ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per
LA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE PER LO SVILUPPO DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI E DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI AZIONI SINERGICHE PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DELLA VALLE DI XXXXX E DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, TRA CUI LA REALIZZAZIONE DI UN INVASO A SCOPI PLURIMI IN VALLE DI XXXXX”
di cui al
DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE N.259/22 E DECRETO DIRETTORIALE N.19056/22
Codice Unico di Progetto (CUP) F73F22000290003
tra
• l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (di seguito Autorità) – con sede in Parma, Via Garibaldi 75 (C.F. 92038990344) nella persona del Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx autorizzato con decreto n. 111 del 27/12/2023;
• la Regione Piemonte (di seguito Regione) – con sede a Torino, piazza Piemonte n.1 (C.F. 80087670016) nella persona della Direttrice della Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx a ciò incaricata con DGR n.33-7897/2023/XI del 11/12/2023;
• l'Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” (di seguito ATO3) - con sede a Torino in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX,
x. 00_(X.X. 08581830018) nella persona del Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxx a ciò incaricato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 17 del 08/06/2023;
• la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - SMAT (di seguito Soggetto Attuatore) - con sede in Torino (C.F. e P.I. 07937540016) - nella persona del Presidente Xxxxx Xxxxxx nominato dall’Assemblea dei Soci del 29/06/2023;
qui di seguito collettivamente indicate come “le Parti”
VISTI
1. la Legge n.241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
2. il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
3. il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare la Parte terza – Beni paesaggistici, TITOLO I - Tutela e valorizzazione;
4. Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 “Disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano - Attuazione della direttiva 2020/2184/Ue - Abrogazione del Dlgs 31/2001”
5. la direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
6. il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
7. la Direttiva Quadro 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
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8. la Direttiva 92/43/CEE (Habitat), concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della Rete ecologica Natura 2000 mediante l’individuazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
9. la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che all’art. 3 prevede l’individuazione e l’istituzione di Zone di protezione Speciali (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie degli uccelli selvatici;
10. il D.P.R 357/1997 e s.m.i che ha recepito, nell’ordinamento nazionale, le Direttive 92/43/CEE (Habitat) e
2009/147/CE (Uccelli);
11. il D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
12. le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019, con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968);
13. il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
14. l’articolo 202, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016, che ha istituito il “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”, di seguito “Fondo progettazione” le cui risorse sono state allocate sul capitolo 7008, parimenti denominato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
15. il comma 4 del medesimo articolo 202 del d.lgs.50/2016, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità, l’assegnazione delle risorse del “Fondo progettazione“ ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca;
16. gli allegati infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) che definiscono fabbisogni e progetti di infrastrutture, strategie per l’individuazione dei fabbisogni di rilevante interesse nazionale, strategie per una nuova politica della mobilità, dei trasporti e della logistica e conseguentemente la necessità di progettazione di fattibilità e di project review per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie da inserire, ai sensi degli articoli 200 e 201 del citato “Codice”, nel Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP);
17. le previsioni riportate nell’allegato infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) per l’anno 2022, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili “ad ulteriore supporto delle politiche già intraprese per lo sviluppo del settore idrico, intende ampliare la destinazione del fondo progettazione opere prioritarie per consentire il finanziamento della progettazione (a livello di PFTE) di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, facenti parte del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e aventi come soggetto attuatore soggetti che non riescono a provvedere con risorse autonome allo sviluppo della progettazione”;
18. il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022 (di seguito D.M. 259/22) di ripartizione e assegnazione, in attuazione dell’articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, di risorse stanziate per gli anni 2021 e 2022 a valere sul capitolo 7008, Piani Gestionali 01, 02, 05, a favore delle Autorità di bacino distrettuale e delle Zone Economiche Speciali (ZES);
19. Il Decreto Direttoriale n.19056/22 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili , che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle proposte, le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022, assegnate per la predisposizione di progetti di fattibilità tecnico ed economica di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e la progettazione di interventi ed opere infrastrutturali correlate alle Zone Economiche Speciali;
20. Il Decreto Direttoriale n. 10083 del 12/04/2023, pubblicato in data 26/05/2023 con il quale è stata approvata la proposta di ammissione al finanziamento presentata con prot. 10109 del 14/12/2022 dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
21. Le Linee Guida Operative per la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche – Settore Xxxxxx, approvate con D.M. 326 del 11/10/2022;
22. Il DM Infrastrutture e Trasporti 26 giugno 2014 "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)" comprensivo dell’allegato "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)";
23. Il DM Infrastrutture e Mobilità sostenibili e Transizione ecologia 12 Ottobre 2022, n. 205 "Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
24. Il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni";
25. Il Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 cosiddetto “Regolamento Tassonomia”, che introduce il principio DNSH, e la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.33 del 13 ottobre 2022, recante un aggiornamento della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” e delle relative check-list;
26. Il Piano di Gestione Acque (PdG Po 2021) ed il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA 2021) del distretto idrografico del fiume Po adottati rispettivamente con delibere 4 e 5 nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021;
27. l’articolo 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023, considerato che:
• interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
• garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
• determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
• le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
28. la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e in particolare l’art. 43, commi 1 e 2, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati. Tali iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
CONSIDERATO CHE
1. l’art.2 del D.M. 259/22 stabilisce che le risorse destinate alle Autorità di Bacino Distrettuale sono assegnate e ripartite sulla base dell’Indicatore di Rilevanza del Distretto (IRD) definito a valle dell’intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata del 3 luglio 2019, Rep. Atti. N. 64/CU;
2. l’Indicatore di Rilevanza di Distretto (IRD) relativo all’Autorità di Bacino per il Fiume Po è pari al 28,71%, equivalenti ad uno stanziamento di risorse pari ad € 5.406.041,32;
3. ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 259/22 e dell’art. 2 comma 2 del Decreto Direttoriale n.19056/22 gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse assegnate anche avvalendosi di convenzioni stipulate con altri enti o con delega di funzioni agli enti stessi quali soggetti attuatori;
4. l’art. 2 del D.M. 326 del 11/10/2022 stabilisce che le Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche – settore idrico rappresentano il punto di riferimento metodologico per la definizione delle analisi di valutazione ex – ante dei progetti relativi alle tipologie di infrastrutture idriche rientranti nella competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in termini di pianificazione, monitoraggio della realizzazione, finanziamento e controllo;
5. la pianificazione di bacino, comprensiva dei piani di gestione delle acque, di bilancio idrico, di gestione del rischio alluvioni e di assetto idrogeologico, costituisce strumento conoscitivo, normativo e tecnico- operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
6. in particolare, il PdG Po 2021 individua obiettivi ambientali e misure specifiche per i corpi idrici superficiali e sotterranei del territorio interessato dal progetto, al fine di attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici;
7. nell’ambito degli interventi previsti devono esser considerate anche le interconnessioni con le
infrastrutture di approvvigionamento idropotabile al fine di ottimizzare l’utilizzo civile della risorsa idrica;
8. il Piano di Tutela delle Acque (PTA), principale strumento di programmazione regionale in materia di tutela delle risorse idriche, approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 179 – 18293 del 2 novembre 2021, prevede una gamma articolata e coordinata di azioni da implementare, in un’ottica di cambiamento climatico, in base al contenuto di specifiche Norme di Piano;
9. in particolare, l'art. 36 delle Norme di Piano prevede che Il riequilibrio del bilancio idrico costituisce misura fondamentale per affrontare i cambiamenti climatici, concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in via prioritaria:
a. il riordino irriguo;
b. la revisione dei titoli di concessione;
c. l’uso, temporaneo e compatibile, delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso dell’irrigazione;
d. la revisione delle regole operative degli invasi esistenti di cui al disciplinare di concessione;
e. il ricorso ai trasferimenti di acqua in rapporto agli usi strategici della risorsa;
f. la realizzazione di nuove capacità di invaso;
10. in coerenza con il Piano di bilancio idrico dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché in relazione alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, la Regione elabora un Documento programmatico riguardante la disponibilità idrica per i diversi usi che, sulla base delle valutazioni di scenario di disponibilità della risorsa correlate ai cambiamenti climatici:
⮚ individua i sottobacini caratterizzati da una naturale limitatezza della risorsa o da un saldo negativo di bilancio idrico, dovuto ad un fabbisogno non ulteriormente riducibile con politiche di risparmio idrico e di razionalizzazione dei prelievi;
⮚ provvede alla ricognizione delle attuali capacità di invaso, tenuto conto del grado di interrimento o di inservibilità delle opere;
⮚ provvede alla ricognizione delle nuove capacità di invaso programmate, in relazione agli utilizzi previsti;
⮚ individua le potenziali aree ove localizzare ulteriori capacità di invaso;
11. il Piano d'Ambito è il principale strumento di programmazione tecnica, economica e finanziaria, adottato dall’Autorità d’ambito, ai sensi dell’art. 149 D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (approvato con deliberazione del 29 aprile 2016 n. 598 e ultimo aggiornamento del 03/11/2022, n. 825).
12. Alla luce dell’emergenza idrica sofferta nelle regioni del nord-ovest d’Italia a causa dei cambiamenti climatici in atto, l’intervento “Realizzazione di azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Valle di Xxxxx e della Città Metropolitana di Torino, tra cui la realizzazione di un invaso a scopi plurimi in Valle di Xxxxx” potenzialmente rientra nelle attività destinate ad incrementare la resilienza del sistema idrico complessivo, a partire dal servizio idrico a scopi idropotabili di cui il Soggetto Attuatore è gestore per la Valle di Xxxxx e per la Città Metropolitana di Torino, ma anche a vantaggio di altri soggetti che potranno beneficiarne.
CONSIDERATO INOLTRE CHE
1. Con Decreto n.9/2023 del Segretario Generale dell’Autorità è stato approvato l’elenco delle proposte da proporre a finanziamento e indicata SMAT S.p.a. quale soggetto attuatore ai sensi del decreto n.259/22 e decreto Direttoriale n. 19056/22;
2. Con Nota dell’Autorità in data 14/12/2022 prot. 10109 è stato inviato al Ministero l’elenco di proposte
da proporre a finanziamento;
3. Con Decreto Direttoriale n. 10083 del 12/04/2023 è stata approvata la proposta di ammissione a finanziamento presentata con prot. 10109 del 14/12/2022 dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
4. In data 01/07/2023 è entrato in vigore il Nuovo Codice dei Contratti, D.lgs. 36/23 che prevede un dettaglio progettuale molto più ampio per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) che diventa sostanzialmente un progetto definitivo e richiede che la sua redazione sia preceduta dal Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e dal Documento di Indirizzo alla Progettazione – DIP (art.41 e allegato I.7);
5. Il DIP deve essere redatto ed approvato prima dell’affidamento del PFTE e deve essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione” (allegato I.7 al d.lgs.36/23);
6. In relazione ai contenuti progettuali del PFTE come definito dal d.lgs. 36/2023,in vigore dal 1° luglio, si prevede, all’art. 2 dell’allegato I.13, che il calcolo della parcella per la redazione del PFTE venga effettuato secondo i seguenti criteri:
• le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE);
• le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al punto precedente;
7. L’applicazione dell’art.2 dell’allegato I.13 per il calcolo della parcella comporta un significativo aggravio di costi rispetto alle stime effettuate in sede di richiesta di finanziamento, come illustrato nelle Note trasmesse da AdBPo al MIT in data 10/05/2023 prot 4164, in data 03/07/2023 prot. 5829 e in data 03/08/2023 prot. 6901, con le quali AdBPo ha proposto di affidare e sviluppare prioritariamente, quale servizio di progettazione principale, il DOCFAP e successivamente, a seguito dell’approvazione del DOCFAP ed in base all’alternativa progettuale individuata e alla disponibilità economica residua, affidare e sviluppare il PFTE come da d.lgs.36/2023, se necessario richiedendo un’integrazione del finanziamento;
8. Con nota del 11 agosto 2023 la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, ha comunicato che il finanziamento ministeriale deve essere utilizzato per arrivare allo sviluppo progettuale del PFTE
come servizio di progettazione principale, in quanto il fondo per la progettazione in oggetto è stato costituito per conseguire tale livello progettuale;
PRESO ATTO CHE
In virtù di quanto sopra esposto, e della nota prot.(AdBPo) n. 7189 dell'11 agosto 2023 della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche è necessario procedere prioritariamente con l’affidamento e la redazione del DOCFAP, mediante risorse messe a disposizione dal Soggetto Attuatore, non utilizzando il finanziamento ministeriale.
VALUTATO CHE
I passaggi da rispettare, ai sensi del d.lgs.36/23, sono obbligatoriamente i seguenti:
• esperimento della gara per affidamento della redazione del DOCFAP;
• redazione e approvazione da parte del Soggetto Attuatore del DOCFAP, che dovrà contenere una
stima del quadro economico complessivo dell’alternativa progettuale da sviluppare nel PFTE;
• recepimento delle indicazioni del DOCFAP nel DIP e approvazione del DIP da parte del Soggetto Attuatore;
• calcolo del costo del PFTE ai sensi dell’allegato I.7 del d.lgs.36/2023, tenendo conto, nel caso di progettazione di una diga, dei contenuti previsti dal DPR 1363/59 per la redazione del progetto di massima (rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d’imposta dell’opera e rilievo sommario del territorio interessato dall’invaso, relazione geognostica preliminare);
• nel caso le risorse stanziate siano sufficienti per l’affidamento del PFTE, inserimento nella
documentazione di gara delle indicazioni del DIP;
• redazione e approvazione PFTE da parte del Soggetto Attuatore
• nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti per l’affidamento del PFTE, valutare congiuntamente come integrare il finanziamento ministeriale.
RITENUTO NECESSARIO
in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà e per utilizzare al meglio le risorse e le competenze degli Enti interessati, stipulare un accordo di collaborazione per disciplinare le attività di interesse pubblico comune finalizzate alla redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento “Realizzazione di azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Valle di Xxxxx e della Città Metropolitana di Torino, tra cui la realizzazione di un invaso a scopi plurimi in Valle di Xxxxx” così come previsto dall’art.2 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 19056/22;
Tutto ciò premesso e considerato, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Regione Piemonte, ATO 3 Torinese e SMAT S.p.A., convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 SOGGETTI COINVOLTI
Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra:
• Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, di seguito indicata come “Autorità”;
• Regione Piemonte, di seguito indicata come “Regione”;
• Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”, di seguito indicata come “ATO 3”;
• Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - SMAT S.p.A., di seguito indicato come “Soggetto Attuatore”;
Articolo 2 OBIETTIVO
Obiettivo del presente Accordo è definire la governance per lo sviluppo del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (di seguito indicato come DOCFAP) e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (di seguito indicato come PFTE) dell’intervento “Realizzazione di azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Valle di Xxxxx e della Città Metropolitana di Torino, tra cui la realizzazione di un invaso a scopi plurimi in Valle di Xxxxx” e delle attività di interesse comune e propedeutiche alla sua redazione, di cui al successivo articolo, sulla base delle rispettive competenze in materia, al fine di assicurare il rispetto di tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previste nel D.M. 259/22, nel decreto Direttoriale n.19056/22, nel DM 10083/23 e il rispetto dei riferimenti normativi e dei Piani richiamati in premessa
Il Soggetto Attuatore dichiara di avere preso visione del D.M. 259/22, del Decreto Direttoriale n. 19056/22 e del DM 10083/23, comprese le premesse e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.
Articolo 3 OGGETTO
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra i soggetti sottoscrittori, definisce le modalità di finanziamento, redazione ed approvazione del DOCFAP e del PFTE, le tempistiche delle procedure di affidamento, nonché gli obblighi e gli adempimenti in capo al Soggetto Attuatore.
2. Prioritariamente si dovrà procedere alla redazione e approvazione del DOCFAP ai sensi dell’art.41 e dell’allegato I.7 del d.lgs.36/23;
3. Il costo del servizio di progettazione per la redazione del DOCFAP viene stimato in € 500.000,00 al lordo di oneri previdenziali ed iva, anticipato da SMAT S.p.A. sulla quota di cofinanziamento del PFTE prevista a proprio carico;
4. Il DOCFAP definirà l’importo complessivo del quadro economico dell’alternativa progettuale da
sviluppare nel PFTE;
5. A seguito dell’approvazione del DOCFAP, ai sensi dell’art.41 e dell’art.3 dell’allegato I.7 del d.lgs.36/23 ed in quanto coerente con la pianificazione d’Ambito cui il Soggetto Attuatore è tenuto, verrà redatto il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP;
6. Il DIP dovrà indicare, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP dovrà essere redatto e approvato prima dell’affidamento PFTE e dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del PFTE.
7. ll DIP dovrà riportare almeno le seguenti indicazioni:
a lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
b gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
c i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e
al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
d i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento;
e gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
f le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell’intervento;
g i limiti economici da rispettare e l’eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera;
h le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell’intervento;
i l’indicazione della procedura di scelta del contraente;
j l’indicazione del criterio di aggiudicazione;
k la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento, e in particolare se il
contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
l le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all’interno dei modelli informativi;
m la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
n gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
o le specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere e della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
p l’indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento;
q in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all’articolo 66, comma 1, del codice, l’importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all’articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;
r la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta anche per motivate varianti in corso d’opera;
8. Sulla base del quadro economico verrà stimato, ai sensi dell’allegato I.13 del d.lgs 36/23 il corrispettivo per il servizio di progettazione del PFTE, finanziato con fondi MIT per € 1.680.000,00 e con fondi del Soggetto Attuatore che mette a disposizione il contributo complessivo di € 720.000,00 cui va detratto l’importo effettivamente speso la redazione del DOCFAP come da precedente punto 3;
9. Il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività. In particolare, i soprarichiamati DOCFAP e PFTE dovranno:
• rispettare le informazioni di dettaglio dichiarate nell’allegato A parte seconda inviato al
Ministero in allegato alla richiesta di finanziamento;
• per quanto riguarda l’invaso a scopi plurimi dovrà essere analizzato il possibile molteplice uso della risorsa idrica, cioè irriguo, idropotabile ed industriale. In ambito progettuale dovrà inoltre essere valutata l’opportunità, complementare agli usi di cui sopra, di produzione di energia rinnovabile di natura idroelettrica. Tutto ciò in coerenza con quanto dichiarato nell’allegato A parte seconda inviato al Ministero in allegato alla richiesta di finanziamento.
10. Con la presente Convenzione sono altresì regolate le modalità di trasferimento al Soggetto Attuatore delle risorse assegnate all’Autorità con Decreto Direttoriale MIT n. 10083 del 12/04/2023 e le attività di verifica e controllo da attivare rispettivamente da parte dell’Autorità e del Gruppo di Lavoro individuato all’art.5.
11. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l’obiettivo di redigere il DOCFAP e il PFTE con tempestività, efficacia ed efficienza.
Articolo 4 SOGGETTI RESPONSABILI
1. L’attuazione dell’Accordo implica lo svolgimento, da parte dei soggetti firmatari, di azioni coordinate, integrate e complementari finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 2.
2. I soggetti responsabili dell’Accordo sono individuati:
• Per l’Autorità, nella figura del Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
• Per la Regione, nella figura della Direttrice della Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
• Per l’ATO 3, nella figura del Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxx;
• Per il soggetto attuatore, nella figura del Presidente Xxxxx Xxxxxx.
3. I soggetti responsabili dell’Accordo provvedono a promuovere, ciascuno per le proprie competenze e di concerto con tutte le Parti, tutte le azioni e le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi sottoscritti.
4. Ai fini dell’attuazione operativa, sono altresì individuati i responsabili dell’attuazione del presente Accordo ( di seguito indicati come Responsabili dell’Attuazione):
• Per l’Autorità, il Dirigente del Settore Tecnico 1 “Valutazione e gestione dei rischi idraulici” Xxxxxx
Xxxxxxx;
• Per la Regione, la Dirigente del Settore “Servizi Ambientali” Xxxxx Xxxxxx e il Dirigente del Settore
”Tutela ed uso sostenibile delle acque” Xxxxx Xxxxxx, ognuno per le parti di propria competenza;
• Per ATO 3, il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxx;
• Per il soggetto attuatore l’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx -Centro Ricerche SMAT.
Articolo 5 GRUPPO DI LAVORO
1. Al fine di definire e condividere le attività da svolgere e valutare costantemente il loro avanzamento, sarà costituito un Gruppo di Lavoro, coordinato dall’Autorità e composto dai Responsabili dell’Attuazione e da eventuali ulteriori rappresentanti designati da ciascun ente firmatario dell’Accordo.
2. In particolare, il Gruppo di Lavoro avrà le seguenti finalità:
a) Collaborare alla redazione del Quadro Esigenziale, proponendo modifiche e integrazioni che saranno recepite dal Soggetto Attuatore prima della formale approvazione;
b) Collaborare alla redazione dei disciplinari di gara di DOCFAP e PFTE, con particolare riferimento ai contenuti tecnici, proponendo modifiche e integrazioni che saranno recepite dal Soggetto Attuatore prima della formale approvazione;
c) Organizzare riunioni periodiche alla presenza, se richiesta, del progettista o di un suo collaboratore designato, atte alla condivisione dei contenuti della progettazione, sia in corso di redazione che finale, ed alla conseguente verifica che gli elaborati progettuali rispettino le informazioni di dettaglio dichiarate nell’allegato A parte seconda inviato al Ministero in allegato alla richiesta di finanziamento;
d) monitorare lo stato di avanzamento delle attività progettuali;
e) valutare la rispondenza degli elaborati progettuali (DOCFAP e PFTE) alle Linee Guida Operative per la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche – Settore Xxxxxx, approvate con D.M. 326 del 11/10/2022;
f) valutare la coerenza con la pianificazione di bacino, regionale e di settore e la pianificazione
d’ambito;
g) assicurare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di dati tra le attività di cui al presente Accordo e studi, progetti, analisi in corso o conclusi relativi al territorio interessato;
h) assicurare il coordinamento e la giusta sinergia con le attività eventualmente in corso nell’ambito
del Contratto di Fiume della Stura di Xxxxx;
i) organizzare riunioni periodiche di presentazione dei risultati delle attività agli Enti a vario titolo competenti e ai soggetti coinvolti, finalizzate a raccogliere contributi e osservazioni;
j) fornire indirizzi e collaborare alla redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), da
redigersi ai sensi dell’art.41 e dell’allegato I.7, art.3, del d.lgs.36/23;
3. Le attività sopra descritte potranno essere anche organizzate, in funzione delle esigenze di lavoro, attraverso un’articolazione in sottogruppi, al fine di agevolare l’operatività e assicurare la massima condivisione delle scelte progettuali.
4. Prima della formale approvazione da parte del Soggetto Attuatore, il Gruppo di lavoro supporterà il RUP nella verifica che gli elaborati progettuali di DOCFAP e PFTE siano stati redatti nel rispetto delle indicazioni fornite nelle riunioni periodiche del Gruppo stesso. In caso di difformità, il Gruppo di lavoro collaborerà proponendo modifiche e integrazioni che saranno recepite dal progettista, nel rispetto degli obblighi contrattuali. Una volta disponibile e definita l’alternativa progettuale individuata dal DOCFAP come la più idonea per soddisfare i bisogni del territorio, la Giunta Regionale si esprime a riguardo, tenuto conto delle valutazioni condotte dal Gruppo di lavoro.
5. Prima della formale approvazione da parte del Soggetto Attuatore, il Gruppo di lavoro supporterà il RUP nella verifica che il DIP sia stato redatto in coerenza con il DOCFAP e nel rispetto delle indicazioni fornite nelle riunioni periodiche del Gruppo stesso. In caso di difformità, il Gruppo di lavoro collaborerà proponendo modifiche e integrazioni che saranno recepite dal Soggetto Attuatore.
Articolo 6
COMPITI E IMPEGNI DELL’AUTORITÀ
1. L’Autorità rende disponibili risorse umane, strutture, strumenti e conoscenze, necessarie alla realizzazione delle attività. Tutto ciò con particolare riferimento alla collaborazione con il RUP designato dal Soggetto Attuatore nell’identificazione e nella verifica dei contenuti di dettaglio di DOCFAP e PFTE in ottemperanza alla normativa richiamata in premessa della presente convenzione.
2. L’Autorità, tramite il proprio Responsabile dell’Attuazione, coordina il Gruppo di Lavoro avente le finalità di cui all’art.5, verificando in particolare, la rispondenza degli elaborati progettuali ai contenuti minimi del DOCFAP e del PFTE, così come dettagliati nel d.lgs.36/2023 e nelle “Linee Guida per la valutazione di investimenti in opere pubbliche – settore idrico”, schematizzati in modo non esaustivo nell’allegato alla presente Convenzione.
3. A seguito della definizione del quadro economico della soluzione progettuale da svilupparsi, l’Autorità renderà disponibile la somma di € 1.680.000,00, per lo sviluppo del PFTE.
4. L’Autorità dà copertura finanziaria alla somma di cui al precedente punto 3, utilizzando gli importi allo scopo erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e provvederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal Decreto Direttoriale n. 9056/22 e disciplinate al successivo art.11.L’Autorità monitora il rispetto delle tempistiche e comunica eventuali ritardi al Ministero.
5. L’Autorità provvede ad aggiornare il Ministero effettuando le seguenti comunicazioni, previste all’art.7
del decreto Direttoriale n.19056/22.
6. L’Autorità si impegna, sulla base delle risultanze delle attività di cui alla presente Convenzione, a condividere con la Regione e l’ATO 3 possibili aggiornamenti conseguenti a variazioni degli obiettivi delle direttive comunitarie richiamate in premessa, verificando a tal fine, in coordinamento con la Regione e l’ATO 3, l’adeguatezza degli approfondimenti sviluppati e della documentazione prodotta e promuovendo gli eventuali aggiornamenti/adeguamenti degli strumenti di pianificazione distrettuale.
7. Per lo svolgimento delle suddette attività l’Autorità potrà avvalersi a propria cura ed onere della collaborazione di professionisti, altri enti, istituti universitari di ricerca e società specializzate.
Articolo 7
COMPITI E IMPEGNI DELLA REGIONE
1. La Regione, tramite i propri responsabili dell’Attuazione, partecipa al Gruppo di Lavoro e supporta l’Autorità nel coordinamento delle attività da svolgersi e nella supervisione delle attività del Soggetto Attuatore affinché DOCFAP e PFTE risultino coerenti con l’obiettivo di cui all’art. 2 e conformi alle prescrizioni normative, alle previsioni pianificatorie territoriali e di settore regionali ed in particolare al Piano territoriale paesaggistico regionale, al Piano di Tutela delle Acque, alle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione per Siti Natura 2000, alla pianificazione di ambito nonché alle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche – settore idrico, approvate con D.M. 326 del 11/10/2022.
2. La Regione promuove la partecipazione del territorio interessato dagli scenari di intervento al fine di un ottimale impiego della risorsa per i vari utilizzi, ivi incluso per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva 2000/60/CE.
3. La Regione rende disponibili risorse umane, strutture, strumenti e conoscenze, necessarie alla realizzazione delle attività, coinvolgendo nel Gruppo di Lavoro anche le proprie Agenzie regionali per i rispettivi ambiti di interesse.
Articolo 8
COMPITI E IMPEGNI DELL' ENTE DI GOVERNO D’AMBITO TORINESE
1. ATO 3 rende disponibili risorse umane, strutture, strumenti e conoscenze, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di cui alla presente Convenzione e si impegna a partecipare attivamente nell’ambito del Gruppo di Lavoro.
2. In particolare, nell’ambito dell’attività del gruppo di lavoro inerente alla collaborazione con il Soggetto Attuatore alla redazione del DOCFAP e del PFTE fornisce le informazioni pianificatorie disponibili in merito al servizio idrico integrato.
3. In particolare l’ATO3 assicura l’informazione e il coinvolgimento degli Enti Locali interessati nel perseguimento dell’obiettivo del presente Accordo.
Articolo 9
COMPITI E IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE SMAT S.P.A.
1. SMAT S.p.A. accetta il ruolo di Xxxxxxxx Attuatore e diventa responsabile dell’affidamento, della redazione del DOCFAP e del PFTE dell’intervento nonché degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto del D. M. 259/22, del Decreto Direttoriale n.19056/22 e della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in quanto coerente con la pianificazione d’Ambito cui il Soggetto Attuatore è tenuto.
2. Il Soggetto Attuatore. si impegna a sviluppare il DOCFAP mediante l’utilizzo di fondi propri, anticipando
un ammontare fino ad € 500.000,00, sulla quota di cofinanziamento prevista a proprio carico;
3. Il Soggetto Attuatore dichiara di aver preso visione del D.M. 259/22, del Decreto Direttoriale n.19056/22 e del Decreto Direttoriale n. 10083/23, comprese le premesse, e si impegna a rispettare integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, tenendo conto della modifica alle tempistiche così come concordato con AdBPo e riportato nei successivi commi;
4. Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a gestire le risorse messe a disposizione per la realizzazione delle attività conformandosi in particolare ai principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, e al principio del risultato.
5. Il Soggetto Attuatore conferma che le attività di progettazione di cui al presente Accordo non ricadano all'interno delle prestazioni che i gestori sono tenuti a fornire ai sensi delle convenzioni di servizio idrico integrato già sottoscritte.
6. Autorità, Regione ed ATO 3 rimangono estranee ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto Attuatore in ordine all’affidamento della progettazione del DOCFAP e del PFTE, che dovrà avvenire secondo le prescrizioni normative ed in particolar modo secondo le indicazioni del D.Lgs. 36/2023.
7. Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto Attuatore.
8. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Direttoriale n. 19056/22, il Soggetto Attuatore provvede:
a) a richiedere il relativo codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) attraverso i sistemi
informativi dedicati dell’ANAC.
b) a rispettare per la pubblicazione dei bandi di gara di DOCFAP e PFTE e le rispettive aggiudicazioni le seguenti tempistiche:
• pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione del DOCFAP
entro un mese dalla stipula della convenzione;
• aggiudicazione del servizio di progettazione del DOCFAP entro il 20/02/2024;
• in quanto coerente con la pianificazione d’ambito cui il Soggetto Attuatore è tenuto, pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione del PFTE entro 90 giorni dalla data di approvazione del DIP;
• aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione del PFTE entro 270 giorni dalla data di approvazione del DIP;
c) a comunicare all’Autorità, all’indirizzo pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx i CIG e gli SMARTCIG richiesti per l’affidamento della redazione del DOCFAP e del PFTE; a comunicare all’Autorità, all’indirizzo pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx la data di aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione di DOCFAP e PFTE ed il relativo costo, al netto delle economie conseguite compilando l’Allegato B del Decreto Direttoriale n. 19056/22, disponibile sulla apposita pagina web del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti: xxx.xxx.xxx.xx;
e) ad approvare il DOCFAP entro il termine massimo di 10 mesi dalla data di aggiudicazione;
f) ad approvare il PFTE entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di aggiudicazione;
h) alla restituzione all’Autorità delle eventuali economie dei fondi MIT derivanti dall’affidamento del servizio di progettazione del PFTE.
i) a ripartire le economie complessivamente realizzate per la redazione del PFTE in misura proporzionale alle quote cofinanziate.
j) a non riutilizzare le eventuali economie sui fondi MIT derivanti dall’aggiudicazione della progettazione del PFTE le quali restano nella disponibilità dell’Autorità per l’eventuale affidamento del successivo livello di progettazione.
9. Il Soggetto Attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici:
a) nomina il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e trasmette l’atto di nomina all’Autorità, alla Regione ed all’ATO 3;
b) applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
c) trasmette all’Autorità, in formato digitale, il disciplinare di incarico/contratto con l’affidatario
del servizio di progettazione del DOCFAP;
d) trasmette all’Autorità, in formato digitale, il disciplinare di incarico/contratto con l’affidatario
del servizio di progettazione del PFTE;
e) trasmette all’Autorità ogni singolo giustificativo di spesa e pagamento;
f) comunica tempestivamente all’Autorità ogni scostamento dalla tempistica contrattualmente
prevista per lo svolgimento del servizio.
10. Il Soggetto Attuatore verifica che il DOCFAP e PFTE vengano redatti ai sensi delle normative vigenti ed in particolare:
a) il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare
la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
b) il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare la Parte terza – Beni paesaggistici, TITOLO I - Tutela e valorizzazione;
c) Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 “Disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano
- Attuazione della direttiva 2020/2184/Ue - Abrogazione del Dlgs 31/2001”;
d) la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
e) il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
f) la Direttiva Quadro 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque;
g) Il documento di orientamento n. 36 “Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7) - New modifications to the physical characteristics of surface water bodies, alterations to the level of groundwater, or new sustainable human development activities” (2017),
h) la Direttiva 92/43/CEE (Habitat), concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della Rete ecologica Natura 2000 mediante l’individuazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
i) la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che all’art. 3 prevede l’individuazione e l’istituzione di Zone di protezione Speciali (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie degli uccelli selvatici;
j) il D.P.R 357/1997 e s.m.i. che ha recepito, nell’ordinamento nazionale, le Direttive 92/43/CEE
(Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli);
k) il D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
l) le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019, con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968);
m) il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
n) il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”;
o) la Comunicazione della Commissione europea sul Green Deal europeo per l'Unione europea (UE) e i suoi cittadini (COM (2019) 640 final) che riformula, su nuove basi, l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente;
p) la Comunicazione della Commissione europea sulla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380 final);
q) il Programma scientifico UNESCO Man and Biosphere (MAB), lanciato dall’UNESCO nel 1971,
e la costituzione, nel 1977, della Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, e i meccanismi attuativi
del Programma tra cui la “Strategia di Siviglia” e il Quadro Statutario della Rete Mondiale delle
Riserve, la nuova Strategia MAB 2015-2025 e il Piano d’Azione di Lima 2016-2025;
r) la Direttiva sulla gestione dei sedimenti adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006, come successivamente modificata con deliberazione n. 9 del 22 luglio 2009 del medesimo Comitato Istituzionale;
s) le previsioni individuate nella pianificazione vigente di bacino, territoriale e di settore,
compresa la pianificazione d’ambito, relativamente all’ambito territoriale interessato;
t) la normativa in materia di contratti pubblici (Codice dei contratti pubblici e relativi provvedimenti di attuazione ed esecuzione);
u) Il DM Infrastrutture e Trasporti 26 giugno 2014 "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)" comprensivo dell’allegato "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)".
v) Il DM Infrastrutture e Mobilità sostenibili e Transizione ecologia 12 Ottobre 2022, n. 205 "Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
w) Il Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni”.
x) il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022 (di seguito D.M. 259/22) di ripartizione e assegnazione, in attuazione dell’articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, di risorse stanziate per gli anni 2021 e 2022 a valere sul capitolo 7008, Piani Gestionali 01, 02, 05, a favore delle Autorità di bacino distrettuale e delle Zone Economiche Speciali (ZES);
y) Il Decreto Direttoriale n.19056/22 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili , che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle proposte, le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022, assegnate per la predisposizione di progetti di fattibilità tecnico ed economica di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e la progettazione di interventi ed opere infrastrutturali correlate alle Zone Economiche Speciali;
z) Le Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche – settore idrico, approvate con D.M. 326 del 11/10/2022.
11. Il Soggetto Attuatore verifica che il DOCFAP e il PFTE contengano gli elementi utili a valutare il possibile deterioramento dei corpi idrici coinvolti e le indicazioni riferibili all’utilizzo dell’esenzione art.4 comma 7 della Direttiva Quadro 2000/60/CE (Xxxxxxxxx Acque);
12. Per lo svolgimento delle suddette attività il Soggetto Attuatore potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, altri enti, istituti universitari di ricerca e società specializzate.
Articolo 10
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE E DEFINIZIONE FINALE DEL FINANZIAMENTO STATALE
1. Tenuto conto che le risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la redazione del PFTE vengono erogate all’Autorità, con le seguenti modalità definite dall’art. 9 del Decreto Direttoriale n. 19056 del 13/10/2022:
a) a seguito della pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento statale di ciascuna proposta è stato erogato un anticipo pari al 50 per cento dell’importo complessivo ammesso;
b) a seguito di comunicazione di aggiudicazione del PFTE sarà erogato il saldo relativo al costo ammissibile dello stesso determinato al netto delle economie di gara;
l’Autorità provvederà ad erogare tali risorse (€ 1.680.000,00) al Soggetto Attuatore con le seguenti tempistiche:
a) anticipo pari al 50% entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara per la redazione del PFTE;
b) saldo entro 30 giorni dal ricevimento delle somme da parte del MIT.
2. Entro 6 mesi dalla data di approvazione del PFTE, il Soggetto Xxxxxxxxx dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute. Sono ammesse a finanziamento statale le spese di progettazione che, in fase di pagamento, sono state associate, nel SIOPE, al CUP.
3. Qualora l’attività di redazione del PFTE non sia portata a compimento nelle condizioni e/o nei termini previsti per cause non imputabili al Soggetto Attuatore (p.e. procedura di gara andata deserta, ecc.), possono comunque essere ammesse a finanziamento le spese sostenute, a seguito di specifico accertamento effettuato dalla Direzione del MIT sulla scorta della documentazione prodotta dal Soggetto Attuatore sotto la propria responsabilità, nelle more della rivalsa del terzo responsabile ove ammessa.
4. il Soggetto Attuatore si impegna a restituire le somme non utilizzate all’Autorità entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell’Autorità.
Articolo 11 BDAP
1. Ai sensi dell’art.11 del decreto Direttoriale n. 19056/22, il Soggetto Attuatore è tenuto, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento dei dati relativi al procedimento di affidamento e redazione DOCFAP ammesso a finanziamento statale nel sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, anche al fine di consentire alla Direzione il monitoraggio dei procedimenti relativi alle progettazioni oggetto di finanziamento statale.
2. In particolare, mediante la BDAP, la Direzione del MIT verificherà:
a) l’esistenza del CUP di cui all’art. 4 del D.D. 19056/22;
b) il rispetto del termine previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a) del D.D. 19056/22 per la data di
pubblicazione del bando di gara;
c) il rispetto del termine previsto dall’art. 7, comma 1, lettera c) 19056/22 per l’aggiudicazione definitiva
del servizio relativo alla redazione del PFTE;
d) l’importo delle spese sostenute.
Articolo 12 REVOCA DELLE RISORSE
1. Ai sensi dell’art.12 del Decreto Direttoriale n. 19056/22 verranno revocate motivatamente le risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti qualora il Soggetto Attuatore:
a) non provveda all’aggiudicazione definitiva del servizio relativo alla redazione del PFTE entro il termine perentorio previsto di 270 giorni dalla data di approvazione del DIP salvo nei casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volontà e responsabilità del Soggetto Attuatore;
b) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Ministeriale n. 19056/22, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione.
Articolo 13 VERIFICA
1. Il Soggetto Attuatore fornisce ogni documento sia ritenuto necessario o utile alla Direzione del MIT e all’Autorità, ai fini delle verifiche di competenza sull’utilizzo delle risorse, sulle attività delle progettazioni oggetto di finanziamento statale e sul loro stato di attuazione.
Articolo 14
ENTRATA IN VIGORE, TEMPI E DURATA DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo entra in vigore e impegna i firmatari dalla data di stipula e termina con il
conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 2 e la rendicontazione di tutte le spese al Ministero.
Articolo 15 PROPRIETÀ DEI RISULTATI
1. I risultati del lavoro svolto e dei materiali prodotti nell’ambito delle attività del presente Accordo sono di
proprietà congiunta dei firmatari.
2. I firmatari sono tenuti a comunicare reciprocamente le circostanze e le modalità di utilizzo dei risultati delle attività svolte e dei materiali prodotti.
Articolo 16 CONTROVERSIE
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.
2. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx.
Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 “testo unico delle disposizioni concernenti l’importa di registro” solo in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
2. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo a carico del Soggetto Attuatore.
3. Il presente Accordo viene sottoscritto dagli aderenti con firma digitale ai sensi dell’art.15 della Legge 7
agosto 1990 n.241 e s.m.i.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Accordo si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme applicabili in materia.
5. Le Parti si impegnano, in funzione dell’esito del DOCFAP e della disponibilità delle risorse necessarie a proseguire la collaborazione per lo sviluppo delle successive attività progettuali, aggiornando e integrando la presente Convenzione.
Letta, confermata e sottoscritta
Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )
Il Presidente di SMAT s.p.a Xxxxx Xxxxxx
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )
La Direttrice della Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio" della Regione Piemonte Xxxxxxxx Xxxxxx
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )
Il Direttore Generale ATO 3 Torinese Xxxxxxx Xxxxx
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