Contract
ACQUISIZIONE ESRI PIATTAFORMA GIS DI LICENZE D’USO TRAMITE SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO “EA-ENTERPRISE AGREEMENT” COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA E DEL SUPPORTO SPECIALISTICO.
CIG N. B475702E01
Con la presente scrittura privata tra:
- per una parte:
1) l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT, Roma, Xxx Xxxxxx Xxxxx 00, codice fiscale n. 80111810588, partita I.V.A. n. 02124831005, rappresentato dal Direttore della Direzione centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP) dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx, domiciliata per la carica in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00;
per l'altra parte:
2) la ESRI ITALIA S.p.A, che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come Società, con sede legale in Roma Xxx Xxxxxxxx x. 00 XXX 00000, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03837421001, rappresentata dall’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della società;
SI CONVIENE E SI STIPULA ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto l’acquisizione di licenze d’uso software ESRI PIATTAFORMA GIS
Manutenzione licenze Esri | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
ArcGIS Server Advanced | 11 | 11 | 11 |
ArcGIS Image Server | 2 | 2 | 2 |
ArcGIS Monitor | 1 | 1 | 1 |
ArcGIS Desktop Advanced – Single Use | 3 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Basic – Single Use | 2 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Extension 3D Analyst – Single Use | 3 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Extension Data Reviewer – Single Use | 1 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Ext. Geostatistical Analyst – Single Use | 4 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Extension Network Analyst – Single Use | 3 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Extension Publisher – Single Use | 1 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Extension Spatial Analyst – Single Use | 4 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Basic– Concurrent Use | 30 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Standard – Concurrent Use | 15 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Advanced – Concurrent Use | 25 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Ext. Geostatist. Analyst– Concurrent Use | 19 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Ext. Network Analyst– Concurrent Use | 17 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Ext. Spatial Analyst– Concurrent Use | 22 | 0 | 0 |
ArcGIS Desktop Ext. Data Interoperability– Conc. Use | 1 | 0 | 0 |
Nuove licenze Esri perpetue | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
ArcGIS Enterprise - Advanced | illimitati | illimitati | Illimitati |
tramite sottoscrizione dell’accordo “EA-ENTERPRISE AGREEMENT” comprensiva di assistenza tecnica e del supporto specialistico per 36 mesi, di cui all’offerta economica datata 05.12.2024 che la Società dichiara conforme ed integralmente allineata agli obiettivi descritti nel Capitolato tecnico che, anche se non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante; i prodotti e servizi sono conseguentemente appresso specificati:
ArcGIS Enterprise – Standard | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
ArcGIS Monitor | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
ArcGIS Enterprise Extension – Network Analyst | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
ArcGIS Enterprise Optional server – Image server | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Named User GIS Prof. Basic (include ArcGIS Pro Basic) | 0 | 30 | 0 |
Named User GIS Prof. Standard (include ArcGIS Pro Std.) | 0 | 15 | 0 |
Named User GIS Prof. Advanced (include ArcGIS Pro Adv.) | 0 | 25 | 0 |
Named User Extension Geostatistical An. for ArcGIS Pro | 0 | 19 | 0 |
Named User Extension Network Analyst for ArcGIS Pro | 0 | 17 | 0 |
Named User Extension Spatial Analyst for ArcGIS Pro | 0 | 22 | 0 |
Named User Ext. Data Interoperability for ArcGIS Pro | 0 | 2 | 0 |
Named User Extension 3D Analyst for ArcGIS Pro | 0 | 3 | 0 |
Named User Extension Data Reviewer for ArcGIS Pro | 0 | 2 | 0 |
Named User Extension Publisher for ArcGIS Pro | 0 | 1 | 0 |
Named User Extension Image Analyst for ArcGIS Pro | 0 | 1 | 0 |
Licenze/sottoscrizioni Esri durata annuale | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
ArcGIS Enterprise Named User – Creator | 100 | 30 | 30 |
ArcGIS Enterprise Named User – Mobile Worker | 20 | 20 | 20 |
ArcGIS Enterprise Named User – Editor | 50 | 50 | 50 |
ArcGIS Enterprise Named User – Viewer | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
ArcGIS Insights app in ArcGIS Enterprise | 17 | 17 | 17 |
ArcGIS Online Named User – Creator | 10 | 10 | 10 |
ArcGIS Online Named User – Viewer | 20 | 20 | 20 |
ArcGIS Online Additional Credits—Block of 1,000 | 15 | 15 | 15 |
Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite secondo le modalità e alle condizioni di cui al suddetto Capitolato tecnico.
ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L'esecuzione del contratto è regolata:
• dal D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
• dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, privacy e sicurezza (D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 81/2008);
• dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• dalle clausole del presente atto;
• dal Capitolato tecnico;
ART. 3) DURATA
Il presente contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula, ed è sotto condizione risolutiva in caso di esito negativo dei controlli antimafia in corso al momento della stipula.
ART. 4) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ
Il Responsabile unico del Progetto (RUP) è Xxxxx Xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx, tel. 00 00000000. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, è Xxxxxxxxx Xxxxxxx-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx, tel. 00 00000000.
Il RUP e il DEC dovranno curare i rapporti diretti con il Responsabile del contratto della Società. Tutte le
comunicazioni ufficiali inerenti lo svolgimento delle attività oggetto del contratto dovranno essere scambiate tra le suddette figure.
Entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, la Società dovrà comunicare all’ISTAT il nominativo ed i riferimenti del proprio rappresentante designato quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, che assumerà il ruolo di referente unico per ISTAT per tutte le attività amministrative e
contrattuali. Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per ISTAT. Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dovrà essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su richiesta di ISTAT con un preavviso massimo di n.3 (tre) giorni lavorativi.
Entro dieci giorni lavorativi successivi alla data della nomina, il Responsabile della Società dovrà mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto designato dall’ISTAT tutte le informazioni necessarie per concordare il piano esecutivo nel quale dovranno essere dettagliate tutte le attività da effettuare finalizzate alla completa esecuzione del contratto. A tal fine potranno essere richieste dall’ISTAT riunioni di raccordo e approfondimento tecnico tra le parti, che in nessun caso daranno luogo ad oneri aggiuntivi per l’ISTAT. A valle della verifica di completezza dei documenti preliminari richiesti per la configurazione e avvio operativo del software e della loro aderenza alle condizioni di esercizio dell’ISTAT, il Direttore dell’esecuzione del contratto proporrà la data per l’inizio delle attività al Responsabile della Società, che dovrà risultare nel verbale di inizio delle attività da discutere in contraddittorio.
Il DEC provvederà: al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente contratto; ad assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; a svolgere tutte le attività che si rendano opportune per il perseguimento dei compiti assegnatigli.
Eventuali sostituzioni del DEC che dovessero verificarsi nell’arco di vigenza contrattuale verranno tempestivamente comunicate dall’ISTAT alla Società. Parimenti, la Società deve comunicare tempestivamente all’ISTAT l’eventuale sostituzione del referente per le attività, che può avvenire solo su motivate ragioni
Le attività svolte dovranno risultare da appositi verbali, che, redatti dal DEC e controfirmati dal Responsabile del contratto della Società, dovranno essere prodotti in sede di rilascio dei certificati di regolare esecuzione delle prestazioni e “nulla osta” al pagamento da parte della competente struttura dell’Istituto.
ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI
La Società dovrà presentare, coordinandosi con il DEC, un piano esecutivo delle attività nel quale risultino dettagliate tutte le attività da effettuare e gli accorgimenti adottati per non creare disservizi all’Istituto. Gli interventi dovranno essere realizzati al di fuori del normale orario di lavoro ISTAT (07,30-19,30 dal lunedì al venerdì).
Servizi di attivazione della sottoscrizione e avvio della fornitura
L’attivazione della sottoscrizione e avvio della fornitura dovrà avvenire entro 15 giorni dalla stipula del contratto., secondo quanto previsto al paragrafo 6 del capitolato tecnico. Dovrà essere identificata la quantità e tipologia di tutte le componenti previste della fornitura e richieste dall’Amministrazione, indicando esplicitamente la precisa rispondenza delle caratteristiche tecniche delle componenti fornite con le caratteristiche tecniche previste nel capitolato tecnico.
Servizio di Assistenza
Il servizio di assistenza tecnica dovrà prevedere la gestione e risoluzione dei ticket sia per tutte le componenti software Esri, per la durata di 36 mesi, sia in modalità reattiva che proattiva. I servizi richiesti si possono riassumere in:
• Diagnosi dei problemi che rendono del tutto o non pienamente fruibile la piattaforma.
• individuazione di work-around per la risoluzione temporanea di malfunzionamenti.
• Rilascio Software, Patches, Upgrade di release.
• Intervento da remoto.
Servizi di Supporto tecnico specialistico Xxxx
I Servizi di supporto specialistico dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico al paragrafo 4, e saranno erogate esclusivamente su richiesta del DEC.
Tali servizi dovranno essere effettuati presso le Sedi ISTAT site in Roma.
Le fasi minime per l’espletamento di una attività di “intervento specialistico” sono di seguito indicate:
• Kick off di inizio attività con relativa stesura del piano di dettaglio della nuova attività evolutiva/implementativa/correttiva concordata tra le parti
• Avvio e monitoraggio delle attività da parte del DEC di ISTAT in collaborazione con il suo corrispettivo della società Esri.
• Verifica generale della corretta esecuzione dell’attività stessa.
• Completamento delle attività, che potrà avvenire anche a mezzo email, riesportando al “thread email” di ingaggio/attivazione, con l’aggiunta di eventuali documenti di dettaglio dell’intervento medesimo.
La Società dovrà garantire l’erogazione dei servizi di aggiornamento e manutenzione software Esri per la durata di 36 mesi a partire dalla data di “avvio” della fornitura. Il servizio di manutenzione dovrà essere esteso a tutte le componenti secondo quanto indicato in TABELLA DI DETTAGLIO FORNITURA.
Dovranno essere resi disponibili gli aggiornamenti e le nuove versioni applicabili nella forma Patches e Software Updates rilasciati da Esri, secondo le tempistiche che saranno definite tra il DEc ed il Responsabile della Società.
Dovrà essere reso disponibile il servizio di supporto tecnico nelle fasi di installazione e utilizzo delle funzionalità del software Esri e nella risoluzione di eventuali problemi di natura tecnica che potrebbero verificarsi durante il suo utilizzo.
Le date di consegna, configurazione e avvio operativo della fornitura dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio tra l’ISTAT e la Società secondo le modalità concordate tra il RUP e il Responsabile della Società.
Servizi di manutenzione e garanzia
La società dovrà mettere a disposizione un portale Web in cui inserire le richieste di servizio e un indirizzo di email.
La richiesta tramite portale o l’interscambio di email strutturate dovrà attivare le procedure per la gestione e relativa risoluzione del ticket.
La struttura della email sarà concordata tra le parti nelle fasi iniziali di attivazione del contratto.
Tempi per l’erogazione del supporto tecnico
- Per il servizio di assistenza tecnica è richiesta copertura settimanale dal Lunedi al Venerdì nell’orario lavorativo dalle 08:00 alle 18:00.
- Per il trasferimento delle conoscenze i tempi saranno concordati su base trimestrale
Manutenzione Correttiva
Per la manutenzione correttiva si rinvia integralmente a quanto previsto al paragrafo 10 del capitolato tecnico.
La Società s’impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l’esecuzione del contratto in piena aderenza con le disposizioni del D.lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti dell’ISTAT ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto ed in piena aderenza a tutte le norme e leggi speciali successive in tema di sicurezza del lavoro ed in particolare con le disposizioni emanate in regime di pandemia da Covid-Sars 19 o con ogni altra disposizione anche transitoria per eventi di natura eccezionale.
ART. 6) DOCUMENTAZIONE
L’ISTAT acquisisce la titolarità esclusiva della documentazione di qualsiasi tipo derivata dalle attività oggetto del presente contratto ed il diritto di farne o farne fare opere derivate.
Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti.
ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente contratto, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n.36/2023, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Inoltre, la Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L’ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa segnalate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell’importo contrattuale.
Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola, senza che questa possa vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.
ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo complessivo del contratto è pari a € 1.134.600,00= (euro unmilionecentotrentaquattromilaseicento/00), I.V.A. inclusa (€ 930.000,00 + I.V.A. € 204.600,00).
L’importo, I.V.A. esclusa, è così suddiviso:
LICENZE D'USO PER SOFTWARE ESRI E SERVIZI | Anno 2024 | € 310.000,00 |
LICENZE D'USO PER SOFTWARE ESRI E SERVIZI | Anno 2025 | € 310.000,00 |
LICENZE D'USO PER SOFTWARE ESRI E SERVIZI | Anno 2026 | € 310.000,00 |
I prezzi offerti dalla Società si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza e lavorazione, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della Società, tutti gli oneri che gravano su di essa Società per l’assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l’inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l’I.V.A.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi di superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall’ISTAT ai sensi dell’art. 60, comma 3, lettera b del D. lgs.36/2023.
ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Per la corresponsione delle licenze e dei servizi, la Società potrà emettere la fattura elettronica con cadenza annuale anticipata (tre fatture di pari importo).
I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture elettroniche.
Codesta Società dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A, B, C, D, E al D.M. n. 55/2013.
Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 XXXX, Servizio Ragioneria – C.F.: 80111810588, P.I.: 02124831005, e spedite all'ISTAT attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA KJBNQY. Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco Ufficio: KJBNQY Nome dell’Ufficio: Servizio Ragioneria Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80111810588
Ultima data validaz. del c.f.: 07/07/2014 Data di avvio del servizio: 31/03/2015 Regione dell’Ufficio: Lazio
Provincia dell’Ufficio: RM
Comune dell’Ufficio: Roma
Indirizzo dell’Ufficio: Xxx Xxxxxx Xxxxx 00
Cap dell’Ufficio: 00184
Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “IVA - Split payment”.
Ciascuna fattura elettronica emessa verso la PA dovrà necessariamente contenere altresì il codice identificativo di gara (C.I.G.) - eccezione fatta nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136.
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da
parte dell’Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l’ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla codesta Società potrà pretendere per tale inosservanza.
Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al relativo atto contrattuale, si richiede altresì di inserire su ciascuna fattura elettronica i seguenti riferimenti:
- numero rep. e data del contratto;
- oggetto/descrizione delle prestazioni eseguite;
La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell’ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n.
69) da acquisire, anche per il subappaltatore (in presenza di subappalto), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’ISTAT, non produrrà alcun interesse. L’ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (I.V.A. inclusa), procederà a verificare altresì se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ISTAT applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. La Società potrà emettere la/e fattura/e relativa/e al/i corrispettivo/i contrattuale/i, a pena di irricevibilità della/e stessa/e, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell’ISTAT di cui all’art. 10 del presente contratto. Qualora la Società abbia emesso la/e fattura/e precedentemente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, essa/e verrà/anno considerata/e sospesa/e senza che decorra alcun termine dalla sua ricezione da parte dell’ISTAT. Successivamente alla ricezione si potrà dare avvio alla fase di verifica di cui all’art.10 del presente contratto. Il pagamento del/i corrispettivo/i sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all’ISTAT, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, previo collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.
Qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni senza che si sia dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all’ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l’Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9 novembre 2012, n. 192, non saranno considerati imputabili all’ISTAT e non consentiranno alla Società di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora:
a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l’inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all’ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi;
b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l’inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente contratto (es. DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per importi superiori a € 5.000,00, ecc.);
c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali;
d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all’ISTAT.
La Società prende atto che la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all’ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all’ISTAT.
L’ISTAT non potrà, infatti, essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato non comunicate tempestivamente o correttamente dalla Società all’ISTAT medesimo.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del/i corrispettivo/i contrattuale/i, la Società potrà ritardare o sospendere la/e prestazione/i prevista/e nel presente contratto. Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall’ISTAT mediante recesso unilaterale.
L’ISTAT opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva come previsto dall’art 11, comma 6, del d.lgs n. 36/2023.
ART. 10) COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, la fornitura e i servizi oggetto del presente Contratto saranno sottoposti, rispettivamente, a collaudo e verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto della normativa di settore.
La verifica di conformità verrà effettuata in contraddittorio con la Società e delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale.
La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.
La fornitura del software sarà sottoposta a collaudo entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e configurazione e avvio operativo di cui al precedente art. 5, purché la Società abbia emesso tutti i documenti richiesti e preliminari al collaudo.
Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” da parte della Società.
Nel caso di esito negativo del collaudo, la Società dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le sarà concesso in sede di verbale di collaudo. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 17. Tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere saranno posti a carico della Società medesima.
Nell’ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, l’ISTAT ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art.18, nonché dell’art. 1456 c.c. L’ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale, direttamente o attraverso Società terze. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa. Nell’ambito della fornitura è previsto in aggiunta al collaudo del software, la verifica di conformità dei servizi appaltati.
Al fine dell’effettuazione della suddetta verifica di conformità, la Società, entro n. 5 (cinque) giorni dall’ultimazione delle attività, trasmette un “preavviso di fattura” via posta elettronica certificata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx) alla Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP), al RUP e al Direttore dell’esecuzione del contratto. Il “preavviso di fattura” descrive analiticamente le prestazioni effettuate rispetto alle previsioni contrattuali.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto entro n. 20 (venti) giorni dalla ricezione del “preavviso di fattura” da parte della Società, avvia le attività di verifica previste contrattualmente, comunicando preventivamente la data di avvio delle stesse alla Società medesima, al RUP e alla DCAP.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto entro n. 40 (quaranta) giorni dall’avvio dell’attività di verifica svolge e conclude le operazioni di verifica, secondo le disposizioni contrattuali.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto entro n. 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle attività di verifica trasmette alla DCAP e al RUP le risultanze della verifica. In caso di completa e regolare esecuzione trasmette il certificato di verifica di conformità.
La DCAP entro n. 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle risultanze della verifica di conformità comunica via posta elettronica certificata alla Società l’esito della verifica di conformità
- in caso di esito positivo: la Società procede all’emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali;
- in caso di esito negativo: la Società non emette fattura elettronica e si attiene alle prescrizioni dell’Amministrazione.
In tal caso la Società medesima potrà emettere le relative fatture elettroniche secondo le previsioni contrattuali.
Qualora invece la verifica di conformità abbia esito negativo, la Società non potrà emettere fattura elettronica e dovrà attenersi alle prescrizioni dell’Amministrazione.
ART. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., possono essere disposti mediante:
ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO n. 100000004122 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. V.le X. Xxxxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx IBAN XX00X0000000000000000000000
Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO o C/C POSTALE sono le seguenti: Xxxxxx Xxxxxxxx data di nascita 18/02/1955 a Roma codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Xxxxxxxx Xxxxxxx data di nascita 14/019/1978 a Crotone (KR) codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all’ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società allegando copia fotostatica del documento d’identità.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell’all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: n. B475702E01.
La Società ha l’obbligo di esibire all’ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell’esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..
La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall’art. 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’
La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto.
La Società si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’ISTAT.
La Società si impegna a rispettare e far rispettare le regole di minimizzazione, corretta gestione del ciclo di vita e di non divulgazione sui dati e sulle informazioni dell’Istituto sia di tipo generale che derivanti dalle attività svolte in relazione ai servizi appaltati, anche successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale e assume precisa responsabilità solidale sull’operato dei propri dipendenti, dei consulenti o collaboratori e delle Società che a qualunque titolo possano avere avuto accesso ai sistemi d’Istituto, ai suoi dati o a quelli del personale Istat.
I prodotti software e i servizi oggetto dell’acquisizione dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell’ISTAT alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ISTAT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
La Società si obbliga a consentire all’ISTAT di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ISTAT e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
In caso di inadempimento da parte della Società dei predetti obblighi, l’ISTAT, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, la Società deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante xxx.xxxxx.xx alla voce “Amministrazione trasparente”, “Disposizioni generali”.
In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l’ISTAT procederà alla risoluzione del contratto, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e affidamento, in danno della Società medesima, dell’esecuzione dell’appalto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall’ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’ISTAT sui beni della Società medesima.
ART. 14) PATTO D’INTEGRITÀ
Il Patto di Integrità sottoscritto in data 03.12.2024, quale parte integrante dello stesso anche se non allegato al presente contratto, stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ISTAT e della Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della Società impiegati ad ogni livello nell’espletamento dell’appalto e nel controllo dell’esecuzione delle relative prestazioni, sono consapevoli del predetto Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.
La Società accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d’Integrità, comunque accertato dall’ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• risoluzione del contratto;
• responsabilità per danno arrecato all’ISTAT nella misura del 5% (cinque percento) del valore dell’appalto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.
• esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ISTAT per n. 3 (tre) anni;
• ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.
ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, la Società costituisce una garanzia di € 37.200,00= (Euro trentasettemiladuecento), ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.lgs. n. 36/2023, mediante fideiussione bancaria ovvero mediante fideiussione assicurativa prestata da impresa bancaria o assicurativa la quale si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la somma predetta.
In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto da parte della Società appaltatrice per inadempienze contrattuali.
Si applicano le riduzioni previste dall’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.
La predetta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’ISTAT,
senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.
La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’ISTAT, al termine delle prestazioni contrattuali.
ART. 16) SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il subappaltatore, per le prestazioni subaffidate a terzi, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
La Società può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 120, comma 12, D.lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISTAT.
È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, l’ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto
ART. 17) PENALITÀ
Qualora la Società non rispetti i termini e le modalità delle prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico, o concordati con il DEC, l’ISTAT applicherà le seguenti penali:
Nell’ipotesi di ritardo da parte della Società, rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico per la consegna, configurazione e avvio operativo dei prodotti software, l’ISTAT applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all’art.8.
Nell’ipotesi di ritardo da parte della Società nell’esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 5 rispetto ai termini concordati con il DEC, l’ISTAT applicherà alla Società la penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del massimale contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’ISTAT si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere all’ISTAT l’ammontare di eventuali oneri che l’ISTAT dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.
L’ISTAT, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 15, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.
Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art.8, l’ISTAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
In ogni caso, qualora venissero rilevate ulteriori irregolarità o inadempienze nell’esecuzione dei servizi, l’ISTAT si riserva la facoltà di applicare, in ragione della loro gravità, una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo del contratto. Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell’importo contrattuale. L’ISTAT, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di euro 10,00 (euro dieci/00).
Resta altresì inteso che, qualora l’ISTAT, a suo insindacabile giudizio, intervenga con risorse proprie e/o di
xxxxx, a fronte dell’inerzia della Società appaltatrice e/o delle carenze e/o dei ritardi rilevati nello svolgimento delle attività e/o lavorazioni da questa assunte, oltre alle penali nella misura sopra specificata, addebiterà alla Società anche il costo degli interventi eseguiti in via sostitutiva.
ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dall’ISTAT - a mezzo PEC - per porre fine all’inadempimento, l’ISTAT ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 17 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale.
L’ISTAT potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all’art. 6 del presente Contratto;
g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
i) adozione di comportamenti contrari al codice di comportamento adottato dall’ISTAT;
k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
m) provvedimento del Garante per violazione della Privacy anche senza effetti sanzionatori verso le Società connesse all’esecuzione del contratto da cui risultino compromessi i software oggetto della fornitura o i servizi appaltati.
In caso di risoluzione, l’ISTAT ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’ISTAT il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.
Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.
ART. 19) RECESSO
L’ISTAT si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla Società a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
Alla data di efficacia del recesso la Società dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
In caso di recesso, la Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2013, n. 13, l’ISTAT ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, anche a mezzo Pec, alla Società nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni/forniture non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 e alla relativa legge di conversione è nullo.
ART. 20 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d’uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’ISTAT si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria, l’ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’ISTAT ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta negli atti di gara.
Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e di quanto sopra precisato.
Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del Contratto siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxx.xx. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 20 e 28 D.lgs. n. 36/2023), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “amministrazione trasparente”.
Il Fornitore acconsente che con successivo atto potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, senza oneri aggiuntivi per l’ISTAT.
ART. 22) INTERAZIONI CON SOFTWARE DI TERZE PARTI
Qualora il servizio di manutenzione attribuisca il malfunzionamento segnalato ad un componente esterno al software oggetto della fornitura, tale circostanza dovrà essere compiutamente documentata, al fine di consentire l’individuazione della parte cui risulta ascrivibile l’origine del difetto e di indirizzare correttamente il committente ad un’eventuale richiesta di supporto esterno alla fornitura. Resta inteso che, ove la responsabilità fosse successivamente ascritta al software oggetto della fornitura, potranno essere applicate le penali previste contrattualmente nella misura prevista per il ritardo cagionato nella risoluzione del problema in relazione al livello di severità della richiesta.
ART. 23) ONERI FISCALI
Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione a cura e spese della Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione per l’I.V.A.
ART. 24) FORO COMPETENTE
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di competenza del Foro di Roma in base alla normativa vigente.
ART. 25) EFFICACIA DEL CONTRATTO
La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo l’approvazione e la firma dei propri organi competenti.
Sede,
LA SOCIETÀ L'ISTAT
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXXXXX
O = Esri Italia S.p.A.
T = Amministratore Delegato C = IT
Firmato digitalmente da: Xxxx Xxxxxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 30/12/2024 15:30:58
Agli effetti dell'art. 1341 c.c. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:
ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI ART. 6) DOCUMENTAZIONE
ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO
ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ ART. 16) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 17) PENALITÀ
ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
ART. 19) RECESSO
ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI ART. 22) INTERAZIONI CON SOFTWARE DI TERZE PARTI
ART. 23) ONERI FISCALI
ART. 24) FORO COMPETENTE
ART. 25) EFFICACIA DEL CONTRATTO
LA SOCIETÀ
INDICE DEGLI ARTICOLI ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO