AVVISO PUBBLICO PER STIPULA ACCORDO QUADRO
DRPC
SERVIZIO 2 GARE E CONTRATTI- attività OCDPC 630/2020
AVVISO PUBBLICO PER STIPULA ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Oggetto: CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per lavori di rimozione e conferimento del materiale vulcanico ricaduto nel territorio dei comuni dell’areale etneo interessati dagli eventi parossistici del vulcano etna a far data dal 16 febbraio 2021.
– CUP G37H21030500002
Lotto 1: Versante Nord – Nord-Est CIG 8913033383
Lotto 2: Versante Est – Sud-Est CIG 8913041A1B
Lotto 3: Versante Sud - Sud-Ovest CIG 8913063C42
Determina a contrarre n. 508 del 01 Ottobre 2021, del Responsabile unico del procedimento;
Decreto di autorizzazione a contrarre n. 670 del 02 Dicembre 2021 del Dirigente generale del DRPC Sicilia.
PROCEDURA DI CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO DEL GIORNO 7 MARZO 2022 - ORE 9:00.
PRESENTAZIONE OFFERTA ENTRO IL GIORNO 03 MARZO 2022 – ORE 12:00.
Premessa:
In considerazione della continua attività piroclastica del vulcano Etna che dal 16/02/2021 interessa gran parte dei comuni dell’Areale Etneo, al fine di individuare gli operatori economici ai quali affidare l’esecuzione dei lavori in parola che di volta in volta si rendono necessari e, contestualmente, garantire efficienza e celerità degli interventi, questa Stazione Appaltante intende concludere un Accordo Quadro.
Il presente Avviso funge anche da disciplinare di gara.
Con il presente avviso si dà pertanto avvio alla procedura, suddivisa in 3 lotti territoriali. Per le caratteristiche delle singole prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto allegato.
Per ciascun Xxxxx si procederà a concludere un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice) con più operatori economici per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro o, in alternativa, fino all’esaurimento delle risorse economiche disponibili.
Il numero di aggiudicatari di ciascun Accordo Quadro è legato al numero delle Offerte valide pervenute come meglio definito nel prosieguo.
In virtù dell’Accordo Quadro l’Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti del DRPC Sicilia, a fronte dell’emissione di contratti applicativi, ad eseguire gli interventi per l’importo prefissato nel suddetto contratto, nonché con le modalità meglio specificate nell’Allegato Capitolato Speciale D’Appalto.
Gli appalti basati sul predetto Accordo Quadro saranno affidati mediante contratti applicativi esecutivi che saranno sottoscritti, secondo i termini e le condizioni dell’Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo tra gli aggiudicatari dei medesimi, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutti integralmente definiti nell’Accordo Quadro stesso quanto alle modalità di erogazione delle prestazioni che verranno affidate.
Xxx Xxxxxxxx XXXXX x. 000 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) tel. (x00) 0000000000 xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx
x.00xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ciascun contratto applicativo sarà definito, rispetto ai quantitativi delle prestazioni, in ragione delle esigenze di questo Dipartimento di Protezione Civile.
Le condizioni oggettive, per determinare quale operatore economico, tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, eseguirà, per mezzo del contratto applicativo, le prestazioni definite puntualmente nel Capitolato Speciale D’Appalto e richiamate nel prosieguo, tengono conto del punteggio ottenuto durante la valutazione delle offerte.
I contratti applicativi saranno stipulati, nel rispetto della graduatoria finale di merito derivante dall’applicazione del criterio di aggiudicazione in seguito riportati nel presente avviso e con scorrimento dei soggetti collocati in graduatoria.
L’operatore economico potrà partecipare a più di un lotto, mentre l’accordo quadro potrà essere stipulato per un solo lotto la cui priorità dovrà essere indicata preliminarmente in fase di partecipazione alla gara con possibilità di revisione da parte del medesimo operatore economico nella fase preliminare di aggiudicazione. Soltanto nel caso esclusivo di totale assenza di aggiudicatari sugli altri due lotti, o su uno solo di essi, è consentito agli operatori economici di aggiudicarsi più di un lotto, sempre nel rispetto delle indicate priorità.
È prevista la possibilità di procedere all’anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice. Più in particolare, l’OE può richiedere all’atto della stipula del contratto applicativo un’anticipazione del prezzo dell’Ordine fino alla misura del 30 per cento del valore del Contratto stesso. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta inteso che l’anticipazione verrà concessa solo nella misura massima del valore della cauzione (in ogni caso non superiore al 30% del valore del contratto). Si specifica inoltre che l’Operatore Economico è tenuto ad accettare la consegna sotto riserva di legge della lavori ordinata dal RUP/D.LL. anche nelle more della liquidazione dell’eventuale anticipazione richiesta.
Tale procedura ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:
• dalle norme contenute nel presente avviso e in tutti gli atti in essa richiamati;
• dal D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. ii.
• dalla Legge 120/2020 con le modifiche e integrazioni della Legge 108/2021.
La procedura sarà espletata (ai sensi dell’art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma e- procurement SITAS (di seguito Piattaforma) disponibile all’indirizzo web:
xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx raggiungibile altresì al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx secondo le modalità indicate nel presente avviso.
Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:
• pubblicazione avviso pubblico;
• la presentazione delle Offerte e l’analisi e valutazione delle stesse;
• le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
1. STAZIONEAPPALTANTE:
Dipartimento Regionale della Protezione Civile - via Xxxxxxx Xxxxx n. 5, 90141 Palermo - C.F. 80012000826. pec: x.00xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
sitoweb:xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx/XXX_XXXXXXX/XXX_XxXxxxxxxxxXxxxxxxxx/XXX_Xxxxx denzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_Infoedocumenti/PIR_AmministrazioneTrasparente/PIR_Ban diedaltreprocedure
2. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO:
La presente procedura è divisa in 3 Lotti territoriali di seguito indicati:
Ai sensi del comma 16 dell'art. 23 del Codice, i costi della manodopera sono pari a € 402.886,40 per ciascun lotto.
Lotto | CIG | Descrizione | CPV | Importo stimato | Di cui per oneri della sicurezza | Importo soggetto a ribasso d’asta |
1 | 8913033383 | Versante Nord – Nord- Est | 45233141-9 | 759.424,00 | € 15.188,48 | 744.235,52 |
2 | 8913041A1B | Versante Est – Sud-Est | 45233141-9 | 759.424,00 | € 15.188,48 | 744.235,52 |
3 | 8913063C42 | Versante Sud - Sud-Ovest | 45233141-9 | 759.424,00 | € 15.188,48 | 744.235,52 |
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, rilevano il costo fisso della sicurezza in esecuzione dell’appalto.
Il prezzario di riferimento è quello relativo all’anno 2019 (supplemento ordinario G.U.R.S. n. 13 del 01 febbraio 2019), applicabile fino al 31/06/2022 in ottemperanza alla Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico Regione Siciliana n. 9238 del 21/01/2022 per i progetti approvati entro il 31/12/2021.
Il corrispettivo dell’appalto è determinato a misura ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee) del Codice.
Si precisa altresì che il valore complessivo della procedura è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno per i comuni interessati. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolate per la stazione appaltante.
2.1 CATEGORIE E CLASSIFICHE
I lavori che si intendono realizzare sono appartenenti alle categorie seguenti:
Lotti | CATEGORIA PREVALENTE | IMPORTO | CLASSIFICA |
1 | OG03 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | € 759.424,00 | III |
2 | OG03 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | € 759.424,00 | III |
3 | OG03 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | € 759.424,00 | III |
La categoria prevalente OG03, scorporabile con obbligo di qualificazione, è subappaltabile ai sensi dell’art. 105 del Codice così come modificato dall’art. 49 comma 2 lett., a) della L. 108/2021.
2.2 FINANZIAMENTO
D.D.G. n. 670 del 02/11/2021.
La Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando saranno sottoscritti i contratti attuativi.
3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
3.1 DURATA ACCORDO QUADRO
La durata dell’Accordo Quadro è di 730 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro o, in alternativa, fino all’esaurimento delle risorse economiche disponibili.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine dei 2 anni, di estendere la durata dell’Accordo Quadro di ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi, ciò senza pretese da parte dell’Appaltatore.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di contratti applicativi esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli stessi per l’ultimazione dei lavori nei termini indicati dal Capitolato speciale d’appalto e fermo quanto previsto dall’art. 54 co. 1 del D. lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell’Accordo Quadro.
3.2 TEMPI DI CONSEGNA E PENALE.
La durata del periodo concesso per l’esecuzione dei lavori è definita nel singolo contratto applicativo.
In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.
Per maggiori dettagli si richiama l’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I.
La penale da applicare per ogni giorno di ritardo è pari all’1 per mille dell’importo netto del contratto applicativo per un amassimo del 10% dell’importo contrattuale.
4. DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alla presente procedura comprende in allegato all’avviso nelle apposite sezioni del sistema:
1) Determina a contrarre;
2) D.D.G. n. 670 del 02/11/2021;
3) Progetto esecutivo (capitolato e schema contratto, elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico e relazione tecnica);
4) Modulistica.
Il bando di gara è stato pubblicato:
• per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte II n. 6 dell’11 febbraio 2022;
• nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• per avviso, in un quotidiano a diffusione nazionale;
• per avviso, in un quotidiano a diffusione locale.
Il bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili nel sito internet del DRPC Sicilia: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx/XXX_XXXXXXX/XXX_XxXxxxxxxxxXxxxxxxxx/XXX_Xxxxxxxxxxxx llaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_Infoedocumenti/PIR_AmministrazioneTrasparente/PIR_Bandiedaltr eprocedure/.
Il bando, il presente disciplinare, la documentazione di gara, gli allegati e la modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico nel portale appalti telematici, al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx
raggiungibile altresì dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Gare e procedure in corso” - “dettaglio procedura”.
5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA
La procedura sarà aggiudicata secondo le modalità riportate nel successivo paragrafo in virtù delle deroghe introdotte dalla Legge 120/2020 e della Legge 108 del 29 luglio 2021.
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
6. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La procedura sarà espletata (ai sensi dell’art.58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma e- procurement (di seguito Piattaforma) disponibile all’indirizzo web:
xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx
raggiungibile altresì al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma. Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• Essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;
• Essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione la stazione appaltante non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione;
• Essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx raggiungibile altresì dal sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, seguendo la procedura d’iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all’area riservata;
• Visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti nella sezione Istruzioni e Manuali” reperibili all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx raggiungibile altresì dal sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx;
• Gli operatori economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso” possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “presenta offerta”.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in oggetto che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx raggiungibile altresì dal sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso e unicamente lo stesso mezzo, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
Risposte di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possono derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte del provider, etc.).
È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche che avranno valore di notifica.
Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare:
• direttamente dalla Piattaforma compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
• e-mail: xxxxxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio help desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 17:30), altrimenti non potrà essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
Si precisa inoltre che al suddetto help desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale- amministrativo e tecnico-progettuale della gara.
7. TEMPI E TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA
Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento in Piattaforma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 03 marzo 2022, delle seguenti buste digitali:
• BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
• BUSTA B - OFFERTA TECNICA, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
• BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
La documentazione e le offerte devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.
La documentazione richiesta dovrà essere inserita, in ciascuna busta separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (formati tipo zip o rar, etc.).
In considerazione dei vincoli del sistema informatico, ciascun concorrente ha a disposizione le capacità pari alla dimensione massima:
- di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta;
- di 50 MB per ciascuna busta digitale;
dimensioni oltre le quali non è garantito l’upload dei documenti.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Nel caso partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CAdES (*.p7m).
L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) nei documenti sopra citati comporta l'impossibilità di presentare l'offerta e conseguentemente di partecipare allagara.
L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.
ATTENZIONE: La Piattaforma non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza previsto.
8. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavori ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
9. ESPERIMENTO PROCEDURA DI GARA ACCORDO QUADRO
La procedura di gara sarà esperita il giorno 7 MARZO 2022, alle ore 9:00, presso i locali, aperti al pubblico, del Servizio 2 Gare e Contratti del DRPC Sicilia, xxx Xxxxxxxx XXXXX x. 000 – Xxxxxxxxx (XX) o in alternativa in applicazione all’art 7 della direttiva per la disciplina delle commissioni nelle procedure di gara bandite dal DRPC Sicilia approvata dal Dirigente Generale del DRPC Sicilia con DDG n. 072 del 15/04/2020 sarà esperita in videoconferenza fornendo all’Operatore Economico apposito link per la partecipazione.
Xxxxxxx presenziare alla procedura di gara i rappresentanti di tutte le imprese che ne hanno interesse.
10. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L’inosservanza di tale divieto comporta l’applicazione dell'articolo 353 del codice penale (Turbata libertà degli incanti).
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza del predetto divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative all’appalto.
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
10.1REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione per l’esecuzione dei lavori pubblici, di cui all’art. 80 del Codice, nonché nelle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo così modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 106/2009), i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, le situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con qualsiasi ramo dell’Amministrazione regionale.
A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestanti il possesso dei predetti requisiti richiesti con le modalità, le forme e i contenuti previsti dal presente avviso.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-
ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010,
n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2010.
Gli operatori economici non stabiliti nell’UE dovranno indicare l’accordo internazionale o altro titolo ai sensi dell’art. 49 del Codice. La mancata firma per accettazione (da parte di tutte le imprese mandatarie, mandanti, ausiliare, ausiliarie, subappaltatrici) delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012.
Gli operatori economici esteri aventi una sede secondaria in Italia dovranno altresì presentare, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, una dichiarazione sostitutiva, come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme relative
al diritto al lavoro dei disabili; gli operatori economici esteri dovranno esibire certificazione equivalente nei paesi di provenienza.
10.2REQUISITI DI IDONEITÀ
I requisiti di idoneità professionale sono quelli previsti dall’art. 83 del Codice e, in particolare, sono dimostrati mediante l’iscrizione:
- nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto;
ovvero
- nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo economico per le società cooperative e i consorzi fra società cooperative di produzione;
ovvero
- nel caso di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
10.3REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
I requisiti di qualificazione sono dimostrati mediante:
a) il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
La classifica dell’attestazione SOA posseduta deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza, secondo le modalità stabilite dall’art. 92 del Regolamento.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2 del Regolamento.
In riferimento alla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 92 del Regolamento, si avverte che:
• il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori;
• per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d, e), e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
• se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati;
b) possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Qualora dall’attestazione SOA non risulti il possesso della citata certificazione di qualità, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, il relativo certificato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma 1 del Regolamento, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori.
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la sussistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, del Regolamento.
PASSOE. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, mediante il sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC e nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e 17 febbraio 2016, n. 157. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, in formato PDF/A ed essere sottoscritto con firma digitale. Questa stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il predetto sistema AVCpass. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste.
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, professionali, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.
Le dichiarazioni di cui ai punti 4) e 8) del paragrafo 14, in formato PDF/A e firmate digitalmente, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso deve essere allegata la relativa procura.
Le documentazioni di cui ai punti 1) e 4) del paragrafo 14 devono essere uniche indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
All’atto della partecipazione alla procedura di gara le imprese e/o i consorzi costituenti raggruppamenti devono indicare, a pena di esclusione, il tipo di associazione costituita o che intendono costituire ai fini dell’esecuzione dell’appalto nonché le percentuali di lavoro attribuite a ciascun componente il raggruppamento.
12. AVVALLIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [per esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
13. PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO - MOD. F23
Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e sull’offerta economica e di tempo pari a € 16,00 per ciascuno di tali documenti, dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante: Regione Siciliana Dipartimento Reg,le della Protezione Civile – CF 80012000826.
- del codice ufficio o ente (TX7);
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (imposta di bollo procedura di gara): INDICARE I CIG
L’imposta di bollo sarà applicata unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l’offerta economica, sempre che non rientrino nell’articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.
Nel caso in cui un operatore economico partecipi a più lotti dovrà pagare l’imposta di bollo unica pari ad € 16,00
per la domanda di ammissione ed € 16,00 per ciascun lotto a cui si partecipa per l’offerta economica.
14. BUSTA AMMINISTRATIVA DIGITALE (A) – DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa deve contenere i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione;
- Dichiarazioni/documentazione integrativa a corredo;
1) domanda di partecipazione alla procedura di gara, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente;
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere allegata la relativa procura.
Alla/e domanda/e, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.
Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
2) attestazione, ovvero, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, attestazioni rilasciate da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
Il documento dovrà essere in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale
In alternativa può essere prodotta fotocopia dell’attestazione SOA, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i e accompagnata/e da copia fotostatica fronte-retro, leggibile, di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.
I partecipanti alla procedura di gara possono avvalersi di dichiarazione sostituiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 al fine di dimostrare il possesso di apposita attestazione SOA (v. modello predisposto da questa stazione appaltante).
Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Il documento dovrà essere in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale.
3) omissis;
4) dichiarazione sostitutiva, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del Codice che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto e, segnatamente, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a.a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
a.b) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
a.b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
a.c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
a.d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
a.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
a.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
a.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
N.B.: La dichiarazione di cui ai punti da a.a) ad a.g) va deve essere resa:
- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
a.h) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
a.i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
N.B: costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente xxxxx non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
a.j) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice;
a.k) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice;
a.l) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
[tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];
a.m) che la partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
a.n) che la partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice;
a.o) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
a.p) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
a.q) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
a.r) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
a.s) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
[l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];
a.t) di essere in regola con la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
a.u) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);
[la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio];
a.v) di non trovarsi rispetto a un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
N.B.: Si applicano, nel caso in cui ne ricorrano le fattispecie, i commi da 6 a 12 dell’art. 80 del
Codice.
b) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza di titolari, soci, socio di maggioranza, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
c) nel caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all’Unione europea, dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani;
d) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
f) dichiara di essersi recato nei territori dei comuni afferenti al lotto di riferimento;
g) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
h) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
i) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito dei lavori, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
j) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
k) dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dei lavori;
l) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla medesima legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
m) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell’articolo 105 del Codice, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo;
n) indica, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori fornendone l’elenco;
o) dichiara la eventuale volontà di avvalersi di noli a freddo, come previsto dall’art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;
p) nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
q) nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito, indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
r) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
s) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti né in forma individuale qualora partecipi in RTI o consorzio;
t) indica i dati dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara e che erano dotati di poteri di rappresentanza (soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori, procuratori speciali, direttori tecnici);
u) che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti previsti per gravi comportamenti e atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
v) che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti di esclusione dagli appalti per avere posto in essere comportamenti discriminatori ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
w) che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
x) indica, ai sensi dell’articolo 76 del Codice, l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali può essere inviata ogni comunicazione inerente la gara;
y) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
N.B.: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
5) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE;
6) GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2 per cento dell’importo a base d’asta e quindi per un importo di:
IMPORTO CAUZIONE | |
Lotto 1 | € 15.188,48 |
Lotto 2 | € 15.188,48 |
Lotto 3 | € 15.188,48 |
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’accordo.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte e autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
La garanzia fideiussoria dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come di seguito precisato.
L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:
G = Gb × (1 − R1) × (1 − R2) × (1 −R3) × (1-R4)
dove:
• G = Garanzia
• Gb = Garanzia base
• R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
• R2= riduzione
- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del25 novembre 2009;
- oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
• R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 percento del valore dei beni oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
• R4 = riduzione del 15% in caso di:
- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS14067.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Il documento dovrà essere in formato PDF/A e sottoscritto con firma digitale.
7) Dichiarazione, in formato PDF/A e sottoscritta con firma digitale, ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx” stipulato il 12 luglio 2005, con la quale l’offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di DEC alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L’offerente, inoltre, deve dichiarare espressamente e in modo solenne, a pena di esclusione:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
L’offerente deve dichiarare, altresì, espressamente e in modo solenne che, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
L’offerente si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
L’offerente si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;
8) patto di integrità in attuazione delle misure previste nel P.T.P.C., aggiornamento 2021-2023 § 4.11) articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Il documento dovrà essere in formato PDF/A ed essere sottoscritto con firma digitale.
9) PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
Documentazione comprovante il versamento del contributo ANAC come di seguito riportato (deliberazione dell’ANAC n. 1197 del 18/12/2019) effettuato attenendosi alle istruzioni operative pubblicate nel sito dell’Autorità e disponibili al sito xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx. I concorrenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria denominazione sociale, il proprio codice fiscale e il codice CIG. Si precisa altresì che in caso di RTI costituito o da costituire il versamento è unico ed è effettuato dall’impresa capogruppo.
IMPORTO CONTRIBUTO | CIG | |
Lotto 1 | € 70,00 | 8913033383 |
Lotto 2 | € 70,00 | 8913041A1B |
Lotto 2 | € 70,00 | 8913063C42 |
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE TECNICA (B).
Il concorrente deve, a pena di esclusione, fare pervenire mediante la Piattaforma un’offerta tecnica firmata digitalmente, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, gli elementi costitutivi dell’offerta.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, a pena di esclusione dalla Procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante non offra alcuna miglioria relativamente a qualche subcriterio verrà assegnato un punteggio pari a zero.
L’offerta tecnica dovrà contenere una relazione per ogni criterio per un massimo di 30 pagine, oppure, singola relazione per ogni singolo sub criterio che complessivamente non potranno superare comunque le 30 pagine per ogni criterio. Inoltre si specifica che il formato da utilizzare è A4.
Nel caso vengano utilizzati formati superiori tipo A3 equivale a due pagine A4, 1 pagina A2 equivale a 4 pagine A4 etc. Altresì si precisa che per la valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto sopra indicato. Ai fini del calcolo delle pagine non si terrà conto di eventuali testate o indici.
16. BUSTA DIGITALE ECONOMICA (C).
Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, fare pervenire mediante la Piattaforma l’offerta economica e temporale firmata dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione amministrativa. Il documento, obbligatorio, dovrà essere inviato in formato PDF, ed essere sottoscritto con firma digitale.
La Busta C - offerta economica e temporale deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) il ribasso, espresso in cifre e in lettere, che intende praticare in termini di valore percentuale e fino a quattro cifre decimali sull'importo a base di gara. Non si terrà conto delle ulteriori cifre decimali oltre la quarta e non si procederà ad arrotondamenti;
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante.
L’offerta dovrà essere unica, determinata e incondizionata, a pena di esclusione. Saranno, altresì, escluse le offerte economiche:
- parziali e/o “a rialzo”;
- espresse in riferimento ad altra offerta del concorrente o a quella di altri;
- espresse “per persone da nominare”;
- che rechino abrasioni, aggiunte o correzioni, che generino incertezza assoluta sulla provenienza o sul contenuto della stessa.
La Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando saranno sottoscritti i contratti attuativi .
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell’Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula dell’AQ o in assenza di effettivi contratti applicativi.
L’Aggiudicatario dell’Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula dell’A.Q., qualora si rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice e con riferimento al DDG
n. 072 del 15.04.2020 del DRPC Sicilia, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero di componenti pari a 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
Il Seggio di gara, per le sedute pubbliche di valutazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica opererà avvalendosi di sistemi telematici (piattaforma telematica SITAS e-procurement) utilizzando modalità operative e credenziali di accesso appositamente fornite dal DRPC Sicilia.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione del Seggio di Gara, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
LOTTI 1 – 2 - 3 | |
OFFERTA TECNICA | max 80 punti su 100 |
OFFERTA ECONOMICA | max 15 punti su 100 |
OFFERTA TEMPORALE | Max 5 punti su 100 |
18.1CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tali criteri costituiscono elementi migliorativi premianti rispetto ai requisiti minimi previsti nella scheda tecnica che se non rispettati comportano l’esclusione della gara. In ogni caso i requisiti minimi non danno luogo ad attribuzione di un punteggio.
Criterio | Descrizione | Punteggi |
A.1 CRITERIO TECNICO | 35 | |
A.1 | PERSONALE E MEZZI Saranno indicativamente valutati i seguenti sub-criteri: | |
A.1.1- Risorse operative proposte, composizione squadre d’intervento | max 5 | |
A.1.2 - Mezzi e attrezzature in dotazione alle squadre d’intervento; | max 10 | |
A.1.3 – Personale con qualifica professionale per le attività di coordinamento finalizzate alla sicurezza degli operai, acquisizioni di pareri, autorizzazioni etc. | max 10 | |
A.1.4 – Qualifica ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto tramite curricula; | max 10 | |
A.2 CRITERIO TECNICO | 25 | |
A.2 | ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Organizzazione del cantiere finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali. Saranno valutati i seguenti sub-criteri: | |
A.2.1 – Monitoraggio e approntamento di soluzioni mitigative di polveri, rumori e vibrazioni. | max 15 | |
A.2.2 – Minimizzazione dei trasporti connessi all’esecuzione dei lavori. | max 10 | |
A.3 CRITERIO TECNICO | 10 | |
A.3 | QUALITA’ DEI MEZZI E ATTREZZATURE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Quantità, qualità ecologica, efficacia e stato d’uso dei mezzi effettivamente utilizzati; efficacia e logistica della manutenzione e dell’eventuale sostituzione dei mezzi. | max 10 |
A.4 CRITERIO TECNICO | 5 | |
A.4 | POSSESSO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI ISO 14001 | 5 |
A.5 CRITERIO TECNICO | 5 | |
A.5 | POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DELLA SICUREZZA OHSAS 18001 | 5 |
N.B.: Saranno escluse le offerte che avranno conseguito un punteggio minore o uguale a 48 punti, ossia un punteggio minore o uguale al 60% della valutazione massima prevista per l’offerta tecnica (80 punti).
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e di migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di valutazione deve procedere a esprimere, per criteri qualitativi, per ciascun elemento specifico di valutazione un giudizio sintetico corrispondente a uno tra i sei giudizi di seguito determinati. Tali giudizi e i relativi coefficienti vengono esposti nel seguente modo:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
ottimo | 1 |
buono | 0,8 |
sufficiente | 0,6 |
mediocre | 0,4 |
scarso | 0,2 |
inadeguato | 0 |
Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti l’offerta tecnica stessa.
Per i criteri quantitativi, invece il punteggio sarà assegnato algebricamente.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
Agli elementi quantitativi (importo dei lavori; tempo di esecuzione dei lavori) sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti distinti come segue:
B. Offerta economica [max15 punti] | |||||
B.1 Ribasso prezzi. | sulle | singole | voci | dell’elenco | 15 punti |
C. Offerta temporale [max5 punti] | |
Riduzione del tempo di realizzazione. Indicazione del minor tempo occorrente C.1. all’operatore economico per l’inizio effettivo dei lavori rispetto a quello massimo d’intervento previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. | 5 punti |
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione bilineare con soglia coefficiente 0,85 (al rialzo):
in particolare si procederà al calcolo della media aritmetica dei valori offerti da tutti gli operatori economici.
M = ∑ Ra/Ni
Il successivo calcolo sarà differenziato a seconda che il valore offerto dall’operatore economico iesimo (Ra) sia superiore o inferiore alla media.
Se il valore offerto dall’iesimo operatore economico è <=media:
Ci = 0,85 x Ra / M
e il valore offerto dall’iesimo operatore economico è >media:
Ci = 0,85 + (1 - 0,85) x [(Ra – M) / (Rmax – M)]
dove:
M = Media aritmetica delle offerte;
Ni = Numero operatori economici ammessi;
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = valore dell’offerta del concorrente isimo; Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
Nel caso in cui un concorrente non effettua alcuno sconto Ra assume il valore 0 (zero), così come il coefficiente Ci; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Ci assume il valore 1 (uno).
Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. Nell’ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l’offerta tecnica e quella
economica differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore in relazione all’offerta tecnica.
Nell’ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punti parziali per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, si procederà mediante sorteggio.
Non saranno considerate valide offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato; non saranno considerate valide offerte in rialzo.
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.
18.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore (ved. Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”).
La migliore offerta sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore in relazione a ognuno dei singoli elementi di valutazione (salva la verifica dell’eventuale anomalia).
Per la valutazione dell’offerta si utilizzerà la seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrentei; Pa = peso criterio di valutazione a; Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
I coefficienti Cai sono determinati, per quanto riguarda l’offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice (prima della riparametrazione) in relazione ai criteri di valutazione, non siano pari o superiore alla soglia di 48 ovvero al 60% della valutazione massima prevista per l’offerta tecnica di 80 punti.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 7 marzo 2022, alle ore 9:00 presso gli uffici del Servizio S.02 Gare e Appalti – via Xxxxxxxx XXXXX n. 188 – 00000 Xxxxxxxxx o in alternativa in videoconferenza con pubblicazione del link di partecipazione e vi potranno assistere i rappresentanti legali/procuratori delle imprese inviate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno resi pubblici ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le operazioni di verifica e valutazione saranno svolte da una Commissione giudicatrice che, in conformità alle disposizioni di cui al presente avviso, procederà alla verifica dell’integrità, della regolarità formale e del rispetto dei termini di presentazione dei plichi pervenuti, escludendo, quelli non conformi.
La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi del comma 8 dell’art. 133 del codice così come modificato dall’art. 1 comma 3 della L. 55/2019 e ss.mm.ii., nel caso in cui il numero di offerte sia superiore a 5 di procedere ad esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.
La Commissione opererà mediante la Piattaforma e procederà come di seguito:
Nel caso di un numero di offerenti superiore a 5, si procederà all’inversione procedimentale ai sensi del comma 8 dell’artt. 133 del Codice, con il seguente iter:
- La Commissione di gara procede al sorteggio per la verifica a campione del 5% delle offerte pervenute;
- La Commissione di gara a seguire provvederà alla verifica della documentazione Amministrativa contenuta all’interno dei plichi degli operatori economici sorteggiati di cui al comma precedente ed ad attivare l’eventuale soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice.
- La Commissione procede all’ammissione ed esclusione dei concorrenti precedentemente verificati e dispone la trasmissione dei Verbali di gara e della necessaria documentazione al RUP per gli adempienti di cui all’art 29, art. 76 commi 2bis e 5 del Codice.
- Nel caso in cui non sia intervenuta alcuna esclusione la commissione procederà ad aprire le buste telematiche B e C contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica dei partecipanti alla procedura di gara.
Nel caso di un numero di offerenti inferiore a 5, si procederà, con il seguente iter:
a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica e temporale (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza nella Piattaforma;
b) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all'accesso all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’”Ufficio”, né alla Commissione di gara, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, la Piattaforma consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e all’esame della documentazione amministrativa onde verificare la presenza dei documenti richiesti;
c) alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) all'attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
e) alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, la presentazione di tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
g) all’apertura delle buste telematiche B e C contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica dei partecipanti alla procedura di gara.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice (prima della riparametrazione) in relazione ai criteri di valutazione, non siano pari o superiore alla soglia di 48 punti ovvero al 60% della valutazione massima prevista per l’offerta tecnica di 80 punti.
20. AGGIUDICAZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEI SUCCESSIVI CONTRATTI SPECIFICI
L’aggiudicazione della procedura sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. All’atto della stipula dell’Accordo Quadro, l’operatore economico dovrà presentare:
x. xxxxxx documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore del Dipartimento della Protezione Civile, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.
Tale garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere prodotta secondo quanto previsto dall’art. 103 del Codice relativa alla quota dell’importo contrattuale dell’accordo quadro per cui si resta aggiudicatario.
b. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, all’appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 co.7, della L. n. 136/2010.
L’operatore economico potrà partecipare a più di un lotto, mentre l’accordo quadro potrà essere stipulato per un solo lotto la cui priorità dovrà essere indicata preliminarmente in fase di partecipazione alla gara con possibilità di revisione da parte del medesimo operatore economico nella fase preliminare di aggiudicazione. Soltanto nel caso esclusivo di totale assenza di aggiudicatari sugli altri due lotti, o su uno solo di essi, è consentito agli operatori economici di aggiudicarsi più di un lotto, sempre nel rispetto delle indicate priorità;
L’Accordo Quadro sarà aggiudicato ad un massimo di tre operatori economici per ciascun lotto, con attribuzione di lavori rispettivamente nella percentuale del 50% al primo classificato, del 30% al secondo classificato e del 20% al terzo classificato;
ovvero
nel caso di un insufficiente numero di operatori economici regolarmente in classifica si procederà alla aggiudicazione anche nel caso di un solo operatore economico per ciascun lotto. In tal caso all’operatore economico sarà attribuita la percentuale del 100% dei lavori;
ovvero
nel caso di due soli operatori economici regolarmente classificati per ciascun lotto ad essi sarà attribuita una percentuale di lavori rispettivamente del 65% al primo classificato e del 35% al secondo classificato;
Per ciascun lotto l’affidamento dei lavori per i singoli contratti applicativi avverrà partendo dal primo classificato fino al terzo ad esaurimento della percentuale dei lavori aggiudicati. In caso di più contratti applicativi contemporanei gli stessi saranno affidati agli operatori economici secondo l’ordine prima indicato. Nel caso l’operatore economico avesse già impiegato tutte le risorse (uomini e mezzi) disponibili, il contratto applicativo sarà stipulato con l’operatore secondo o terzo classificato;
L’Operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere. L’esecutore prende atto e accetta che le prestazioni richieste dovranno essere garantite per la durata dei mesi intercorrenti dalla stipula dell’Accordo Quadro. A fronte della corretta e completa esecuzione degli interventi oggetto del Contratto, e solo in caso di esito positivo dei controlli su veridicità delle dichiarazioni circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, il Dirigente Generale pagherà all’Operatore Economico il corrispettivo contrattuale, secondo le condizioni e i termini individuati nell’Accordo Quadro.
In caso di esito negativo si procederà al recesso dall’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite nonché il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procederà alla segnalazione alle competenti autorità.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere richiesta l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del suddetto articolo, cosi come derogato dall’art. 8 comma 4 della legge 120/2020.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della procedura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.
La Stazione Appaltante procederà, dopo l’aggiudicazione, alla verifica dei requisiti generali e speciali, ai sensi dell’art. 163, comma 7, del D.lgs. 50/2016. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro e alla segnalazione all’ANAC. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà scorrere la graduatoria e procedere ad aggiudicazione fino alla copertura del fabbisogno.
La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice Antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto. Se pertinente, l’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula dell’accordo quadro anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
21. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del Codice così come modificato dall’art. 49 comma 2 lett., a) della L. 108/2021, che si richiama integralmente, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto previa opportuna valutazione ed eventuale autorizzazione della Stazione Appaltante.
Il subappalto dovrà intendersi libero e potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto delle seguenti condizioni:
• il concorrente indichi all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
Codice.
• il contratto, così come disposto al comma 1 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
• il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
• l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
• l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
• l'affidatario, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei contratti stesso;
• la stazione appaltante, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, verifica la dichiarazione antimafia ex X.Xxx. 159/2011 tramite la Banca dati Nazionale di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti;
• il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
22. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
Allo scopo di garantire la massima legalità e trasparenza nell’affidamento dei lavori sono previste le “Clausole di autotutela” di cui al Protocollo di legalità stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, l’INAIL e l’INPS.
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi delle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il Prefetto attesti che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del subcontratto.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, questa stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti di cui al predetto decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L’offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio della D.LL. alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei Lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
L’offerente deve dichiarare espressamente e in modo solenne, a pena di esclusione:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla procedura di gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
L’offerente deve dichiarare, altresì, espressamente e in modo solenne che, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di gara in oggetto.
L’offerente si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
L’offerente si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all’aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che il DRPC Sicilia si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, né rimborso spese. Qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Xxxxx Xx Xxxx, funzionario del Servizio 3 “Rischio Sismico e Vulcanico” del DRPC Sicilia con sede in Nicolosi, email: x.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
24. RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CELEBRAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA:
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente del Servizio 2 Gare e Contratti del DRPC Sicilia, xxx Xxxxxxxx XXXXX x. 000 – Xxxxxxxxx (XX), telefono n. (x00) 0000000000, email: x.00xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
25. TRATTAZIONE DATI PERSONALI:
Ai sensi del combinato disposto del regolamento generale sulla protezione dei dati (REGOLAMENTO UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 aprile 2016, applicabile a far data dal 25 maggio 2018) e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si intende noto che:
• Il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell’art 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
• I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito e potranno essere comunicati:
• Al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti;
• A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
• Ai soggetti esterni facenti parte del seggio di gara;
• Ad latri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 53 del codice e dalla l. 241/90;
Ai concorrenti, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il DRPC Sicilia consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.
Ai sensi del citato articolo 53 comma 6 del Codice, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. Sarà comunque inviata, a solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all’accesso.
Titolare del trattamento è il DRPC Sicilia, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Palermo Via Xxxxx n. 5.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Piattaforma il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore della Piattaforma che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
AVVERTENZE
Ai fini del presente avviso, si intendono per “Codice” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come integrato e corretto con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e con le modifiche del decreto-legge 18 aprile 2019, n e con le modifiche di cui alla Legge 55 del 14 giugno 2019, Legge 120 del 11 settembre 2020, Legge 108 del 30/05/2021;
1. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, recante cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.
3. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
4. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta. Nel caso di offerte risultanti prime nella graduatoria di gara – con eguale ribasso – si procederà al ballottaggio esclusivamente mediante sorteggio nominativo delle posizioni in ordine di estrazione dell’aggiudicataria e della seconda in graduatoria.
5. Quando vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione a norma dell’art. 72 del Regolamento generale dello Stato, approvato con
X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
6. L’accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
7. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto il Foro competente è quello di Palermo ed è esclusa la competenza arbitrale.
8. Questa stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto che preventivamente all’autorizzazione dei subcontratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il Prefetto attesti che per i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa, la stazione appaltante procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del subcontratto.
9. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di gara, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari € 1.592,10.
Tali somme saranno ripartite in parti uguali per i tre lotti e a sua volta ripartiti tra gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro in percentuale al valore di aggiudicazione. Gli operatori economici dovranno versare la somma spettante entro 30 giorni dall’attivazione del primo contratto applicativo.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
10. Per quanto non previsto, valgono le norme di legge, sia regionali che nazionali, vigenti in quanto applicabili.
Il presente avviso sarà pubblicato per estratto sulla GURS, sul sito web del Dipartimento regionale della Protezione Civile e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Servizio contratti pubblici”.
Il Dirigente del Servizio S.02 (Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx) Firmato digitalmente