Collaudo e verifica di conformità. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
Collaudo e verifica di conformità. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica la stazione appaltante affida l’incarico con le modalità previste dal codice.
Collaudo e verifica di conformità. 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. … Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 5
Collaudo e verifica di conformità. 3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Collaudo e verifica di conformità. Le procedure di collaudo dei contratti di lavori sono disciplinate dalla normativa applicabile ai lavori pubblici, vigente al momento di conclusione del contratto.
Collaudo e verifica di conformità. La CNPADC verifica, tramite il RUP o, se nominato, dal DEC, la conformità, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 nonché di quanto previsto dall’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, tutti i servizi ed i prodotti forniti dal Fornitore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Delle suddette verifiche verrà redatto specifico verbale e le stesse costituiranno condizione per la liquidazione delle fatture. La CNPADC potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi e delle forniture resi disponibili. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, di cui al Capitolato Speciale, fatta salva la facoltà della CNPADC di risolvere il presente Contratto, in conformità a quanto previsto al successivo articolo “Risoluzione”. L’Aggiudicatario, procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi oggetto dell’appalto; tale verifica dovrà consistere in test volti a verificare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli apparati installati risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro. La verifica di conformità è tesa ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte della fornitura/servizio al Capitolato Speciale. La CNPADC parteciperà alle verifiche e, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di sottoporre la parte, il componente, il sottoinsieme od il sistema in questione ad ulteriori prove o verifiche. La verifica di conformità dovrà eseguirsi alla conclusione delle fasi di fornitura, installazione, configurazione ed avviamento dell'intero Sistema. Le verifiche comprendono prove tecniche e di funzionalità su parti, componenti, insiemi e sottosistemi e beni forniti. In caso di esito negativo della verifica, l’Aggiudicatario dovrà procedere ad ogni attività necessaria all’eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti e comunicare la disponibilità alla seconda verifica entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del primo verbale di ve...
Collaudo e verifica di conformità. 1. Il contratto è soggetto a collaudo, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 3. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile dell’esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Collaudo e verifica di conformità. 1. Il contratto è soggetto a collaudo, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile dell’esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
4. Per i lavori, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Impresa prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Collaudo e verifica di conformità. Le attività di verifica della corretta esecuzione della fornitura sono effettuate da InfoCamere in contraddittorio con il Fornitore. Per procedere ai pagamenti dei servizi e attività oggetto della presente procedura è necessario la preventiva verifica del rispetto degli adempimenti, dei termini e degli SLA offerti, nonché: la verifica di conformità/collaudo; il conteggio dei giorni persona effettivamente erogati e consumati, per i servizi erogati in modalità a consumo. Per quanto concerne l’attività relativa alla Manutenzione Correttiva, l’attività di verifica della corretta esecuzione contrattuale avverrà tramite attestazione di regolare esecuzione. L’attività relativa allo Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software e alla Manutenzione Adeguativa sarà, invece, soggetta a verifica di conformità. Lo Sviluppo e la Manutenzione Evolutiva di Software saranno soggette a verifiche di conformità in corso di esecuzione, ferma restando la necessità della verifica di conformità finale dell’intera attività di sviluppo. A partire dalla data del documento di verifica di conformità finale, rilasciato positivamente, decorrerà l’anno di garanzia del software sviluppato. Le prove di verifica di conformità saranno eseguite nell’ambiente di collaudo messo a disposizione da InfoCamere. Il Fornitore dovrà produrre le specifiche per l’installazione, la configurazione e l’esercizio del Prodotto software. Il Fornitore dovrà dichiarare la disponibilità alla verifica di conformità almeno 2 (due) giorni lavorativi precedenti la data pianificata.
Collaudo e verifica di conformità. L’Appalto è soggetto a collaudo e verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.