Assicurazione Rami Elementari
Assicurazione Rami Elementari
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 00000 Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
Polizza Multirischi Casa e Famiglia 06.20
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “Multirischi Casa e Famiglia” assicura, su base opzionale, la casa e il suo contenuto, il patrimonio familiare, la salute dei componenti del nucleo e gli animali domestici. Ciascuna tipologia di rischio è assicurabile con una copertura specifica in base alla libera scelta e alle s pecifiche esigenze assicurative.
Che cosa è assicurato?
Sezione Incendio: Si protegge l’abitazione e quanto in essa contenuto anche se in affitto da una serie di eventi come incendio, esplosione, vento, grandine ed altro.
Sezione Furto e Rapina: Si protegge contro il furto e la rapina di quanto contenuto nell’abitazione assicurata.
Sezione Responsabilità Civile: Si protegge dai danni involontariamente cagionati a terzi
nell’ambito del tempo libero e della vita familiare domestica.
Sezione Infortuni: Si tutelano dagli infortuni subiti dai componenti il nucleo famigliare nello svolgimento delle attività professionali (solo il Contraente) e non professionali.
Sezione Malattia: Si garantisce il pagamento di un’indennità giornaliera a seguito di un ricovero per intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio.
Sezione Tutela Legale: Si coprono tutte le spese legali che l’assicurato deve affrontare per la difesa dei suoi diritti sia in via stragiudiziale che giudiziale per controversie inerenti le attività della vita privata.
Sezione Assistenza: Si garantisce la prestazione di assistenza per riparazioni inerenti l’abitazione assicurata o le prestazioni dell’Assicurato e il suo nucleo familiare residenti nell’abitazione.
Sezione Pet: Si tutela la salute degli animali domestici (solo cani e gatti) e la responsabilità civile derivante dal loro possesso.
L’Impresa di Assicurazione risarcisce i danni o indennizza il Contraente fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale/capitale assicurato) con riferimento a ciascuna garanzia.
Che cosa non è assicurato?
Sezione Incendio: Le garanzie non sono valide se i fabbricati non sono costruiti con materiale conforme alle normative vigenti e se non sono adibiti ad abitazione per almeno 2/3 della superfice. Sono esclusi uffici e studi professionali.
Sezione Furto e Rapina: Non si copre il furto di beni posti all’aperto. Inoltre, non sono assicurabili fabbricati costruiti con materiale diverso da quello comunemente utilizzato in edilizia.
Sezione Responsabilità Civile: Non si coprono i danni al coniuge, ai figli o a qualsiasi altro parente od affine dell’assicurato. Non si considerano terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione.
Sezione Infortuni: Non sono garantite per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza,
A.I.D.S. o sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. Sono inoltre esclusi il suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo dell’Assicurato.
Sezione Malattia: Non sono comprese le conseguenze dirette di infortuni. Non sono assicurabili, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere.
Sezione Tutela Legale: Sono escluse le spese riguardanti multe o ammende e gli oneri fiscali, fatta eccezione per il contributo unificato e per l’IVA.
Sezione Assistenza: La prestazione non opera se l’Assicurato non prende contatti con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
Sezione Pet: L’assicurazione non opera per animali diversi da cani e gatti, sprovvisti di microchip e di età inferiore a tre mesi e superiore a dieci anni compiuti.
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste esclusioni e le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici. Relativamente alla Sezione Assistenza tutte le prestazioni di assistenza non possono essere fornite più di tre volte per periodo di copertura assicurativa.
Dove vale la copertura?
Sezione Incendio: la copertura opera all’indirizzo indicato in polizza.
Sezione Furto e Rapina: la copertura opera per le cose assicurate che si trovino nell’abitazione indicata in polizza o, in caso di garanzia Scippo, ovunque avvenga tale evento dannoso.
Sezione Responsabilità Civile: la copertura è operante in tutto il mondo.
Sezione Infortuni: le garanzie sono valide in tutto il mondo.
Sezione Malattia: le garanzie sono valide in tutto il mondo.
Sezione Tutela Legale: nel caso di danni extracontrattuali o di procedimento penale, la copertura opera per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa; nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale, la copertura opera nei Paesi della Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.
Sezione Assistenza: la copertura opera in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Paesi dell’Unione Europea. La copertura non opera negli stati che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Sezione Pet: le prestazioni di assistenza operano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. Le prestazioni veterinarie operano in tutto il mondo, ad eccezione di quei paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto. La garanzia di responsabilità civile da possesso degli animali opera in tutto il mondo.
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo. Inoltre, hai l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione in cui vengono rispettati i requisiti minimi per la sottoscrizione del contratto. |
Quando e come devo pagare? La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Puoi pagare il premio mediante: - assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica; - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore; - addebito automatico sul c/c bancario, se aderisci al sistema di pagamento SEPA Direct Debit; - addebito continuativo su Carta di credito. Xxxx provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. La validità dell’assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza. Relativamente alla Sezione Malattia sono previsti casi con termini di aspettativa (detti anche “carenze”) per cui la copertura assicurativa inizia: - dal 30° giorno successivo, per le malattie; - dal 300° giorno successivo per il parto e per le patologie varicose manifestatesi dopo la stipulazione della polizza. Per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - con il termine di aspettativa di 90 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto della polizza. Relativamente alla Sezione Tutela Legale sono presenti periodi di carenza contrattuale, ossia dei periodi durante i quali la copertura non opera: la garanzia opera per i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale. |
Come posso disdire la polizza? Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata – o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire al l’Impresa o all’agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 “Codice del Consumo”) rispetto alla scadenza anniversaria In caso di p olizza poliennale, ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di durata, sempre mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire all’Impresa o all’agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. |
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni Polizza R.E. “Multirischi Casa e Famiglia 06/20”
Il presente documento è stato redatto in data 15/06/2020 ed è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. x0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a
€ 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.
Sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Investor Relations al seguente link (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XxxxXxxx.xxxx?xxXxxxx00&xxXxxx000&xxXxxx000) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
SEZIONE INCENDIO | È possibile scegliere fra due forme di copertura: • la copertura “Classic” con la quale, oltre alle garanzie di base, è possibile attivare a scelta alcune garanzie, • la copertura “Elite” con la quale sono coperti i danni all’immobile assicurato tranne quanto specificatamente escluso. Le coperture assicurative della “forma Classic” proteggono dai danni arrecati all’abitazione assicurata ed al suo contenuto da: • incendio; • fulmine; • scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi; • implosione; • caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; • onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; • urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell’Assicurato; • furto di fissi ed infissi e guasti cagionati agli stessi dai ladri; • rovina di ascensori o montacarichi; • fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione), dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini. Se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, l’Impresa assicura anche: • i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, a seguito di sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anomala produzione o distribuzione di |
energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, e colaggio o fuoriuscita di liquidi; • i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; • le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro. Nella Garanzia Base della “Forma Classic” sono comprese anche le seguenti estensioni: • oggetti pregiati e preziosi; • denaro; • abitazioni con apparecchi a focolare chiuso. Nella Garanzia Base della “Forma Elite” sono comprese anche: • danni a lastre; • indennità aggiuntiva; • spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento; • spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; • spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas. Nell’ambito della “Garanzia Base” di entrambe le forme è compresa la garanzia Ricorso Terzi e Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni. Se l’Assicurato o un familiare con lo stesso convivente risulta intestatario di una polizza “Formula strada in camper” in corso di validità (per le sezioni Danni – Furto Incendio), la Garanzia Base si estende agli oggetti portati sui camper. | |
SEZIONE FURTO E RAPINA | L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti al contenuto posto nei locali dell’abitazione indicata in polizza, di proprietà del Contraente e dei familiari con lui conviventi causati da: • furto delle cose assicurate, anche se commesso od agevolato dal personale domestico; • rapina delle cose assicurate quando la stessa è avvenuta all’interno dei locali dell’abitazione e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; • atti dolosi commessi dall’autore del furto o della rapina (consumati o tentati); • furto di effetti personali in deposito presso terzi di mobili, vestiario e effetti personali temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi; • indennità aggiuntiva a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate relative al mancato godimento del fabbricato dichiarato totalmente inagibile da ente competente; • Xxxxxxx portati sui camper: se l’Assicurato o un familiare con lo stesso convivente risulti intestatario di una polizza “Formula strada in camper” in corso di validità per le sezioni Danni – Furto Incendio l’assicurazione è operante anche quando capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, e denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero sono portati in camper dall’assicurato e dai suoi familiari conviventi. |
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | La copertura tiene indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. L’assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da: • figli minori; • minori e persone “alla pari” temporaneamente ospiti degli Assicurati; • baby sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d’opera occasionali; • incapaci di intendere e volere in tutela agli Assicurati. L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni dell’utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. L’assicurazione comprende altresì la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di Legge. A titolo esaustivo ma non esclusivo sono compresi i fatti: • Responsabilità Civile della vita “domestica”; • Responsabilità Civile per “Infortuni Domestici; • Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport; • Responsabilità Civile per la guida di figli minori. |
SEZIONE INFORTUNI | Le coperture assicurative previste dalla Sezione Infortuni garantiscono l’assicurato in caso di infortunio, intendendosi per tale l’evento fortuito, violento ed esterno, che ha prodotto lesioni fisiche oggettivamente constatabili. È possibile tutelarsi contro gli infortuni da cui derivino il decesso e l’invalidità permanente ed è prevista una indennità aggiuntiva invalidità permanenti superiori al 65%. La polizza può essere stipulata nelle seguenti forme: • Forma A – Famiglia: l’assicurazione copre gli infortuni subiti in dipendenza delle evenienze dalla vita privata. Per il solo contraente la copertura è estesa anche agli infortuni subiti nello svolgimento delle proprie attività professionali. |
• Forma B – Tempo libero: l’assicurazione copre gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività della vita privata. • Forma C – Circolazione: l’assicurazione copre gli infortuni che il Contraente ed i componenti il nucleo familiare subiscano in qualità di: - conducenti di ciclomotori; - trasportati o conducenti di autovetture, motocicli, autocaravans, autocarri di peso complessivo non superiore a 35 x.xx, natanti da diporto, velocipedi; - trasportati su mezzi di trasporto pubblici, terrestri o marittimi, e su autobus in servizio privato; - pedoni, a seguito di investimento ad opera di veicoli; - passeggeri su aerei ed elicotteri. | |
SEZIONE MALATTIA | L’impresa garantisce a ciascun assicurato, nominativamente indicato in polizza, il pagamento di una indennità giornaliera a seguito di ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico reso necessario da malattia o da infortunio. L’indennità giornaliera decorre dal giorno del ricovero fino a quello dell’avvenuta dimissione e fino ad un massimo di 365 giorni per anno assicurativo. L’assicurazione è operante anche per gli interventi chirurgici effettuati in regime di day hospital od in ambulatorio. Gli interventi chirurgici risultano raggruppati in sette classi che prevedono indennità giornaliere diverse commisurate alla complessità dell’intervento. La garanzia è estesa alle cure prestate al neonato nei primi 90 giorni di vita. |
SEZIONE TUTELA LEGALE | L’assicurazione copre le spese dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato/Contraente e del suo nucleo familiare. Rientrano in garanzia le seguenti spese: • per l’intervento di un legale; • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; • conseguenti ad una transazione autorizzata dall’Impresa, comprese le spese della controparte autorizzate dall’Impresa; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’assicurato, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari; • Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa assicura: - le spese per l’assistenza di un interprete; - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; - l’anticipo della cauzione disposta dall’Autorità competente. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della sua vita privata e può essere prestata in due formulazioni: • Classic: l’Assicurato è tutelato qualora: - subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; - sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l’Assicurato nella veste di ciclomotorista, ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. • Elite: oltre a quanto compreso nella copertura Classic, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della sua vita privata qualora: • debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale comprese le controversie relative: - alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti l’abitazione principale e quelle secondarie o stagionali dell’Assicurato, purché da lui direttamente utilizzate; |
- ad inadempienze contrattuali, proprie e/o di controparte, connesse all’utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce; • a controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. | |
SEZIONE ASSISTENZA | Le prestazioni permettono di ottenere diversi servizi di assistenza per la casa quali, ad esempio, la copertura per le spese sostenute in occasione di: • invio di un elettricista per interventi di emergenza; • invio di un fabbro per interventi di emergenza; • invio di un idraulico per interventi di emergenza; • intervento di emergenza per danni da acqua; • spese d’albergo qualora l’abitazione sia inagibile in conseguenza di uno o più sinistri descritti sopra; • xxxxxxx anticipato da viaggio nei casi indicati sopra o per eventi previsti nelle Sezioni Incendio e Furto; • invio di sorvegliante in seguito a evento previsto nelle Sezioni Incendio e Furto; • reperimento e invio degli effetti personali in sostituzione di quelli distrutti in seguito ad evento previsto nella Sezione Incendio e Furto; • pensione per gli animali domestici qualora l’abitazione sia inagibile per sinistri relativi ad eventi descritti sopra o per eventi previsti dalla Sezione Incendio e Furto; • veicolo per trasferimento di mobili in caso di eventi previsti alla Sezione Incendio e furto o di danni causati dall’acqua; • trasloco in caso di eventi previsti alla Sezione Incendio e furto o di danni causati dall’acqua; • ripristino abitazione in caso di eventi previsti alla Sezione Incendio e furto o di danni causati dall’acqua. |
SEZIONE PET | L’Assicurato ha la possibilità di usufruire di prestazioni di assistenza di prestazioni veterinarie e di tutelarsi per i danni causati dai propri cani e gatti assicurati. Assistenza: • Second opinion veterinaria - Se l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale, desidera richiedere un ulteriore approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la struttura organizzativa prenoterà una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista appartenente ad una clinica veterinaria all’interno della regione di residenza dell’assicurato stesso. L’Impresa terrà a proprio carico il costo della visita. La prestazione presuppone una prima diagnosi clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria. Il servizio ha finalità esclusivamente informativa e di consulenza diagnostico-terapeutica. • Invio pet sitter - Se l’Assicurato, a seguito di malattia o di infortunio che ha comportato un suo ricovero, si trova nell’impossibilità di accudire il proprio animale nei 15 giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura, la struttura organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà alla residenza dell’assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi. L’Assicurato dovrà comunicare alla struttura organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima dell’attivazione e inviare alla struttura organizzativa il certificato di dimissioni dall’istituto di cura. Se l’organizzazione del servizio da parte della struttura organizzativa non è possibile, l’Impresa rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute dall’assicurato. • Trasporto dell’animale - Se l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale verificatosi durante un viaggio che ha comportato un’ospedalizzazione di almeno una notte in struttura veterinaria, ha necessità, una volta rientrato alla propria residenza, di recuperare l’animale, la struttura organizzativa predisporrà il trasporto dell’animale. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. • Spese d’albergo - Se l’animale, a seguito di malattia o infortunio verificatosi durante un viaggio, è ospedalizzato in struttura veterinaria e i veterinari sconsigliano un trasporto o trasferimento, la struttura organizzativa individuerà e prenoterà un albergo per l’assicurato nei pressi della struttura veterinaria. L’Impresa terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione. • Anticipo spese veterinarie - Se l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale verificatosi durante un viaggio, deve sostenere delle spese veterinarie impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la struttura organizzativa provvederà ad anticiparne l’importo. • Custodia dell’animale presso un parente o una pensione - Se l’Assicurato, a seguito di malattia o di infortunio, si trova ricoverato in istituto di cura o se egli, nei 30 giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura, è impossibilitato ad accudire il proprio animale, la struttura organizzativa organizzerà il trasporto dell’animale presso un parente che possa custodire e prendersi cura dell’animale stesso. L’Impresa terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo in cui si trova l’animale e la destinazione prescelta. Alternativamente, se l’assicurato non ha possibilità di individuare un parente disponibile, la struttura organizzativa suggerirà il nome di una pensione per animali ed eseguirà la prenotazione presso tale struttura, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo di custodia. • Consegna di generi alimentari per l’animale - Se l’Assicurato, a seguito di malattia o di infortunio, si trova ricoverato in istituto di cura, o se nei 30 giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura l’assicurato risulta temporaneamente inabile, la struttura organizzativa effettuerà, in base a una lista fornita dall’assicurato stesso, il ritiro e la consegna della fornitura di generi alimentari per l’animale presso la residenza o il luogo in cui risiede l’animale in quel momento. L’Impresa terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo di reperimento del cibo e il luogo in cui si trova l’animale. |
• Consulenza veterinaria - Se l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato. • Consulenza nutrizionista - Se l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale, necessita di una consulenza di tipo nutrizionale per l’animale stesso, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che fornirà telefonicamente consigli e suggerimenti sull’utilizzo di prodotti alimentari o integratori specifici. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’assicurato. • Consulenza legale - Se l’Assicurato necessita di una consulenza legale a seguito di eventi che hanno coinvolto l’animale per i quali può richiedere risarcimento per un danno subito, oppure se è stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio animale, l’assicurato stesso potrà contattare la struttura organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto. • Help care animali domestici - Se l’Assicurato ha necessità di ricevere informazioni in merito a: - veterinari reperibili; - farmacie con prodotti specifici per l’animale; - pensioni per l’animale in città e provincia; - centri di protezione degli animali, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che fornirà indicazioni utili sull’ubicazione di tali centri. • Consulenza veterinaria in viaggio - Se l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale verificatosi durante un viaggio, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’assicurato. • Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia - Se l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale verificatosi durante un viaggio, necessita di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino. • Help line animali domestici - Se l’Assicurato ha necessità di ricevere informazioni in merito a: - negozi di articoli e/o alimenti per animali; - scuole addestramento cani; - toelettatura cani; - allevamenti per cani e gatti in città e provincia; - informazioni su mostre e raduni di cani e gatti; - concorsi, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa, che fornirà indicazioni utili sull’ubicazione di tali centri ed eventi • Informazioni per viaggiare con animali - Se l’Assicurato ha necessità di ricevere informazioni in merito a: - possibilità di viaggiare in compagnia dell’animale; - malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell’animale; - obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l’espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia; - informazioni su spiagge e stabilimenti balneari a loro accessibili; - informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia; - informazioni su documenti necessari per viaggi all’estero, potrà mettersi in contatto con la struttura organizzativa che fornirà indicazioni utili per viaggiare con l’animale. Le suindicate prestazioni sono fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. Spese Veterinarie Questa garanzia è vendibile solo in abbinamento alla garanzia “Assistenza” e sono previste le seguenti prestazioni veterinarie: • Spese veterinarie precedenti al ricovero - Se l’animale, a causa di malattia, parto cesareo o Infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, l’Impresa sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi e accertamenti eseguiti nei 30 giorni precedenti all’intervento chirurgico, al ricovero o al day hospital. • Spese veterinarie durante il ricovero - Se l’animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, l’Impresa sosterrà le spese veterinarie per: - onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi); - rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero o al day hospital. • Spese veterinarie successive al ricovero - Se l’animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, l’Impresa sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, purché eseguiti nei 30 giorni successivi all’intervento chirurgico, al ricovero o al day hospital. |
• Spese per distacco compassionevole - Se l’assicurato, a causa di malattia o infortunio dell’animale il cui stato di salute sia considerato irrimediabile dal veterinario, deve procedere con l’abbattimento terapeutico/eutanasia dell’animale stesso, l’Impresa sosterrà le spese funerarie e i costi delle necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione. • Spese veterinarie in viaggio - Se l’animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio verificatosi durante un viaggio, deve sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi d’urgenza necessari e non procrastinabili, effettuati da un medico veterinario sul posto, l’Impresa sosterrà le relative spese. • Spese veterinarie post ritrovamento dell’animale - Se l’assicurato smarrisce l’animale e, al suo ritrovamento, deve: - effettuare una visita veterinaria di controllo; - effettuare una toilettatura; - sostenere le spese relative alla permanenza presso il canile che lo ha ritrovato. l’Impresa sosterrà le relative spese. Responsabilità Civile: Questa garanzia è vendibile solo in abbinamento alla garanzia “Assistenza”: L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per la Responsabilità Civile derivante dai danni involontariamente causati a terzi dall’animale, che abbiano come conseguenza: - morte o lesioni personali; - morte o lesioni di altro animale; - danneggiamenti a cose. La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile delle persone che hanno in consegna l’animale, a condizione che le stesse non svolgano tale attività a titolo professionale. | |
AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza). | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO | |
SCONTO POLIENNALITÀ | Il premio del presente contratto tiene conto della riduzione per poliennalità. |
SEZIONE FURTO E RAPINA | Sconto per esistenza impianto di allarme La scontistica sul premio della sezione Furto e Rapina è operante alle seguenti condizioni: - che i locali contenenti i “beni assicurati” siano protetti da impianto di allarme antifurto installato da Impresa abilitata a norma delle leggi vigenti; - che il suddetto impianto di allarme sia attivato ininterrottamente per tutti i periodi di tempo in cui non vi è presenza di persone nell’abitazione. |
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | Responsabilità Civile – Esclusione della garanzia proprietà del fabbricato esclude dalla garanzia base i danni di “Responsabilità Civile” per la proprietà dell’unità immobiliare indicata nell’ubicazione del rischio. La scelta della presente garanzia comporta uno sconto del 30% rispetto al premio della garanzia base. Responsabilità Civile – Limitazione della garanzia alla proprietà del fabbricato limita la garanzia base ai danni di “Responsabilità Civile” verificatosi in qualità di proprietario delle unità immobiliari indicate all’ubicazione del rischio. La scelta della presente garanzia comporta uno sconto del 30% rispetto al premio della garanzia base. |
PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ACCORDO | Non prevista. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
SEZIONE INCENDIO | Estensioni Garanzia Base Classic • Acqua condotta - l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato di cui all’ubicazione del rischio indicata in polizza. • Danni elettrici - l’Impresa si obbliga ad indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti, non dovuti ad usura o manomissione o a difetti di manutenzione, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasimotivo occasionati. La garanzia si intende operante per gli enti compresi nelle definizioni delle partite Fabbricato e Contenuto indicate in polizza. • Eventi Atmosferici - l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quando gli stessi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti assicurati e non. La garanzia è estesa anche ai danni da bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato ed al contenuto nonché ai danni causati da sovraccarico di neve. |
• Eventi sociali e politici – l’Impresa indennizza: - danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; - danni materiali e diretti causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; - danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati; - intasamento grondaie e pluviali. L’Impresa indennizza i danni arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nei fabbricati per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale, a meno che il sinistro non derivi da mancata o carente manutenzione. • Lastre - l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti consistenti nella rottura delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o verificatisi in occasione di furto, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore della presente polizza esse siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è estesa alle rotture avvenute in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché alle rotture causate da persone che prendano parte a tali avvenimenti o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. • Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna - l’Impresa risponde dei danni prodotti da spargimento d’acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso. • Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta - In caso di danno indennizzabile qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano: - per quelle installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate; - per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata. • Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas - l’Impresa in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Estensioni di Garanzie Classic e Elite fino alla concorrenza di un ulteriore massimale convenuto. • Rischio Locativo - l’Impresa assicura, fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, il risarcimento delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità per danni diretti e materiali cagionati da incendio, implosione, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione. • Spese di pernottamento a seguito di un evento sismico (valida solo per fabbricati assicurati a primo rischio assoluto) l’impresa, qualora l’abitazione assicurata sia inagibile in conseguenza di un evento sismico, provvede a rimborsare le spese le spese di pernottamento in albergo fino a un massimo per Sinistro e anno. | |
SEZIONE FURTO E RAPINA | Xxxxxx, furto e rapina degli effetti personali trasportati garantisce gli effetti personali trasportati, ivi compresi gli indumenti, incluse pellicce, gli oggetti pregiati, preziosi e denaro per uso personale contro: la rapina, lo scippo ed il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore, commessi sulle persone dell’Assicurato e dei familiari con lui conviventi mentre si trovano all’esterno dell’abitazione. Oggetti pregiati e preziosi, ovunque riposti la copertura viene estesa ad oggetti pregiati e preziosi ovunque riposti. Oggetti pregiati e preziosi, in mezzi di custodia la copertura viene estesa ad oggetti pregiati e preziosi in mezzi di custodia ed è operante a condizione che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia. Valori ovunque riposti la copertura viene estesa ai valori ovunque riposti; Valori in mezzi di custodia la copertura viene estesa ai valori in mezzi di custodia ed è operante a condizione che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia. Modulo “A” la garanzia opera anche per: • duplicazione documenti personali; • sostituzione delle serrature; • spese mediche in conseguenza di lesioni subite dall’Assicurato e suoi familiari in occasione di Xxxxx e Xxxxxx. Modulo “B” la garanzia opera anche per: • furto o smarrimento di effetti personali che erano contenuti nel bagaglio aereo; • furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni dei capi di vestiario, degli oggetti personali, dei preziosi ed il denaro portati con sé dall’assicurato e/o dai suoi familiari conviventi; • uso fraudolento delle carte di credito. |
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | Attività venatoria: copre la Responsabilità Civile per danni involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività venatoria svolta nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalle preposte Autorità. La garanzia, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all’obbligo previsto dalla legge 27/12/1977, n. 968 e successive modifiche. Proprietà di altri fabbricati: l’Impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari delle unità immobiliari indicate all’ubicazione del rischio della presente “Condizione Particolare”. L’assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso. Se l’abitazione fa parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune. La garanzia opera anche per l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione. |
SEZIONE INFORTUNI | Diaria da ricovero a seguito di infortunio – gessatura Tutela dei Minori: se uno stesso evento provoca la morte contemporanea, di entrambi i coniugi assicurati, l’impresa raddoppierà l’indennizzo spettante ai figli che al momento dell’evento risultassero minorenni. Tabella INAIL l’accertamento del grado di invalidità permanente parziale in base ai valori indicati nella tabella INAIL e non in quella prevista per la garanzia base. Xxxxxxxx delle spese di cura conseguenti ad infortunio: rimborsa le prestazioni sanitarie relative sia al ricovero o all’intervento chirurgico senza ricovero (come ad esempio onorari del chirurgo, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, apparecchi terapeutici applicati durante l’intervento, rette di degenza, assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici durante il ricovero o l’intervento chirurgico) che quelle successive al ricovero (come ad esempio visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali effettuati nei 90 giorni successivi all’infortunio, al ricovero). |
SEZIONE MALATTIA | Indennità in caso di ricovero non comportante intervento chirurgico: la diaria viene estesa anche alle situazioni che non comportano alcun intervento chirurgico. |
SEZIONE ASSISTENZA | Con l’opzione CASA e FAMIGLIA è possibile garantire anche le seguenti prestazioni: • consulenza psicologica; • trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni dall’Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato alla proprio residenza; • invio di un medico qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio o malattia, trovandosi in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20,00 alle ore 8,00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi, e non riesca a reperirlo; • invio di un infermiere nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di Infortunio o malattia; • consegna medicinali urgenti qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio o malattia, abbia bisogno, come da prescrizione medica scritta, di medicine e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante; • assistenza domiciliare post ricovero su richiesta scritta da parte del medico curante dell’Assicurato, organizza e gestisce la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di personale medico e paramedico convenzionato; • prestazioni professionali post ricovero; • servizi sanitari post ricovero; • servizi non sanitari post ricovero quali pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, incombenze amministrative, disbrigo di faccende domestiche, sorveglianza minori. Con l’opzione ASSISTENZA BICICLETTA: è possibile garantire le prestazioni relative all’utilizzo della bicicletta rivolte sia alla bicicletta che alla persona: • soccorso a seguito di sinistro; • rientro/proseguimento del viaggio a seguito di attivazione della Prestazione “Soccorso” che precede, qualora l’Assicurato In Viaggio debba lasciare la Bicicletta in riparazione presso un centro specializzato e la riparazione non possa essere eseguita in giornata, o nel caso abbia provveduto alla spedizione della Bicicletta al proprio domicilio; • consulenza medico telefonica a seguito di sinistro; • invio di un medico generico a domicilio o di un’autoambulanza qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio, trovandosi in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20,00 alle ore 8,00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi, e non riesca a reperirlo; • assistenza infermieristica presso l’Istituto di cura a seguito di sinistro; • trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso a seguito di sinistro; • trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato a seguito di sinistro; • traduzione della cartella clinica; • rientro dal centro ospedaliero attrezzato; |
• invio di medicinali urgenti se, a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, l’Assicurato necessita urgentemente, secondo parere del medico curante, di specialità medicinali che sono commercializzate in Italia ma irreperibili sul posto; • viaggio di un familiare e spese di soggiorno se, a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, l’Assicurato necessita di un ricovero in un Istituto di cura per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni; • invio di un infermiere a domicilio; • invio di un fisioterapista; • fornitura di attrezzature medico chirurgiche; • informazioni sanitarie; • baby sitter per minori se l’Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, viene ricoverato in Istituto di cura per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, oppure, a seguito di un ricovero in Istituto di cura è temporaneamente invalido, e pertanto impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 (quindici) anni; • collaboratrice familiare se l’Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, è stato ricoverato in Istituto di cura per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni ed è temporaneamente invalido, pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche. |
Che cosa NON è assicurato? | |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE INCENDIO | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE FURTO E RAPINA | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
XXXXXX ESCLUSI SEZIONE INFORTUNI | Il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile pari a 80 anni. |
XXXXXX ESCLUSI SEZIONE MALATTIA | Il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile pari a 75 anni. |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTELA LEGALE | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE ASSISTENZA | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE PET | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Sono previste le seguenti Esclusioni | Incendio Nella Forma Classic sono esclusi i danni: • causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; • causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina; • causati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico, occlusione di condutture, intasamento di gronde e pluviali; • causati da acqua condotta, spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta e da gas; • causati da slavine e valanghe; • causati da stillicidio o umidità; • causati da cedimenti o franamenti del terreno, a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d’aria; • a cose mobili all’aperto. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio e da “eventi sociali e politici”; • ad alberi, fiori e coltivazioni in genere; |
• determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; • determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate; • indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati; • da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico; • conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza; • determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; • conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; • determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, trombe d’aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine; • agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; • causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; • da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia; • subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto; • furto di fissi ed infissi costituenti accesso a cantine, soffitte, box e dipendenze in genere e i guasti cagionati agli stessi dai ladri; • fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; • a lastre. Per la garanzia opzionale “Acqua condotta”, l’Impresa non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione e le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Per la garanzia opzionale “Lastre”, sono esclusi i danni: • derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi, lavori sulla strada o ai relativi supporti, sostegni cornici, rimozione delle LASTRE o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; • alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili. Per la garanzia opzionale “Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna”, ad integrazione sono esclusi i danni conseguenti: • ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato qualora non richiamata la garanzia opzionale “Intasamento grondaie e pluviali”; • ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica. Per la garanzia opzionale “Danni elettrici” sono esclusi i danni a software; da rotture derivanti da vizi di costruzione o difetto di installazione; nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore. Per la garanzia opzionale “Eventi sociopolitici”, l’Impresa non indennizza le distruzioni, i guasti od i danneggiamenti se l’occupazione si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Per la garanzia opzionale “Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta”, sono escluse se relative a impianti di irrigazione. Per la garanzia opzionale “Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas”, sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato. Nella Forma Elite sono esclusi i danni: • da guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute, urti, sovraccarico ed escursione termica. Da guasti meccanici e/o da anormale od improprio funzionamento. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio, fulmine, eventi atmosferici, sovraccarico di neve, fuoriuscita di acqua, urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell’Assicurato, caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; |
• di furto, tentato furto, furto con destrezza, rapina, estorsione, scippo, ad eccezione del furto di fissi ed infissi e dei guasti cagionati agli stessi dai ladri; • da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni o smarrimenti; • conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato o del Contraente. Sono tuttavia compresi i danni provocati allo scopo d’impedire o di arrestare l’evento dannoso; • causati direttamente da animali; • causati dal naturale deperimento, usura, deterioramento, logoramento, corrosione, ossidazione o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; • da assestamenti, fessurazioni, distacco d’intonaci, di finiture, di cornicioni, di grondaie. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio, eventi atmosferici e sociopolitici; • causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione; • determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione; • determinati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate; • causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • conseguenti a mancata od anomala produzione e distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza; • determinati da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, da cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale; • da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico, ad eccezione delle sole pareti interne dei fabbricati assicurati; • a software; • a coperture pressostatiche, tendo e tensostrutture, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, serre e loro contenuto,gazebo e cose mobili all’esterno dei locali assicurati. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio ed eventi sociali e politici; • a strade e sentieri, ad alberi, fiori, coltivazioni in genere; • indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati; • a veicoli a motore, natanti e loro parti; • da rotture derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelle verificatesi in occasione di traslochi; • per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore delle cose assicurate; • dovuti a difetti noti al Contraente e/o Assicurato all’atto di stipulazione della polizza; • causati o subiti da impianti di irrigazione eccezion fatta per quanto riguarda i danni da fenomeno elettrico (solo per impianti di irrigazione collegati a corrente elettrica); • a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali; • a denaro, carte valori e titoli di credito, per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il contenuto; • ad opere d’arte fisse di valore singolo superiore a Euro 10.000; • da rotture e danneggiamenti, conseguenti ad eventi garantiti dalla presente Forma di Garanzia, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, in eccedenza a Euro 5.000; • da infiltrazioni di acqua dovute a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all’infiltrazione di acqua dal terreno; • da acqua piovana ed allagamenti, in eccedenza a Euro 2.500 per sinistro; • causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; • subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto; • relativi a spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto nell’apposito paragrafo; • relativi a spese di ricerca e riparazione; • non derivanti da azione meccanica e diretta del fulmine; sono esclusi i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento di dati presenti nel sistema informatico dell’Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato. |
Per le estensioni di garanzia “lastre” sono esclusi i danni: • determinati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; • determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; • causati con dolo dell’Assicurato o del contraente; • determinati da trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane; • da gelo; • derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; • alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili. Per la garanzia “Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas” sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato. Per la garanzia “Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta”, sono escluse le spese di ricerca e riparazione se relative a impianti di irrigazione. Esclusioni per entrambe le forme “Classic” e “Elite” Per la garanzia “Ricorso Terzi” l’assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente/Xxxxxxxxxx abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le Società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime. Per la garanzia “Oggetti portati sui camper”, sono esclusi gli “accessori” del camper, di serie e non, che costituiscono l’equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo. | |
Furto e rapina Non sono compresi nell’assicurazione i danni: • determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; • determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; • causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; • verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane; • a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune; • indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; • avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 60 giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi ed al denaro l’esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno; • da imbrattamento alle pareti esterne dei locali assicurati; • da sottrazione di “dati” presenti nel sistema informatico dell’Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato. Nel caso di dimora saltuaria, l’assicurazione vale qualunque sia la durata della disabitazione per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei preziosi e del denaro, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell’Assicurato o dei suoi familiari. In relazione alle dipendenze, per le cose contenute nei locali di ripostiglio e di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, la garanzia è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, nonché veicoli a motore e non, esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge. • Per la garanzia “Oggetti portati sui camper”, sono esclusi gli “accessori” del camper, di serie e non, che costituiscono l’equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo, nonché cicli e motocicli. • Per la garanzia Modulo B in caso di furto o smarrimento bagaglio aereo non comprende preziosi, denaro, macchine fotografiche ed apparecchi di ripresa in genere. In caso di uso fraudolento delle carte di credito non comprende il prelievo automatico e le funzioni POS. |
Responsabilità Civile L’Assicurazione non comprende i danni derivanti da: • esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita; • inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale; • furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio, scoppio ed esplosione delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo; • proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere; • pratica dell’aeromodellismo, utilizzo di droni, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall’esercizio dell’attività venatoria; • proprietà, uso e possesso di animali non legalmente posseduti; • da atti dolosi dell’Assicurato e/o contraente; • contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS); • inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici; • la proprietà di immobili, diversi da quelli indicati sul Simplo di Polizza alla voce “Ubicazione del Rischio”; • trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; • danni a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; • derivanti direttamente e/o indirettamente da danni da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; • da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici; • da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato; • derivanti direttamente e/o indirettamente da danni da campi elettromagnetici. Per la garanzia “Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport” sono esclusi tutti i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. | |
Infortuni Per tutte le forme di garanzia sono esclusi: • subiti durante l’uso e la guida di veicoli diversi da quelli elencati per le singole forme di garanzia, nonché l’uso dei mezzi di locomozione aerei e subacquei; • subiti alla guida di un veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non oltre 120 giorni e a condizione che l’Assicurato avesse, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • derivanti da inondazioni ed eruzioni vulcaniche, da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; • che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, o di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizioni a radiazioni ionizzanti; • verificatisi durante la guida o l’uso di veicoli o natanti nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura; • conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; • occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo; • conseguenti ad operazioni chirurgiche o ad accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; • derivanti, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi atto di terrorismo, non limitato al solo uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di una singola persona o da gruppi di persone, che includa la diffusione o la minaccia di diffusione di germi, malattie o altri contagi o contaminanti chimici o biologici e l’uso o la minaccia d’uso di qualsiasi dispositivo nucleare o di sostanze radioattive; • derivanti, in modo diretto o indiretto, dallo svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Armate o dell’Ordine; • derivanti da suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell’Assicurato; • le ernie di origine non traumatica. |
Per le forme “A” e “B” sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti da: • pratiche sportive ad elevato rischio infortunistico, ove non risultino ammesse ai Giochi Olimpici, per qualsiasi motivo, dal Comitato Internazionale olimpico, nonché, comunque, la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (e quindi anche arti marziali), alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo in quest’ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), salto dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, speleologia, paracadutismo e sport aerei ingenere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero ed altri simili), sci acrobatico (e quindi anche “sci estremo” e “sci - alpinismo”), bob, hockey, rugby, football americano; • partecipazione a gare calcistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo, e a gare ippiche e relative prove. | |
Malattia Non sono compresi nell’assicurazione: • le conseguenze dirette di infortuni, nonché le malattie (quindi anche stati patologici) che abbiano dato origine a cure, o esami, o diagnosi anteriori alla stipulazione della polizza; • gli infortuni derivanti dalla pratica degli sport aerei in genere; • gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti, oppure dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale o temerario (salvo che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni); • gli infortuni conseguenti a stato di etilismo acuto; • gli infortuni sofferti sotto l’influenza di allucinogeni, di stupefacenti e di psicofarmaci, nonché in conseguenza di proprie azioni delittuose; • l’accertamento e l’eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni; • le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le manifestazioni riferibili ad “esaurimento nervoso”; • le prestazioni per intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici ed a uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; • l’aborto volontario non terapeutico, nonché per le cure, gli accertamenti diagnostici e gli interventi chirurgici per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza; • le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia o da infortunio), quelle dietologiche, fitoterapiche, omeopatiche, le protesi dentarie in ogni caso, le paradontopatie e le cure dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio; • le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • eventi causati da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; • gli interventi chirurgici e i ricoveri determinati da positività H.I.V. e da A.I.D.S. e sindromi ad esse correlate; • le patologie varicose manifestatesi, secondo giudizio medico, prima della stipulazione della polizza; • gli infortuni derivanti, in modo diretto o indiretto, dallo svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Armate o dell’ordine; • gli infortuni derivanti da tentato suicidio, atti di autolesionismo dell’Assicurato. La garanzia opzionale “Indennità in caso di ricovero non comportante intervento chirurgico” non opera in caso di ricovero in regime diurno (Day Hospital). | |
Tutela legale Sono esclusi: • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; • acquisto di beni mobili registrati; • controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere, fatta eccezione per quanto riguarda i ciclomotori; • diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; • controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi dall’abitazione principale e da quelle secondarie o stagionali dell’Assicurato da lui direttamente utilizzate; • operazioni relative all’acquisto e costruzione di beni immobili; • vertenze di lavoro dipendente anche con Ente Pubblico; • controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Sociali e Previdenziali. • Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una o entrambe le parti. Sono sempre escluse le vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi quando l’Assicurato sia un operatore medico o sanitario dipendente. Sono altresì escluse le vertenze contrattuali con l’Impresa, le vertenze contrattuali con l’Impresa e le vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi quando l’Assicurato sia un operatore medico o sanitario dipendente. |
Assistenza Non sono compresi nell’assicurazione i Sinistri: • provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci, e comunque dolo dell’Assicurato; • conseguenti a suicidio o tentato suicidio; • avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni ciclistiche, relative prove o allenamenti, ivi compresi tutti i Sinistri sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; • avvenuti durante la pratica di handbike, sport estremi (es. down-xxxx), sport acrobatici (es. BMX acrobatico), ecc. La copertura non opera inoltre in caso di: • malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall’Assicurato (malattie preesistenti); • rinuncia o ritardo da parte dell’Assicurato nell’accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura organizzativa. L’Impresa non si assume la responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Le Prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Se l’Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni relative alla Polizza, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. | |
Sezione Pet L’assicurazione non opera se l’animale: • partecipa ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, nonché l’uso professionale dell’animale o il suo utilizzo in ausilio allo svolgimento di un’attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy. • non è provvisto di microchip, non è registrato con specifico libretto sanitario e regolarmente iscritto all’anagrafe canina/felina, non è regolarmente sottoposto a vaccinazioni e richiami obbligatori per legge e non é tenuto con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito per legge. • è usato in violazione della legislazione vigente, nello specifico: maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati. Per le garanzie “Assistenza” e “Spese veterinarie”, l’assicurazione non comprende i danni derivanti da: • dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione; • guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • il trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada); • la partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché l’uso professionale dell’animale o il suo utilizzo in ausilio allo svolgimento di un’attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy; • l’uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati; • infortuni o malattie dell’Assicurato e dell’animale i cui primi segni clinici siano preesistenti alla decorrenza della polizza. L’assicurazione non è operante per: • terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico; • gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore; • qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale; • intervento chirurgico relativo all’asportazione di neoplasie recidive; • intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato; • tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici; • tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici; |
• soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali; • malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi; • Leishmania; • malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi; • xxxxx in genere; • finalità estetiche (ad esempio taglio delle orecchie o taglio della coda anche se eseguite all’estero); • epidemie e/o pandemie animali o malattie trasmissibili tra specie diverse (a titolo esemplificativo e non limitativo, epizoozia e/o zoonosi); • epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità competenti (a titolo esemplificativo e non limitativo, I.S.S. e/o O.M.S.); • circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa/Struttura Liquidativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore. Per la garanzia “Consegna di generi alimentari per l’animale”, restano esclusi i costi dei generi alimentari acquistati. Per la garanzia “Responsabilità civile”, l’assicurazione non comprende i danni derivanti da: • esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita; • atti dolosi dell’Assicurato; • uso dell’animale per l’attività venatoria. L’assicurazione non comprende inoltre i danni • a cose ed animali di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Per la garanzia “Assistenza”, le seguenti prestazioni sono erogate al massimo una volta per anno assicurativo: - “Second opinion veterinaria”; - “Invio pet sitter”; - “Trasporto dell’animale”; - “Custodia dell’animale presso un parente o una pensione”; - “Consegna di generi alimentari per l’animale”. La prestazione “Trasporto dell’animale” non può essere combinata con la prestazione “Spese d’albergo” e viceversa. La prestazione “Anticipo spese veterinarie” è garantita a condizione che l’Assicurato fornisca adeguate garanzie scritte per la restituzione della somma anticipata. L’Assicurato deve comunicare alla struttura organizzativa la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per la garanzia “Prestazioni veterinarie”, le prestazioni veterinarie devono essere eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all’esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti. La copertura decorre dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di effetto della polizza. Se la presente polizza è stata emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di altra polizza riguardante gli stessi animali, i termini di aspettativa di cui sopra non operano. Tale norma vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di una stessa polizza. |
Limiti di copertura
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione) |
Sezione Incendio | |||
Spese di demolizione e sgombero | Non previsto | Non prevista | 10% dell’importo liquidabile ai sensi di polizza |
Oggetti pregiati e preziosi | Non previsto | Non prevista | 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 35.000 |
Denaro | Non previsto | Non prevista | 5% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500 |
Ricorso terzi | Non previsto | Non prevista | Massimale Euro 50.000 Euro 10.000,00 per danni da interruzioni parziali o totali dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi |
Estensioni di garanzia base Classic | |||
Acqua Condotta | Non previsto | Euro 100,00 | 100% |
Danni Elettrici | Non previsto | Euro 150,00 | La somma assicurata alla relativa partita |
Eventi Atmosferici | 10% | Euro 500,00 | 80% della somma assicurata |
Grandine su serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, aperti da 1 o più lati | Non previsto | Euro 500,00 | Euro 5.000,00 |
Eventi politici e sociali | Non previsto | Euro 500,00 | 80% della somma assicurata |
Intasamento Gronde e Pluviali | 10% minimo Euro 200,00 | Euro 200,00 | Euro 1.000,00 |
Lastre | Non previsto | Non prevista | La somma assicurata |
Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna | Non previsto | Euro 200,00 | Euro 1.000,00 |
Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta | Non previsto | Euro 200,00 | Euro 4.000,00 per le tubazioni installate nel fabbricato. Euro 1.500,00 per le tubazioni interrate |
Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas | Non previsto | Euro 100,00 | Euro 1.000,00 |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione) |
Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni | Non previsto | Non prevista | 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo della metà di ogni limite di indennizzo indicato alle voci “Oggetti pregiati e preziosi” “Denaro” della “Forma di Garanzia” “Classic” |
Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma | Non previsto | Euro 10.000,00 | 50% dell’indenizzo liquidabile |
Oggetti portati sul camper | Non previsto | Non prevista | Euro 1.500 o 10% della somma assicurata per il contenuto se questa è maggiore di Euro 15.000 |
Forma “Elite” franchigia frontale per evento: Euro 200/400 come indicato sul simplo di polizza | |||
Denaro | Non previsto | Indicata in polizza | 10% della somma assicurata per il contenuto |
Opere d’arte fisse | Non previsto | Indicata in polizza | Fino a un valore singolo di Euro 10.000 |
Rottura e danneggiamenti di cose assicurate temporaneamente in deposito presso terzi | Non previsto | Indicata in polizza | Fino a un valore di Euro 5.000 |
Acqua piovana e allagamenti | Non previsto | Indicata in polizza | Euro 2.500,00 |
Spese demolizione e sgombero | Non previsto | Indicata in polizza | 20% dell’indennizzo liquidabile |
Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta | Non previsto | Indicata in polizza | Euro 4.000,00 per le tubazioni installate nel fabbricato. Euro 1.500,00 per le tubazioni interrate |
Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas | Non previsto | Indicata in polizza | Euro 1.000,00 |
Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni | Non previsto | Indicata in polizza | 10% della somma assicurata alla partita contenuto |
Ricorso Terzi | Non previsto | Indicata in polizza | Massimale Euro 50.000. Euro 10.000,00 per danni da interruzioni parziali o totali dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi |
Indennità aggiuntiva | Non previsto | Indicata in polizza | 20% dell’indennizzo liquidabile |
Fenomeni Elettrici | Non previsto | Euro 150,00 | Euro 10.000,00 |
Grandine su serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, aperti da 1 o più lati Acqua condotta | Non previsto | Indicata in polizza | Euro 10.000,00 |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione) |
Eventi Atmosferici | 10% | Indicata in polizza | La somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto |
Eventi Sociali e Politici | Non previsto | Indicata in polizza | La somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto |
Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma | Non previsto | Euro 10.000,00 | 50% dell’indenizzo liquidabile |
Oggetti portati sul camper | Non previsto | Indicata in polizza | Euro 1.500 o 10% della somma assicurata alla partita contenuto se è maggiore o uguale a Euro 15.000 |
Danni alle sole pareti interne dei Fabbricati assicurati da imbrattamento causati da atto doloso o vandalico | Non previsto | Indicata in polizza | 50% dell’indenizzo liquidabile |
Estensione di garanzia valida per entrambe le forme | |||
Ricorso Terzi | Non previsto | Non prevista | Il massimale in eccedenza a quanto previsto nella garanzia base. Interruzione di attività 20% del massimale |
Rischio locativo | Non previsto | Non prevista | La somma assicurata |
Spese di pernottamento a seguito di un evento sismico | Non previsto | Indicata in polizza | Euro 5.000,00 |
Condizioni che regolano il caso di sinistro | |||
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale | Non previsto | Non prevista | Fino al 10% di insufficienza di somma assicurata |
Anticipo Indennizzi | Non previsto | Non prevista | Acconto pari al 50% dell’importo indennizzabile pari almeno a Euro 20.000,00 |
Sezione Furto e Rapina
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi | 25%, ridotti al 20%, se l’assicurato e/o le persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni sono presenti nei locali | Non prevista | Non previsto |
Xxxxxxxxx non a norma/disattivato | 25% | Non prevista | Non previsto |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione) |
Dipendenze | Non previsto | Non prevista | 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.500,00 limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, nonché veicoli a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione Obbligatoria) |
Indennità aggiuntiva | Non previsto | Non prevista | 20% dell’indennizzo liquidabile per il contenuto |
Oggetti portati sul camper | Non previsto | Non prevista | Euro 1.500,00 o 10% della somma assicurata per il contenuto se questa è maggiore di Euro 15.000,00 |
Atti dolosi | Non previsto | Non prevista | 15% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00 |
Furto di effetti personali in deposito presso terzi | Non previsto | Non prevista | 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 1.500,00 |
Dimora non abituale | -20% | Non prevista | Non previsto |
Xxxxxx, furto e rapina degli effetti personali trasportati | Non previsto | Non prevista | La somma assicurata |
Oggetti pregiati e Preziosi ovunque riposti | Non previsto | Non prevista | La somma assicurata |
Oggetti pregiati e Preziosi in mezzi di custodia | Non previsto | Non prevista | La somma assicurata |
Valori ovunque riposti | Non previsto | Non prevista | La somma assicurata |
Valori in mezzi di custodia | Non previsto | Non prevista | La somma assicurata |
Modulo “A”: | |||
• Duplicazione documenti personali | Non previsto | Non prevista | Euro 250,00 |
• Sostituzione delle serrature | Non previsto | Non prevista | Euro 250,00 |
• Spese mediche | Non previsto | Non prevista | 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 1.500,00 |
Modulo “B”: | |||
• Effetti personali contenuti nel bagaglio aereo | Non previsto | Non prevista | Euro 300,00 |
Prestazioni | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza se indicato) |
• Furto nei locali di villeggiatura | Non previsto | Non prevista | 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 1.500,00 |
• Uso fraudolento delle carte di credito | Non previsto | Non prevista | 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 500,00 |
Sezione Responsabilità Civile
Responsabilità civile per la guida di figli minori | Non previsto | Non prevista | 50% del massimale di polizza |
Responsabilità civile per infortuni “domestici” | Non previsto | Relativa del 5% | Non previsto |
Sezione Infortuni
Caso di invalidità permanente | Non previsto | Per invalidità permanente accertata: • fino al 9%: 3%; • del 10%: 2%; • dell’11%: 1%; • maggiore dell’11%: nessuna franchigia | Non previsto |
Caso di invalidità permanente per Ernia traumatica non operabile | Non previsto | Non prevista | 10% riconosciuto di I.P. |
Diaria da ricovero per Ernia traumatica operabile | Non previsto | Non prevista | Indennità da ricovero corrispo-sta per massimo 30 giorni |
Indennità aggiuntiva per grandi invalidità (postumi I.P. pari o superiori al 65%) | Non previsto | Non prevista | Corrisposta per un periodo massimo di tre annualità, con il limite di € 13.000 all’anno |
Diaria da ricovero | Non previsto | Non prevista | Corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni per ogni anno assicurativo. |
Diaria per gessatura | Non previsto | Non prevista | Corrisposta per un periodo massimo di 30 giorni per evento e per anno assicurativo |
Tutela dei minori | Non previsto | Non prevista | Raddoppio dell’indennizzo caso Morte, con il limite di € 260.000 cumulativamente per sinistro |
Invalidità permanente dei minori | Non previsto | Non prevista | Capitale caso Morte ridotto del 30%; Capitale caso I.P. aumentato del 30% |
Infortuni aeronautici | Non previsto | Non prevista | Xxxxxxx xxxxxxxxx Euro 6.460.000,00 |
Prestazioni sanitarie per ricovero e/o intervento chirurgico | Non previsto | Non prevista | Per rette di degenza limite giornaliero del 2% della somma assicurata |
Prestazioni | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza se indicato) |
Prestazioni sanitarie post ricovero e/o intervento chirurgico | Non previsto | Non prevista | Devono essere effettuate entro 90 giorni dall’infortunio |
Prestazioni sanitarie senza ricovero o intervento chirurgico | Non previsto | Euro 52 | Devono essere effettuate entro 90 giorni dall’infortunio Limite massimo 20% della somma assicurata |
Trasporto Assicurato con ambulanza | Non previsto | Non prevista | Limite massimo 10% della somma assicurata, Euro 520 per sinistro |
Primo acquisto di protesi o carrozzelle ortopediche | Non previsto | Non prevista | Il noleggio viene rimborsato per un limite massimo di anni 1 |
Cure ed applicazioni resi necessari per danni estetici | Non previsto | Non prevista | Limite massimo 20% della somma assicurata, Euro 1.040 per sinistro |
Indennità forfetaria per rilascio cartella clinica | Non previsto | Non prevista | Euro 15 |
Sezione Malattia
Ammontare indennità giornaliera (classe di intervento I) | Non previsto | Non prevista | Primi 10 giorni Euro 250 Dall’11° sino al 365° Euro 250 |
Ammontare indennità giornaliera (classe di intervento II) | Non previsto | Non prevista | Primi 10 giorni Euro 250 Dall’11° sino al 365° Euro 250 |
Ammontare indennità giornaliera (classe di intervento III) | Non previsto | Non prevista | Primi 10 giorni Euro 500 Dall’11° sino al 365° Euro 250 |
Ammontare indennità giornaliera (classe di intervento IV) | Non previsto | Non prevista | Primi 10 giorni Euro 775 Dall’11° sino al 365° Euro 250 |
Ammontare indennità giornaliera (classe di intervento V) | Non previsto | Non prevista | Primi 10 giorni Euro 1.000 Dall’11° sino al 365° Euro 250 |
Ammontare indennità giornaliera (classe di intervento VI) | Non previsto | Non prevista | Primi 10 giorni € 1.500 Dall’11° sino al 365° € 250 |
Ammontare indennità giornaliera (classe di intervento VII) | Non previsto | Non prevista | Primi 10 giorni Euro 2.500 Dall’11° sino al 365° Euro 250 |
Intervento chirurgico con il SSN | Non previsto | Non prevista | Viene corrisposto il 50% dell’indennità giornaliera |
Indennità giornaliera in caso di parto naturale | Non previsto | Non prevista | Euro 250 per un massimo di 5 giorni |
Prestazioni | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza se indicato) |
Cure al neonato | Non previsto | Non prevista | L’indennità giornaliera è corrisposta in caso di intervento chirurgico |
Carenze per Malattia | Non previsto | Non prevista | L’Assicurazione decorre dal 30° giorno successivo alla stipula della polizza |
Carenze per parto, patologie varicose | Non previsto | Non prevista | L’Assicurazione decorre dal 300° giorno successivo alla stipula della polizza |
Carenze per aborto terapeutico e malattie dipendenti da gravidanza o puerperio | Non previsto | Non prevista | L’Assicurazione decorre dal 90° giorno successivo alla stipula della polizza |
Indennità in caso di ricovero non comportante intervento chirurgico | Non previsto | 2 giorni | Euro 100 con il limite di 180 giorni per anno assicurativo |
Sezione Assistenza
Assistenza Casa | |||
Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell’uscita e della mano d’opera | Non previsto | Non prevista | Euro 500,00 per sinistro |
Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell’uscita e della mano d’opera | Non previsto | Non prevista | Euro 500,00 per sinistro |
Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell’uscita e della mano d’opera | Non previsto | Non prevista | Euro 500,00 per sinistro |
Interventi di emergenza per danni d’acqua | Non previsto | Non prevista | Euro 1.000,00 per sinistro |
Spese di albergo | Non previsto | Non prevista | Euro 150,00 per persona e giorno max Euro 500,00 per sinistro |
Rientro anticipato | Non previsto | Non prevista | Euro 500,00 se dall’Italia Euro 1.000,00 se dall’estero per sinistro |
Invio di un sorvegliante | Non previsto | Non prevista | 48 ore oppure Euro 35,00 all’ora, max Euro 1.500,00 per sinistro |
Effetti personali in caso di emergenza | Non previsto | Non prevista | Euro 300,00 per sinistro |
Prestazioni | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza se indicato) |
Pensione per animali domestici | Non previsto | Non prevista | 10 giorni, max Euro 200,00 per sinistro |
Veicolo per trasferimento di mobili | Non previsto | Non prevista | 3 giorni |
Trasloco | Non previsto | Non prevista | Costo trasloco |
Ripristino abitazione | Non previsto | Non prevista | Euro 200,00 per sinistro e per anno |
Assistenza Casa e Famiglia | |||
Consulenza psicologica | Non previsto | Non prevista | Costo consulenza psicologica |
Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni | Non previsto | Non prevista | Costo di max km 100 (a/r) per ambulanza oppure max Euro 50,00 per taxi, per sinistro |
Invio di un medico | Non previsto | Non prevista | Costo dell’invio del medico oppure di max km 300 (a/r) per autoambulanza, per sinistro |
Invio di un infermiere | Non previsto | Non prevista | Euro 500,00 per sinistro |
Consegna medicinali urgenti | Non previsto | Non prevista | Costo consegna medicinali |
Assistenza domiciliare post ricovero | Non previsto | Non prevista | 15 giorni dalla dimissione |
Prestazioni professionali post ricovero | Non previsto | Non prevista | 3 volte per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione) |
Servizi sanitari post ricovero | Non previsto | Non prevista | 3 volte per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione) |
Servizi non sanitari post ricovero | Non previsto | Non prevista | 10 ore per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione) |
Assistenza Bicicletta | |||
Soccorso | Non previsto | Non prevista | Costo di max km 100 (a/r) per mezzo di soccorso oppure max Euro 200,00 per spedizione bicicletta, per sinistro |
Rientro/ proseguimento del viaggio | Non previsto | Non prevista | Euro 250,00 per sinistro |
Consulenza medico telefonica | Non previsto | Non prevista | Costo consulenza medico telefonica |
Invio di un medico generico a domicilio o di un’autoambulanza | Non previsto | Non prevista | Costo dell’invio del medico oppure di max km 300 (a/r) per autoambulanza, per sinistro |
Assistenza infermieristica presso Istituto di cura | Non previsto | Non prevista | Euro 500,00 per copertura assicurativa |
Prestazioni | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza se indicato) |
Trasporto in autoambulanza in Italia dopo ricovero di primo soccorso | Non previsto | Non prevista | Il costo di km 300 (a/r) per autoambulanza |
Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato | Non previsto | Non prevista | Costo trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato |
Traduzione della cartella clinica | Non previsto | Non prevista | Costo della traduzione della cartella clinica |
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato | Non previsto | Non prevista | Costo rientro dal centro ospedaliero attrezzato |
Invio di medicinali urgenti | Non previsto | Non prevista | Costo invio medicinali |
Viaggio di un familiare e spese di soggiorno | Non previsto | Non prevista | Per spese alberghiere: Euro 100,00 per notte, max 3 notti per sinistro |
Invio di un infermiere a domicilio | Non previsto | Non prevista | Euro 500,00 per copertura assicurativa |
Invio di un fisioterapista | Non previsto | Non prevista | Euro 300,00 per copertura assicurativa |
Fornitura di attrezzature medico chirurgiche | Non previsto | Non prevista | Euro 500,00 per sinistro e per anno |
Informazioni sanitarie | Non previsto | Non prevista | Costo informazioni sanitarie |
Baby-sitter per minori | Non previsto | Non prevista | Euro 100,00 al giorno, max 5 giorni per sinistro |
Collaboratrice familiare | Non previsto | Non prevista | Euro 100,00 al giorno, max 5 giorni per sinistro |
Sezione Tutela Legale
Spese per assistenza interprete | Non previsto | Non prevista | 10 ore lavorative |
Spese relative a traduzioni | Non previsto | Non prevista | Euro 1.000 |
Anticipo della cauzione | Non previsto | Non prevista | Euro 10.000 |
Diritto civile: controversie per inadempienze contrattuali | Non previsto | Per somme superiori a Euro 250 | Non previsto |
Legale scelto dall’assicurato non residente presso il Circondario del Tribunale Competente | Non previsto | Non prevista | Massimo Euro 3.000 per gli onorari del domiciliatario per sinistro e per anno |
Prestazioni | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Limite di indennizzo/ risarcimento (per anno assicurativo, se non diversamente indicato) |
Sezione PET
Assistenza - Invio pet sitter | Non previsto | Non prevista | n. 5 giorni per un’ora al giorno oppure Euro 100,00 |
Assistenza – Trasporto dell’animale | Non previsto | Non prevista | Euro 100,00 |
Assistenza – Spese d’Albergo | Non previsto | Non prevista | Euro 100,00 per notte (pernottamento e prima colazione) massimo €. 300,00 per SINISTRO (3 notti) |
Assistenza – Anticipo spese veterinarie | Non previsto | Non prevista | anticipo denaro massimo importo Euro 2.000,00 per SINISTRO |
Assistenza – Custodia dell’animale presso un parente o una pensione | Non previsto | Non prevista | Km 50 per il tragitto di percorrenza (eccedenza a carico dell’ASSICURATO) oppure costo di custodia in pensione Euro 300,00 |
Assistenza – Consegna di generi alimentari per l’animale | Non previsto | Non prevista | Km 15 per il tragitto di percorrenza per sinistro (eccedenza a carico dell’ASSICURATO) |
Spese veterinarie precedenti al ricovero | 10% | Non prevista | Euro 150,00 |
Spese veterinarie durante il ricovero | 10% | Non prevista | Euro 500,00 |
Spese veterinarie successive al ricovero | 10% | Non prevista | Euro 150,00 |
Spese per distacco compassionevole | 10% | Non prevista | Euro 150,00 |
Spese veterinarie in viaggio | 10% | Non prevista | Euro 500,00 |
Spese veterinarie post ritrovamento animale | 10% | Non prevista | - Visita veterinaria di controllo: Euro 100,00 - Toilettatura: Euro 40,00; Permanenza presso canile: Euro 50,00 |
Responsabilità Civile | Non previsto | Euro 100,00 | Euro 500.000,00 |
presso Mapfre Asistencia S.A. Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX). In ogni caso si dovrà comunicare con precisione: • il tipo di assistenza di cui necessita; • cognome e nome e codice fiscale dell'Assicurato; • numero della polizza; • luogo in cui si trova; • il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l’Assicurato nel corso dell’assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. In ogni caso, l’intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Il diritto alle prestazioni decade se l’assicurato, al verificarsi d el S inistro, n on prende c ontatto c on la Struttura Organizzativa, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore. Per le prestazioni veterinarie, in caso di sinistro, l’Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Liquidativa, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al: Numero Verde 800/066320 per chiamare dall’estero comporre +39 015/2559750 e, in ogni caso, almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la Prestazione Veterinaria, scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx inviando il modulo “Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie” compilato (disponibile sul sito istituzionale della Società al link xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e fornendo le seguenti informazioni e documenti: - nome e cognome e codice fiscale dell'Assicurato; - numero di Polizza; - giorno previsto per la Prestazione Veterinaria; - struttura e medico veterinario convenzionati scelti; - certificati medici o prescrizioni r iportanti il n. M icrochip dell’animale e c he attestino il d ecorso d elle l esioni e della malattia e/o tutto ciò che supporta la diagnosi per la quale è richiesta la prestazione; - Libretto Sanitario completo; - copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina; - per la sola Prestazione Veterinaria “Spese veterinarie post ritrovamento animale”, denuncia di smarrimento presentata alla pubblica autorità. Al momento dell’accettazione presso la struttura veterinaria, l’Assicurato deve sottoscrivere il documento di presa in carico delle spese (da parte della Struttura Liquidativa). Questo documento riporta i limiti di polizza e gli obblighi della Struttura Liquidativa e dell’Assicurato verso la struttura veterinaria ed i medici veterinari. Contattando la Struttura Liquidativa, l’Assicurato potrà essere costantemente aggiornato sulle convenzioni in vigore con le strutture veterinarie. L’assicurato potrà beneficiare del servizio senza dover anticipare alcun pagamento (fatti salvi gli Scoperti, i Xxxxxxxxx ed i Limiti di Indennizzo contrattualmente previsti). La Struttura Liquidativa provvederà direttamente a pagare le strutture veterinarie ed i medici veterinari convenzionati. Rimborso Se l’Assicurato si avvale di strutture veterinarie e medici veterinari non convenzionati con la Struttura Liquidativa e che non intendono aderire al convenzionamento, dovrà provvedere personalmente al pagamento dei costi relativi alle Prestazioni Veterinarie. Le spese sostenute dall’Assicurato saranno rimborsate previo contatto con la Struttura Liquidativa ed invio della denuncia di Sinistro, nei termini di seguito indicati, e successiva valutazione della documentazione prodotta. In caso di Sinistro, l’Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Liquidativa, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al numero: Numero Verde 800/066320 per chiamare dall’estero comporre +39 015/2559750 |
e in ogni caso dovrà effettuare una denuncia, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento, scrivendo a: MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Xxxxxx Xxxxxx 00 – 13871 Verrone – Biella / Ufficio GSM o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx inviando il modulo “Richiesta di rimborso spese veterinarie” compilato (disponibile sul sito istituzionale della Società al link xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e fornendo le seguenti informazioni e documenti: - nome e cognome e codice fiscale dell'Assicurato; - numero di polizza; - giorno, ora e luogo del sinistro; - rapporto circostanziato a cura del medico veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del sinistro; - esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. Microchip dell’animale; - ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate; - ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della malattia; - Libretto Sanitario completo; - copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina; - per la sola Prestazione Veterinaria “Spese veterinarie post ritrovamento animale”, denuncia di smarrimento presentata alla pubblica autorità. In ogni caso, la Struttura Liquidativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del Sinistro. La Struttura Liquidativa accetta documentazione redatta in lingua italiana. Il diritto alle prestazioni decade se l’Assicurato, al verificarsi del Sinistro, non prende contatto con la Struttura Liquidativa, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore ALTRI OBBLIGHI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE L’Impresa, anche per il tramite della Struttura Organizzativa o Struttura Liquidativa, potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria per la definizione del Sinistro. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese. L’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti dell’Impresa, della Struttura Organizzativa, della Struttura Liquidativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso. OBBLIGHI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia cui è assegnata la Polizza, oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell’evento. L’Assicurato deve inoltre: • riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni; • allegare alla denuncia la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato. | |
Assistenza diretta/in convenzione Relativamente alle Sezioni Assistenza e Tutela Legale sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione. Relativamente alla Sezione Pet, per le garanzie di Assistenza e Spese Veterinarie sono previsti interventi di assistenza diretta ed in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese Relativamente alle garanzie di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata a “MAPFRE ASISTENCIA ITALIA” – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata a “D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A.” – Xxx X. Xxxxx 0/x – Verona. Relativamente alla Sezione Pet, la gestione dei sinistri è affidata a “MAPFRE ASISTENCIA ITALIA” – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto il diritto si fonda. Con riferimento alle sezioni R.C. il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento del sinistro Sezione Incendio, Sezione Furto e Rapina: verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Sezione Responsabilità Civile: verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, l’Impresa provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza. L’Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso. Se in relazione al sinistro è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, l’Impresa si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti. Sezione Infortuni: il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell’interessato. Per quanto riguarda la garanzia invalidità permanente il pagamento dell’indennizzo viene effettuato nel termina di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di trascrizione e quietanza sottoscritta. Sezione Malattia: il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell’interessato. Tutela Legale: D.A.S. liquida all’assicurato o all’eventuale beneficiario le spese in copertura, nei limiti del massimale indicato in polizza, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto. Sezione Pet: Per la garanzia “Spese veterinarie”: verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il sinistro, la Struttura Liquidativa provvederà al rimborso entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza; Per la garanzia “Responsabilità civile”: verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, l’Impresa provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza. L’Impresa paga il risarcimento concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso. Se in relazione al sinistro è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, l’Impresa si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit); Nessun aumento in caso di adesione al sistema di pagamento tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito. - Adeguamento Richiamando la Condizione Particolare – Adeguamento garanzia verrà adottato l’indice dei “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” comunicato dalla Direzione all’inizio di ogni anno. I capitali assicurati per la garanzie delle Sezioni Assistenza, Tutela Legale e Pet non sono indicizzati. |
Rimborso | In caso di recesso anticipato da parte dell’Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell’Impresa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il presente contratto prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza , ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell’Impresa del frazionamento mensile. |
Tutte le persone fisiche, proprietari o locatari di un’abitazione privata, che hanno bisogno di: tutelarsi economicamente in caso danni all’abitazione o in caso di infortuni e malattie; salvaguardare il patrimonio familiare in caso di risarcimento danni avanzato da terzi; proteggere i propri animali (cani e gatti) in caso di infortunio o malattia; ricevere assistenza e tutela legale.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 24,94%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; |
b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Multirischi Casa e Famiglia
Il Contratto dalla A alla Z
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.
Assicurazione Multirischi Casa e Famiglia è il prodotto assicurativo pensato per far fronte alle diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia e si compone di 7 gruppi di garanzie, chiamate Sezioni:
• Incendio;
• Furto e Rapina;
• Responsabilità civile;
• Infortuni;
• Malattia;
• Assistenza;
• Tutela legale.
Le garanzie sono descritte nel dettaglio all’interno delle Sezioni e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.
Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.
Cordialmente
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
All’interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.
I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.
Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.
Le frasi evidenziate graficamente tramite l’utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:
• oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell’assicurato
• nullità e decadenze;
• operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).
Indice
Glossario pag. 4
Il Contratto dalla A alla Z pag. 5
1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? pag. 5
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
1.4 DOLO E COLPA GRAVE
2 Come mi assicuro? pag. 6
2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE
2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO
2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
2.4 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE ED ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA
2.5 INDICIZZAZIONE DELLE SOMME
2.6 POSSIBITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
2.7 POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO
2.8 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
2.9 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
2.10 IMPOSTE E TASSE
2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
2.12 FORO COMPETENTE
MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z
2.13 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro pag. 11
Appendice normativa pag. 12
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I N D I C E
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo
I termini riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO” nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.
LE PARTI:
• CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
• SOCIETÀ: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:
• ANNO SOLARE: periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che decorre dalla data di sottoscrizione della POLIZZA e termina il corrispondente giorno dell’anno successivo.
• ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• CONSUMATORE: è inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
• INDENNIZZO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO.
• POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
• PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ.
• RISARCIMENTO: somma dovuta dalla SOCIETÀ ai terzi danneggiati in caso di SINISTRO.
• RISCHIO: la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z
• SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
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G L O S S A R I O
Il Contratto dalla A alla Z
Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il contratto.
Il contratto è, inoltre, disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell’Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al contratto.
1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?
In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per CONTRAENTE/ASSICURATO e SOCIETÀ.
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del CONTRAENTE o ASSICURATO sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO/RISARCIMENTO, e la cessazione dell’assicurazione1.
Il CONTRAENTE o l’ASSICURATO devono dare comunicazione scritta alla SOCIETÀ nelle forme indicate all’art. 1.3 “Forma delle Comunicazioni” di ogni aggravamento del RISCHIO. Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla SOCIETÀ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO/RISARCIMENTO nonché la cessazione dell’assicurazione2.
Nel caso di diminuzione del RISCHIO la SOCIETÀ è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla comunicazione del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO3 e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Cosa si intende per “rischio”?
Come riportato nel Glossario del presente contratto, in ambito assicurativo viene definito “RISCHIO” la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un SINISTRO.
Ad esempio, rientra nella definizione di “RISCHIO” la probabilità che l’ASSICURATO subisca un INCENDIO della propria abitazione ad esempio a causa di un fulmine.
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1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Qualora il CONTRAENTE abbia sottoscritto diversi contratti assicurativi per i medesimi RISCHI coperti dalla presente POLIZZA deve darne comunicazione alla SOCIETÀ. Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare tale comunicazione, la SOCIETÀ non è tenuta a corrispondere l’INDENNIZZO/RISARCIMENTO.
LA SOCIETÀ, entro 30 giorni dalla comunicazione suindicata, può recedere dalla POLIZZA con preavviso di almeno 15 giorni e restituisce al CONTRAENTE la quota parte di PREMIO pagata e non goduta.
1 Articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
2 Articolo 1898 del Codice Civile.
3 Articolo 1897 del Codice Civile.
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In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri.
1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione deve essere fatta da parte del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO con lettera raccomandata o PEC all’Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA o alla SOCIETÀ ai seguenti indirizzi:
• Vittoria Assicurazioni S.p.a., Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx;
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
1.4 DOLO E COLPA GRAVE
La SOCIETÀ risponde dei danni indennizzabili/risarcibili a termini di POLIZZA, determinati da:
• colpa grave del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO (se diverso dal CONTRAENTE);
• dolo e colpa grave delle persone di cui il CONTRAENTE o l’ASSICURATO (se diverso dal CONTRAENTE), deve rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in POLIZZA, nonché il personale domestico (come ad esempio colf e badanti) in genere.
2 Come mi assicuro?
In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la SOCIETÀ presta le garanzie offerte dal presente contratto.
2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE
La prima rata di PREMIO o l’eventuale PREMIO unico pattuito devono essere pagati alla consegna della POLIZZA.
Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.
La SOCIETÀ rilascia quietanza contenente data del pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il PREMIO.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnata la
POLIZZA o presso la sede della SOCIETÀ.
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Se il CONTRAENTE ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit4, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall’allegato “SEPA Direct Debit” al contratto.
Se il CONTRAENTE ha optato per l’Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’ “Allegato Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito”, che forma parte integrante del contratto.
La sottoscrizione della POLIZZA (indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future) impegna il CONTRAENTE a mantenere in vita la POLIZZA stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di PREMIO alle scadenze convenute.
Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui al precedente articolo 1.2 “Assicurazione presso diversi assicuratori”.
4 Consistente nell’addebito automatico su conto corrente.
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2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è stata sottoscritta la POLIZZA se il
PREMIO è stato pagato, a meno che la POLIZZA stabilisca una data successiva. In caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive
contrattualmente stabilite.
Le rate successive alla prima possono essere pagate entro il 15° giorno dalla scadenza,
trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del PREMIO, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Per i contratti poliennali:
• la SOCIETÀ può prevedere frazionamenti del PREMIO diversi da quello mensile (per esempio, al posto di rate mensili prevedere rate annuali);
• la SOCIETÀ può esercitare questa facoltà ad ogni scadenza di ANNO SOLARE comunicando tale intenzione al CONTRAENTE almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.
In tal caso il CONTRAENTE può recedere dal contratto comunicando il recesso alla SOCIETÀ
almeno 15 giorni prima della scadenza dell’ANNO SOLARE.
2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.
Se la durata della POLIZZA è superiore a cinque anni, il CONTRAENTE, trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità in cui ha esercitato il recesso5.
La POLIZZA di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle PARTI6, è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.
La disdetta deve essere data nelle forme indicate all’art.1.3 “Forma delle Comunicazioni”, almeno 30 giorni prima della scadenza della POLIZZA se il contratto è stipulato con un CONSUMATORE ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo (se non CONSUMATORE, 60 giorni prima della scadenza della POLIZZA).
MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z
Nel caso di durata poliennale è prevista una riduzione del PREMIO.
2.4 MODIFICHE NELL’ASSICURAZIONE: TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE ED ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
In caso di trasloco delle cose assicurate:
• il CONTRAENTE o l’ASSICURATO (se diverso dal CONTRAENTE) deve avvisare la
SOCIETÀ indicando la località di destinazione e la data di inizio del trasloco;
5 Articolo 1901 del Codice Civile.
6 Articolo 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n. 99 del 23 luglio 2009.
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• le garanzie vengono prestate contemporaneamente nelle due località (di origine e di nuova destinazione) per un periodo massimo di 10 giorni dalla data di inizio del trasloco, alla fine del quale saranno operanti solo per la nuova località. Restano comunque salve le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del RISCHIO, nonché le esclusioni previste alle singole Sezioni.
Relativamente alla Sezione Infortuni (Forma di garanzia “A - Famiglia”), se nel corso della durata contrattuale si verificano variazioni delle attività lavorative del CONTRAENTE/ASSICURATO, il CONTRAENTE stesso deve darne immediata comunicazione nelle forme previste all’Art.1.3 “Forma delle Comunicazioni”. Se la variazione implica un aggravamento di RISCHIO che comporti l’applicazione di diverse condizioni di garanzia e di PREMIO, la SOCIETÀ ha diritto di chiedere le relative modifiche delle condizioni in corso.
Se il CONTRAENTE non accetta le nuove condizioni, la SOCIETÀ può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i SINISTRI avvenuti prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso la SOCIETÀ non risponde qualora l’aggravamento del rischio è tale per cui non avrebbe acconsentito all’assicurazione se detto aggravamento fosse esistito al momento del contratto; altrimenti l’INDENNIZZO è ridotto tenuto conto del rapporto tra il PREMIO stabilito nella POLIZZA e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo della sottoscrizione dell’assicurazione.
2.5 INDICIZZAZIONE DELLE SOMME
Le somme assicurate, i massimali, i limiti di INDENNIZZO espressi in euro ed il PREMIO sono soggetti ad adeguamento dell’indice dei “Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
• nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
• in fase di rinnovo della POLIZZA, in caso di una variazione in più od in meno rispetto all’indice inizialmente adottato, o ad indice equivalente a quello inizialmente adottato, le somme assicurate, i massimali, i limiti di INDENNIZZO espressi in euro ed il PREMIO o le rate di PREMIO verranno aumentati o ridotti in proporzione;
• l’aumento o la riduzione decorreranno dal rinnovo della POLIZZA, dietro rilascio al
Ad esempio:
Data di effetto della POLIZZA: 1/12/2018 Data scadenza POLIZZA: 1/12/2019 Indice ISTAT rilevato a giugno 2018: 100 Indice ISTAT rilevato a giugno 2019: 102
Variazione indice ISTAT tra giugno 2018 e giugno 2019: +2%
CONTRAENTE di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
1/12/2018 | 1/12/2019 | |
SOMMA ASSICURATA | € 100.000 | € 102.000 |
PREMIO | € 500 | € 510 |
MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z
Se, in conseguenza della variazione dell’indice, le somme assicurate, i massimali, i limiti di INDENNIZZO espressi in euro ed il PREMIO superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle PARTI, rinunciare con comunicazione scritta da inviare all’altra parte, all’aggiornamento della POLIZZA e le somme assicurate, i massimali, i limiti di INDENNIZZO espressi in euro ed il PREMIO o le rate di PREMIO rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
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In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione dell’indice, la SOCIETÀ comunicherà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. È facoltà del CONTRAENTE rinunciare a tale adeguamento comunicandolo nelle forme di cui all’art. 1.3 “Forme della Comunicazione” del “Il Contratto dalla A alla Z”.
La presente condizione non è operante:
• qualora si sia optato per il pagamento a PREMIO unico anticipato;
• per le Sezioni “Tutela Legale” ed “Assistenza”.
2.6 POSSIBITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
In fase di rinnovo della POLIZZA, la SOCIETÀ può modificare il PREMIO di POLIZZA, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 2.5 “Indicizzazione delle Somme”.
La variazione di PREMIO è evidenziata sulla quietanza rilasciata al CONTRAENTE che, pagando il PREMIO così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di PREMIO.
Qualora il CONTRAENTE non accetti le nuove condizioni, astenendosi dal pagamento del PREMIO, l’assicurazione cesserà automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e si intenderà risolta senza alcuna formalità.
2.7 POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO
Dopo ogni pagamento di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento dell’INDENNIZZO/ RISARCIMENTO, le PARTI possono recedere dal contratto o dalla singola Sezione con preavviso di 30 giorni da inviare con le forme di cui all’Art. 1.3 “Forma delle Comunicazioni”.
La SOCIETÀ, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al CONTRAENTE la parte di PREMIO, al netto dell’imposta, relativa al periodo di RISCHIO non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di PREMIO o di una rata di PREMIO, il CONTRAENTE non deve pagare il PREMIO o la rata di PREMIO e l’assicurazione cessa alla data di questa scadenza.
Se il PREMIO o la rata di PREMIO viene ugualmente pagata, la SOCIETÀ restituirà il rateo di
PREMIO imponibile (netto imposte) non goduto.
La SOCIETÀ non può esercitare il recesso per la Sezione “Malattia”.
2.8 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
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In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se il contratto è stipulato da un CONSUMATORE, il CONTRAENTE può recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della POLIZZA avvenuto con il pagamento del PREMIO, tramite richiesta scritta da inviare nelle modalità previste dall’art. 1.3 “Forma delle Comunicazioni”.
In tal caso la SOCIETÀ trattiene la quota parte di PREMIO relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Cosa si intende per “tecnica di comunicazione a distanza”?
Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del CONTRAENTE (ad esempio internet), viene utilizzata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.
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2.9 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Se il contratto è stipulato per conto altrui, il CONTRAENTE deve adempiere agli obblighi da esso derivanti, ad eccezione di quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall’ASSICURATO7.
2.10 IMPOSTE E TASSE
Il PREMIO è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del CONTRAENTE.
2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dalle presenti disposizioni contrattuali valgono le norme di legge.
2.12 FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie relative a questo contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del CONTRAENTE.
2.13 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è
obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione8.
L’Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line).
In ogni caso la PARTE richiedente si impegna:
• ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del SINISTRO, numero della POLIZZA), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla SOCIETÀ della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà il regolamento di mediazione dell’Organismo.
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7 Articolo 1891 del Codice Civile.
8 In base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
Se il contratto è stato stipulato con un CONSUMATORE, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell’ASSICURATO. La PARTE che viene chiamata in mediazione (sia la SOCIETÀ, sia l’ASSICURATO) può anche non partecipare alla procedura di mediazione, comunicando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione. Al tentativo di mediazione si applicherà il regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro
La seguente tabella riporta in sintesi gli adempimenti in caso di SINISTRO.
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Per i dettagli si rimanda alla lettura di quanto specificatamente riportato nelle singole Sezioni:
Sezione | Adempimento |
Tutte le Sezioni | 1. Denunciare il SINISTRO all’Agenzia cui è assegnata la POLIZZA entro 5 gg da quando è accaduto o ne si è venuti a conoscenza indicando la data del SINISTRO. 2. Fornire nella denuncia indicazione della data del SINISTRO. |
Incendio Furto e Rapina | 1. Fare il possibile per evitare e diminuire il danno. 2. Conservare le tracce e/o eventuali residui del SINISTRO fino alla liquidazione del danno. 3. Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del SINISTRO. 4. Mettere a disposizione dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture). 5. Se si presume che il SINISTRO sia doloso, bisogna: a. denunciare per iscritto all’Autorità di Polizia, indicando il momento d’inizio, la causa presunta del SINISTRO e l’entità approssimativa del danno; b. trasmettere alla SOCIETÀ copia della denuncia fatta all’Autorità di Polizia. |
Responsabilità Civile | 1. Riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni. 2. Allegare alla denuncia la copia della richiesta di RISARCIMENTO effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione. |
Infortuni | 1. Riportare nella denuncia una dettagliata descrizione dell’infortunio, delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale e certificato anagrafico di stato di famiglia (rilasciato da non più di un mese dalla data del SINISTRO). 2. Per il pagamento dell’indennità giornaliera da ricovero per infortunio - gessatura: presentare copia della cartella clinica dalla quale risulti la diagnosi e la durata del ricovero o l’applicazione e rimozione del tutore immobilizzante. 3. Per il rimborso delle spese di cura: • presentare copia della cartella clinica e della documentazione medica relativa alle cure, gli originali delle notule, delle distinte e delle ricevute debitamente quietanzate. 4. In caso di decesso dell’ASSICURATO: • avvisare immediatamente la SOCIETÀ, mediante telegramma o lettera raccomandata, nel caso in cui l’infortunio abbia cagionato il decesso dell’ASSICURATO o questo sia sopravvenuto durante il periodo di cura. |
Malattia | 1. Presentare copia della cartella clinica completa. Non è necessario allegare alcuna fattura o altra documentazione di spesa. |
Assistenza | 1. Contattare la Centrale Operativa componendo il Numero Verde 000.00.00.00. 2. Comunicare con precisione il tipo di assistenza di cui si necessita, i propri dati anagrafici, il numero di POLIZZA ed il codice relativo all’opzione scelta indicato nelle condizioni di assicurazione, l’indirizzo del luogo dove ci si trova e il recapito telefonico cui si potrà essere richiamati nel corso dell’assistenza. 3. Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. 4. Trasmettere gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa a Mapfre Asistencia Italia Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000, Xxxxxxx (XX) |
Tutela Legale | 1. Trasmettere tutti gli atti e i documenti occorrenti, compresa la notizia di ogni atto notificato tramite Ufficio Giudiziario. 2. Indicare il legale cui affidare la pratica per il seguito giudiziale, qualora la fase stragiudiziale non abbia esito positivo. |
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Appendice normativa
In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli delle norme richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito condolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave
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Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
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Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
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Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1.1 omissis
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
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6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
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6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.
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Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 01/06/2020
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