Sospensione dei lavori parziale o totale Clausole campione

Sospensione dei lavori parziale o totale. Ferma restando l’integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano inoltre le disposizioni seguenti. Per quanto riguarda i periodi di tempo di normale andamento climatico sfavorevole, si è tenuto conto di essi nel valutare il tempo utile assegnato per l'esecuzione dei lavori, pertanto non saranno accordate sospensioni o proroghe dei lavori per tali cause come non saranno accordate sospensioni o proroghe per periodi di ferie, riduzioni o interdizioni del traffico sopraggiunte per qualsiasi causa. Per quanto esposto l’Appaltatore non potrà pretendere ulteriori maggiori compensi o avanzare rivalse di qualsiasi genere. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il Cronoprogramma dei lavori redatto dall’Appaltatore, fermo restando che tale differimento non può essere inferiore al numero di giorni che, secondo il Cronoprogramma di cui al successivo art. 8, erano previsti per l’esecuzione delle lavorazioni sospese. Nel corso di eventuale sospensione totale, il Direttore dei Lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale periodicamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l’attività di guardiania per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell’ambito delle spese generali. Ove occorra, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale. Se le sospensioni sono dovute ad ec...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).