Ulteriori prescrizioni Clausole campione

Ulteriori prescrizioni. 1. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni: a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all’individuazione dell’offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all’oggetto; b. l’Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Ulteriori prescrizioni. 1. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni: a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all’individuazione dell’offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all’oggetto; b. qualora a carico dell’Aggiudicatario emerga, successivamente all’aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell’art. 80, comma 4°, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono; c. l’Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 2. Per finalità di popolazione dell’Albo Fornitori Informatizzato dell’INPS e di ampliamento dell’offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all’Albo, l’Aggiudicatario sarà iscritto d’ufficio all’Albo stesso ed avrà la facoltà di richiederne in ogni momento la cancellazione.
Ulteriori prescrizioni. La mancata produzione dei documenti sopra specificati ovvero la non conformità dei medesimi a quanto prescritto darà luogo all’esclusione dalla presente Procedura di vendita. Fermo restando quanto appena stabilito, PI e FS, in caso di carenze di elementi formali dell’istanza si riservano la facoltà di ricorrere al soccorso istruttorio; in particolare in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della Documentazione amministrativa, con esclusione della documentazione relativa all’Offerta economica, assegnano al Partecipante un termine entro il quale sia resa, integrata o regolarizzata la necessaria documentazione. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il Partecipante sarà escluso dalla Procedura. In ogni caso, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si informa che Poste Italiane S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. si avvarranno dell'esecuzione di indagini reputazionali al fine di valutare la presenza di requisiti di onorabilità e/o di solidità patrimoniale e finanziaria in capo ai Partecipanti e/o terzi nominati, per come meglio di seguito sarà descritto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Poste Italiane S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. considerano ostativo alla sottoscrizione dell'atto di compravendita - in via di autoregolamentazione e nel rispetto delle disposizioni interne che regolano le attività negoziali delle società proprietarie – il ricorrere delle cause di esclusione, in via di analogia con quanto previsto all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ovvero delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. nonché la sussistenza della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008, e potranno trarre elementi di valutazione - nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali – dall'esecuzione delle suddette indagini reputazionali. Si precisa che i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 non costituiscono causa ostativa alla stipula dell'atto di compravendita laddove depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna ...
Ulteriori prescrizioni. Le integrazioni progettuali proposte dall’aggiudicatario saranno oggetto di approvazione. Conseguentemente, con decorrenza da tale data, il tecnico che ha predisposto e firmato tali integrazioni dovrà presentare la polizza di responsabilità civile professionale di pari importo relativa alle stesse. (Si ricorda che, nel caso vi siano più progettisti, dovrà essere indicato il soggetto incaricato del coordinamento delle prestazioni specialistiche al quale sarà intestata la polizza assicurativa di cui sopra . Le integrazioni proposte con l’offerta al progetto esecutivo elaborato dalla stazione appaltante dovranno essere compiutamente coordinate con il suddetto progetto esecutivo. L’impresa aggiudicataria risponderà degli oneri conseguenti ad eventuali carenze delle integrazioni proposte con l’offerta.
Ulteriori prescrizioni eseguito l’accesso, il custode invierà, a mezzo PEC, una sintetica comunicazione a tutti i creditori e depositerà una breve relazione al GE denominata “relazione preliminare custode”, il cui contenuto è sopra descritto; successivamente, procederà a depositare una relazione al Giudice dell’esecuzione entro e non oltre sette giorni prima dell’udienza, nel corpo della quale evidenzierà, se vi sono stati mutamenti rispetto a quanto descritto nella relazione preliminare ( tra cui: risultanze dell’accesso e stato occupazionale, sempre in ordine alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni da parte degli occupanti, finalizzata alla eventuale emissione dell’ordine di liberazione); il custode accerterà, interpellando l’amministratore del condominio, l’importo medio annuo delle spese condominiali e l’ammontare delle spese condominiali dovute per l’anno in corso e per quello precedente (trattandosi di spese per le quali rispondono anche gli acquirenti in solido); nelle ipotesi in cui sia emesso ordine di liberazione, il custode provvederà a estrarre copia autentica dello stesso ed a curare gli adempimenti successivi previsti nel provvedimento del Giudice; il custode giudiziario provvederà a verificare che la perizia di stima e l’ordinanza di vendita unitamente alle foto in formato digitale siano disponibili on line sul sito internet indicato nell’ordinanza di vendita, controllando l’esattezza dei dati, segnalando immediatamente al provider eventuali anomalie ( ivi comprese eventuali violazioni della privacy), con richiesta di tempestivo intervento; in concomitanza con la pubblicazione dell’inserzione sul giornale indicato nell’ordinanza di vendita, il custode, anche avvalendosi di un proprio collaboratore, affiggerà un cartello “VENDESI” presso il portone di ingresso dell’immobile; il custode non rivelerà ai richiedenti se vi sono o meno altre persone interessate, né a maggior ragione fornirà i loro nomi; in occasione delle visite il custode dovrà essere in grado di fornire a tutti i richiedenti una copia integrale della perizia di stima, nonché della planimetria e dell’ordinanza di vendita; il custode inoltre, dovrà evidenziare agli interessati con quale modalità è stata delegata la vendita, se in modalità analogica o in modalità telematica. Nel caso di vendita con modalità analogica, il custode dovrà: fornire agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell’offerta di acquisto precisando, in particolare, che tale offerta dovrà essere sottoscritt...
Ulteriori prescrizioni. I) Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso. II) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti. III) Ai sensi del D.Lgs. 59/05, art.11, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. IV) L’eventuale presenza all’interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall’art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione; l’allontanamento dall’area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della l. 257/92, i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti e trattati ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 2004 n.248. In particolare, in presenza di coperture in cemento-amianto (eternit) dovrà essere valutato il rischio di emissione di fibre aerodisperse e la Ditta dovrà prevedere, in ogni caso, interventi che comportino l’incapsulamento, la sovracopertura o la rimozione definitiva del materiale deteriorato. I materiali rimossi sono considerati rifiuto e pertanto devono essere conferiti in discarica autorizzata. Nel caso dell’incapsulamento o della sovracopertura, si rendono necessari controlli ambientali biennali ed interventi di normale manutenzione per conservare l’efficacia e l’integrità dei trattamenti effettuati. Delle operazioni di cui sopra, deve obbligatoriamente essere effettuata preventiva comunicazione agli Enti competenti ed all’A.R.P.A. Dipartimentale. Nel caso in cui le coperture non necessitino di tali interventi, dovrà comunque essere garantita l’attivazione delle procedure operative di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutela da eventi di disturbo fisico delle lastre, nonché il monitoraggio dello stato di conservazione delle s...
Ulteriori prescrizioni. La mancata produzione dei documenti sopra specificati ovvero la non conformità dei medesimi a quanto prescritto, darà luogo alla esclusione dalla procedura di vendita.
Ulteriori prescrizioni. 1. L’affidamento sarà, altresì, sottoposto alle seguenti condizioni:  il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/06, e delle relative disposizioni di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale alla scelta della migliore Offerta per la prestazione del Servizio di cui all’oggetto;  qualora a carico dell’aggiudicatario emerga, successivamente all’aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'Istituto, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo saranno subordinati alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’Istituto ai sensi delle prescrizioni che precedono;  in caso di aggiudicazione, l’Operatore si assoggetterà alle condizioni e penalità indicate nella legge di gara, e si uniformerà alle vigenti disposizioni.
Ulteriori prescrizioni. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni: le offerte saranno valide per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data del termine di scadenza per la loro presentazione; 1. il concorrente dovrà eseguire un sopralluogo obbligatorio presso il luogo in cui il servizio deve essere prestato, esclusivamente nel seguente periodo: dal 09.01.2012 al 30.01.2012, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12:00, previo appuntamento e sottoscrivere la dichiarazione di presa visione dei locali secondo l’allegato schema; 2. ai sensi dell’art. 118, 1° comma, del D.Lgs. 163/06, è vietata qualunque cessione di tutto o di parte del servizio oggetto della convenzione, sotto pena di risoluzione della convenzione stessa e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento di qualsiasi conseguente danno; 3. l’operatore economico deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 4. l’offerta economica deve essere comunque idonea a garantire che i lavoratori dipendenti della Ditta offerente ricevano un trattamento economico e normativo sufficiente e adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, come desumibili da apposite tabelle pubblicate periodicamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della contrattazione collettiva del settore e della normativa previdenziale vigente; 5. l’esecuzione delle prestazioni comprese nell’attività diretta di gestione di cui al presente avviso non possono formare oggetto di sub-affidamento, pena l’immediato annullamento della convenzione e del relativo contratto di sublocazione. In caso di aggiudicazione, l’operatore si assoggetterà alle condizioni e penalità indicate nella legge di gara e relativi allegati, e si uniformerà alle vigenti disposizioni.
Ulteriori prescrizioni. I) L’approvazione del progetto di modifica sostanziale dell’impianto (serbatoi stoccaggio e nuova linea impianto pre flash, centrifuga tricanter), sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; II) E’ stabilito il termine massimo di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l’inizio dei lavori di realizzazione delle varianti sostanziali all’impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l’ultimazione dei lavori stessi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell’autorizzazione; III) A conclusione dei lavori di realizzazione delle varianti sostanziali all’impianto il Gestore dovrà inviare comunicazione attestante l’ultimazione dei lavori all’Autorità Competente, al Comune ed ARPA; IV) Ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i , il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all’ARPA variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso; V) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare entro 24 ore all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti; VI) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art.29-decies, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto; VII) Le operazioni di bonifica dei serbatoi ed impianti di processo – da effettuarsi nelle situazioni programmate e non programmate di fermo impianto – dovranno essere attuate secondo quanto indicato dal Gestore nella procedura ILA04 rev0 inviata con nota 29/3/11; ogni eventuale modifica/aggiornamento della stessa dovrà essere preventivamente inviata all’Autorità Competente e ad ARPA; VIII) “In conformità con l’art. 271 comma 14 D.Lgs. 152/2006, i valori limite definiti nel quadro prescrittivo aria si applicano ai periodi di normale funzionamento dei processi da cui ha origine i...