CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Direzione Centrale III – Patrimonio e Logistica Servizio Prevenzione e Protezione
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Appalto per l’affidamento delle prestazioni connesse all’attività di redazione del documento di valutazione dei rischi per le sedi di lavoro del Comune di Napoli, in accordo con il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, giusta deliberazione di G. C. n. 2100 del 16 dicembre 2010. Importo complessivo a base d’asta: Euro 165.289,26 escluso IVA.
Capitolato speciale di appalto INDICE
art. 1 Oggetto dell’appalto
art. 2 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto art. 3 Durata dell’affidamento
art. 4 Soggetti ammessi a partecipare
art. 5 Termini di presentazione della domanda art. 6 Requisiti per la partecipazione
art. 7 Requisiti di carattere economico/finanziario
art. 8 Aggiudicazione della gara e parametri di valutazione art. 9 Modalità di presentazione della domanda
art. 10 Obblighi e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali art. 11 Commissione giudicatrice
art. 12 Cauzione
art. 13 Assicurazione
art. 14 Penali
art. 15 Segreto d’ufficio art. 16 Corrispettivi
art. 17 Obblighi del contraente
art. 18 Divieto di cessione del contratto o del credito art. 19 Invariabilità dei prezzi
art. 20 Verifica prestazioni contrattuali e inadempienze art. 21 Controversie
art. 22 Divieto di subappalto
art. 23 Variazioni e sospensione del servizio art. 24 Responsabilità
art. 25 Trattamento dei dati e tutela della privecy art. 26 Efficacia
art. 27 Spese
Capitolato Speciale d’Appalto
art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione del documento di valutazione dei rischi per le sedi di lavoro del Comune di Napoli, in attuazione del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Il Comune di Napoli è, attualmente, suddiviso in n. 32 macrostrutture produttive, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 81/2008:
• n. 10 (dieci) Direzioni Centrali
• n. 10 (dieci) Municipalità
• n. 9 (nove) Dipartimenti Autonomi
• n. 3 (tre) Servizi Autonomi
art. 2 - Descrizione delle attività oggetto dell’appalto
La prestazione oggetto dell’appalto è la realizzazione del documento di valutazione dei rischi, in accordo con quanto sancito dall’art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, per le sedi dell’A. C. di Napoli elencate nella lista n. 1 dell’allegato al presente capitolato.
art. 3 - Durata dell’affidamento
Il soggetto aggiudicatario resta vincolato fin dal momento dell’aggiudicazione nei confronti dell’Amministrazione, impegnandosi a stipulare, alla data che sarà comunicata al medesimo, il definitivo contratto.
Il contratto avrà una durata di 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Eventuali richieste di documentazione devono essere presentate al Comune di Napoli - Servizio Prevenzione e Protezione – xxx Xxxxxxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxx.
art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara concorrenti di cui all'art. 34 D. Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/06.
Saranno ammesse anche le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D. Lgs. 163/06 e, in particolare, dall’art. 38, commi 4 e 5, artt. 39, 44 e 47 dello stesso decreto.
art. 5 - Termini di presentazione della domanda
Le offerte, redatte in lingua italiana e complete di tutta la documentazione di seguito specificata, dovranno pervenire con qualsiasi mezzo ad esclusione della consegna a mano, entro le ore 12,00 del giorno 10 Gennaio 2011, in un unico plico sigillato, al seguente indirizzo: Comune di Napoli – Protocollo Generale - Palazzo San Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 - Xxxxxx.
Il suddetto termine di arrivo è perentorio: eventuali offerte, pervenute successivamente alla scadenza del termine previsto, non saranno prese in considerazione.
Sul plico, sigillato e controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, dovrà essere riportata – oltre all’indicazione del mittente - la seguente dicitura ”Appalto – mediante pubblico incanto – per l’affidamento della redazione del documento di valutazione dei rischi per le sedi di lavoro del Comune di Napoli “.
art. 6 - Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i concorrenti che siano in possesso dei requisiti minimi, attestati con la seguente documentazione:
1. Per le imprese:
• certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., con vigenza non anteriore a sei mesi, con oggetto sociale attinente l'oggetto della gara. Per le imprese aventi sede in altri Stati membri della U.E., l’iscrizione alla C.C.I.A.A. può essere sostituita secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/06.
In caso di raggruppamento le suddette specializzazioni potranno rilevarsi dal complesso degli strumenti statutari dei singoli associati.
Per le Associazioni e gli Organismi di diritto pubblico non soggetti a tale iscrizione:
• copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente da cui si evincano gli attuali organi di rappresentanza e la esplicita finalità di intervento nell’ambito delle richieste prestazioni.
In caso di raggruppamento le suddette specializzazioni potranno rilevarsi dal complesso degli strumenti statutari dei singoli associati.
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si attesti quanto segue:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.L.vo 163/06 e s.m.i.;
b) di non trovarsi, in riferimento al servizio oggetto dell’appalto, in una situazione di collegamento o controllo – di cui all’art. 2359 del c.c. – con altri concorrenti, singoli o in associazione;
c) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea di concorrenti e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione;
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68) o, in alternativa, di non essere tenuti al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
e) di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi richiesti e di aver esaminato in ogni sua parte il presente capitolato speciale d’appalto e di accettare senza riserve tutti i termini, le condizioni e le prescrizioni in esso contenuti. In caso di raggruppamento e/o associazione d’impresa tale dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun componente;
Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, una delle seguenti dichiarazioni:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
art. 7 - Requisiti di carattere economico e finanziario
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica è fornita dai seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si attesti di aver realizzato nel triennio 2008-2010:
- Un fatturato globale pari, almeno, al doppio dell’importo a base di gara;
- Un fatturato specifico pari, almeno, all’importo a base di gara.
Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario.
In caso di ATI ciascuna impresa dovrà possedere almeno il 20% dei fatturati richiesti e la capogruppo almeno il 40% in modo da ricoprire l’intero importo.
2) Idonee referenze bancarie attestanti la solidità economico-finanziaria dell’offerente.
art. 8 - Aggiudicazione della gara e parametri di valutazione
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata in base al criterio previsto all’art. 83, comma 1 lett. c) del D.L.vo 163/06, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi:
• merito tecnico
• migliorie funzionali
• proposta economica
In caso di offerte con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà l’appalto l’offerta che avrà riportato il più alto punteggio alla variabile “merito tecnico”.
Ai fini della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei relativi punteggi sarà nominata apposita Commissione tecnica.
La Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti, da ripartire come segue:
Elementi di valutazione | Punteggio massimo: 100 | |
1 | MERITO TECNICO | 30,00 |
2 | MIGLIORIE FUNZIONALI | 50,00 |
3 | PROPOSTA ECONOMICA | 20,00 |
Il punteggio da assegnare a ciascun elemento di valutazione verrà definito in base ai sottoparametri di seguito elencati:
MERITO TECNICO (fino a punti 30,00):
• Curriculum degli auditor (fino a 28 punti)
• Controllo sulla qualità dei servizi resi (fino a 2 punti)
Non si procederà all’apertura delle offerte economiche laddove le offerte tecniche non superino il punteggio minimo di punti 16 su 30, con esclusione dalla procedura di gara.
Curriculum degli auditor.
Gli auditor che svolgeranno effettivamente l’attività dovranno possedere, a pena di esclusione, certificato attestante il possesso dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), come sancito dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 per le attività previste da ATECO 8.
Agli auditor che svolgeranno l’attività sono attribuiti fino a 28 punti sulla scorta di seguenti elementi:
Titoli e pubblicazioni = fino a 8 punti così suddivisi: laurea quinquennale: 3 punti
laurea triennale: 2 punti
dottorato in materie attinenti il bando: 1 punto pubblicazioni relative all’attività di valutazione dei rischi di cui al presente bando: 1 punto
altri titoli di carriera: 1 punto
Esperienze formative = fino a un massimo di 5 punti complessivi, così assegnati:
1 punto per ogni anno di attività di formatore per aziende private;
2 punti per ogni anno di attività di formatore per enti pubblici.
Esperienze professionali relative all’attività di valutazione dei rischi di cui al presente bando = fino ad un massimo 15 punti così assegnati:
2 punti per ogni anno di attività di consulenza per enti pubblici;
1 punto per ogni anno di attività di consulenza per aziende private;
3 punti per ogni anno di attività quale responsabile presso enti pubblici;
1 punto per ogni anno di attività di responsabile presso aziende private.
Il punteggio finale relativo al “curriculum degli auditor” sarà dato dalla media aritmetica semplice dei punteggi attribuiti a ciascun auditor.
Verranno assegnati zero punti ai curriculum degli auditor privi dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), come previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 per le attività previste da ATECO 8.
Controllo sulla qualità dei servizi resi.
Sono attribuibili fino ad un massimo di 2,00 punti valutando le modalità con cui vengono attuate le procedure di controllo qualità sugli strumenti e sui processi oggetto della gara.
MIGLIORIE FUNZIONALI (fino a 50,00 punti):
In allegato al presente capitolato vi sono due liste di sedi di lavoro del Comune di Napoli.
La lista n. 1 comprende le sedi di lavoro per le quali viene richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi.
La lista n. 2 comprende altre sedi di lavoro, ad ognuna delle quali è assegnato un coefficiente (da 1 a 10). Da tale elenco il concorrente è chiamato a indicare un
numero suppletivo di sedi per le quali si impegna a realizzare il documento di valutazione dei rischi. La somma dei coefficienti delle sedi così individuate andrà a costituire la miglioria funzionale proposta (come da art. 9 del presente capitolato, busta B).
Alla offerta che propone la somma dei coefficienti più alta sarà assegnato il punteggio di 50 punti. Alle altre offerte verranno attribuiti i relativi punteggi sulla base della seguente formula:
Oe x 50 / Om laddove Oe = offerta in esame
Om = offerta migliore
PROPOSTA ECONOMICA (fino a 20,00 punti).
Alla offerta che propone il prezzo più basso sarà assegnato il punteggio massimo di 20,00 punti; al prezzo offerto pari all’importo messo a base d’asta saranno attribuiti punti 0 (zero). Alle altre offerte verranno attribuiti i relativi punteggi con il metodo dell’interpolazione lineare sulla base della seguente formula:
(Pb - Oe) / (Pb – Om) x 20
laddove: Pb = prezzo a base d’asta Oe = offerta in esame Om = offerta migliore
L’appalto verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R. D. 23.05.1924 n. 827. Ove vada deserto l’esperimento di gara, lo stesso sarà riproposto senza l’adozione di ulteriore atto deliberativo.
art. 9 - Modalità di presentazione della domanda
Il plico presentato nei termini previsti all’art. 5 conterrà al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate su entrambi i lembi di chiusura, recanti – rispettivamente – l’intestazione del mittente e la seguente dicitura:
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”
La “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere :
1. Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante e – in caso di raggruppamenti d’impresa (anche temporanei) – sottoscritta anche da tutti i componenti dell’associazione.
2. Bando di gara e capitolato speciale d’appalto, controfirmati per accettazione su ogni foglio dal legale rappresentante della ditta concorrente. Nel caso di ditte concorrenti riunite in A.T.I. tali documenti dovranno essere controfirmati dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituenti il raggruppamento.
3. Per le imprese:
• certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., con vigenza non anteriore a sei mesi, con oggetto sociale attinente l'oggetto della gara. Per le imprese aventi sede in altri Stati membri della U.E., l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. può essere sostituita secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/06.
Per le imprese aventi sede in altri Stati membri della U.E., l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. può essere sostituita secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/06.
In caso di raggruppamento le suddette finalità potranno rilevarsi dal complesso degli strumenti statutari dei singoli associati.
Per le Associazioni e gli Organismi di diritto pubblico non soggetti a tale iscrizione:
a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente da cui si evincano gli attuali organi di rappresentanza e la esplicita finalità di intervento nell’ambito delle prestazioni richieste dal presente capitolato
In caso di raggruppamento le suddette finalità potranno rilevarsi dal complesso degli strumenti statutari dei singoli associati.
4. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti di possedere i requisiti minimi di partecipazione, di cui all’art. 6. In caso di raggruppamento la suddetta dichiarazione dovrà essere resa dai singoli associati.
5. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti di possedere i requisiti di carattere economico/finanziario di cui all’art. 7. In caso di raggruppamento la suddetta dichiarazione dovrà essere resa dai singoli associati.
Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario.
6. Idonee referenze bancarie attestanti la solidità economico-finanziaria dell’offerente.
7. Documentazione relativa alla cauzione provvisoria di cui all’art. 12 del presente capitolato.
8. In caso di R.T.I., formale impegno a costituire il raggruppamento con le modalità di cui all’art. 37 D.L.vo 163/06 e s.m.i. con espressa indicazione dell’impresa mandataria.
9. Certificazione attestante il buon esito dei servizi resi con indicazione degli importi relativi all’attività oggetto del presente appalto (redazione di documenti di valutazione dei rischi).
10. Attestazione dell’avvenuto pagamento di € 20,00, alla A.V.C.P.; La “ BUSTA B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere:
1. Relazione sugli elementi organizzativi del servizio , suddivisa per capitoli:
CAPITOLO 1 - Modalità di svolgimento ed organizzazione del servizio.
CAPITOLO 2 – Certificazioni utili per l’attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico:
a) Curriculum professionale, reso sotto forma di dichiarazione ex art. 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000, in formato europeo, con cui ogni componente del team proposto per lo svolgimento del servizio (elementi organizzativi del servizio), attesti il possesso o meno degli elementi per l’attribuzione del punteggio: laurea ex art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, laurea, diploma tecnico, già R.S.P.P. (o A.S.P.P.) presso enti e/o aziende pubbliche, docenze in materia di sicurezza sul lavoro con enti accreditati. In sede di valutazione, il possesso degli elementi sarà provato da certificati rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi in originale o in copia conforme resa tale da un pubblico ufficiale.
b) Certificato di iscrizione degli auditor all’Albo o Ordine Professionale o Collegio di appartenenza. Il certificato dovrà essere prodotto in originale o in copia conforme autenticata ai sensi e con le modalità degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e
48 della precitata norma, nel qual caso dovranno riportarsi tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo.
c) Certificato attestante il possesso, da parte degli auditor che effettivamente realizzeranno l’attività, dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), come sancito dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 per le attività
previste da ATECO 8. Il certificato dovrà essere prodotto in originale o copia conforme autenticata ai sensi e con le modalità degli artt. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000; tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 della precitata norma, nel qual caso dovranno riportarsi tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo.
d) Certificazioni di qualità
CAPITOLO 3 - Piano operativo delle attività e crono programma delle fasi attuative del servizio.
2 - Certificazioni utili per l’attribuzione del punteggio relativo alle migliorie funzionali:
Dichiarazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con l’indicazione, del numero di sedi aggiuntive e relativo valore, selezionate dalla lista B dell’allegato al presente capitolato, per le quali si dichiara di realizzare il documento di valutazione dei rischi.
L’ente si riserva la facoltà di sostituire una o più sedi prescelte dall’aggiudicatario con altre di eguale coefficiente.
Tutta la documentazione contenuta nella ”Busta B – OFFERTA TECNICA” di cui sopra, dovrà essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante. Ogni elaborato sarà sottoscritto all’ultima pagina – con firma per esteso – dal legale rappresentante.
La “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l'offerta economica, in bollo, con l’indicazione, chiaramente in lettere e in cifre, al netto dell’IVA, della percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta. L'offerta deve riportare, a pena di esclusione, l'importo dei costi destinati alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ed s.m.i. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e nel caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettera e) del Codice dei contratti, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate. Nel caso di partecipazione in Associazione di Imprese o di Professionisti già costituita, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In questo caso, tra la documentazione amministrativa, dovrà essere allegato l’originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad un’impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. In tale busta non devono essere inseriti altri documenti.
art. 10 - Obblighi e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Per ciascuna sede il documento di valutazione dei rischi dovrà comprendere tutti gli uffici e tutte le attività svolte dai lavoratori che fanno capo alla struttura.
La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
La valutazione deve tener conto anche delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro.
La valutazione dovrà contemplare il rischio incendio e l’individuazione di agenti che potrebbero risultare fonti di rischio per la salute, quali agenti chimici, biologici e fisici.
Dove necessario, l’aggiudicatario dovrà svolgere monitoraggi per il microclima e l’illuminazione, e per la valutazione dei rischi derivanti da esposizione a rumore, vibrazioni ed onde elettromagnetiche.
Gli auditor incaricati di effettuare i sopralluoghi nei luoghi di lavoro dovranno utilizzare le tipologie di dispositivi di protezione individuale a disposizione dei dipendenti del Comune che svolgono attività lavorativa presso la sede.
Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
A completamento ed integrazione del documento di valutazione, ove necessario, dovrà essere redatto il documento di valutazione per i rischi da interferenza, in accordo a quanto prescritto dall’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
I suddetti elaborati dovranno essere forniti in formato cartaceo e su supporto informatico.
art. 11 - Commissione giudicatrice
Le offerte sono valutate da apposita Commissione giudicatrice, il cui giudizio sarà emesso previa valutazione tecnico economica in base alle indicazioni del presente Capitolato Speciale.
A seguito della valutazione la Commissione redigerà una graduatoria che indicherà, in ordine di punteggio, la valutazione di tutti le proposte presentate e ritenute ammissibili.
art. 12 - Cauzione
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, da prestare con le modalità previste dall’art. 75, con particolare riferimento ai commi 4 e 8, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli a titolo di pegno, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice oppure fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D. Lgs. N. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (A.T.I.) la polizza deve essere intestata e sottoscritta da tutti i componenti dell’A.T.I.
N.B. In caso di versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale le stesse dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o società di assicurazioni autorizzate a rilasciare cauzione definitiva come previsto dall’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. La cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva così come previsto dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06.
Per l’aggiudicatario la cauzione provvisoria verrà trattenuta sino alla costituzione della cauzione definitiva.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o incompleto adempimento del contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l’avvenuta regolare esecuzione del servizio.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, al reintegro della medesima, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla riduzione della stessa.
art. 13 - Assicurazione
Per le attività oggetto del presente capitolato, l’Aggiudicatario stipulerà, prima della sottoscrizione del contratto con l’Amministrazione Comunale, apposita polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali e riguardo all’eventuale violazione dei diritti alla privacy.
art. 14 - Penali
1. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale riscontri inadempienza agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, l’Amministrazione stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito.
2. In caso di inerzia dell’aggiudicatario, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l’inadempimento contestato, è rimessa all’amministrazione l’applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell’inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari all’1% (uno per cento) sul valore stimato del contratto per ciascuna inadempienza.
3. L’Amministrazione Comunale potrà detrarre l’importo dei crediti derivanti dall’applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati; inoltre, l’Amministrazione potrà detrarre detti crediti dall’importo della cauzione di cui al precedente articolo 11. In ogni caso, l’Amministrazione comunale potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare in credito con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo.
4. L’applicazione delle penali di cui al precedente comma 2 non pregiudica il diritto
dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 1382 del codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.
art. 15 - Segreto d’ufficio
1. L’Aggiudicatario si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Amministrazione Comunale e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d’opera.
2. E’ fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale .
3. In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, l’Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
4. L’accesso e la visione dei dati memorizzati o riportati in schede individuali o in aggregati statistici è preclusa agli estranei, fatta eccezione per l’Amministrazione appaltante.
art. 16 - Corrispettivi
I pagamenti saranno così effettuati:
All’esito della prestazione prevista dal presente appalto a fronte della presentazione di rapporto sull’attività svolta, degli elaborati previsti, previa approvazione da parte del Dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione.
In caso di raggruppamento i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore del capogruppo, restando del tutto estraneo il Comune ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento.
L’importo indicato per l’attività oggetto del presente capitolato ha valore puramente indicativo nel senso che, qualora per motivi di assoluta urgenza o necessità si richiedesse di dover aumentare o contenere il numero delle prestazioni richieste entro il limite massimo del 20% in più o in meno dell’importo dell’aggiudicazione, il
soggetto aggiudicatario è tenuto ad osservare le determinazioni che ne derivino, senza richiedere l’indennità di sorta o esercitare il diritto di recesso.
art. 17 - Obblighi del contraente
1. L’aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, nonché agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi assumendo, a proprio carico, tutti gli oneri relativi.
2. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli, della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’appaltatore si impegna ad accettare le condizioni del programma 100 della relazione revisionale programmatica pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx, per le quali l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, TARSU, TOSAP/COSAP e Documento Unico di Regolarità Contabile (D.U.R.C.) in corso di validità, o D.U.R.C. regolare, non in corso di validità, accompagnata da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si certifica la permanenza delle condizioni ivi riportate.
4. L’appaltatore si impegna ad accettare tutte le norme pattizie contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Napoli in data 1 agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, il quale tra l’altro prevede che:
I. - L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
II. - L’impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
III. - L’impresa conosce e accetta la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
IV. - L’impresa conosce e accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
V. - L’impresa è a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
VI. - L’impresa conosce e accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L. n. 143/1991.
art. 18 - Divieto di cessione del contratto o del credito
1. E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il presente capitolato, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E’ fatto, altresì, divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti allo stesso dall’esecuzione dell’attività disciplinata dal presente capitolato, nonché di conferire procure all’incasso se non con preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
art. 19 - Invariabilità dei prezzi
Nel prezzo di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l’attuazione delle attività previste nel presente capitolato.
Il prezzo si intende offerto dal soggetto ammesso alla gara in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e per tutto il periodo di durata dell’appalto e fino all’ultimazione delle prestazioni.
Il soggetto aggiudicatario non avrà diritto a pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento dei costi delle prestazioni professionali e/o dei materiali, per le eventuali modifiche da apportare in corso d’opera, nonché per perdite e per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
art. 20 - Verifica prestazioni contrattuali e inadempienze
L’Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento di efficacia del contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’aggiudicatario sarà soggetto a controllo di qualità tecnico, scientifico e procedurale per le prestazioni previste dal presente contratto.
Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza del servizio offerto, l’Amministrazione comunale intimerà all’aggiudicatario, a mezzo raccomandata A. R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. Nel caso che l’aggiudicatario non dovesse provvedere, potrà essere avviata la procedura di risoluzione del contratto.
La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà, come conseguenza, l’incameramento da parte dell’Amministrazione appaltante, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione, in danno dell’aggiudicatario, della prestazione.
Con la risoluzione del contratto sorgerà, nell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà al prestatore di servizi inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimerà il prestatore di servizi inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.
art. 21 - Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore ed il Comune, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.
Il Foro competente è quello di Napoli.
art. 22 - Divieto di subappalto
E’ fatto divieto all’aggiudicatario subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione immediata del contratto, l’incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni secondo quanto previsto dall'art 118 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i.
E’ ammesso il subappalto, qualora dichiarato in sede di gara, solo per attività di monitoraggio, misurazione e rilevamenti, strettamente necessarie alle attività appaltate.
art. 23 - Variazioni e sospensione del servizio
L’Amministrazione si riserva di apportare all’offerta tecnica le variazioni che riterrà più opportune in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.
L’Amministrazione si riserva il diritto inappellabile di sospendere il servizio e quindi risolvere immediatamente il contratto. In tal caso sarà dovuto alla società aggiudicataria il compenso maturato sulla base delle prestazioni effettuate, maggiorato del 20% della differenza tra l’importo contrattuale e il compenso maturato.
art. 24 - Responsabilità
L’aggiudicatario solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
art. 25 - Trattamento dei dati e tutela della privacy
I dati forniti dagli offerenti saranno trattati secondo le norme in materia di pubblici appalti. I concorrenti autorizzano il Comune, per il fatto stesso di partecipare alla gara dopo averne fatto richiesta ed inviato i curriculum, al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori. L’aggiudicatario dovrà nominare un responsabile per il trattamento dei dati personali.
art. 26 - Efficacia
Le norme e le disposizioni del presente Capitolato Speciale sono vincolanti per l’aggiudicatario sin dalla presentazione dell’offerta, mentre lo saranno per il Comune solo dopo la sottoscrizione del contratto.
art. 27 - Spese
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla formalizzazione dell’affidamento, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.