Contribuzione all’Autorità Nazionale Clausole campione

Contribuzione all’Autorità Nazionale. AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass) 1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Operatore Economico all’X.X.XX. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell’art. 1, commi 65° e 67°, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015. 2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Operatore Economico. 3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015”: ▪ versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”; ▪ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all’Offerta; ▪ per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale AntiCorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante; b) il CIG che identifica la procedura, come indicato all’art. 2 del presente Disciplinare di gara. 4. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operat...
Contribuzione all’Autorità Nazionale. AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass) 1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell’ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. 2. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. 3. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione. 4. Si precisa che, in caso di subappalto, il Concorrente dovrà allegare anche il PASSOE relativo all’impresa subappaltatrice.
Contribuzione all’Autorità Nazionale. Anticorruzione e ricorso al sistema AVCpass) 1. Le offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, della Deliberazione della predetta Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015 (vedi Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2015, nella seguente misura per ciascun singolo Lotto: Lotto Oggetto del Lotto Importo Contributo a carico dell’offerente C.I.G. Lotto 1 Servizi di gestione integrata della Corrispondenza € 500,00 6692929BB9 Lotto 2 Servizi attinenti al recapito della Corrispondenza in uscita per le Direzioni Regionali Liguria, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; € 500,00 0000000000 Lotto 3 Servizi attinenti al recapito della Corrispondenza in uscita per le Direzioni Regionali Xxxxxx-Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Direzione Generale e Sardegna; € 500,00 66929458EE Lotto 4 Servizi attinenti al recapito della Corrispondenza in xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx; € 500,00 66929469C1 2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Offerente. 3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015”: • versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”; • in contanti, ...
Contribuzione all’Autorità Nazionale. AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass) NON APPLICABILE
Contribuzione all’Autorità Nazionale. AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass) [I commi da 1 a 9 devono essere inseriti solo in caso di procedure di importo pari o superiore a € 150.000,00]
Contribuzione all’Autorità Nazionale. Anticorruzione 11- Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Contribuzione all’Autorità Nazionale. AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass) 1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’X.X.XX. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016,, nella misura di

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  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

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  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

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  • Relazioni sindacali Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.