OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. L’appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili. Farà pure carico all’ appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all’assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l’assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc.. L’appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto. L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’articolo 105 del X.X.xx. n. 50/2016. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla direzione lavori dell’Università o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l’Università medesima ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Ai sensi dell’Art. 118, comma 6, del D. X.xx 163/2006, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario, e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden- ziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Ope- rativo per la Sicurezza. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Di- rezione Lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesi- mo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro. Ai fini della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali, la Ammi- nistrazione Appaltante acquisisce di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori. L’Appaltante conserva la facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora nel periodo di validità dello stesso, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'Appaltante può dichiarare rescisso il contratto, oltre che per i motivi previsti dal Capi- tolato Speciale di Appalto, anche nei seguenti casi: Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della de- cisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell’inventario d...
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. 31 Art. 6.12 - Spese contrattuali - Oneri fiscali 31 CAPO 7 DISPOSIZIONI FINALI 32
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. L’appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per la categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto stesso e degli accordi locali, fino alla rinnovazione degli stessi, anche se l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse o indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell’impresa e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’inosservanza a tali norme, accertata dall’Amministrazione comunale o ad essa comunicata dall’Ispettorato del Lavoro, comporterà il sequestro della cauzione, previa contestazione dell’inadempienza accertata. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi predetti, con conferma da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Di tutte le inadempienze di cui sopra l’impresa non potrà opporre eccezioni alcune al Comune, né avrà titolo a risarcimento danni di alcun genere.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della legge 19/3/1990, n. 55, e del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesimo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. L’Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore al tempo e nelle località in cui si svolge il servizio ed anche dopo la loro scadenza fino al rinnovo degli stessi, anche se l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulati o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell’impresa e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’inosservanza di tali norme, accertata dall’Amministrazione Comunale o ad essa comunicata dall’Ispettorato del Lavoro, comporterà l’escussione della cauzione, previa contestazione dell’inadempienza accertata. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi predetti, con conferma da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Rispetto a quanto sopra l’Impresa non potrà opporre eccezione alcuna al Comune, né avrà titolo al risarcimento di danni di alcun genere. Il presente appalto è soggetto all’osservanza della vigente normativa in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. In caso di sciopero del personale dell’Appaltatore o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, aspettative, malattie ecc.) deve essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l’Impresa, l’Ente e le XX.XX. maggiormente rappresentative. Le eventuali mancate prestazioni saranno quantificate e si provvederà all’applicazione delle relative penali e delle sanzioni previste dalla legge.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l’oggetto dell’Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'Offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L’Amministrazione Comunale Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili all’Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l’Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza: • delle condizioni normative di cui sopra; • delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.); • del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, ecc.). La sospensione di cui sopra sarà operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Appaltatore non può opporre alcuna eccezione all’Amministrazione Comunale Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura. Qualora l’Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto. Qualora per inadempienza retributiva dell’appaltatore e/o del subappaltatore l'Amministrazione sia tenuta all’intervento sostitutivo di cui all’art. 30, comma 4)...
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. 1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche eventualmente dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o benché receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando sin d'ora il Committente da ogni onere e responsabilità. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione della inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto previsto nel precedente comma, l'impresa non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.