OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE Clausole campione

OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. I Contraenti dovranno ottemperare, per quanto di propria com- petenza, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero ema- nate nel periodo considerato relativamente a materiali da for- nire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. I Contraenti si obbli- gano: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di as- sunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare in- tegralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l’appalto in oggetto. I Con- traenti, inoltre, rimangono obbligati ad osservare e a far os- servare tutte le vigenti norme di carattere generale e le pre- scrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. I Contraenti dovranno rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con partico- lare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli ob- blighi a carico dei Contraenti in materia di prevenzione in- fortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all’Azienda di risolvere il presente contratto. I Contraenti assumono ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conse- guenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forni-ture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l’Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art.11, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi: - allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e del Capitolato; - ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti e Servizi in conformità ai termini, condizioni e prezzi definiti nel Contratto. La Fornitura dovrà essere eseguita in stretto accordo alle norme di legge vigenti al momento della consegna e alle prescrizioni contenute nel Contratto. In mancanza di una disciplina specifica al riguardo, la Fornitura nonché ogni operazione ad essa inerente, sarà eseguita secondo la tecnologia più avanzata e con la migliore diligenza e cura.
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 8.1 Il Fornitore garantisce che le prestazioni che devono essere eseguite dallo stesso o, per suo conto, da terzi, soddisferanno le condizioni, le specifiche e i disegni riportati nel Contratto o indicati più dettagliatamente da Van Leeuwen, e che tali prestazioni saranno eseguite in conformità al termine o al calendario concordato, esenti da difetti.
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. Il Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto con la massima scrupolosità e diligenza. Si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni sopradette, secondo le esigenze della stazione appaltante. L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica che costituisce parte integrante del contratto. Inoltre, è tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature. Il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. L’inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile mediante l’applicazione di penali da parte della Stazione Appaltante. Si impegna conseguentemente a sollevare la Stazione Appaltante da qualsiasi azione giudiziaria che venisse promossa da terzi nei confronti di quest’ultima per una o più delle inadempienze predette. Ai sensi dell’art. 4, co. 6 Legge 135 del 2012 “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”. Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Committente la documentazione o le dichiarazioni ritenute da quest’ultima necessarie al fine di verificare l’adempimento degli obblighi in tema di lavoro, previdenza e assistenza, essendo precisato che la circostanza che la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di richiedere detta documentazione e/o non ravveda, dall’esame della documentazione eventualmente richiesta, alcuna violazione della normativa, non libera il Fornitore dai propri obblighi di cui al detto articolo. Il Fornitore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. In caso di servizi che comportano acquisizione di dati, come indagini o interviste e simili: in conformità alle disposizioni del Codice sulla privacy (d. lgs. 30...
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 1. Il Fornitore è autorizzato a trattare per conto del MIMS (Titolare) i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività di cui all’oggetto del Contratto.