ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO IN MERITO AL PROGETTO “DA CASA DELLA SALUTE A CASA DELLA COMUNITÀ” AI SENSI DELLE “LINEE DI INDIRIZZO PER LA...
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO IN MERITO AL PROGETTO “DA CASA DELLA SALUTE A CASA DELLA COMUNITÀ” AI SENSI DELLE “LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI SULLA SPERIMENTAZIONE DI STRUTTURE DI PROSSIMITÀ” TRA
L’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominato “Azienda”, con sede Sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxx, PEC (Posta Elettronica Certificata) xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato presso la sede dell’Azienda stessa.
E
Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze, Cod. Fisc. 01279680480, di seguito denominato anche “Dipartimento”, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore del Dipartimento stesso.
PREMESSO CHE
− l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
− un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
− i soggetti firmatari del presente atto sono organismi di diritto pubblico cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti come descritto più avanti, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca da svolgere oggetto del presente accordo;
− il DM77 (aprile 2022) “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” costituisce la “Riforma dell’Assistenza territoriale del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M6C1-1 – Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale – volta a definire modelli e standard relativi all’assistenza territoriale, alla base degli interventi previsti dalla Componente 1 della Missione 6 ‘Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale’ del PNRR”.
− Il Piano Nazionale della Cronicità, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 15 settembre 2016 (rep. Atti 160/CR) indica che il percorso del paziente con patologia cronica deve essere gestito da un team multi professionale per garantire la continuità assistenziale integrata;
− Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale PISSR 2018/2020 – approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, ed in particolare le schede:
o n. 2 “Gestire la cronicità”, che indica, tra l’altro, i principi da garantire nel processo di presa in carico e gestione del paziente cronico;
o n. 14 “La rete dei servizi territoriali e presa in carico del paziente cronico”
o n. 17 “Le Case della Salute: un presidio per la comunità”;
o n. 30 “Il consolidamento della rete sociosanitaria integrata per la cura e l’assistenza delle persone non autosufficienti”
− Il piano di potenziamento delle cure primarie della Regione Toscana iniziato negli ultimi anni con:
o l’introduzione della Sanità di iniziativa basata sul Chronic Care Model – DGRT 650/2016 “Approvazione indirizzi per l’implementazione del nuovo modello della Sanità di iniziativa”,
o l’introduzione del modello Casa della Salute (CdS), i cui riferimenti più recenti sono la L.R. 4 giugno 2019, n.29 e la DGRT n.770/2020 “Approvazione atto di indirizzo sulle case della salute in attuazione della L.R. 4 giugno 2019, n.29”;
o la DGRT 1664/2019 “Progetto per la sperimentazione di nuove modalità organizzative dei percorsi di presa in carico territoriale” che indica che le Cure Primarie necessitano di un rinnovamento attraverso la sperimentazione e attuazione di modelli territoriali innovativi e promuove una ricomposizione dei modelli di assistenza territoriale volta a promuovere reali processi di integrazione sociosanitaria.
− la DGRT 1125/2021 – Approvazione Progetto “Da Casa della Salute a Casa della Comunità” ai sensi delle “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità”, Allegato 1 all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n.134/CSR del 4 agosto 2021, di cui all’Allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il cui obiettivo è: “sviluppare, attraverso la sperimentazione, un modello di CdC nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria per poter definire linee di indirizzo/standard di attività quali indicazioni per estendere il modello alle CdC di tutta la regione. Il progetto prevede un focus sulle seguenti linee di attività: telemedicina; COT; partecipazione della comunità; multi professionalità; orientamento, informazione sui percorsi, promozione dell’assistenza nel luogo di vita (domiciliarità)”.
E per tali fini:
o approva il documento di progetto “Da Casa della Salute a Casa della Comunità” ai sensi delle “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di
strutture di prossimità”, Allegato A alla citata DGTR, predisposto dalla Regione Toscana in accordo con l’Azienda USL Toscana Centro, al fine di individuare soluzioni organizzative che possono essere successivamente estese all’intero ambito regionale;
o assegna a tale scopo, alla Azienda USL Toscana Centro le risorse per la realizzazione del progetto stesso, secondo il piano finanziario presentato;
CONSIDERATO CHE
− Il tema della riorganizzazione dei servizi territoriali si è imposto nell’ultimo decennio come una delle questioni chiave su cui si è incentrato il percorso di innovazione del Servizio Sanitario regionale;
− Le Cure Primarie necessitano di un rinnovamento perché si realizzino i principi di centralità del paziente e di orientamento alla comunità, per sperimentare e attuare modelli territoriali innovativi, multi-professionali, intersettoriali oltre che partecipativi.
− L’Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute di Firenze intendono affrontare in modo organico i principali fattori critici di successo dei nuovi modelli di assistenza territoriale per rispondere più efficacemente alle caratteristiche emergenti della domanda di salute, realizzare progetti di cura personalizzati, migliorare l’uso delle risorse e la qualità della vita, attraverso:
o La sperimentazione e lo sviluppo di un modello di Casa della Comunità nell’ottica dell’integrazione sociosanitaria per poter definire linee di indirizzo/standard di attività quali indicazioni per estendere il modello alle CdC di tutta la regione.
o La garanzia di equità di accesso all’assistenza sociosanitaria
o La promozione di un servizio integrazione e di un modello di intervento multidisciplinare;
o Il consolidamento del ruolo della collettività, anche attraverso l’individuazione di una struttura, che diventa punto di riferimento locale per le questioni sociali, sanitarie e sociosanitarie;
o La facilitazione della comunità nell’accesso all’assistenza sociosanitaria;
o L’informazione della comunità dei servizi offerti;
o Il considerare la casa come primo luogo di cura;
o L’utilizzo della telemedicina.
− Il Dipartimento di Scienze della Salute dell’UNIFI è in grado di fornire competenze e strumenti necessari allo sviluppo di nuove modalità organizzative dei percorsi di presa in carico territoriale;
− Le aree di sovrapposizione inerenti a obiettivi comuni di ricerca e interventi di formazione sono molte e facilmente identificabili, nonché il rapporto virtuoso che si instaura ogni qual
volta che sia possibile sperimentare e applicare sul campo obiettivi di ricerca a vantaggio della salute della popolazione;
− È intento delle parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione per la realizzazione di obiettivi nell’ambito della riorganizzazione dei servizi territoriali della ASL Toscana Centro ed in particolare di sperimentare nuove modalità organizzative dei percorsi di presa in carico nell’ambito territoriale della Zona distretto Firenze.
CONSIDERATO CHE
Azienda USL Toscana Centro e Dipartimento di Scienze della Salute dell’UNIFI, alla luce di quanto previsto dalla citata DGRT 1125/2021 – Approvazione Progetto “Da Casa della Salute a Casa della Comunità” ai sensi delle “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità”, hanno un comune interesse a collaborare per la realizzazione di obiettivi nell’ambito della riorganizzazione dei servizi territoriali della Azienda USL Toscana Centro e in particolare nell’ambito territoriale della CdS “Xx Xxxxxx”, xxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Tutto ciò premesso e considerato
Art. 1. Oggetto e obiettivi della collaborazione
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo e sono pienamente vincolanti tra le parti, i loro successori e/o aventi causa.
La collaborazione, oggetto del presente accordo, è finalizzata al supporto della realizzazione del progetto “Da Casa della Salute a Casa della Comunità” ai sensi delle “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità”.
Tale progetto si configura come un’area di lavoro e ricerca di interesse comune sia per l’Azienda che per il Dipartimento.
Gli obiettivi della collaborazione/ricerca sono i seguenti:
− Promuovere, monitorare e valutare la definizione di nuove forme di integrazione tra i professionisti che afferiscono alla CdC (MMG, MCA, PdF, medici specialisti, IFC, altri operatori), gli altri servizi territoriali della CdC e della ZD e i servizi ospedalieri.
− Partecipare al monitoraggio e alla valutazione dell’implementazione di strumenti di telemedicina e della promozione del suo impiego nel supporto alla domiciliarità e relativamente alla specialistica.
− Promuovere il contatto tra MMG e specialista per favorire una modalità di presa in carico congiunta anche attraverso l’utilizzo di supporti di digital health (teleconsulenza);
− Promuovere, monitorare e valutare la definizione della funzione di COT nell’organizzazione di lavoro della CdC.
− Analizzare i bisogni di salute della popolazione di riferimento della CdC da un punto di vista epidemiologico e attraverso il coinvolgimento delle realtà locali.
− Promuovere lo sviluppo di percorsi orientati al lavoro in equipes multiprofessionali per attuare nuove modalità organizzative di risposta ai bisogni di salute del singolo e della comunità
− Favorire la partecipazione della comunità alla CdC collaborando alla definizione e organizzazione di attività di promozione della salute in co-progettazione con realtà istituzionali, associative e del terzo settore.
− Monitorare e valutare un modello di accoglienza della CdC per promuovere accessibilità e riconoscibilità, presa in carico e orientamento della persona, prevedendo anche la ricomposizione dei punti di accesso e il raccordo con gli altri livelli della rete dei servizi (PUA professionalizzato, UVM, UVMD, ACOT, …).
Art. 2 Oneri a carico di Azienda USL Toscana Centro
L’Azienda USL Toscana Centro si impegna a mettere a disposizione locali ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività di ricerca nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività previste dal progetto, sotto la diretta responsabilità dell’Azienda. L’Azienda USL Toscana Centro finanzia, corrispondendo al Dipartimento la somma complessiva di Euro 315.000,00 per il perseguimento degli obiettivi di ricerca sopra elencati. Tali somme saranno utilizzabili per ogni necessità relativa alla realizzazione del progetto, fra cui il costo del personale strutturato impegnato sul progetto calcolato in ore/uomo, nonchè il costo del personale appositamente reclutato attraverso assegni di ricerca o borse di studio, con particolare riferimento alle seguenti figure professionali:
− n. 2 medici specialisti in Igiene e medicina preventiva
− 2 psicologi di cui uno esperto in relazioni familiari ed uno nella gestione di pazienti anziani
− n. 1 dietista
− n. 1 infermiere
− n. 1 assistente sanitario
Tali somme saranno trasferite dall’Azienda USL Toscana Centro al Dipartimento all’atto di sottoscrizione del presente accordo, dietro presentazione da parte del Dipartimento di un’apposita nota di debito.
Il Dipartimento potrà rendicontare sul progetto fino a un massimo di € 7.000,00 di spese generali.
Il Dipartimento si impegna a produrre, a cadenza semestrale, idonea rendicontazione all’Azienda USL Toscana Centro con la produzione di copia dei cedolini paga, versamenti contributivi e bonifici di pagamento per la parte riguardante i costi del personale; nonché copia delle fatture pagate e delle quietanze di pagamento dei beni acquistati.
Art. 3 Oneri a carico del Dipartimento
− Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione il supporto scientifico di elevata competenza della Scuola di Igiene e medicina preventiva all’attività di ricerca, oltre ad
attivare bandi per assegno di ricerca/borsa di studio da dedicare alle attività del progetto nonché a trasmettere, a cadenza semestrale, idonea rendicontazione all’Azienda USL Toscana Centro con la produzione di copia dei cedolini paga, versamenti contributivi e bonifici di pagamento.
− Il responsabile dell’attività di ricerca di cui al presente atto è per il Dipartimento il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, che potrà avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni in conformità a quanto disposto nel regolamento delle prestazioni d’opera dell’Università. Tra questi, faranno parte del gruppo di ricerca la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
− Nell’ambito del progetto di cui trattasi saranno periodicamente monitorati gli interventi attuati e analizzati i risultati. Tali valutazioni sugli interventi attuati nel progetto di sperimentazione ed i risultati verificati saranno utilizzati anche al fine di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.
Art. 4 Risultati
I risultati della collaborazione oggetto del presente atto potranno essere oggetto di pubblicazione da parte del Dipartimento solo su esplicita autorizzazione dell’Azienda e dovrà essere chiaramente menzionato che la ricerca è stata svolta in collaborazione con la Società della Salute di Firenze e la SOSD Coordinamento Sanitario dei Servizi Territoriali di Firenze dell’ASL Toscana Centro, così come in caso di pubblicazione da parte dell’Azienda dovrà essere chiaramente menzionata ed esplicitata la collaborazione con il Dipartimento.
Art. 5 Durata, eventuale rinnovo, modifica, risoluzione e recesso
Il presente accordo decorre dalla sottoscrizione (ultima firma digitale) fino al 31/12/2024, salvo eventuale proroga ai sensi di legge e/o rinnovo, agli stessi patti e condizioni, da stabilirsi a mezzo di comunicazione PEC tra le Parti.
Qualsiasi eventuale modifica dell’accordo sarà valida solo se specificamente approvata per iscritto dalle Parti, anche tramite scambio di corrispondenza PEC.
I soggetti firmatari possono recedere dall’accordo qualora rilevino inadempienze ad alcuna delle obbligazioni definite, o comportamenti contrari alla normativa/regolamentazione nazionale/regionale o che potrebbero cagionare danno all’immagine, attraverso comunicazione formale tramite PEC.
Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, che riguardano il professionista individuato con Assegno di ricerca/borsa di studio, l’Azienda USL Toscana Centro può chiederne, in qualsiasi momento, l’allontanamento motivato.
L’Accordo potrà essere risolto altresì nei casi previsti dalla legge e per motivi di interesse pubblico.
Art. 6 Riservatezza
I dati e le informazioni messi a disposizione dall’Azienda ed acquisiti nel corso della collaborazione, dovranno essere considerati strettamente riservati e quindi non ne è consentito l’uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto della ricerca.
Il Dipartimento si impegna a evitare che il programma di ricerca venga portato a conoscenza di terzi, coinvolgendo in questo impegno anche il proprio personale.
Art. 7 Disposizione sul trattamento dei dati personali
Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti e in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compresi il Regolamento UE 2016/769 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “GDPR” e il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ciascuna delle parti, in relazione al trattamento dei dati si impegna a:
− Adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l’elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati degli interessati;
− Non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
− Non trasferire i dati degli interessati al di fuori dello Spazio economico europeo, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.
Ai fini della presente convenzione l’Azienda USL Toscana Centro designa il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze quale Responsabile del trattamento in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.
Xxxxxx, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento sono disciplinati dell’atto redatto e sottoscritto, prima dell’inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 allegato alla presente, Allegato B costituendone parte integrante e sostanziale.
Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto della presente convenzione risponde ai principi di liceità e si impegnano, inoltre, a far si che l’accesso ai dati personali sia consentito solo a soggetti appositamente nominati nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione della presente convenzione. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell’ambito della presente convenzione.
Art. 8 Tutela della privacy delle parti contraenti
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, le parti contraenti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati dei contraenti saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all’interno dell’Azienda e del Dipartimento, sia all’esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la
gestione del rapporto instaurato dal presente atto. È diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti contraenti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.
Art. 9 Prevenzione della corruzione e trasparenza
Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L.n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), e nello specifico al rispetto dei rispettivi Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità e del Codice etico e di comportamento aziendali, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sui siti istituzionali, sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 10 Responsabilità
L’Azienda è sollevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale del Dipartimento impiegato nell’attività di ricerca in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole della stessa Azienda.
Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne l’Azienda da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Dipartimento nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti la ricerca oggetto del presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento. L’Azienda esonera comunque e tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare all’Azienda nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti la ricerca oggetto del presente atto, da parte del personale dipendente dell’Azienda. Il personale del Dipartimento che partecipa alle attività oggetto del presente contratto è provvisto di copertura assicurativa contro gli infortuni da parte di INAIL.
L’Azienda provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell’ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nelle strutture del Dipartimento.
Art. 11 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Le parti si impegnano affinché i professionisti partecipanti al progetto vengano formati sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Con la firma del presente accordo, il Dipartimento dichiara che i propri professionisti sono in possesso della attestazione di frequenza al corso relativo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativo al D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. I partecipanti al
progetto si impegnano al rispetto dei regolamenti e delle procedure aziendali previste da Azienda USL Toscana Centro, delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 230/1995), sorveglianza sanitaria e delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del COVID-19, laddove vigenti.
Art. 12 Responsabili dell’accordo
Le parti individuano quali propri responsabili dell’accordo:
a. Per l’Azienda USL Toscana Centro:
a. Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990: Direttore della S.O.S.D. Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
b. Il Responsabile gestionale: il Coordinatore Servizi Territoriali della Zona Distretto Firenze: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
b. Per il Dipartimento: il Responsabile del Progetto xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Art. 13 Clausole finali
La sottoscrizione del presente accordo rappresenta la prova dell’avvenuta ricezione e presa visione dei documenti a esso allegati e che ne formano parte integrante e sostanziale, in particolare l’Allegato B Atto di nomina.
Art. 14 Spese
L’accordo è soggetto:
- A registrazione solo in caso d’uso, per il disposto dell’art. 5 co.2 DPR 131/1986;
- A imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 Allegato A Tariffa, parte 1 al DPR 642/1972, con oneri a carico dell’Azienda USL Toscana Centro che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.
Art. 15 Sottoscrizioni
In base all’articolo 15, c. 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
Art. 16 Clausola compromissoria
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per tutto quanto non previsto le Parti fanno riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per la Azienda USL Toscana Centro Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Marchese Per il Dipartimento di Scienze della Salute Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx