Definizione del contenzioso. Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'articolo 107, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale. Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l’Appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori in corso. Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Ferrara. Allegati:
a) Capitolato Speciale; b) Offerta economica, c) Dichiarazione conformità standard sociali minimi.
Definizione del contenzioso. Ai sensi degli Art. 239 e 240 del D. X.xx 163/2006, la definizione di riserve e transazioni anche giudiziali, che possano insorgere nello svolgimento dell’appalto, sono definite me- diante accordo bonario tra le parti, nel rispetto del Codice Civile, su proposta del Re- sponsabile Unico del Procedimento che valuta preventivamente la ammissibilità delle ri- serve avanzate.. Il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario deve essere instaurato ogni qualvolta l’importo economico possa variare in misura sostanziale, ed in ogni caso per un importo non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale. Ove gli importi che l’Amministrazione Aggiudicatrice concede o a cui rinuncia, eccedono l’importo di 100.000 €uro, è necessario il parere formale della Avvocatura che difende il soggetto, o in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il conten- zioso. Tali riserve e transazioni sono decise dal Direttore Regionale entro sessanta giorni dalla proposta, ed il verbale di accordo xxxxxxx è sottoscritto dall’Affidatario dei lavori quale accettazione della transazione. In caso di mancato accordo, può farsi ricorso alla competenza della Autorità Giudiziaria del foro competente sulla città o località sede dei lavori. E’ escluso in ogni caso il ricorso alla giurisdizione arbitrale.
Definizione del contenzioso. 25 Capo XII 25
Definizione del contenzioso. Fatta salva l’applicazione delle procedure di accordo bonario e di transazione previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Padova.
Definizione del contenzioso. Fermo restando quanto specificato al riguardo dall’articolo 107, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Roma.
Definizione del contenzioso. Per il presente appalto è espressamente esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia ad esso inerente è competente il Foro di Roma.
Definizione del contenzioso. Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'articolo 107, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale.
Definizione del contenzioso. Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'articolo 164 del DPR 207/2010 circa la possibilità di ri- soluzione della controversia in via amministrativa, poiché contratto ed atti di gara non contengono espressa clau- sola compromissoria, la competenza per la soluzione delle controversie spetta, ai sensi dell’articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell’art . 34, comma 1, del DM n. 145/2000.
Definizione del contenzioso. 31 l’Università degli Studi di Ferrara con sede in Xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx (di seguito denominata “Università”) rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale, il quale agisce non in nome proprio, bensì in rappresentanza dell’Università stessa, ……………………….., rappresentata da………………….., nato a il ………………., residente a ………………………. (…..), Via ………………………., C.F. ………………………….., il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del suddetto operatore economico, in qualità di ………………………………………………… Premesso che:
Definizione del contenzioso. Ogni eventuale controversia di natura legale o tecnica relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto che non fosse possibile comporre con transazione o accordo bonario o in via stragiudiziale, sarà devoluta alla cognizione del giudice ordinario, individuando al riguardo quale foro competente quello di Milano. E' esclusa altresì il ricorso all'arbitrato.