Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore Clausole campione

Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall’art. 58.8 della l.p. 26/1993.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice dei contratti.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 16 Articolo 8 16
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall’art. 58.8 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii..
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l’APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, l’Agenzia del Lavoro prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.