OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. I Contraenti dovranno ottemperare, per quanto di propria com- petenza, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero ema- nate nel periodo considerato relativamente a materiali da for- nire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. I Contraenti si obbli- gano: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di as- sunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare in- tegralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l’appalto in oggetto. I Con- traenti, inoltre, rimangono obbligati ad osservare e a far os- servare tutte le vigenti norme di carattere generale e le pre- scrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. I Contraenti dovranno rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con partico- lare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli ob- blighi a carico dei Contraenti in materia di prevenzione in- fortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all’Azienda di risolvere il presente contratto. I Contraenti assumono ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conse- guenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forni-ture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l’Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato al precedente articolo 11, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi: - allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e del Capitolato; - ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione a perfetta regola d'arte, con la migliore diligenza e attenzione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Capitolato ed è responsabile verso Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti.
3. Il Fornitore è obbligato ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, assumendosene i relativi oneri.
4. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008. Lo stesso si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose delle Amministrazioni contraenti, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
5. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla normativa vigente, può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni.
6. ...
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 1. Il Fornitore è autorizzato a trattare per conto del MIMS (Titolare) i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività di cui all’oggetto del Contratto.
2. A tal fine il Fornitore si impegna a:
3. Il Fornitore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all’art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente al MIMS, in ragione dell’attività svolta.
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art.11, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi: - allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e del Capitolato; - ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
2. Si rimanda a quanto previsto negli specifici articoli del Capitolato Normativo in tema di “Responsabilità del Fornitore” (art. 8.5), “Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs. 81/2008” (art. 8.6), “Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice Etico di ESTAR” (art. 8.7).
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 3.1 Nel corso della Durata il Fornitore dovrà: (a) rispettare tutte le date/tempistiche di esecuzione o consegna concordate o altre tappe fondamentali specificate nel Contratto; (b) cooperare con il Cliente in tutte le questioni relative al Contratto e rispettare tutte le ragionevoli istruzioni del Cliente; (c) utilizzare solo personale legalmente in grado di svolgere i compiti assegnati, adeguatamente qualificato ed esperto, e in numero sufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi del Fornitore in conformità al Contratto; (d) procurarsi tutte le attrezzature, gli strumenti e i veicoli (compresi i dispositivi di protezione personale o di sicurezza) e qualsiasi altro elemento necessario per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto; (e) utilizzare i migliori beni, materiali, standard e tecniche di qualità ragionevolmente disponibili per adempiere agli obblighi previsti dal Contratto; (f) ottenere e mantenere sempre tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni, i consensi e i permessi necessari e mettere a disposizione del Cliente, su richiesta, la relativa documentazione, nonché rispettare tutte le Leggi applicabili in materia di sicurezza dei prodotti; (g) osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di salute e sicurezza e qualsiasi altro requisito di sicurezza applicabile in qualsiasi sede del Cliente; (h) tenere tutti i Materiali del Cliente in custodia a proprio rischio, in buone condizioni fino alla restituzione al Cliente, e non disporre o utilizzare i Materiali del Cliente se non in conformità alle istruzioni o all'autorizzazione scritta del Cliente; (i) non fare o omettere di fare nulla che sappia possa far perdere al Cliente qualsiasi licenza, autorità, consenso o permesso su cui fa affidamento ai fini della conduzione della propria attività, e il Fornitore riconosce che il Cliente può fare affidamento sul Fornitore; (j) non fare o omettere di fare nulla, nell'esercizio degli obblighi o in altro modo, che possa gettare discredito sul Cliente; (k) garantire che i propri dipendenti, quando visitano i locali del Cliente allo scopo di fornire i Servizi, portino il proprio bicchiere o la propria tazza riutilizzabile per le bevande, poiché il Cliente, in linea con le proprie politiche di sostenibilità, non fornisce ai visitatori contenitori di plastica monouso; (l) fornire al Cliente informazioni veritiere e accurate; e 3. Supplier’s General Obligations 3.1 During the Term the Supplier shall: (a) meet any agreed performance o...
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. Il Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto con la massima scrupolosità e diligenza. Si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni sopradette, secondo le esigenze della stazione appaltante. L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica che costituisce parte integrante del contratto. Inoltre, è tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature. Il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. L’inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile mediante l’applicazione di penali da parte della Stazione Appaltante. Si impegna conseguentemente a sollevare la Stazione Appaltante da qualsiasi azione giudiziaria che venisse promossa da terzi nei confronti di quest’ultima per una o più delle inadempienze predette. Ai sensi dell’art. 4, co. 6 Legge 135 del 2012 “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”. Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Committente la documentazione o le dichiarazioni ritenute da quest’ultima necessarie al fine di verificare l’adempimento degli obblighi in tema di lavoro, previdenza e assistenza, essendo precisato che la circostanza che la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di richiedere detta documentazione e/o non ravveda, dall’esame della documentazione eventualmente richiesta, alcuna violazione della normativa, non libera il Fornitore dai propri obblighi di cui al detto articolo. Il Fornitore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. In caso di servizi che comportano acquisizione di dati, come indagini o interviste e simili: in conformità alle disposizioni del Codice sulla privacy (d. lgs. 30...
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti e Servizi in conformità ai termini, condizioni e prezzi definiti nel Contratto. La Fornitura dovrà essere eseguita in stretto accordo alle norme di legge vigenti al momento della consegna e alle prescrizioni contenute nel Contratto. In mancanza di una disciplina specifica al riguardo, la Fornitura nonché ogni operazione ad essa inerente, sarà eseguita secondo la tecnologia più avanzata e con la migliore diligenza e cura.