il regolare esercizio dell’attività di caseificazione, nel puntuale rispetto della vigente normativa in materia.
6. Qualora vengano arrecati danni, l’affittuario provvederà immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e/o rimessa in pristino. In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando allo stesso la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali. Di tale importo potrà essere disposto il rimborso anche mediante escussione del deposito cauzionale.
7. L’affittuario è tenuto all’utilizzo dei beni oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia ed alla riconsegna dei medesimi, al termine della stagione di alpeggio 2018 e, comunque, entro i 10 giorni successivi a tale data, nelle condizioni di efficienza ed in buono stato, fatto salvo il naturale deperimento d’uso.
8. Delle operazioni stagionali di consegna e riconsegna dei beni oggetto di affitto sarà redatto, a cura del Custode forestale competente ed in contraddittorio con l’affittuario, apposito verbale che, tra l’altro, attesterà anche il buono stato di conservazione dei beni stessi.
9. Qualsiasi intervento, che non costituisca ordinaria manutenzione, dovrà essere preventivamente concordato con il Comune e formalmente autorizzato dal medesimo.
Obblighi dell’affittuario. Al momento della consegna delle chiavi si dovrà versare una cauzione pari a € 100,00, importo che verrà bloccato sulla carta di credito a garanzia oppure consegnata in contanti. L'occupazione dell'appartamento è limitato al numero delle persone menzionate nella prenotazione. La cauzione verrà interamente sbloccata o restituita solo dopo il positivo controllo dello stato dell'appartamento da parte di un nostro operatore. In caso di danneggiamenti o eventuali rotture ad oggetti o cose e la mancanza e/o il danneggiamento della biancheria eventualmente prenotata, dovranno essere risarciti al prezzo di mercato. L'affittuario si impegna ad occupare l'appartamento rispettando tutte le regole del buon vicinato. La pulizia dell'angolo cottura, stoviglie e materiale da cucina deve essere effettuato dal cliente poichè non è inclusa nelle pulizie finali, in caso contrario saranno trattenute dalla cauzione € 30,00. Il giorno della partenza i rifiuti dovranno essere smaltiti come da indicazioni ricevute al check-in. In caso di presenza della spazzatura verranno trattenute € 50 per lo smaltimento da parte del nostro staff.
Obblighi dell’affittuario. L'affittuario è tenuto a rispettare le modalità di gestione, le norme e gli impegni stabiliti nel Capitolato d’affitto, nonché gli obblighi previsti dal presente contratto e si obbliga in particolare:
a) al regolare pagamento del canone d' affitto entro le scadenze stabilite;
b) ad eseguire durante il periodo d'affitto a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria secondo quanto indicato all'art 4 del Capitolato;
c) a non apportare alcuna modifica ai beni dati in affitto, senza il preventivo consenso scritto da parte del Parco;
d) a non attuare il subaffitto;
e) a non attuare ogni altra forma di concessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto, senza preventiva autorizzazione del Parco;
f) a risarcire la stazione appaltante di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora questa, per costringerlo alla osservanza degli obblighi derivanti dal capitolato e dal presente contratto, fosse costretta a ricorrere alle vie legali. Per quanto qui non espressamente citato si fa riferimento alle disposizioni di legge che regolamentano le materie forestali, ambientali, sanitarie e giuridiche, relative all’affitto dei fondi rustici.
Obblighi dell’affittuario. L'affittuario si obbliga a: - non apportare alcuna modifica alla destinazione dei rami d'azienda; - mantenere i beni aziendali, a proprie spese e cura, in buono stato di manutenzione e comunque conformi alle norme di sicurezza di qualsiasi natura e da qualsivoglia pubblica autorità emanate o emanande; - manlevare la parte concedente in affitto per ogni e qualsivoglia onere alla stessa dovesse derivare dall'uso dei beni facenti parte dei rami d'azienda, nonché da qualsiasi responsabilità od onere per l'utilizzo delle attrezzature e da eventuali sanzioni, di qualsiasi tipo, che dovessero essere irrogate in conseguenza e/o a causa della gestione e/o della manutenzione dei rami d'azienda; - a fare quanto necessario, al termine del presente affitto, per il rilascio e/o la volturazione a nome del concedente e/o aventi causa di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
Obblighi dell’affittuario. 8.1. L’Affittuario si impegna:
a) a utilizzare l’Azienda in conformità alle leggi e alle disposizioni, anche emanate a livello regionale e/o locale, che regolano il suo funzionamento;
b) a effettuare tutte le denunzie e a sottoporre l’Azienda alle ispezioni o alle verifiche che fossero prescritte per la natura o l’impiego della stessa;
c) ad informare tempestivamente l’Affittante delle eventuali opere richieste dalla legge o dalla pubblica amministrazione per l’esercizio dell’Azienda successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto e necessarie per il mantenimento della efficienza della gestione, la cui esecuzione resta a carico dell’Affittuario, fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 10.4.;
d) ad effettuare tutti gli investimenti previsti dal successivo Articolo 10.4. e ad attuare le opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendessero necessarie, ivi comprese le attività di formazione del personale necessarie a garantire adeguata professionalità e capacità operativa;
e) a conservare la destinazione economica dell’Azienda.
8.2. L’Affittuario si impegna a svolgere la propria attività correttamente, in modo da assicurare il regolare svolgimento dell’attività oggetto dell’Azienda e da non arrecare pregiudizio all’Azienda medesima, con l’osservanza della normativa vigente e il puntuale rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti autorità in ordine alla disciplina di tutti gli aspetti della propria attività, e si impegna altresì a tenere indenne l’Affittante da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivare a quest’ultimo per effetto della mancata osservanza di tali disposizioni.
Obblighi dell’affittuario. L’affittuario si obbliga a pagare regolarmente il canone di affitto ed a rispettare quanto previsto dal capitolato d’affitto e quanto stabilito in sede di verbale di consegna e, eventualmente, di verbale di carico della malga.