CITTA’ DI ASTI
CITTA’ DI ASTI
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
U.O. PROGETTAZIONE EDIFICI – IMPIANTI ED ENERGIA
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI RELATIVO - ASILO NIDO “LO SCOIATTOLO” – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI .
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
ARTICOLO 1
TIPOLOGIA ED OGGETTO DEI CONTRATTI
ll contratto relativo ai servizi di cui all’oggetto risulterà essere ACCORDO QUADRO con un unico operatore economico.
Con il termine di Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. 50/2016) s’intende l’accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo.
Il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblico amministrativa, ai sensi dall’articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.
Tale Accordo Quadro impegna l’Amministrazione Comunale ad affidare all’operatore economico individuato tutti i servizi come, come meglio descritti al successivo articolo 4, necessari per il periodo di 48 mesi decorrenti dalla data indicata al successivo art. 2 e comunque fino all’importo massimo stimato per l’Accordo medesimo. Pertanto l’affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:
- il contratto termini prima di 48 mesi a seguito del raggiungimento dell’importo massimo contrattuale;
- l’importo massimo contrattuale non venga raggiunto al termine dei 48 mesi.
Durante il periodo contrattuale l’Accordo Quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici.
L’oggetto consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici suddivisi nelle seguenti fasi, che potranno essere singolarmente affidate ad avvenuto finanziamento di ciascuna di esse.
ASILO NIDO SCOIATTOLO
studio di fattibilità tecnica ed economica
progettazione esecutiva (progettazione in unica fase)
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ulteriori attività successive alla fine dei lavori (pratica agibilità, pratica Scia VVFF)
come individuati all’articolo 3 del presente capitolato descrittivo e prestazionale.
Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del D.lgs. 50 del 2016 e dovranno essere inoltre conformi a tutto quanto offerto in sede di gara.
ARTICOLO 2
DURATA E DOCUMENTI CONTRATTUALI
L’Accordo quadro determina in capo all'Amministrazione committente unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i contratto/i attuativo/i le condizioni contrattuali qui predefinite.
I singoli contratti attuativi descriveranno tutte le esatte caratteristiche delle prestazioni di volta in volta richieste, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale descrittivo prestazionale.
L’Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipulazione dei contratti, ovvero dalla data dell’eventuale esecuzione anticipata, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, e cesseranno dopo 48 mesi o al raggiungimento dell’importo contrattuale.
Alla scadenza del contratti, gli stessi si intenderanno cessati senza disdetta da parte del Comune di Asti.
ARTICOLO 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Accordo Quadro si svilupperà attraverso successivi affidamenti specifici e stipula di successivi contratti a valle.
Le prestazioni riguarderanno le attività di seguito indicate:
ASILO NIDO “LO SCOIATTOLO”
a. studio di fattibilità tecnica ed economica
b. progettazione esecutiva (progettazione definitiva ed esecutiva in unica fase)
c. direzione lavori e contabilità;
d. il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione.
e. il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l’aggiornamento e l’adeguamento in corso d’opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere a qualsiasi titolo.
f. Ulteriori attività tecniche successive alla fine dei lavori:
- Predisposizione pratica di agibilità del fabbricato a fine lavori
- Predisposizione pratica SCIA VVFF
Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, dovranno essere complete, idonee e adeguate in modo da:
a. conseguire l’ottenimento di tutti i pareri di legge da acquisire sul progetto (Autorizzazione sismica, VVFF, ASL, ecc.)
b. conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;
c. consentire (a tergo della approvazione della fase di progettazione esecutiva completa) l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare.
d. consentire l’ottenimento della Certificazione Energetica, dell’Agibilità e approvazione della SCIA VVFF
Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l’esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell’intervento. Ai sensi degli articoli 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016, del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.
La progettazione dell’intervento dovrà essere redatta in ottemperanza dei Criteri Ambientali Minimi - per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017) - al fine di ridurre gli impatti ambientali dell’intervento di demolizione, di ristrutturazione, nuova costruzione e manutenzione dell’edificio, considerati in un'ottica di ciclo di vita.
La realizzazione delle attività progettuali dovrà prevedere di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, a sensi dell’art.17 del regolamento (UE) 2020/852 e sarà coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tanning clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; la proposta progettuale dovrà prevedere il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili, l’attuazione del progetto dovrà prevedere il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
ARTICOLO 4
TERMINI E MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI
I termini per l’espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, sono così determinati:
a. Consegna Studio di Fattibilità - Economica, in 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio della relativa fase di servizio;
b. Consegna elaborati progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvio della relativa fase del servizio.
c. L’espletamento delle prestazioni legate alla coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, e alla direzione lavori sono legati alla durata di svolgimento dei lavori e saranno, pertanto, garantiti per tutto il decorso di esecuzione dei medesimi.
d. Consegna elaborati necessari per accatastamento locali, pratica APE, pratica Agibilità, pratica SCIA antincendio, in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del collaudo/CRE.
L’affidatario sarà responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa
come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del soggetto tecnico incaricato dell’incarico.
L’affidatario dell’incarico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.
ARTICOLO 5 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito l’affidatario deve comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi del comma 9-bis del art. 3 della sopraccitata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’affidatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e seguenti della Legge 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli stessi.
ARTICOLO 6 CORRISPETTIVI
Il corrispettivo complessivo relativo al contratto di AQ di cui all’oggetto è quello risultante dall’esito della gara e costituisce tetto massimo di spesa.
Non è garantito un importo minimo dell’Accordo quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro medesimo.
I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo quadro.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non, inerente e/o conseguente alle prestazioni di cui trattasi, ivi compresi gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza.
L’affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.
L’affidatario deve consentire all’Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
ARTICOLO 7 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi dovuti, eventualmente diminuito delle penali, avverrà, per ogni contratto attuativo stipulato, a seguito di emissione di apposita fattura in formato elettronico, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime, con le seguenti modalità:
100% fase progettazione studio di fattibilità tecnica ed economica - ad avvenuta approvazione della relativa documentazione
100% fase progettazione esecutiva - ad avvenuta approvazione della relativa documentazione tecnica corredata dai pareri favorevoli degli enti proposti (Autorizzazione Sismica, ASL, VVFF, Soprintendenza)
fase direzione lavori – 80% in funzione degli stati avanzamento lavori
20% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo/CRE ed avvenuta acquisizione autorizzazioni (VVFF, Accatastamento, Agibilità)
L’affidatario potrà emettere fattura solo a seguito all’esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese da parte del RUP.
Sull’importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D .Lgs 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall’ Amministrazione comunale al termine dell’appalto e solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall’art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell’affidamento in oggetto, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell’impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ. Si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono
disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
ARTICOLO 8
CODICE DI COMPORTAMENTO
L’affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti” (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013), oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, secondo quanto previsto dall’art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall’art. 1 del predetto D.P.R. la mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all’affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
ARTICOLO 9 DUVRI
Il presente appalto non comporta la necessità del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza poiché trattasi di servizi di natura intellettuale.
ARTICOLO 10 GARANZIE
Il progettista incaricato è comunque obbligato, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016, a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla propria attività professionale:
– la polizza deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali maggiori costi che l’amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione;
– la garanzia, come richiesto dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n. 1/2019, deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Si richiede di essere in possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.
L'affidatario, quale esecutore del contratto, dovrà costituire garanzia definitiva, conforme a quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell’ adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.
Tale garanzia dovrà essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto di accordo quadro e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 103 comma 5.
Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia definitiva sarà calcolato ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, in funzione del ribasso offerto.
Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
ARTICOLO 11
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Il subappalto è ammesso secondo le prescrizioni di cui all’art. 105 e con i limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 12 PENALI
Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 per mille dell’importo dei compensi per ogni giorno oltre i termini stabiliti all’articolo 9; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’amministrazione committente.
Ogniqualvolta l’affidatario non rispetti quanto riportato – da egli stesso – nella propria offerta tecnica sarà possibile l’applicazione da parte dell’amministrazione committente di una penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale.
Le penali di cui ai precedenti punti non possono superare il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 bis comma 4 del Codice Appalti; superata tale misura l’amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico affidatario dell’incarico.
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI
Xxxxx restando quanto previsto all’articolo 12, è facoltà dell’amministrazione committente risolvere anticipatamente i contratti in ogni momento quando il tecnico incaricato dell’incarico contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente documento, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente
impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. e dall’articolo 108 del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:
a) accertamento del difetto al momento dell’offerta del possesso dei requisiti prescritti (art. 80 D. Lgs. 50/2018) in accordo con le Linee Guida 4;
b) frode dell’affidatario;
c) cessione totale o parziale del contratto e subappalto in violazione della normativa vigente
d) danni gravi provocati dall’affidatario a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi;
e) quando le penali raggiungono il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali;
f) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente;
g) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti”, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62;
h) subappalto non autorizzato.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale incamera la garanzia definitiva prestata dall’affidatario, salvo il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti da un eventuale nuovo affidamento.
In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
ARTICOLO 14 RECESSO
L’Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 15 PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
Gli elaborati, forniti su supporto cartaceo (in 2 copie) e su supporto informatico (sia PDF/P7M che DWG per quanto riguarda le tavole grafiche) e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo al Tecnico incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’amministrazione Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Tecnico incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’affidatario, fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 16 CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.
ARTICOLO 17 RINVIO
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, alla normativa nazionale e regionale in materia ed al Codice Civile.
Il DIRIGENTE e R.U.P.
Xxx. Xxxxx XXXXXXXXX
(firmato digitalmente)