STATUTO
Allegato “A”
STATUTO
TITOLO I NORME GENERALI
ART. 1 COSTITUZIONE CONSORZIO
E' costituito, per l’esercizio associato di funzioni, tra la Provincia di Lecco, la Provincia di Monza e della Brianza e i Comuni di Barzanò, Barzago, Xxxxxx Xxxxxxx, Briosco, Bulciago, Casatenovo, Xxxxxxx Xxxxxxx, Correzzana, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Nibionno, Sirtori, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Viganò il CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI - Centro di produzione e diffusione di cultura, formazione, arte spettacolo-Ente di supporto all’azione educativa - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato T.U., e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 2 SCOPI E COMPITI
Il Consorzio ha lo scopo di
- promuovere, presso gli immobili di sua proprietà, attività di formazione permanente, anche d’eccellenza, in accordo con soggetti pubblici e privati;
- promuovere e gestire attività culturali che prendendo avvio dalle realtà civiche del territorio attivino positive collaborazioni con enti e associazioni diversi;
- provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare sia direttamente sia attraverso altri soggetti individuati mediante procedure previste dalla normativa
- organizzare e gestire ogni servizio complementare all’attività educativa, culturale e scolastica del territorio per agevolarne e garantirne la fruizione
Nel rispetto delle finalità indicate il complesso immobiliare può essere ristrutturato, recuperato e restaurato anche con insediamento di eventuali strutture ricettive a supporto, in collaborazione o attraverso altri soggetti pubblici o privati, con apposita convenzione.
ART. 3 SEDE LEGALE
Il Consorzio ha sede in Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxx Xxxxxx, 00.
ART. 4 DURATA
1. Il Consorzio ha durata sino al 2030, termine che potrà essere prorogato sempreché‚ permangano gli scopi per i quali il Consorzio è stato costituito. Esso potrà essere sciolto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, per disposizione di legge o nel caso previsto all'art. 37 del presente Statuto.
2. Ciascuno degli Enti potrà volontariamente ritirarsi dal Consorzio e tale recesso verrà recepito con provvedimento dell'Assemblea Consorziale contenente le
opportune modifiche da apportare alla Convenzione ed allo Statuto tramite approvazione da parte degli Enti consorziati.
3. Il recesso avrà decorrenza dal primo gennaio del terzo anno successivo alla sua comunicazione. L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni con effetti permanenti già assunti alla data della comunicazione del recesso. All'Ente recedente, se non diversamente stabilito dall’Assemblea in ordine al pregiudizio e all’impossibilità del conseguimento degli scopi e oggetto sociali che potrebbe derivarne all’ente, spetterà la liquidazione della propria quota patrimoniale al momento dello scioglimento del Consorzio.
ART. 5 PATRIMONIO
Il patrimonio del Consorzio è costituito:
a) dall’edificio scolastico, sede dell’ITCS “A. Greppi”, che costituisce proprietà indivisibile e indisponibile;
b) dal complesso immobiliare denominato Villa Greppi composto dalla Villa propriamente detta e dalle relative dipendenze, dalle aree a parco e a giardino e dai terreni annessi alla proprietà, dai beni mobili e dalle quote associative conferite dagli Enti;
c) da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
d) da contributi straordinari conferiti dagli Enti o da terzi;
e) da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio o acquisito dal Consorzio stesso;
f) da conferimenti di nuovi Enti pubblici che vengano a far parte del Consorzio ai sensi del successivo art. 7.
ART. 6 CONVENZIONE
1. Tra gli Enti consorziati, ai sensi dell’art., 31 del T.U., è approvata una convenzione.
2. Il Consorzio può stipulare ulteriori convenzioni per estendere ad Enti locali non aderenti, che ne avessero temporanea necessità, la propria attività.
ART. 7 AMMISSIONE DI NUOVI ENTI PUBBLICI
1. E’ consentita l’adesione di altri Enti pubblici al Consorzio, dopo la sua istituzione. Gli Enti interessati devono formalizzare la richiesta almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare, dichiarando di accettare il presente Statuto e la relativa Convenzione.
2. L’Assemblea consortile esamina la richiesta determinando anche l’ammontare dei conferimenti cui è subordinata la partecipazione, calcolato con riferimento allo stato patrimoniale ed al bilancio di esercizio dell’ente al momento di presentazione della domanda.
3. L’accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti pubblici presuppone la necessaria revisione del presente Statuto e della Convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato. La Convenzione determinerà i criteri
di attribuzione delle quote per i nuovi soci e la ridistribuzione delle quote tra quelli già consorziati.
4. L’Ente richiedente, al momento della domanda di ammissione non deve trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Consorzio.
5. I nuovi Enti che entrano a far parte del Consorzio non potranno vantare alcun diritto sul valore patrimoniale del Consorzio preesistente al loro ingresso.
TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO
ART. 8 ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consorzio.
ART. 9 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.
ART. 10 COMPOSIZIONE E MODALITÀ D'INSEDIAMENTO
1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti associati di cui all'art. 1 nelle persone dei rispettivi Sindaci, Presidenti o dei loro delegati.
2. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione.
3. La prima riunione dell'Assemblea sarà presieduta dal componente più anziano di età al momento dell'apertura della riunione.
ART. 11 INSEDIAMENTO
1. Nella prima seduta l'Assemblea, preliminarmente, prende atto del suo insediamento e verifica la regolarità della sua composizione.
2. Nomina quindi con separate votazioni a scrutinio palese il proprio Presidente e Vice Presidente da scegliersi tra i Sindaci dei Comuni consorziati. Si estende a tali cariche il divieto di nomina di cui all’art. 19, comma 3 del presente Statuto.
3. Risulteranno eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti favorevoli e rimarranno in carica cinque anni, fintanto che fanno parte dell’Assemblea.
4. Nella stessa seduta elegge il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 19.
ART. 12 MEMBRI DELL'ASSEMBLEA
1. I membri dell'Assemblea esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità del Consorzio, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi Enti di appartenenza.
2. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea. Per tali finalità hanno diritto di ottenere tutte le informazioni utili dagli uffici.
3. Per l'esercizio delle funzioni sono attribuite ai membri le indennità secondo quanto stabilito dalla legge ed in relazione al successivo art. 27.
ART.13 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti:
a) verifica della regolarità della sua costituzione;
b) nomina del proprio Presidente e Vice Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e del suo Vice Presidente;
c) definizione di piani e programmi per l’attuazione degli scopi del Consorzio, approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni e del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, delle spese vincolanti i bilanci per più esercizi escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
d) acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permute che non siano già espressamente previsti in altri atti fondamentali dell’Assemblea;
e) nomina dell’organo di revisione e determinazione dei relativi emolumenti;
f) approvazione dei regolamenti consorziali;
g) formulazione di proposte agli Enti consorziati di modifica dello Statuto e della Convenzione;
h) determinazioni in ordine allo scioglimento del Consorzio e ai criteri regolanti i recessi degli Enti;
i) approvazione delle convenzioni con altri Enti locali o soggetti diversi;
l) esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri, di cui al successivo art. 21.
2. Ai sensi di legge saranno trasmessi a tutti gli Enti aderenti al Consorzio gli atti fondamentali indicati alle lettere b), c), g), h) del precedente comma.
ART. 14 SEDUTE
1. Le sedute dell'Assemblea sono di norma pubbliche, sono segrete qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti concernenti la qualità di persone.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei membri i quali siano portatori di almeno il 50% delle quote di partecipazione in prima convocazione o la presenza di almeno un terzo dei membri i quali siano portatori di almeno il 30% delle quote di partecipazione in seconda convocazione.
2. La seconda convocazione deve seguire di almeno 24 ore la precedente.
3. L’Assemblea delibera a maggioranza delle quote dei votanti, salvi i casi di cui all’art.13, comma 1, lett. c), per il quale è prevista la maggioranza assoluta delle quote consorziali; lett. b) per il quale è prevista la maggioranza assoluta delle quote consorziali espressa almeno dalla metà dei membri componenti l’Assemblea ed i casi di cui alla lett. d), g), h) e i) per i quali è prevista la maggioranza dei due terzi espressa almeno dalla metà dei membri componenti l’Assemblea, salve comunque speciali maggioranze previste dalla legge.
4. La votazione avviene per voto palese o a scrutinio segreto qualora si tratti di argomenti concernenti persone e implichino apprezzamenti e valutazioni circa la loro qualità e capacità.
5. Il Presidente dell'Assemblea constata la validità dell'adunanza, ne dirige i lavori e dà atto della regolarità delle votazioni.
6. I componenti del Consiglio d'Amministrazione partecipano ai lavori dell'Assemblea, anche con funzioni di relatore, senza peraltro diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
7. L’Assemblea si riunisce periodicamente previa convocazione del Presidente e comunque almeno due volte all’anno per l’approvazione del piano programma, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo.
ART. 15 VERBALI
1. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
2. Ogni proposta di deliberazione va accompagnata dai pareri e dalle attestazioni previste dalle disposizioni di legge.
3. L’esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea è soggetta alle norme stabilite dal
T.U. per i Consigli Comunali e Provinciali, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti in analogia a quanto previsto dall'art. 124 del T.U. della legge sopra citata.
ART. 16 CONVOCAZIONI
1. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal suo Presidente con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare. Nello stesso avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono pervenire ai membri dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Ove la situazione lo richieda, l'Assemblea può essere riunita d'urgenza. In tal caso gli avvisi devono essere trasmessi almeno 24 ore prima della seduta.
ART. 17 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto di N. 7 membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
ART. 18 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo del Consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente o dei responsabili dei servizi.
2. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio possono essere adottate in via d’urgenza dal Consiglio di Amministrazione. Esse dovranno essere sottoposte a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
ART. 19 CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DURATA
1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Assemblea alla prima adunanza, subito dopo il suo insediamento, con modalità fissate dal presente articolo.
2. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 5 anni e devono essere scelti fra cittadini che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, risultanti da apposito curriculum.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili.
4. Il Presidente e il Vice Presidente sono designati alternativamente dalle due Province, pertanto la Provincia che designa per prima il Presidente designerà alla scadenza il Vice Presidente.
5. I restanti cinque componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dai Comuni consorziati nel rispetto delle seguenti modalità:
❑ uno dal Comune di Monticello Brianza, in quanto Comune consorziato, in subordine verrà indicato dall’Assemblea;
❑ due dai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
❑ due dai Comuni della provincia di Lecco, di cui uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 4000 abitanti.
6. La nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese cumulativamente, a maggioranza assoluta delle quote degli Enti espressa almeno dalla metà dei membri componenti l’Assemblea.
7. Qualora nella prima seduta dell'Assemblea per il mancato raggiungimento della prescritta maggioranza, non si riuscisse ad eleggere gli organi, viene disposta, entro trenta giorni, una nuova votazione con la quale il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti con maggioranza semplice delle quote di rappresentanza dei votanti.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il mandato sono sostituiti dall’Assemblea consortile nella prima adunanza utile, secondo i criteri di cui al presente articolo.
ART. 20 SEDUTE
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente.
2. Per le modalità di convocazione dell'organo si eseguono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.
5. Ciascun consigliere ha diritto di aver tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato.
6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica compreso il Presidente.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di votanti.
8. Le deliberazioni sono prese a votazione palese.
9. Su richiesta di ciascun consigliere, nel verbale si constatano le motivazioni del voto contrario e dell’astensione.
10. Di ogni delibera viene redatto il processo verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive assieme con il Presidente.
ART. 21 RESPONSABILITA'
1. I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio.
2. In ogni caso i Consiglieri sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.
3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei consiglieri non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel verbale della deliberazione del Consiglio.
4. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'Assemblea.
ART. 22 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente il Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali in unione al Segretario;
b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione;
c) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni con l’utenza siano informate a trasparenza e correttezza;
d) firma la corrispondenza;
e) sovrintende agli uffici e servizi consorziali e veglia al loro ordinato funzionamento;
f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
g) stipula le convenzioni di pertinenza consorziale; stipula contratti in assenza dei Responsabili di servizio e qualora il Segretario funga da ufficiale rogante, nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia;
h) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti consorziali e da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
i) adotta d’urgenza i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell’attività consorziale, salvo ratifica dei relativi atti da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.
ART. 23 SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano d’età.
TITOLO III
ORGANI DI CONTROLLO E AUSILIARI
ART. 24 ORGANO DI REVISIONE
1. L’Assemblea consortile elegge, a maggioranza assoluta dei presenti, il Revisore dei Conti, scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. La designazione del Revisore spetta ai Comuni ricompresi nell’ambito territoriale provinciale che non ha designato il Presidente.
ART. 25 SOSTITUZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE
In caso di cessazione del revisore per qualsiasi causa, l’Assemblea procede entro 30 giorni dalla data di cessazione alla sostituzione, provvedendo alla nuova nomina nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 24).
ART. 26 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
1. L’organo di revisione esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. E’ tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese, entrate e/o modifiche patrimoniali.
3. E’ tenuto a presentare all'Assemblea, per il tramite del Consiglio di Amministrazione, ogni sei mesi e comunque tutte le volte che lo ritiene necessario, una relazione contenente il riferimento dell’attività svolta. Può altresì presentare rilievi e proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione. Qualora vengano presentate da uno o più membri dell'Assemblea rilievi in ordine a fatti afferenti alla gestione dell'Ente, il revisore ne riferisce nella prima relazione utile.
4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, l’Organo di revisione presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenzia alla relativa seduta dell'Assemblea.
5. L’Organo di revisione può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed a rilievi mossi all'operato del Consorzio e pertanto presenzia in tale sede alle relative riunioni.
ART. 27 INDENNITA’ AGLI AMMINISTRATORI
L’ammontare delle indennità agli amministratori è deliberato dai rispettivi Organi di appartenenza. Per le indennità di carica il limite massimo è riferito a quanto previsto per un comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, ridotto della metà.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 28 CRITERI ORGANIZZATIVI
1. Il Consorzio organizza i servizi e gli uffici occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali basandosi sui criteri di funzionalità, di autonomia, di flessibilità tra i vari settori operativi e di economicità di gestione.
2. L'organizzazione strutturale deve essere aperta per consentire rapporti specialistici esterni. L'Ente, nel caso di vacanza del posto, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la titolarità degli uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria da ricoprire.
ART. 29 SEGRETARIO DIRETTORE
1. Il C.d.A. affida l’incarico di Xxxxxxxxxx ad un iscritto all’albo di cui all’art. 98 del
T.U. 267/00, in servizio preferibilmente presso uno degli Enti consorziati.
2. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle sue funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi.
3. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne redige i verbali, roga gli atti e i contratti nell’interesse del Consorzio e nelle forme previste dall’ordinamento e dal relativo regolamento consorziale; provvede all’autenticazione ed al rilascio di atti e di documenti di pertinenza consorziale ai sensi della legge 4.01.1986, n. 15.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l’attività; è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni e degli altri atti dispositivi degli organi consorziali e ne cura l’attuazione.
5. Le altre attribuzioni del Segretario saranno specificate nel regolamento del personale congiuntamente alle correlative responsabilità.
6. Il Segretario svolge le funzioni di Direttore per l’espletamento dei compiti di cui al comma 1 dell’art. 108 T.U. 267/00.
7. Il compenso per l’incarico e lo svolgimento delle funzioni di Segretario Direttore non potrà superare la percentuale mensile contemplata per gli incarichi di supplenza stabilita dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali valevole tempo per tempo.
ART. 30 PERSONALE
1. L'articolazione organizzativa specifica e la dotazione organica del Consorzio sono definite dalla pianta organica.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione recettive della contrattazione collettiva prevista.
3. L'ordinamento del personale sarà informato ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e professionalità, in conformità alle disposizioni di legge e della normativa contrattuale, avendo riguardo alla specifica struttura del Consorzio.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti consorziati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, in casi straordinari e a tempo determinato.
TITOLO V
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 31 CRITERI DI GESTIONE
La gestione delle funzioni consorziali deve perseguire risultati di efficienza, d'efficacia e di economicità.
ART. 32 DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI ECONOMICI FINANZIARI FONDAMENTALI
1. Il bilancio pluriennale e la relazione programmatica che lo accompagna indicano per ciascun esercizio le risorse disponibili, le iniziative per un loro impiego e le operazioni di finanza straordinaria ritenute necessarie; fissano inoltre le priorità da assegnare alle spese ed ai servizi in programma.
2. Il bilancio pluriennale ha durata triennale.
3. Il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa è deliberato dall'Assemblea consorziale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo, osservando i principi della universalità, dell’integrità, e del pareggio economico e finanziario.
L’approvazione è posticipata nel caso di proroga secondo l’ordinamento degli enti locali.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi e determinano le linee dei provvedimenti amministrativi da assumersi dal Consiglio di Amministrazione nella fase attuativa.
5. Il conto consuntivo è accompagnato, oltre che dalla relazione dei revisori, da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione recante valutazioni sull'efficacia della propria opera sulla base dei risultati conseguiti in rapporto alle previsioni ed ai costi sostenuti. Esso è deliberato dall'Assemblea consorziale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento salvo diversa disposizione di legge.
ART. 33 SERVIZIO DI TESORERIA
Il Consorzio ha un proprio tesoriere. Il servizio di tesoreria viene affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito a seguito di indizione di gara pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
ART. 34 QUOTE DI PARTECIPAZIONE CONSORZIALE
1. La partecipazione degli Enti consorziati viene determinata in quote fissate nella convenzione costitutiva, fatto salvo quanto previsto all’art. 4 comma 3 e all’art.7 del presente Statuto.
2. L’Assemblea determina, con la deliberazione di approvazione del bilancio, le quote di partecipazione degli enti alle spese generali e di investimento. L’Assemblea determina altresì l’ammontare dei conferimenti da parte degli enti consorziati per la copertura degli eventuali costi sociali.
3. Qualora vengano consorziati nuovi Enti pubblici, la loro quota di partecipazione alla spesa verrà regolata secondo le modalità di cui all’art. 7.
4. Salvo diversa determinazione dell’Assemblea, il versamento delle quote annuali di cui al presente articolo va effettuato alla Tesoreria del Consorzio a rate trimestrali anticipate di uguale importo.
5. Il Presidente, trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede al recupero delle quote nei modi previsti dalle norme vigenti, ivi compresi la procedura stabilita dall'art. 32 del D.L. 28.2.1983, n. 55 convertito nella legge 26.4.1983, n. 131.
TITOLO VI PUBBLICITA' E ACCESSO AGLI ATTI
ART. 35 PUBBLICITA' DEGLI ATTI CONSORTILI
1. Gli atti dell'Amministrazione consorziale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per oggetto di motivato provvedimento del Presidente assunto in conformità al regolamento consorziale adottato ai sensi di legge.
2. Ferme le norme di legge sulla durata e sulle scadenze per la loro pubblicazione, i provvedimenti formali degli organi sono esposti nell'Albo del Consorzio presso la sua sede legale.
ART. 36 ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità all’attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio secondo le modalità stabilite dalla legge 7.8.1990, n. 241.
2. Le misure organizzative, le categorie di documentazione sottratte all'accesso per le esigenze previste dalla legge, gli atti considerati interni e le condizioni, gratuite o onerose, per l'accesso e l'acquisizione di copie saranno disciplinate da apposito regolamento.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 37 SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
1. Il Consorzio può essere sciolto su formale e motivata richiesta dei consorziati i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi delle quote patrimoniali e nel contempo rappresentino almeno la metà dei membri componenti l’Assemblea.
2. In caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito agli Enti Consorziati in ragione della partecipazione degli stessi.
ART. 38 NORME DI RINVIO
1. Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Statuto si osservano le norme del Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali.
2. Sino all'adozione di regolamenti previsti per l'attuazione del presente Statuto o da vigenti disposizioni di legge, ai quali si provvederà entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti nelle disposizioni ancora compatibili con la Convenzione e lo Statuto medesimo.
ART. 39 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sottoscrizione della Convenzione costitutiva del Consorzio.
ART. 40 NORMA TRANSITORIA
Le adesioni al presente Statuto, da approvarsi dagli enti entro il 30 settembre 2005, dovranno pervenire alla sede del Consorzio entro e non oltre il 20 ottobre 2005. La deliberazione di recepimento da parte dell’Assemblea consorziale terrà conto delle adesioni pervenute e determinerà l’automatica modifica dell’art. 1. La presente norma si pone in deroga a quanto previsto dall’art. 7.