Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore Clausole campione

Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice dei contratti. 2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei contratti.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall’art. 58.8 della l.p. 26/1993.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 16 Articolo 8 16
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. In fase di appalto specifico la Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l’articolo 110 del Codice degli appalti Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, l’Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. In tale ipotesi la stazione appaltante da immediata comunicazione alla CRC che provvederà alla verifica dei requisiti del nuovo soggetto e, in caso di esito positivo, comunica il nulla osta alla Stazione appaltante titolare del contratto attuativo. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, di Accordo quadro o specifico, devono essere comunicate tempestivamente all’Amministrazione mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Se la comunicazione avviene in sede di appalto specifico l’Amministrazione titolare comunicherà alla CRC ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di esecuzione.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, l'Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione dell'accordo quadro, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'Amministrazione procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo all'accordo quadro. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 12 Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 13 Art. 21 – Subappalto 13 Art. 22 – Tutela dei lavoratori 14 Art. 23 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 14 Art. 24 – Sicurezza 14
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’Appaltatore l’Ente si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 2. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento del mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 3. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, si applicano le disposizioni dell’art.116 del D.Lgs. n.163/2006.
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 10 Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 10 Art. 17 – Subappalto 11