Sezione Infortuni Clausole campione

Sezione Infortuni. Oggetto dell’ assicurazione L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento: ⮚ delle attività professionali principali e/o secondarie dichiarate; ⮚ di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità. Sono compresi in garanzia anche: ⮚ l’asfissia non di origine morbosa; ⮚ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; ⮚ l’annegamento; ⮚ l’assideramento od il congelamento; ⮚ i colpi di sole o di calore e le folgorazioni; ⮚ le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini; ⮚ gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; ⮚ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; ⮚ gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; ⮚ le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti e di vegetali, escluse la malaria e le malattie tropicali. È sempre assicurata la garanzia “Invalidità permanente” intendendosi per tale la perdita totale o parziale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata – che è pertanto da considerarsi come “obbligatoria” - secondo il testo che segue: Invalidità permanente L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Qualora l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, HDI corrisponde l’intera somma assicurata. Qualora l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, HDI corrisponde l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori riportati in una specifica tabella. In questo DIP Aggiuntivo, ne riportiamo il seguente stralcio, segnalando che la tabella completa è riportata nel fascicolo contenente le “Condizioni di assicurazione”: Arti od organi Corrispondente percentuale di invalidità permanente Perdita totale, anatomica o funzionale, di: − un arto superiore 70% − una mano o un avambraccio 60% − un pollice 18% − un indice 14% − un medio 8% − un anulare 8% − un mignolo 12% − la falange ungueale del pollice 9%
Sezione Infortuni. Cosa e come assicuriamo Assicurazione stipulata indipendentemente da ogni obbli- go di legge
Sezione Infortuni. Chi assicuriamo – soggetti assicurati Sono assicurati: • l’Assicurato • le altre persone appartenenti alla famiglia anagrafica dell’Assicurato come risultante dal Certificato di stato di famiglia per i quali la Compagnia e il Contraente rinunciano alla preventiva indicazione dei nominativi, nell’intesa che le garanzie sono prestate esclusivamente a favore di coloro che, al momento del Sinistro, abbiano meno di 80 anni di età (compiuti) e non siano affetti da alcoolismo, insulino-dipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi. Premesso che la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l’Assicurazione se al momento della stipulazione della Polizza fosse stata a conoscenza che i soggetti non sarebbero stati assicurabili in nessun caso potrà essere opposto al rifiuto di Xxxxxxxxxx, per le ragioni sopra esposte, l’eventuale incasso delle rate di Premio, che di conseguenza verranno restituite al Contraente al netto delle imposte, previa sostituzione della polizza con esclusione della Sezione Infortuni.
Sezione Infortuni. Le coperture assicurative previste dalla Sezione Infortuni garantiscono l’assicurato in caso di infortunio, intendendosi per tale l’evento fortuito, violento ed esterno, che ha prodotto lesioni fisiche oggettivamente constatabili. È possibile tutelarsi contro gli infortuni da cui derivino il decesso e l’invalidità permanente ed è prevista una indennità aggiuntiva invalidità permanenti superiori al 65%. La polizza può essere stipulata nelle seguenti forme: • Forma A – Famiglia: l’assicurazione copre gli infortuni subiti in dipendenza delle evenienze dalla vita privata. Per il solo contraente la copertura è estesa anche agli infortuni subiti nello svolgimento delle proprie attività professionali. • Forma B – Tempo libero: l’assicurazione copre gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività della vita privata. • Forma C – Circolazione: l’assicurazione copre gli infortuni che il Contraente ed i componenti il nucleo familiare subiscano in qualità di: - conducenti di ciclomotori; - trasportati o conducenti di autovetture, motocicli, autocaravans, autocarri di peso complessivo non superiore a 35 x.xx, natanti da diporto, velocipedi; - trasportati su mezzi di trasporto pubblici, terrestri o marittimi, e su autobus in servizio privato; - pedoni, a seguito di investimento ad opera di veicoli; - passeggeri su aerei ed elicotteri.
Sezione Infortuni. Forma C - INFORTUNI NOMINATIVA CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, AUTOPROMISCUO, AUTOCARRI FINO A 35 X.XX, MOTOCARRI (Valida ed operante se indicati in polizza i dati dell'Assicurato) L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato, indicato in polizza, subisca durante la circolazione in qualità di conducente di: - autovetture; - autoveicoli per trasporto promiscuo; - autocarri di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 x.xx; - motocarri; purché munito della prescritta abilitazione.
Sezione Infortuni f) trasporto sanitario dell'Assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, AXA rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall’Assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
Sezione Infortuni. Art. 24| Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze, e trasmessi entro i termini e con le modalità sopra previste. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire ad AXA le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di operatività della garanziadiaria da ricovero e/o gessatura per infortunio”, la denuncia deve essere corredata da certificato medico. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da AXA, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa sulla Privacy”). Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato.
Sezione Infortuni. Tesserati* (cat. A) nr. 18.350 x € =€ • Tesserati Atleti disabili (cat. B) nr. 60 x € =€ • Tessere giornaliere (cat. C) nr. 2.000 x € =€ • Presidente (cat. D) nr. 1 x € =€ • Segretario (cat. E) nr. 1 x € =€ • Consiglieri e revisori (cat. F) nr. 13 x € =€ • Giornate Atleti Nazionali (cat. G) nr. 1.000 x € =€ • Atleti di interesse olimpico (cat. H) nr. 11 x € =€ • Tesserati cat. giovanissimi (cat. I) nr. 2.500 x € =€ • Giudici (cat. J) nr. 150 x € =€ * Ai fini della corretta comprensione della Sezione Infortuni, si precisa che dal computo dei tesserati sono escluse, pur se tesserati con la FITRI, le seguenti categorie: (i) i tesserati atleti disabili; (ii) il Presidente; (iii) il Segretario Generale; (iv) i Consiglieri e revisori; (v) le tessere giornaliere; (vi) gli atleti di interesse olimpico; (vii) i tesserati categoria giovanissimi; (viii) i giudici.
Sezione Infortuni. Art. 43 Invalidità permanente Franchigia Assoluta (Massimo 4,5 %) (max. Punti 15) Premesso che con riferimento alla Franchigia assoluta Invalidità permanente il capitolato di polizza prevede che sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art.36 lett. c) non supera il 4,5%, è facoltà del Concorrente proporre un importo minore. La variazione è consentita solo per multipli di 0,5% sino ad un minimo di 0,0 di franchigia. In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: PT (b) = 15 * (ΔFi / ΔF Max) dove: PT (b) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per la riduzione della Franchigia;ΔFi = Differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di polizza e la Franchigia offerta dal partecipante i-esimoΔF Max = la maggiore differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di polizza e le Franchigie offerteSaranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una Franchigia pari o inferiore a quella prevista dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valida pertanto la Franchigia indicata nel capitolato speciale di polizza e verranno attribuiti 0 xxxxx.Xx presenza di un’unica offerta pari alla Franchigia indicata nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. 4 Sezione Infortuni Somma Assicurata – Tesserati Xxxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche (minimo € 7.500,00) (max. Punti 5) Premesso che con riferimento alla somma assicurata rimboso spese mediche Tesserati il Capitolato Speciale di Polizza prevede come limite Euro 7.500,00 è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato del suddetto Massimale. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 500,00 (ad esempio Euro 8.000,00 Euro 8.500.000,00 ecc.). Si precisa tuttavia che la soglia massima del suddetto massimale non potrà superare Euro 15.000,00. In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: PT (a) = 5 * (ΔMi / ΔM Max ) dove: PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per elevazione del massimale ΔMi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante i-esimo e il massimale del capitolato speciale di polizza ΔM Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il massimale del capitolato speciale di polizza Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale pari o supe...