PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-LEARNING SELF E DI CORSI E-LEARNING PER LE PP.AA. DELL’EMILIA- ROMAGNA
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-LEARNING SELF E DI CORSI E-LEARNING PER LE PP.AA. DELL’XXXXXX-ROMAGNA
DISCIPLINARE DI GARA
INDICE
1.1 la piattaforma telematicA di negoziazione (SATER) 4
1.3 REGISTRAZIONE DELLE DITTE e identificazione 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 14
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 14
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 14
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 16
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 21
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 22
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 25
14.2 Documento di gara unico europeo 27
14.3 Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’artICOLO 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 28
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 28
14.5 documentazione Ulteriore per i soggetti associati 28
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” 30
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 32
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 34
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 34
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 36
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 37
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 37
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 38
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 38
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 39
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 39
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 41
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE 41
24. Codice di Comportamento 43
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 44
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 44
PREMESSE
Con determina di indizione n.178 del 08/04/2022 l’Agenzia Intercent-ER (in seguito: Agenzia) ha deliberato di affidare i servizi specialistici per la gestione del sistema di e-learning Self e di corsi e- learning per le p.a. dell’Xxxxxx-Romagna mediante la stipula di una Convenzione/ai sensi dell’articolo 21 della Legge Regionale dell’Xxxxxx-Romagna 24 maggio 2004, n. 11.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 44,52,58,60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Xxxxxx-Romagna (di seguito SATER) accessibile dal sito all’indirizzo www.xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ (in seguito Sito) e conforme alla normativa vigente.
Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Xxxxxx Xxxxxxx [codice NUTS ITH5] NUMERO DI GARA 8518323
CIG 917937865B
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Con l’aggiudicatario (di seguito: Fornitore) verrà stipulata una Convenzione con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Amministrazioni contraenti, inclusa la Regione Xxxxxx Xxxxxxx per l’erogazione dei servizi oggetto della presente gara.
Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Amministrazioni contraenti, previa registrazione sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, potranno emettere Ordinativi di fornitura sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa delle Amministrazioni contraenti stesse fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile pari al valore complessivo a base d’asta.
Gli Ordinativi di fornitura possono essere effettuati solo da Punti ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione dall’Agenzia e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione.
La registrazione delle Amministrazioni contraenti non implica una verifica da parte dell’Agenzia dei poteri d’acquisto di ciascun Punto ordinante; l’Agenzia non risponde quindi di Ordinativi di fornitura sottoscritti da Punti ordinanti non autorizzati dalle Amministrazioni contraenti di appartenenza.
Le Aziende sanitarie, la Regione Xxxxxx-Romagna e gli Enti ad essa afferenti, di cui alla L. n. 11/2004 e s.m., sottoposti all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge
24 dicembre 2007, n. 244 (l’elenco di tali Enti è disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/), emettono gli ordini/richieste di consegna esclusivamente in forma elettronica.
Il Fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici, a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il Fornitore dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, che contiene tutti i riferimenti del Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti nonché del Nodo Telematico di Interscambio (No-TIER).
In alternativa, il Fornitore potrà utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sul SATER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/, previa registrazione.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)
Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Xxxxxx-Romagna
- avviene nel rispetto della legislazione vigente.
L’utilizzo di SATER comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.
L’utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
− parità di trattamento tra gli operatori economici;
− trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
− standardizzazione dei documenti;
− comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;
− comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;
− segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
− gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.
L’Agenzia Intercent-ER non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella
presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
− difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
− utilizzo della piattaforma SATER da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.
In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l’Agenzia può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
L’Agenzia Intercent-ER si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Il SATER garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.
La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx- acquisti-sater/regolamenti che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
SATER è sempre accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx_xx/ e raggiungibile anche tramite il portale dell’Agenzia Intercent-ER xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
b) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 48 del Codice dell’Amministrazione Digitale, ovvero, in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati, possedere un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
c) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).
1.3 REGISTRAZIONE DELLE DITTE E IDENTIFICAZIONE
La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER. L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico; l’identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 000 0000000 (rete mobile e dall’estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto/Relazione ai sensi dell’articolo 23, commi 14 e 15, del Codice;
2) Bando di gara;
4) Allegato 1 – DGUE (Deve essere compilato su SATER dall’operatore economico e dall’eventuale ausiliaria. In caso di RTI dovranno compilarlo sia la mandataria che le mandanti)
5) Allegato 2 – Domanda di partecipazione;
6) Allegato 3 - Patto di integrità, approvato dalla Regione Xxxxxx-Romagna con delibera della giunta del 30 giugno 2014 n. 966;
7) Allegato 4 – Schema dichiarazioni concordato preventivo;
8) Allegato 5 - Capitolato tecnico;
9) Allegato 5A - Componenti del SELF
10) Allegato 5B - Standard di produzione Corsi SELF
11) Allegato 5C -Vademecum tecnico riuso SELF
12) Allegato 5D – Figure professionali
13) Allegato 5E - Standard Level Agreement (SLA)
14) Allegato 6– Schema di offerta tecnica
15) Allegato 7 Schema di Convenzione
16) Allegato 8 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l’obbligo di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto sopra citato. Resta inteso che, qualora l’Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura.
È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/ e sul SATER.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx da inoltrare entro le ore 12.00 del 29/04/2022 in via telematica, attraverso la sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER o il sito istituzionale.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione a SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, l’indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, commi 2-bis e 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo “2.2 Chiarimenti” del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra l’Agenzia e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all’Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La gara è costituita da un unico lotto poiché: i servizi in oggetto sono funzionalmente collegati, complementari, interdipendenti e qualitativamente omogenei.
In ogni caso la disciplina di gara garantisce l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle PMI.
Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizi generali del Self e di E- learning per le PP.AA. | 80420000-4 Servizi di e-learning | P | € 2.261.740,00 |
2 | Figure professionali | 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto | P | € 414.000,00 |
A) Importo totale soggetto a ribasso | € 2.675.740,00 | |||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | 0,00 |
A) + B) Importo complessivo a base di gara | € 2.675.740,00 |
Il dettaglio delle prestazioni è specificato nel Capitolato di gara e relativi allegati.
L’importo totale soggetto al ribasso è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Si precisa che per quanto concerne in particolare i servizi di E-learning per la PP.AA. il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni contraenti che utilizzeranno la Convenzione stessa nell’arco temporale della sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per l’Agenzia né per le citate Amministrazioni contraenti nei confronti dell’aggiudicatario/degli aggiudicatari.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 95, comma 10, del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera.
3.1 DURATA
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
Resta inteso che per durata della Convenzione, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.
Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni contraenti avranno durata minimo annuale per i servizi a canone a far data dalla loro emissione; mentre per servizi relativi alla richiesta di fabbisogni professionali la durata degli Ordinativi di Fornitura potrà essere variabile in relazione alla quantità di giornate richieste per le figure professionali previste.
La durata massima degli ordinativi di fornitura relativi ai canoni non può superare i 12 mesi dalla scadenza della Convenzione, eventualmente rinnovata mentre la durata massima degli ordinativi per le attività di sviluppo realizzate con le figure professionali coincide con la scadenza della Convenzione, eventualmente rinnovata.
L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
La Convenzione potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell’Agenzia, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, coincidente con l’importo a base d’asta.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente avviate prima della scadenza del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice dei Contratti. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice.
La Convenzione può essere modificata senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi :
a) Revisione prezzi ai sensi art 29 del DL 27/01/2022 n. 4 alle condizioni che seguono:
• Con la stipula della Convenzione l’appaltatore dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi, anche con riferimento al corrispettivo offerto. Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla revisione dei prezzi di cui al presente capoverso le forniture e/o i servizi nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.
• Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia di norma entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’istanza con provvedimento motivato. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al capoverso che segue:
• Il RUP, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sulla Convenzione aggiudicata. L’istruttoria può tener conto, oltre che della documentazione a supporto fornita dal fornitore richiedente, di Indici Istat, Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori di prodotti e servizi analoghi.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione della Convenzione quadro non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera
b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
d) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l’Agenzia procederà a segnalare all’Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000-xxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx.xxxx.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nell’Allegato 3 - Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito l’Agenzia acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non previsti.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Per la partecipazione alla gara, al fine di selezionare operatori economici dotati, di capacità tecnica ed organizzativa idonea a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia dei servizi professionali richiesti e in funzione di assicurare il massimo confronto concorrenziale, sono richiesti requisiti di capacità tecnica/professionale.
a) Servizi analoghi:
Aver stipulato o avere avuto in corso, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUCE, uno o più contratti per servizi analoghi a quelli della presente procedura, ovvero per la gestione di sistemi e-learning e di corsi e-learning per la P.A., con soggetti pubblici o privati, per un valore complessivo non inferiore a € 550.000,00, di cui almeno un contratto con un numero medio annuo di utenti fruitori pari o superiore a 5.000.
Oppure, in mancanza del requisito sopra indicato per giustificati motivi quali la costituzione di nuova impresa,
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUCE, uno o più contratti per servizi analoghi a quelli della presente procedura, ovvero per la gestione di sistemi e-learning e di corsi e- learning per la P.A., con soggetti pubblici o privati, per un valore complessivo non inferiore a € 110.000,00, di cui almeno un contratto con un numero medio annuo di utenti fruitori pari o superiore a 0.000.Xx ogni caso, per i contratti iniziati antecedentemente e ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento, l'importo dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito nel suddetto periodo.
La comprova del requisito è fornita, previa richiesta dell’Agenzia, mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore della formazione, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto della fornitura di servizi.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. L’operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per una causa a sè non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascuna componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito dell’elenco di servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 lett. a) deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese raggruppate/raggruppande e aggregate in rete, consorziate/consorziande o GEIE Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
In caso di RTI la certificazione ISO 9001 di cui al punto 6.3 lett b) dovrà essere posseduta da ciascuno dei componenti del raggruppamento.
È ammesso il ricorso all’avvalimento.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3.lett a) devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché
all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
I requisiti relativi al punto 6.3. lett. b) certificazione UNI EN ISO 9001:2015 sono attestati e verificati in relazione a:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui ai punti
6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso l’Agenzia, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliare.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che l’impresa concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Agenzia, per quanto di competenza, e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione/dell’Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell’Agenzia. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione della Convenzione.
Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
1) una garanzia provvisoria pari al due per cento (2%) dell’importo a base di gara e precisamente di importo pari ad € 53.514,80. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93 comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell’Agenzia, a titolo di pegno, a favore dell’Agenzia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso qualsiasi filiale Unicredit Banca, utilizzando il numero di codice dell’Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del bando di gara; in caso di versamento mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: CONTO CAUZIONI Intercent-ER, presso Unicredit S.p.A. IBAN IT 48 Z 02008 02435 000010670122 – Codice , BIC Swift XXXXXXX0XX0;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto dell’appalto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
4) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Codice, su richiesta dell’Agenzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul SATER in una delle seguenti forme:
- originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005;
- In duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23- bis del D.Lgs. n. 82/2005.
In caso di bonifico, assegni ecc., il concorrente deve inserire su SATER il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la
predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. SOPRALLUOGO
Non previsto.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 Dicembre 2021 secondo le modalità indicate sul Portale dei pagamenti dell’ANAC all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx
Il concorrente allega copia della ricevuta di pagamento del contributo.
In caso di mancata presentazione l’Agenzia accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’Agenzia esclude il concorrente dalla procedura di gara/dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SATER.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 16/05/2022 a pena di irricevibilità.
XXXXX non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla piattaforma.
Le operazioni di inserimento su SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di SATER si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabite per singolo file o cartella compressa.
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
l’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica
C – Offerta economica
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può
sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.
SATER consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta dell’Agenzia entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti erano preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio l’Agenzia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere e la documentazione richiesta da trasmettere tramite SATER.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Agenzia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Agenzia procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione ed eventuale procura/e;
2. DGUE del concorrente (se in RTI DGUE di mandataria e mandanti) e dell’eventuale ausiliaria, in caso di ricorso all’avvalimento;
3. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
4. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC
5. PASSOE;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 14.4;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 14.5;
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 2 - Domanda di partecipazione.
Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020 (punto A.2 della Domanda di partecipazione).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera
b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Xxxxxx-Romagna con Delibera di Giunta n. 905/2018, reperibile sul sito della Agenzia, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
- di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Xxxxxx-Romagna con Delibera della Giunta del 30 giugno 2014 n. 966 allegato alla documentazione di gara. La mancata
accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- [NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Agenzia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA] il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, la ditta concorrente (e/o l’eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n.82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:
- applicazione del contrassegno telematico sul Modulo per l’attestazione del Pagamento del bollo, allegato alla documentazione di gara (Allegato 8), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/72.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE presente a sistema su SATER.
Presenta inoltre il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
14.3 PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente, utilizzando il modello Allegato 4 - Schema dichiarazioni concordato preventivo, dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, comma 6 del
X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento della Convenzione.
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
in caso di RTI costituendo:
- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”
La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx:
a) Relazione tecnica dei servizi offerti (vedi All. 6 Schema di offerta tecnica)
b) Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, relativa a ciascuna delle figure professionali costituenti il Team/Gruppo di Lavoro minimo ( vedi All. 5D al Capitolato), firmata digitalmente dal legale Rappresentante, di possesso dei requisiti minimi previsti dal citato allegato 5D Figure Professionali”. Non devono essere allegati i CV delle figure professionali. Detta dichiarazione deve essere contenuta in calce alla Relazione tecnica di cui al punto a)
c) Compilazione esclusivamente a sistema (Sater) dei valori offerti per i criteri di valutazione “ “T”, più precisamente i criteri nn. 2,3 e 4 elencati al successivo paragrafo 17.1, selezionando per ciascun criterio, nella rispettiva colonna uno tra i valori presenti nel relativo menù a tendina.
d) Video dimostrativo di cui al criterio di valutazione n. 7
e) Allegato pdf: Proposta esemplificativa di Book Moodle, di cui al criterio di valutazione n.9
f) Eventuali Segreti tecnici e commerciali come esplicitato nei capoversi che seguono; All’offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati.
La Relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra- con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1- tutti gli elementi evidenziati nell’Allegato 6 Schema di offerta tecnica, cui si rinvia.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nella documentazione di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.
La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.
In base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare su SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
L’Agenzia di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che l’Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’articolo 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “Offerta economica” contiene l’offerta economica, ed è predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
L’offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 12 deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:
a) in ogni riga i prezzi unitari offerti per l’unità di misura indicata (prezzo offerto per UM, IVA esclusa) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.
Ciascun Fornitore visualizzerà tante righe quanti sono i beni e/o servizi cui deve obbligatoriamente associare un valore (prezzo unitario offerto per UM IVA esclusa) a fronte dei quantitativi specificati.
Il Valore complessivo dell’offerta è calcolato automaticamente dal SATER moltiplicando i (“P”) (prezzi offerti per UM, IVA esclusa) per le Quantità (Q) indicate a sistema (PXQ); esso sarà espresso con un numero di decimali non superiore a due (2) e non potrà superare il valore a base d’asta, pena l’esclusione.
V O C I | Rif. Capit. | Descrizione codice regionale | UM | Importo massimo non superabile | Prezzo offerto per UM (P) | (Q) |
3.1. | Servizio gestione, | |||||
3.2. e | manutenzione e project | Canone | ||||
1 | 3.3 | management degli | annuo | € 39.800 | 3 | |
ambienti Self e | ||||||
aggiornamento catalogo | ||||||
Self |
2 | 4.1. e 4.2. | Servizio di supporto agli utenti e ai tutor sull’ ambiente self e servizio di Help Desk Live ai tutor | Canone annuo | € 137.280 | 3 | |
3 | 5.1. | MEV-Sviluppo Istanza Moodle del SELF per la Regione Xxxxxx- Romagna | Unità | € 17.000 | 1 | |
4 | 5.2 | MEV-Sviluppo nuovo tema Moodle "SELF" | Unità | € 15.000 | 1 | |
5 | 5.3 | MEV-Sviluppo data warehouse | Unità | € 35.000 | 1 | |
6 | 5.4 | MEV-Sviluppo software per migliorie evolutive | Unità | € 22.500 | 1 | |
7 | 6.1 | Animazione della community del SELF | Canone annuo | € 10.000 | 3 | |
8 | 6.2 | Corso introduttivo sulla progettazione formativa in Moodle | Unità (edizione) | € 8.000 | 3 | |
9 | 6.3 | Corso introduttivo sull’uso di Moodle per il tutoring | Unità (edizione) | € 9.000 | 3 | |
10 | 6.4 | Corso specialistico di instructional design per l'e-learning | Unità (edizione) | € 30.000 | 2 | |
11 | 6.5 | Corso specialistico per lo sviluppo competenze progettista e-learning | Unità (edizione) | € 30.000 | 2 | |
12 | 7 | Attività di comunicazione | (Canone annuo) | € 9.500 | 3 | |
13 | 10.1 | Corso e-learning full distance autoapprendimento | ORA (TPS) | € 5.500 | 240 | |
14 | 11 | Servizio e-tutoring | GG/uomo | € 200 | 90 | |
15 | 12 | Consulenza progettazione di corsi e- learning | GG/uomo | € 350 | 210 | |
16 | 9 | Project Manager | GG/uomo | € 400 | 60 | |
7 | 9 | System Administrator | GG/uomo | € 350 | 60 | |
8 | 9 | Operatore di Help desk (Service Desk Agent) | GG/uomo | € 200 | 300 | |
19 | 9 | Analista programmatore (Developer) senior | GG/uomo | € 400 | 90 |
20 | 9 | Database Administrator | GG/uomo | € 350 | 60 | |
21 | 9 | Frontend Web Developer | GG/uomo | € 300 | 60 | |
22 | 13 | Web Content Specialist | GG/uomo | € 250 | 240 | |
23 | 13 | Progettista didattico (Instructional designer) | GG/uomo | € 350 | 240 | |
24 | 13 | Graphic Designer | GG/uomo | € 250 | 360 |
Si precisa che:
- Il prezzo unitario offerto non può essere pari a 0 (zero);
- Il prezzo unitario offerto non dovrà superare l’importo massimo non superabile indicato per ciascuna voce di offerta, pena l'esclusione.
- Il valore complessivo offerto è calcolato automaticamente da SATER;
- I quantitativi (Q) indicati nella Tabella hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell’offerta.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire i servizi in conformità a quanto indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N ° | CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
1 | Organizzazione del/dei gruppo/i di lavoro/Team (figure professionali) necessario/i all’erogazione dei servizi inclusi nella fornitura: in particolare in termini di flessibilità e ampiezza numerica dei componenti del/dei gruppo/i sulle diverse attività, chiarezza ruoli, responsabilità e presenza di soluzioni organizzative innovative, livelli di interazione e rapidità di contatto con il Committente. | 10 | ||
2 | Gestione e Project Management degli ambienti SELF (Par.3.1.del Capitolato) con particolare riferimento al completamento della presa in carico del Sistema e avviamento di tutti i servizi nonché per la presentazione del Piano semestrale delle attività entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione. SLA migliorativo: 2 pt. sino a 2 gg di anticipo 4 pt. da 3 a 4 gg di anticipo 6 pt da 5 a 6 gg di anticipo | 6 | ||
3 | Manutenzione degli ambienti SELF (Par. 3.2. Capitolato) SLA migliorativo sul ripristino della funzionalità di SELF (Allegato E Par. 3.2.c)): 2 punti per ciascuna ora in meno rispetto alle 8h previste e sino a 4 ore in meno | 8 | ||
4 | Servizi di supporto utenti e tutor ambiente SELF (par. 4.1 Capitolato) SLA migliorativo sulla tempistica di risposta calcolato sul 90% richieste pervenute (All. E Par.4.2): 2 punti per ciascuna ora in meno rispetto alle 8h previste e sino a 4 h in meno | 8 | ||
5 | Proposta progettazione didattica delle attività per la formazione dei formatori (Paragrafi 6.2, |
6.3, 6.4 e 6.5 del Capitolato) con particolare riferimento a: livello articolazione dei progetti formativi rispetto agli obiettivi, coerenza metodologie didattiche proposte, innovatività contenuti, presenza di case study e best practises. | 10 | |||
6 | Servizi di comunicazione (Par. 7 del Capitolato): Proposta di azioni e iniziative di comunicazione aggiuntive finalizzate alla promozione delle attività del SELF nell’ambito della P.A. dell’Xxxxxx-Romagna con particolare riferimento alla innovatività/originalità della proposta, pluralità dei media utilizzati, coerenza delle modalità comunicative con i fruitori dei servizi del SELF. | 6 | ||
7 | Produzione di Corsi di E learning (Par. 10 del Capitolato): proposta progettuale con video dimostrativo della durata massima di 10 minuti della fruizione di un L.O. dal titolo “Cercare informazioni on line”.Verrà valorizzata l’efficacia formativa del video dimostrativo in particolare il grado di interattività, usabilità e facilità di apprendimento. | 6 | ||
8 | Produzione di Corsi di E learning (Par. 10 del Capitolato): descrizione del processo produttivo per la produzione di Corsi in E learning con particolare riferimento alla coerenza delle fasi del processo, al livello di analiticità nella descrizione, adeguatezza delle risorse professionali impiegate rispetto alle diverse fasi. | 10 | ||
9 | Book di Moodle (Par. 13 Capitolato) Proposta progettuale esemplificativa di un Book di Moodle in formato pdf, avente a contenuto “ Cercare informazioni on line” - indice di Max 10 voci. Verrà valorizzata in particolare l’articolazione dei contenuti, la chiarezza/semplicità del linguaggio e la presenza di elementi grafici coerenti. | 6 | ||
Totale | 70 |
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, per la determinazione del coefficiente Cai variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala:
Giudizio | Ottimo | Più che adeguato | Adeguato | Parzialment e adeguato | Scarsament e adeguato | Non adeguato |
Coefficiente Cai assegnato | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 |
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna “Criterio di valutazione e Modalità di attribuzione del punteggio”
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Detti criteri di valutazione “T” ( nn. 2,3, e 4) vanno compilati dall’operatore economico a sistema sulla piattaforma telematica Sater.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:
Formula del “ribasso massimo non lineare”
Ci = (Ra/Rmax)α
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.
α = 0,50
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
.......
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della Convenzione. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 4,5 e 6 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano prima del conferimento dell’incarico apposita dichiarazione all’Agenzia.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
L’Agenzia pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, e nella sezione Amministrazione trasparente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.
Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta avrà luogo il giorno 17/05/2022, alle ore 09,30.
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi a SATER nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite SATER.
Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 2 giorni prima della data fissata.
La piattaforma SATER consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/.
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13
b) redigere e adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, laddove necessario, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Agenzia, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, e nella sezione Amministrazione trasparente e alla sua comunicazione ai concorrenti immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.
L’Agenzia si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite SATER ai concorrenti ammessi ai sensi dell’articolo 20.
La commissione giudicatrice procede [all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da SATER.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
SATER consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’ offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell’Agenzia, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro dieci giorni dall’invito. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L’Agenzia comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste all’articolo 2.3.
La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP [avvalendosi della commissione giudicatrice, se ritenuto necessario] valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE
La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della Convenzione quadro, l’Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Agenzia procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Agenzia aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la Convenzione quadro non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Convenzione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Qualora l’Agenzia autorizzi l’esecuzione della Convenzione/Accordo in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, l’aggiudicatario/i si impegna/no a darne esecuzione nelle more delle verifiche di legge e degli adempimenti finalizzati alla stipula.
La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula della Convenzione; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La Convenzione non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione della Convenzione, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione.
La Convenzione sarà stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula della Convenzione. Nei casi di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice l’Agenzia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione quadro per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Agenzia entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.200,00. L’Agenzia comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
L’importo verrà pubblicato altresì sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione.
L’affidatario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, deve depositare presso l’Agenzia il contratto di xxxxxxxxxx, inviandone copia anche alla Amministrazione contraente. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica alla Agenzia e, per conoscenza, all’Amministrazione contraente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
L’aggiudicatario è altresì tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie, ad esso richieste dall’Agenzia, al fine della predisposizione del negozio elettronico, attraverso il quale le Amministrazioni contraenti procederanno ad emettere gli Ordinativi di fornitura.
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Accordo quadro, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e nel codice di comportamento della Regione Xxxxxx-Romagna approvato con Delibera di Giunta n. 905/2018 nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario [nel caso di più lotti: di ciascun lotto] ha l’onere di prendere visione dei documenti pubblicati sul sito dell’Agenzia al link: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx- corruzione.
25. FORMAZIONE
Entro il medesimo termine previsto per la sottoscrizione della Convenzione, l’aggiudicatario è tenuto a formarsi adeguatamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia, tra cui sessioni frontali, streaming, specifici manuali pubblicati sul sito e call center, al fine di conoscere gli elementi necessari per l’utilizzo corretto del SATER per quanto attiene alle specifiche funzionalità di pertinenza: stipula della Convenzione, compilazione listini, gestioni ordinativi, etc.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla Convenzione è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
L’Agenzia Intercent-ER, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:
(i) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
(ii) Dati ‘giudiziari’, di cui all’articolo 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Agenzia a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dall’Agenzia Intercent-ER è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti all’Agenzia Intercent-ER saranno comunicati alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie aderenti alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione degli Ordinativi di Fornitura e per i relativi adempimenti di legge.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Agenzia nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, sezione Amministrazione Trasparente.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Nell’ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Regione Xxxxxx-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP in Xxxxx Xxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx): tel. 000 000000, fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, PEC urp@postacert.regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille 21, CAP 40121.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall’Agenzia è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Xxx xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx), tel. 051 527.3081 – 527.3082, fax 051 527.3084, e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Il Responsabile della protezione dei dati designato è contattabile all’indirizzo mail xxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx o presso la sede della Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00.
ALLEGATI
Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:
Allegato 1 – DGUE (Deve essere compilato su SATER dall’operatore economico e dall’eventuale ausiliaria. In caso di RTI dovranno compilarlo sia la mandataria che le mandanti);
Allegato 2 – Domanda di partecipazione;
Allegato 3 - Patto di integrità, approvato dalla Regione Xxxxxx-Romagna con delibera della Giunta del 30 giugno 2014 n. 966;
Allegato 4 – Schema dichiarazioni concordato preventivo; Allegato 5 - Capitolato tecnico;
Allegato 5A - Componenti del SELF
Allegato 5B - Standard di produzione Corsi SELF Allegato 5C -Vademecum tecnico riuso SELF Allegato 5D – Figure professionali
Allegato 5E - Standard Level Agreement (SLA) Allegato 6 - Schema di offerta tecnica
Allegato 7- Schema di Convenzione
Allegato 8 – Modulo per il pagamento imposta di bollo