Cessioni di credito. Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Cessioni di credito. 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs.50/2016, sono consentite le cessioni di credito che devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all’Amministrazione contraente. Alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Cessioni di credito. Ai sensi dell9art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice e ss.mm.ii. ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Cessioni di credito. 1. I crediti ed i debiti derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto del contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del direttore di esecuzione del contratto di cui all’art. 5.
Cessioni di credito. Sono consentite, nel corso dei lavori, le cessioni di credito da parte delle imprese appaltatrici a favore di banche o soggetti intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere comunicate al comune, in occasione della presentazione del primo SAL utile, al fine di consentire allo stesso l’inserimento del creditore nel provvedimento di liquidazione del SAL. La cessione non può riguardare una quota del SAL.
Cessioni di credito. Per quanto riguarda le cessioni di credito, tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
Cessioni di credito. L’Amministrazione autorizzerà cessioni del credito nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. In ogni caso l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Cessioni di credito. Per quanto riguarda le modalità di gestione delle cessioni di credito si rimanda a quanto disposto dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" il quale, all'articolo 7 comma 3, prevede che la certificazione dei crediti venga effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica predisposta con Decreto del M.E.F 25/06/2012.
Cessioni di credito. L’Amministrazione si atterrà al rispetto di quanto stabilito delle condizioni di cui all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Cessioni di credito. Qualsiasi cessione di credito afferente al corrispettivo di cui all’Ordine emesso è vietata.