SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI Clausole campione

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice). In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. L’Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L’Agenzia di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che l’Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto, coperte da riservatezza (ai sensi dell’art. 53 del Codice). In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dei concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono , secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione, in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta Tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà su richiesta scritta del concorrente entro quindici -15- giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo). 16.CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/ :
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare; fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell’operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, sicché l’offerente deve espressamente indicare le parti interessate dell’offerta. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza art. 53 nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016. In base a quanto disposto dall’art. 53 co. 5 lett. a) nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, sicché l’offerente deve espressamente indicare le parti interessate dell’offerta. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Inoltre, ove ritenuto opportuno, potrà essere inserita la dichiarazione inerente i segreti tecnici e commerciali e la Nello specifico, con apposita dichiarazione, firmata secondo le modalità indicate al par. 12 del presente Disciplinare, la ditta potrà indicare quali informazioni, e le parti dei documenti inseriti nell’Offerta Tecnica che le riportano, costituiscano, a proprio giudizio, segreti tecnici o commerciali (circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa; per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.). La suddetta dichiarazione, dovrà essere motivata e comprovata e sarà valutata come possibile causa di esclusione del diritto di accesso agli atti relativi, secondo quanto previsto dall’art. 53, commi 5, lett. a) e 6 del Codice. Tale documentazione dovrà essere contenuta in un’unica cartella compressa e collocata a Sistema. La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico. Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta secondo le modalità indicate al par. 12 del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. 13.3 – Costi per la Sicurezza
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Non previsti
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. 5.12. - A corredo dell’offerta/e tecnica/che, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. * * * Le offerte così collazionate devono essere racchiuse nel plico generale di cui alla successiva Sezione 6.